CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2022
Cassazione n. 08216/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 20 dicembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia, in data 11 marzo 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 337 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un'erronea applicazione di legge e un vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento dell'istituto della continuazione tra i due delitti contestati, risulta manifestamente infondato, in quanto, valorizzando l'assenza di un unico proposito criminoso iniziale, stante l'estemporanea decisione di commissione dell'episodio di resistenza, il secondo giudice ha individuato argomenti connotati da lineare e coerente logicità, conformi all'esauriente disamina dei dati probatori e alla consolidata giurisprudenza di legittimità, peraltro richiamata in sentenza; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente