CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 27243/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rigettare il ricorso; I [OSCURATO:PERSONA] 1. Con avviso di accertamento in rettifica n. 87624 [OSCURATO:PERSONA] contestava alla suindicata società l'insufficiente versamento dell'ICI relativa all'anno d'imposta 2011 sulla base della seguente motivazione: «- insufficiente o tardivo versamento dell'imposta per gli immobili accertati; - richiesta di presentazione degli atti di aggiornamento catastale, ai sensi dell'art. 1, comma 336, Legge 311/2004. Avviso num. RE010000, Prot. QB3803273 del 12/11/2009». La pretesa in oggetto, pari a 14.327,04 C, concerne i beni immobili siti in Roma al [OSCURATO:PERSONA] n. 30 p.T. e [OSCURATO:PERSONA] n. 2 p.T.-S1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma, con pronuncia n. 13868/37/2016, rigettava il ricorso proposto dalla contribuente e con l'impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale del Lazio (Roma) rigettava l'appello proposto dalla suindicata società avverso la predetta prima pronuncia, assumendo - per quanto ora rileva in relazione ai motivi di impugnazione proposti - che la ricorrente non aveva dimostrato di aver dimesso e restituito l'immobile di [OSCURATO:PERSONA] e che, in relazione all'altro bene, tardiva era risultata la deduzione del difetto di motivazione dell'atto circa una pretesa Proc. n. 27684/2018 ric. gen. sentenza Pagina 2 di 9 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - discrasia tra la rendita applicata nell'atto di accertamento in rettifica e quella risultante dalla visura storica catastale, in quanto formulata nel corso del giudizio di primo grado con la memoria illustrativa di cui all'art. 32 del d.lgs. 546/1992. 2. L'istante proponeva ricorso per cassazione avverso detta sentenza, con atto notificato a [OSCURATO:PERSONA] il 20/24 settembre 2018, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., articolando quattro motivi di impugnazione. Successivamente, in data 9 giugno 2022, ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. 3. [OSCURATO:PERSONA] notificava, tramite posta elettronica certificata, il controricorso in data 5 novembre 2018, resistendo ai motivi di impugnazione e chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4, c.p.c. «l'omessa pronuncia in violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui all'art. 111 della Costituzione e artt. 112 e/o 132 co. IV c.p.c. in relazione all'art. 1 comma 336 Legge 311/2004 e art. 1 comma 161 Legge 296/2006», ponendo in evidenza di aver eccepito anche in sede di appello (alle pagine nn. 8 e 9) di non mai ricevuto l'avviso di cui all'art. 1, co. 336, della legge 311/2004 e che la Commissione non s'è pronunciata su tale dirimente eccezione, così avallando l'illegittimo operato dell'ente impositore, che aveva richiamato nell'avviso impugnato la previsione dell'art. 1, co. 336, della citata legge, senza tuttavia dimostrare di aver inviato alla contribuente la relativa richiesta di aggiornamento dei dati catastali con successiva notifica alla stessa della rendita attribuita. 5. Con il secondo motivo di doglianza la società ha denunciato «la violazione o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 112 e 132 co IV c.p.c., nonché dell'art. 32 del d.lgs. 546/92, asserendo di aver prima «contestato ed eccepito la nullità dell'atto accertativo per difetto di motivazione dello stesso» (v. pag. 14 del ricorso), poiché i relativi Proc. n. 27684/2018 ric. gen. sentenza Pagina 3 di 9 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - dati non consentivano di comprendere le ragioni della pretesa, e, successivamente, dopo il deposito della visura catastale relativa all'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] n. 2, di aver posto in evidenza con le memorie illustrative (primo atto utile) la discrasia emergente tra la rendita applicata e quella risultante dalla visura prodotta dall'Ufficio, contestando quindi alla Commissione di aver erroneamente considerato tale rilievo come nuovo motivo di impugnazione. 6. Con il terzo motivo di censura l'istante ha dedotto «l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», rappresentando di aver contestato l'atto impositivo per difetto di legittimazione passiva in relazione al dismesso immobile sito [OSCURATO:PERSONA] n. 30 p.T. (che risulterebbe allo stato in concessione ad altro soggetto) e che l'esame della nota dell'Agenzia del Demanio del 21 dicembre 2010 (con cui veniva comunicato che lo stabilimento balneare risulta incamerato tra le pertinenze del pubblico demanio marittimo a far data dal 30 giugno 1976), depositata con le memorie illustrative innanzi alla [OSCURATO:PERSONA], avrebbe determinato l'annullamento dell'avviso con riferimento all'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] n 30 p.T. 7. Con il quarto ed ultimo motivo di impugnazione la contribuente s'è doluta della «violazione e/o falsa applicazione della norma di cui all'art. 91 c.p.c. relativamente alla condanna di parte appellante alle spese processuali e della norma di cui all'rt. 1 comma 17 della legge 228/2012», assumendo l'illegittimità di tale condanna. OSSERVA 8. Il ricorso risulta fondato nei limiti delle ragioni che seguono. 9. Possono essere esaminati congiuntamente il primo ed il secondo motivo di impugnazione, i quali risultano fondati, subito avvertendo che anche con la seconda doglianza l'istante, nella parte in cui ha denunciato la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. ha, in definitiva, lamentato un'omessa pronuncia sull'eccezione di nullità Proc. n. 27684/2018 ric. gen. sentenza Pagina 4 di 9 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - dell'avviso impugnato, connessa all'erronea interpretazione dell'art. 32 del d.lgs. 5445/1992. 9.1. In relazione alla prima doglianza, la contribuente, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, ha dato conto di aver eccepito con l'originario ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (riportandone il relativo contenuto, v. pag. 12 del ricorso e depositando il relativo atto) di non aver ricevuto l'avviso previsto dall'art. 1, co. 336, della legge n. 311/2004, ribadendo tale eccezione in sede di appello (v. pag. 8 e 9 del relativo gravame, richiamati a pagine n. 12 del ricorso), segnalando di aver contestato, nel corso del giudizio di secondo grado con la memoria depositata in data 17 novembre 2017 (di cui pure si è riportato il contenuto a pagina n. 13 del ricorso), la fotocopia relativa alla richiesta di aggiornamento catastale che era stata depositata in tale fase del giudizio dal Comune, lamentando sul punto sempre la mancata prova della sua notifica alla contribuente. In buona sostanza, Vistante aveva eccepito che non gli erano stati notificati né l'atto di avvio della procedura ex lege n. 311 del 2004, art. 1. C. 336, né la conseguente rendita catastale aggiornata in esito allo svolgimento di detta procedura. La stessa ricorrente, del resto, ha confermato nelle proprie difese che le suindicate questioni erano già state sollevate nel giudizio di merito, assumendo di aver sostenuto «la legittimità della procedura seguita dall'Amministrazione relativamente alla rendita attribuita all'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] n. 2 in quanto anche nell'avviso di accertamento era stato fatto riferimento all'art. 1 comma 336 legge 311/2004» (v. pagina n. 5 del controricorso). 9.2. In ordine alla seconda censura, va osservato che la ricorrente ha richiamato (v. pagine nn. 14 e 15 del ricorso) quanto dedotto nell'originario atto d'impugnazione (come detto, pure prodotto, v. allegato n. 2 al ricorso) circa la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione, sostenendo che in mancanza della Proc. n. 27684/2018 ric. gen. sentenza Pagina 5 di 9 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - comunicazione di cui all'art. 1, co. 336, della legge 311/2004, l'operato dell'Amministrazione godrebbe di una non controllabile discrezionalità, evidenziando inoltre che i dati schematicamente riportati nell'avviso non consentivano di comprendere l'iter adottato dall'Ufficio bella determinazione della differente imposta richiesta. L'istante ha aggiunto che, a seguito del deposito da parte di [OSCURATO:PERSONA] della visura catastale dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] n. 2, aveva posto in rilievo, con la memoria depositata nel corso del giudizio di primo grado in data 9 maggio 2016 (il cui contenuto è stato riprodotto nel ricorso ed il relativo atto depositato, v. allegato n. 4) la mancata «corrispondenza tra la rendita applicata nell'avviso in rettifica (C 30.592,80= per i primi 2 mesi del 2011 del 2011 ed C 41.199,90= per i rimanenti 10 meso del 2011) e quella risultante dalla visura catastale sub allegato 2 alle con trodeduzioni di [OSCURATO:PERSONA] (di C 29.136,00=)» (così a pagina n. 15 del ricorso). 9.3. Anche sul punto la difesa della controricorrente ha dato conto della sussistenza di tale contestazione da parte della contribuente, contestandola nel merito, assumendo la correttezza del proprio operato, in quanto «nel succitato avviso di accertamento ICI ha applicato per i primi due mesi dell'anno 2001 la rendita pari a euro 29.136,00 (determinata a seguito di aaaiomamento catastale) e per i restanti 10 mesi la rendita pari ad euro 39.238,00) attribuita a seguito di variazione per ampliamento presentata dalla stessa)» che sarebbe stata notificata e non impugnata dalla ricorrente, in termini, quindi «del tutto conforme alle risultanze catastali e al dettato normativo» (v. pagina n. 13 del controricorso. 9.4. Sta di fatto che sulle predette domande, volte a far dichiarare l'inefficacia della rendita catastale applicata, siccome asseritamente non preceduta dalla notifica del preliminare atto di attribuzione della stessa, e la nullità dell'avviso impugnato per difetto di motivazione, il Giudice regionale ha omesso ogni pronuncia, ovviamente anche in ordine alle difese sviluppate sul punto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Proc. n. 27684/2018 ric. gen. sentenza Pagina 6 di 9 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - L'unica statuizione sul punto è, infatti, quella con la quale ha ritenuto tardiva, poiché avanzata solo con la memoria di cui all'art. 32 del d.lgs. 546/1992 «e non già nei motivi a sostegno dell'originario (ndr. ricorso) in opposizione», la deduzione della contribuente circa la denunciata discrasia tra la rendita applicata nell'avviso di accertamento in rettifica oggetto di impugnazione e quella risultante dalla visura storica catastale prodotta. Si tratta di una valutazione che ha, dunque, precluso di esaminare il merito della domanda di nullità dell'avviso per difetto di motivazione, giustificata anche dalla dedotta discrasia, ma che risulta fondata su di una erronea considerazione di tardività del rilievo, non solo perché nel ricorso originario non potevano avanzarsi obiezioni contro un atto successivamente depositato dall'ente nel corso del giudizio, ma anche perchè la deduzione ha costituito un mera difesa a sostegno ulteriore dell'eccezione di nullità dell'avviso, che aveva costituito oggetto della domanda presentata innanzi al primo Giudice, come tale ben veicolabile attraverso la memoria di cui all'art. 32 del d.lgs. 546/1992. In ragione di tale omessa pronuncia, la sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio, onde consentire al giudice del merito di esaminare tali domande ed eccezioni, unitamente - ovviamente - alle controdeduzioni formulate da [OSCURATO:PERSONA], e di rendere sul punto la relativa decisione. 10. Il terzo motivo di impugnazione risulta, invece, inammissibile. La censura è stata proposta ai sensi dell'art. 360, co. 1 n. 5, c.p.c., ma la difesa della ricorrente ha omesso di considerare il limite all'impugnazione derivante dalla cd. doppia conforme ed in particolare dalla previsione dell'art. 348-ter, co. 5, c.p.c. (ratione temporis applicabile alla fattispecie in rassegna, essendo stato l'appello proposto nell'anno 2017), che esclude la possibilità di impugnare per cassazione, a mente del citato paradigma, la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado (cfr., ex multis, da ultimo, Cass.n. 7724/2022). Proc. n. 27684/2018 ric. gen. sentenza Pagina 7 di 9 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - Nella specie, la contribuente ha dato conto nel proprio ricorso che la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva rigettato l'impugnazione dell'istante ed in particolare l'eccezione di difetto parziale di legittimazione passiva, ritenendo che la stessa non avesse «fornito alcuna prova del venire meno della vigenza della concessione demaniale nei propri confronti» (così a pagina n. 7 del ricorso). Ebbene, tale ragione è stata ribadita dalla Commissione tributaria regionale, la quale ha respinto l'eccezione, assumendo che «riguardo alla riferibilità del possesso dell'immobile di [OSCURATO:PERSONA], poi, è sufficiente considerare come tale sia rimasto l'asserto dell'appellante, vale a dire di aver dismesso e restituito il cespite al [OSCURATO:PERSONA]». Risulta allora sufficientemente chiaro che la sentenza di appello ha confermato la decisione di prime cure sulla base delle stesse ragioni inerenti alla medesima questione di fatto, sulla scorta del medesimo iter logico - argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, configurandosi, in tali termini, la cd. "doppia conforme" che determina l'inammissibilità del motivo di ricorso. 11. Il quarto motivo di ricorso resta assorbito nelle valutazioni che precedono limitatamente alla regolamentazione delle spese di giudizio. 11.1. Va, invece, riconosciuto che il ricorso risulta fondato nella parte in cui il Giudice regionale ha disposto la condanna del ricorrente al versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto per l'impugnazione. Questa Corte, infatti, ha avuto modo di rilevare, sotto un primo profilo, che dalla natura di carattere amministrativo della relativa statuizione, che non attiene alla sfera della decisione sullo ius //t/gator-1S, riguardando il rapporto del contribuente con l'erario relativamente alle condizioni per l'accesso alla giustizia, la Corte è tenuta a rilevare, anche d'ufficio, l'erroneità della statuizione sul versamento del contributo unificato. Proc. n. 27684/2018 ric. gen. sentenza Pagina 8 di 9 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - Per altro verso, la Corte ha pure affermato (in adesione all'interpretazione operata da Corte Cost., 2 febbraio 2018, n. 18), che la disposizione di cui al d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater, diversamente dal giudizio di Cassazione, non trova applicazione al processo tributario di appello, trattandosi di misura carattere eccezionale e, lato sensu, sanzionatoria, la cui operatività deve intendersi circoscritta al processo civile (Cass., 3 marzo 2021, n. 5757; Cass., 27 luglio 2018, n. 20018; Cass., 11 giugno 2018, n. 15111). P.Q.M. la Corte, accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il terzo motivo ed accoglie, per quanto di ragione, il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributari