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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 settembre 2026

Cassazione n. 25185/2026

Testo disponibile della fonte

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[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 2488/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 13/06/2023 R.G.N. 550/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigNliuom edroe rle gistro generale 24469/2023Numero sezionale 3337/202609/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] FILNOumMeEroN di Ara ccolta generale 25185/2026SARRACINO.

Data pubblicazione 10/09/20261.

La Corte di Appello di Roma, nel rigettare l’appello propostoda [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenzaforense, confermava la sentenza del Tribunale della medesimacittà di rigetto dell’opposizione proposta dalla sopraindicatacontribuente volta all’annullamento dell’intimazione n. 097 20219030493450 000, notificata all’Agenzia in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], conle cui veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di€ 124.516,41 di cui alle sottese cartelle di pagamento n. 0972003 0316628005 000, n. 097 2008 0158965517 000, n. 0972009 0221303703 000 e n. 097 2020 0031115563000 relativea contributi previdenziali dovuti alla Cassa per gli anni 2202,2003, 2005 e 2012.2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione articolato in duemotivi.3.

Resistono con controricorso Agenzia delle Entrate-Riscossione e [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenzaforense.4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenzaforense depositano memorie in vista dell’adunanza camerale.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsaapplicazione delle norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., dell’art. 1, commi 197 et ss. della l. n. 197/2022, dell’art.24 della Costituzione, dell’art. 47, comma 3, della Carta deidiritti fondamentali dell’Unione Europea, nonché l’omessavalutazione di una circostanza determinante ex art. 360, coNmummeroa re gistro generale 24469/2023Numero sezionale 3337/20261, n. 5 c.p.c.

Numero di raccolta generale 25185/2026La ricorrente lamenta che in presenza della richiesta dDait a pubblicazione 10/09/2026definizione agevolata ex art. 1, commi 232 et ss., documentataal giudice di appello, questi non abbia provveduto allasospensione del processo, in attesa dell’atto di adesione daparte dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione, decidendo lacontroversia.2.

Con il secondo motivo è denunziata la violazione e falsaapplicazione degli artt. 139, 140 e 143 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] insiste che le censure svolte in ordine alla dedottanullità della notifica di ciascuna cartella, a differenza di quantoaffermato nella sentenza impugnata, sono specifiche, di modoche è erronea la pronunzia nella parte in cui ne ha affermato lagenericità, in tal modo violando l’art. 112 c.p.c.Rimarca che l’invocata nullità discende dal rilievo che le notifichedi cui innanzi, effettuate ex art. 140 c.p.c., difettano del cd.

CANe della prova della ricezione della raccomandata informativa.3. [OSCURATO:PERSONA] di previdenza ed assistenza forense chiededichiararsi l’inammissibilità o rigettarsi il proposto ricorso percassazione.Di converso, Agenzia delle Entrate e riscossione, premessal’applicabilità alla fattispecie qui in rilievo dell’art. 1, commi 232et ss., l. n. 197 del 2022, conferma che effettivamente per icrediti per cui è causa, portati dalle cartelle innanzi indicate, èstata presentata istanza di definizione anticipata e concludechiedendo, in via principale, la sospensione del processo e, invia subordinata, dichiararsi l’inammissibilità o rigettarsi ilricorso.4.

Tanto premesso, osserva il Collegio che effettivamente Npumaerrtoe re gistro generale 24469/2023Numero sezionale 3337/2026ricorrente deposita e documenta le istanze di agevoNluamzeiroo ndi era ccolta generale 25185/2026anticipata relative ai crediti per cui è causa, nonché l’adesionDeat a pubblicazione 10/09/2026dell’Ente preposto e la prova del versamento delle prime duerate.5.

Alla luce di detti rilievi, applicabile la disciplina quiall’attenzione anche ai debiti di natura non tributaria, nellaspecie quelli per i contributi dovuti dai professionisti alla Cassaforense (cfr. Cass. Sez.

U. n. 5889/2026), riafferma il Collegioquanto già precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte nellasentenza n. 5889/2026, secondo cui in forza della norma diinterpretazione autentica di cui all'art. 12-bis del d.l. n. 84 del2025, conv. in l. n. 108 del 2025, ai soli fini dell'estinzione deigiudizi aventi ad oggetto i debiti compresi nella dichiarazione diadesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 dell'art.1 della l. n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'art. 3-bis deld.l. n. 202 del 2024, conv. con modif. dalla l. n. 15 del 2025 (cdrottamazione quater), l'effettivo perfezionamento delladefinizione si realizza con il versamento della prima o unica ratadelle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudiced'ufficio dietro presentazione - da parte del debitore odell'Agenzia delle entrate-Riscossione che sia parte nel giudizioovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore - delladichiarazione di adesione, di cui al medesimo comma 235, dellacomunicazione di ammissione e determinazione del dovuto daparte del concessionario, ex art. 1, comma 241, della medesimal. n. 197 del 2022 o dall'art. 3-bis, comma 2, lettera c), delcitato d.l. n. 202 del 2024, e della documentazione attestante ilversamento della prima o unica rata.Alla luce del sopraindicato insegnamento, non potendo questaCorte pronunziare – come sollecitato dalla contribuente ancheNumero registro generale 24469/2023nelle memorie – sentenza di accertamento della cessazioneN umero sezionale 3337/2026Numero di raccolta generale 25185/2026della materia del contendere in ragione della mancata provDaat a pubblicazione 10/09/2026della definizione di tutti i carichi (cfr. Cass. n. 15107/2016), vadichiarata d’ufficio l’estinzione del giudizio, ponendodefinitivamente le spese a carico delle parti che le hannoanticipate, dichiarate definitivamente acquisite ed irripetibili lesomme versate dalle parti a qualsiasi titolo.La Corte dichiara l’estinzione del giudizio, pone definitivamentele spese a carico delle parti che le hanno anticipate e dichiaradefinitivamente acquisite ed irripetibili le somme versate dalleparti a qualsiasi titolo.Così deciso, in Roma nella camera di consiglio del 9.7.2026.LA PRESIDENTELucia EspositoNumero registro generale 24469/2023Numero sezionale 3337/2026Numero di raccolta generale 25185/2026Data pubblicazione 10/09/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 2488/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 13/06/2023 R.G.N. 550/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigNliuom edroe rle gistro generale 24469/2023Numero sezionale 3337/202609/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] FILNOumMeEroN di Ara ccolta generale 25185/2026SARRACINO. Data pubblicazione 10/09/20261. La Corte di Appello di Roma, nel rigettare l’appello propostoda [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenzaforense, confermava la sentenza del Tribunale della medesimacittà di rigetto dell’opposizione proposta dalla sopraindicatacontribuente volta all’annullamento dell’intimazione n. 097 20219030493450 000, notificata all’Agenzia in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], conle cui veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di€ 124.516,41 di cui alle sottese cartelle di pagamento n. 0972003 0316628005 000, n. 097 2008 0158965517 000, n. 0972009 0221303703 000 e n. 097 2020 0031115563000 relativea contributi previdenziali dovuti alla Cassa per gli anni 2202,2003, 2005 e 2012.2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione articolato in duemotivi.3. Resistono con controricorso Agenzia delle Entrate-Riscossione e [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenzaforense.4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenzaforense depositano memorie in vista dell’adunanza camerale.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsaapplicazione delle norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., dell’art. 1, commi 197 et ss. della l. n. 197/2022, dell’art.24 della Costituzione, dell’art. 47, comma 3, della Carta deidiritti fondamentali dell’Unione Europea, nonché l’omessavalutazione di una circostanza determinante ex art. 360, coNmummeroa re gistro generale 24469/2023Numero sezionale 3337/20261, n. 5 c.p.c. Numero di raccolta generale 25185/2026La ricorrente lamenta che in presenza della richiesta dDait a pubblicazione 10/09/2026definizione agevolata ex art. 1, commi 232 et ss., documentataal giudice di appello, questi non abbia provveduto allasospensione del processo, in attesa dell’atto di adesione daparte dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione, decidendo lacontroversia.2. Con il secondo motivo è denunziata la violazione e falsaapplicazione degli artt. 139, 140 e 143 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] insiste che le censure svolte in ordine alla dedottanullità della notifica di ciascuna cartella, a differenza di quantoaffermato nella sentenza impugnata, sono specifiche, di modoche è erronea la pronunzia nella parte in cui ne ha affermato lagenericità, in tal modo violando l’art. 112 c.p.c.Rimarca che l’invocata nullità discende dal rilievo che le notifichedi cui innanzi, effettuate ex art. 140 c.p.c., difettano del cd. CANe della prova della ricezione della raccomandata informativa.3. [OSCURATO:PERSONA] di previdenza ed assistenza forense chiededichiararsi l’inammissibilità o rigettarsi il proposto ricorso percassazione.Di converso, Agenzia delle Entrate e riscossione, premessal’applicabilità alla fattispecie qui in rilievo dell’art. 1, commi 232et ss., l. n. 197 del 2022, conferma che effettivamente per icrediti per cui è causa, portati dalle cartelle innanzi indicate, èstata presentata istanza di definizione anticipata e concludechiedendo, in via principale, la sospensione del processo e, invia subordinata, dichiararsi l’inammissibilità o rigettarsi ilricorso.4. Tanto premesso, osserva il Collegio che effettivamente Npumaerrtoe re gistro generale 24469/2023Numero sezionale 3337/2026ricorrente deposita e documenta le istanze di agevoNluamzeiroo ndi era ccolta generale 25185/2026anticipata relative ai crediti per cui è causa, nonché l’adesionDeat a pubblicazione 10/09/2026dell’Ente preposto e la prova del versamento delle prime duerate.5. Alla luce di detti rilievi, applicabile la disciplina quiall’attenzione anche ai debiti di natura non tributaria, nellaspecie quelli per i contributi dovuti dai professionisti alla Cassaforense (cfr. Cass. Sez. U. n. 5889/2026), riafferma il Collegioquanto già precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte nellasentenza n. 5889/2026, secondo cui in forza della norma diinterpretazione autentica di cui all'art. 12-bis del d.l. n. 84 del2025, conv. in l. n. 108 del 2025, ai soli fini dell'estinzione deigiudizi aventi ad oggetto i debiti compresi nella dichiarazione diadesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 dell'art.1 della l. n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'art. 3-bis deld.l. n. 202 del 2024, conv. con modif. dalla l. n. 15 del 2025 (cdrottamazione quater), l'effettivo perfezionamento delladefinizione si realizza con il versamento della prima o unica ratadelle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudiced'ufficio dietro presentazione - da parte del debitore odell'Agenzia delle entrate-Riscossione che sia parte nel giudizioovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore - delladichiarazione di adesione, di cui al medesimo comma 235, dellacomunicazione di ammissione e determinazione del dovuto daparte del concessionario, ex art. 1, comma 241, della medesimal. n. 197 del 2022 o dall'art. 3-bis, comma 2, lettera c), delcitato d.l. n. 202 del 2024, e della documentazione attestante ilversamento della prima o unica rata.Alla luce del sopraindicato insegnamento, non potendo questaCorte pronunziare – come sollecitato dalla contribuente ancheNumero registro generale 24469/2023nelle memorie – sentenza di accertamento della cessazioneN umero sezionale 3337/2026Numero di raccolta generale 25185/2026della materia del contendere in ragione della mancata provDaat a pubblicazione 10/09/2026della definizione di tutti i carichi (cfr. Cass. n. 15107/2016), vadichiarata d’ufficio l’estinzione del giudizio, ponendodefinitivamente le spese a carico delle parti che le hannoanticipate, dichiarate definitivamente acquisite ed irripetibili lesomme versate dalle parti a qualsiasi titolo.La Corte dichiara l’estinzione del giudizio, pone definitivamentele spese a carico delle parti che le hanno anticipate e dichiaradefinitivamente acquisite ed irripetibili le somme versate dalleparti a qualsiasi titolo.Così deciso, in Roma nella camera di consiglio del 9.7.2026.LA PRESIDENTELucia EspositoNumero registro generale 24469/2023Numero sezionale 3337/2026Numero di raccolta generale 25185/2026Data pubblicazione 10/09/2026
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