CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18625/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte d’appello di Milano, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di revoca dell’ordine di esecuzione per la carcerazionedisposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dalla Procura generale presso la Corte d’appello diMilano il 16 dicembre 2025 in esecuzione della sentenza di condanna emessa dalla Corted’appello di Milano in data 24 marzo 2025, divenuta irrevocabile il 4 dicembre 2025, per ireati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena complessiva di anni 5 emesi 4 di reclusione.1.1. In data 29 dicembre 2025 è stata data esecuzione al suddetto ordine dicarcerazione a carico del XXXX che, per questa causa, si trovava in stato di custodiacautelare agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in forza di ordinanza emessa indata 4 dicembre 2025 dalla Corte d’appello di Milano, che provvedendo sull’istanzadepositata dalla difesa il 2 dicembre 2025, aveva sostituito la misura degli arresti domiciliariapplicati in via ordinari ai sensi dell’art. 289 cod. proc. pen. quella degli arresti domiciliari aisensi dell’art. 89, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990.1.2. In data 30 dicembre 2025 la difesa del XXXX ha presentato alla Procura generaledi Milano istanza di revoca dell’ordine di carcerazione rappresentando che lo stesso erasottoposto alla misura degli arresti domiciliari ai sensi dell’art. 89, comma 2, d.P.R. n. 309del 1990, applicati in sostituzione di quelli ordinari di cui e già in atto come da ordinanza del4 dicembre 2025 notificata in pari data al difensore e che, pertanto, avrebbe dovutobeneficiare dell’eccezione al regime previsto dall’art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen.1.3. In data 31 dicembre 2025 la Procura generale di Milano, rimettendo alla Corted’appello presso quella città la decisione promuovendo incidente di esecuzione, ha rigettatola richiesta difensiva.1.4. L’ordinanza del 4 dicembre 2025, applicativa degli arresti domiciliari ai sensidell’art. 89, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 presso la medesima abitazione familiare e conle medesime prescrizioni e condizioni già in essere, inclusa l’autorizzazione al lavoro, è statanotificata la XXXX il 4 gennaio 2026, come risulta dalla nota della direzione della Casacircondariale di Varese in data 5 gennaio 2026, in cui si dà atto che non sarebbe statacomunque data esecuzione all’ordinanza atteso l’intervenuto arresto del 29 dicembre 2025in ottemperanza dell’ordine di carcerazione.1.5. La Corte d’appello di Milano, investita dell’incidente di esecuzione, ha rigettatol’istanza di revoca ritenendo che l’eccezione stabilita nell’art. 656, comma 9, lett. a), cod.proc. pen. per coloro che versano nella situazione di cui all’art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990debba ritenersi comprensiva anche della previsione del comma 4, che esclude l’applicabilitàdelle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 (secondo i quali il giudice dispone gli arrestidomiciliari, anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, quando, ove nonricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, è imputata una personatossicodipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizipubblici di assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell’ambito di struttura privata autorizzata)quando si procede per uno dei delitti previsti dall’art. 4-bis ord. pen. (ad eccezione di quelli dicui agli artt. 628, comma terzo e 629, comma secondo, cod. pen. purché non sianoravvisabili elementi di collegamento con la criminalità organizzata od eversiva), sicché “ilcoordinamento normativo dimostra dunque che non può procedersi a sospensionedell’esecuzione, come sostiene la Procura generale, nel caso di reati cosiddetti ostativi, qualiquello di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990” (punto 9 ord. imp.).Ad avviso della Corte d’appello il legislatore ha ristretto la possibilità di applicazione deiprovvedimenti di cui all’art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990 nel caso dei reati previsti dall’art. 4-bisord. pen., essendo essa circoscritta alle sole ipotesi di rapina ed estorsione aggravate, conle ulteriori due condizioni: non devono scorgersi legami con la criminalità organizzata ed ilprogramma terapeutico (e dunque la misura cautelare) deve essere di tipo “comunitario”(punto 10 ord. imp.). Nessuno dei suddetti requisiti ricorre nel caso di specie: non il titolo direato, perché il XXXX è stato condannato per il delitto ostativo “di prima fascia” di cui all’art.74 d.P.R. n. 309 del 1990, rientrante nelle previsioni di cui all’art. 4-bis, comma primo, ord.pen.; non l’assenza di legami con la criminalità organizzata, essendo questi insidi nel delittoassociativo per cui il XXXX ha riportato condanna; non il programma terapeutico e gli arrestidomiciliari presso una struttura residenziale.2. Avverso il provvedimento in epigrafe propone ricorso per cassazione il condannato,per il tramite del difensore di fiducia, affidato ad un unico promiscuo motivo in cui deduceerronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 656, comma 4-bis, comma 5, e9, lett. a), cod. proc. pen. e vizio di motivazione.Dall’eccezione stabilita in seno all’art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. per coloroche versano nella situazione di cui all’art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990 la difesa deducel’illegittimità dell’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura generale(che avrebbe dovuto, invece, provvedere alla sospensione dello stesso) e, quindi,dell’impugnata ordinanza che ne ha confermato la validità.Ad avviso della difesa, è errata la lettura omnicomprensiva data dalla Corte d’appello alrichiamo all’art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990 contenuto nell’art. 656, comma 9, lett. a), cod.proc. pen., considerato che il suddetto art. 89 prevede una forma particolare di arrestidomiciliari ed il richiamo all’eccezione stabilita al suo comma 4 equivale a smentire ilprovvedimento assunto dalla stessa Corte d’appello in data 4 dicembre 2025, con il parerefavorevole della stessa Procura generale, in forza del quale al momento dell’esecuzionedell’ordine di carcerazione il XXXX era sottoposto al regime degli arresti domiciliari ex art. 89d.P.R. n. 309 del 1990 e di tale situazione cautelare avrebbe dovuto prendere atto laProcura generale, procedendo di conseguenza con l’emissione di un ordine di carcerazioesospeso.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del 13 marzo,ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnato provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1. Giova precisare come la sospensione dell'esecuzione della pena finalizzata -secondo il meccanismo delineato dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. - alla presentazionedi una richiesta di misura alternativa da parte del condannato, non possa aver luogo laddovesia da eseguire una condanna riportata in relazione a uno dei reati di cui all'art. 4-bis legge26 luglio 1975, n. 354, in forza della disciplina derogatoria dettata dal comma 9 delmedesimo art. 656 cod. proc. pen.; ciò anche allorquando il condannato, tossicodipendente,intenda portare avanti un programma terapeutico-riabilitativo (fra tante, si vedano Sez. 1, n.25130 del 17/06/2010, Santilli, Rv. 247731-01 e Sez. 1, n. 42562 del 6/11/2008, DeGiovanni, Rv. 241719-01).Tale regime giuridico presenta però una eccezione, costituita dal caso, previstodall’ultimo periodo della lett. a) del comma 9 dell’art. 656 cod. proc. pen., in cui il condannato– allorquando si verifica il passaggio in giudicato della sentenza – si trovi in regime di arrestidomiciliari applicati ai sensi dell’art. 89 del d.P.R. n. 309 del 1990, ovvero in una strutturaresidenziale (così, da ultimo, Sez. 1, n. 15212 del 6/03/2025, Spallieri, non mass. in motiv. §2, sempre che l’imputato sia persona tossicodipendente o alcooldipendente, la quale abbiain corso un programma terapeutico di recupero e ove l’interruzione del programma possapregiudicarne il recupero (Sez. 1, n. 47084 del 17/07/2018, Buscarini, Rv. 274329-01).2. Benche l’odierno ricorrente, con ordinanza in data 4 dicembre 2025 (stessa data delpassaggio in giudicato della sentenza n. 1878/2025), sia stato posto agli arresti domiciliari aisensi dell’art. 89, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 dalla stessa Corte d’appello di Milano, inaccoglimento dell’istanza depositata dalla difesa del ricorrente il 2 dicembre 2025,l’ordinanza impugnata non si è attenuta a tale regula iuris ed ha posto a motivazionedell’istanza di revoca dell’ordine di esecuzione per la carcerazione avanzata dal ricorrente laritenuta “integralità” del richiamo all’art. 89 t.u. stup. contenuto nell’art. 656, comma 9, lett.a), cod. proc. pen. (come tale comprensivo anche del comma 4 che esclude l’applicabilitàdei commi 1 e 2 quando si procede per uno dei delitti di cui all’art. 4-bis ord. pen.), sicché –ha argomento la Corte d’appello (punto 9 ord. imp.) – il coordinamento normativodimostrerebbe «che non può procedersi a sospensione dell’esecuzione, come sostiene laProcura generale, nel caso di reati cosiddetti ostativi quali quello di cui all’art. 74 d.P.R. n.309 del 1990, ad eccezione di quelli di cui agli artt. 628, comma terzo, cod. pen. e 629,comma secondo, cod. pen.».2.1. Tale lettura interpretativa è infondata, come dimostra la piana lettura dell’art. 656,comma 9, lett. a) cod. proc. pen. (come modificato dall’art. 4-undevicies legge 30 dicembre2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 46) in riferimentoall’art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990 (come a sua volta modificato dall’art. 4-sexies d.l. n. 272 del2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2006) per la parte qui di interesse –così testualmente dispone:«9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio1975, n. 354, e successive modificazioni nonché di cui agli articoli 423-bis e 624-bisdel codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti aisensi dell’articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; […]».1.2. Si tratta di una disposizione che, disciplinando il divieto di sospensionedell’esecuzione della pena, costituisce una delle eccezioni al principio di carattere generalefissato dal precedente comma 5, ai sensi del quale, ove la pena detentiva da portare adesecuzione, anche se costituente residuo di maggiore pena, non sia superiore a tre anni(quattro anni nei casi previsti dall’art. 47-ter, comma primo, ord. pen., o sei anni nei casi dicui agli articoli 90 e 94 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), il Pubblico Ministero, «salvo quantoprevisto dai commi 7 e 9», ne sospende l’esecuzione (cfr. Sez. 1, n. 6305 del 13/01/2026,C., non mass. in motiv. §).2.1. Il comma 9 dell’art. 656 cod. proc. pen. reca, a sua volta, al proprio internoun’eccezione che fa “rivivere” la regola generale (eccezione dell’eccezione) in favore di«coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell’articolo 89 del testo unicodi cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successivemodificazioni».Per effetto delle contestuali modifiche apportate dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 agliartt. 89 d.P.R. n. 309 del 1990 e 656, commi 5 e 9, cod. proc. pen. è stata dunqueindividuata l’area dei casi che fuoriescono dal divieto di sospensione dell’esecuzione,espressamente indicati nei soggetti che «si trovano agli arresti domiciliari, disposti ai sensidell’art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990»: disposizione che – si è precisato in un passato –riguarda la custodia cautelare e non l’esecuzione della pena (così Sez. 1, n. 31144 del11/07/2017, Felaco, Rv. 237477, in motiv.).2.3. Occorre, pertanto, procedere all’esatta esegesi dell’espressione «coloro che sitrovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell’art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990» della qualeil provvedimento impugnato offre una lettura omnicomprensiva, tale da ritenere richiamatol’intero art. 89, quindi anche il suo comma 4, ossia la disposizione che esclude la possibilitàdi applicare gli arresti domiciliari allorquando si proceda per uno dei titoli di reato elencatinell'art. 4-bis ord. pen. (qual è quello per il quale è stato condannato il ricorrente, nellaspecie l’art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990).2.3.1. È costante enunciazione della giurisprudenza costituzionale e delle Sezioni Unitedi questa Corte, sia civili che penali, il principio dell’inderogabile necessità di rispettare il datoletterale del testo di legge «che costituisce un limite insuperabile anche quando si procedaad un’interpretazione estensiva e che non può essere in alcun modo valicato mediante ilrichiamo ai lavori preparatori o alla relazione illustrativa» (da ultimo Sez. U pen., n. 42124del 26/06/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287095-01, non mass. sul punto, § 6, cherichiama Sez. U pen., n. 12759 del 14/12/2023, dep. 2024, L., non mass. sul punto, § 8 e §8.4).2.3.2. Questa conclusione è imposta, a livello di Carta fondamentale, dall’art. 101,secondo comma, Cost., il quale, attraverso la previsione che «[i] giudici sono soggettisoltanto alla legge», individua ad un tempo, in quest’ultima, il fondamento ma anche i limitedel potere del giudice, stabilendo un principio di «fedeltà del giudice al tenore letterale delladisposizione normativa quale canone fondamentale di interpretazione cui si deve attenere»(Sez. U pen., n. 32938 del 19/01/2023, L., non mass. sul punto).Come chiarito dal giudice delle leggi “a fronte dell’univoco dato normativo, non si puòesplorare l’interpretazione adeguatrice” (Corte cos. n. 181 del 2024). Secondo la costantegiurisprudenza costituzionale, infatti, “l’onere di interpretazione conforme viene meno,lasciando il passo all’incidente di costituzionalità, allorché il giudice rimettente sostenga,come nel caso di specie, che il tenore letterale della disposizione non consenta taleinterpretazione” (sentenza n. 5 del 2024; sentenza n. 104 del 2023; nello stesso senso,sentenze n. 102 del 2021, n. 253 del 2020 e n. 232 del 2013).2.3.3. Le stesse Sezioni Unite penali hanno reiteratamente affermato che:- «non basta rilevare un inconveniente o una incongruenza o un effetto anomalo d’unalegge per trarne un’interpretazione non consentita dalla lettera della legge stessa, anzitutto,e dai principi del sistema», poiché quello letterale «non è un criterio interpretativo ma il limited’ogni altro metodo ermeneutico» (Sez. U pen., n. 11 del 19/95/1999, Tucci, Rv. 213494-01;Sez. U, n. 42124 del 27/06/2023, dep. 2024, cit., § 5.3);- «nessuna norma può essere presa in considerazione isolatamente, ma va valutatacome componente di un “insieme”, tendenzialmente unitario, e le cui “parti” sianoreciprocamente coerenti» (Sez. U pen., n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266803-01); - il criterio dell'interpretazione logica e sistematica «non può servire ad andare oltrequello letterale, quando la disposizione idonea a decidere è chiara e precisa» (Sez. U pen.,n. 38810 del 13/06/2022, Banadin, Rv. 283369-01; Sez. U pen., n. 40986 del 19/07/2018, P.,Rv. 273934-01, tutte riprese, da ultimo, da Sez. U pen., n. 12759 del 14/12/2023, dep. 2024,cit., § 8.2);- il criterio dell’intenzione del legislatore che, ai sensi dell'art. 12 disp. prel. cod. civ.,rappresenta uno dei molteplici criteri per l’interpretazione di una disposizione di leggecostituisce, pertanto, un canone sussidiario e recessivo rispetto al criterio dell’interpretazioneletterale, e va intesa «in senso “oggettivo”, dunque espressivo del significato immanentenella stessa legge, e non anche in senso “soggettivo”, vale a dire come volontà dellegislatore dal punto di vista storico-psicologico» (Sez. U pen., n. 19357 del 29/02/2024,Mazzarella, non mass. sul punto).2.3.4. A conclusioni analoghe sono pervenute le Sezioni Unite civili, pure fermenell’evidenziare che ogni disposizione di legge non si sottrae al primato del criterio letterale,che, per il suo carattere di oggettività e per il suo naturale obiettivo di ricerca del sensonormativo maggiormente riconoscibile e palese, rappresenta il criterio cardine nellainterpretazione della legge e concorre alla definizione in termini di certezza, determinatezzae tassatività della fattispecie di volta in volta in questione (Sez. U civ., n. 23051 del25/07/2022, Rv. 665453-01). Nel caso in cui l’interpretazione letterale sia sufficiente adindividuare, in modo chiaro ed univoco, il significato e la portata precettiva di una norma dilegge o regolamentare, l’interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiariodella mens legis, il quale acquista un ruolo paritetico e comprimario rispetto al criterioletterale soltanto nel caso in cui, nonostante l’impiego del criterio letterale e del criterioteleologico singolarmente considerati, la lettera della norma rimanga ambigua, mentre «puòassumere rilievo prevalente nell’ipotesi, eccezionale, in cui l’effetto giuridico risultante dallaformulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo, non essendo,invece, consentito all’interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delleespressioni che la compongono nell’ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadattorispetto alla finalità pratica della norma stessa» (Sez. U civ., n. 8091 del 23/04/2020, nonmass. sul punto).2.4. Ciò doverosamente premesso a livello metodologico-interpretativo, per capirel’effettiva portata dell’operato rinvio ai fini della risolvenda questione va a questo puntoesaminato nella sua totalità l’art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990, il quale testualmente recita:«1. Qualora ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere il giudice, ovenon sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone gli arresti domiciliariquando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso unprogramma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza aitossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo116, e l’interruzione del programma può pregiudicare il recupero dell'imputato. Quando siprocede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codicepenale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, il provvedimento èsubordinato alla prosecuzione del programma terapeutico in una struttura residenziale. Conlo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari peraccertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recuperoed indica gli orari ed i giorni nei quali lo stesso può assentarsi per l'attuazione delprogramma.2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare incarcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici perl'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo116, la misura cautelare è sostituita con quella degli arresti domiciliari ove non ricorranoesigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La sostituzione è concessa su istanzadell'interessato; all'istanza è allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per letossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dalcomma 2, lettera d), dell'articolo 116, attestante lo stato di tossicodipendenza o dialcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanzestupefacenti, psicotrope o alcoliche, nonché la dichiarazione di disponibilità all'accoglimentorilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico è comunque tenuto ad accogliere la richiestadell'interessato di sottoporsi a programma terapeutico. L'autorità giudiziaria, quando siprocede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codicepenale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, subordinal’accoglimento dell’istanza all'individuazione di una struttura residenziale.3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quandoaccerta che la persona ha interrotto l’esecuzione del programma, ovvero mantiene uncomportamento incompatibile con la corretta esecuzione, o quando accerta che la personanon ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione.4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno deidelitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,ad eccezione di quelli di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, delcodice penale purché non siano ravvisabili elementi di collegamento con la criminalitàorganizzata od eversiva. […]».2.5. Come emerge dalla complessiva lettura dell’art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990 il verbo«dispone», riferito (nell’art. 656, comma 9, lett. a, cod. proc. pen.) agli arresti domiciliari infavore delle persone tossicodipendenti (o alcooldipenti), compare testualmente solo nelcomma 1 («il giudice […] disponegli arresti domiciliari quando imputata è una personatossicodipendente o alcooldipendente…»), con ciò alludendo al provvedimento geneticoimpositivo la misura cautelare domestica in favore dei soggetti suindicati.Nel successivo comma 2 non compare il verbo «dispone» perché la previsionenormativa è costruita come ipotesi di sostituzione, su richiesta dell’interessato, della misuracautelare massima di rigore con quella degli arresti domiciliari («…la misura cautelare èsostituita con quella degli arresti domiciliari ove non ricorrano esigenze cautelari dieccezionale rilevanza…»); trattasi, nondimeno, di ipotesi anch’essa rilevante agli effettidell’art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., al pari della precedente del comma 1, perchéidonea a ricomprendere tutti coloro che, a vario titolo (genetico o in sostituzione), almomento dell’ordine di esecuzione, «si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensidell’art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990».Il successivo comma 3 pure menziona il verbo «dispone»ma non si riferisce agli arrestidomiciliari bensì alla custodia cautelare in carcere, come misura ripristinatoria conseguenteall’accertata violazione («3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone ilripristino quando accerta che la persona ha interrotto...»); pertanto esso non rileva ai finidell’esatta esegesi dell’espressione in disamina.Quanto al comma 4 - che qui direttamente rileva secondo la tesi della Corte d’appello –esso, a ben vedere, non contiene alcuna previsione “dispositiva”degli arresti domiciliariperché è, al contrario, formulato quale clausola di esclusione delle previsioni (di favore)contenute nel comma 1 e nel comma 2.2.6. Dunque, alla luce del fondamentale principio ermeneutico in claris non fitinterpretatio (il quale prescrive di attenersi, ove la lettera della legge non sia oscura, a unainterpretazione fedele al tenore testuale della norma: Sez. U, n. Sez. U pen., n. 38810 del13/10/2022, P.G. c. Banadin, in motivazione § 6.2), il significato e la portata precettivadell’espressione «coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell’art. 89d.P.R. n. 309 del 1990» contenuta nell’art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. – adavviso di questa Corte – deve essere intesa restrittivamente, in forza del canoneesegetico lex plus dixit quam voluit che induce a interpretare in senso restrittivo la normarichiamata (ascrivendo cioè ai termini utilizzati dal legislatore una latitudine semantica piùristretta di quella enucleabile dal tenore letterale della norma stessa, alla quale viene così13/10/2022, P.G. c. Banadin, in motivazione § 6.2), come se fosse formulata nei seguentitermini: «coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell’art. 89, commi 1 e2, d.P.R. n. 309 del 1990».3. Alla luce di tale ricostruzione, sussistono i denunciati vizi ex art. 606, comma 1, lett.b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., poichél’odierno ricorrente, al momento del passaggio in giudicato (avvenuto in data 4 dicembre2025) della sentenza della Corte d’appello di Milano, emessa il 24 marzo 2025 (in riformadella sentenza del GIP di Milano in data 12 giugno 2024) su cui si fonda il disposto ordine dicarcerazione, si trovava agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell’art. 89, comma 2, d.P.R.n. 309 del 1990, in forza di ordinanza emessa dalla stessa Corte d’appello di Milano semprein data 4 dicembre 2025 (dunque prima della notifica dell’ordine di carcerazione) epperònotificata soltanto in data 4 gennaio 2026 (dunque dopo l’eseguita carcerazione), che avevacosì provveduto in sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicati in viaordinaria ai sensi dell’art. 284 cod. proc. pen. (cfr. punto 4 ord. imp.) sulla base delle allegatecertificazioni del SERT di Tradate, comprovante lo stato di dipendenza di cocaina delricorrente e dell’attestazione dell’idoneità del programma terapeutico per lo stessopredisposto (cfr. § 4 ord. imp.).3.1. Il provvedimento impugnato va dunque annullato con rinvio alla Corte d’appello diMilano, in funzione di giudice dell’esecuzione, affinché, attenendosi al disposto di cui all’art.656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. in riferimento all’art. 89, comma 2, d.P.R. n. 309 del1990, come sopra interpretato da questa Corte, effettui nuovo giudizio in ordine all’istanza direvoca dell’ordine di esecuzione per la carcerazione del 16 dicembre 2026, notificato alricorrente in data 29 dicembre 2025, verificando l’esistenza, a quest’ultima data, di idoneoprogramma terapeutico di recupero per tossicodipendenze e, in caso positivo, sel’interruzione dello stesso possa pregiudicare il recupero del condannato (cfr. Sez. 1, n.47084 del 17/07/2018, cit., Rv. 274329-01).3.2. Esigenze di tutela dell’interessato, in relazione ai dati sensibili trattati, impongonol’oscuramento – a cura della cancelleria – dei dati personali del ricorrente, a norma dell’art.52 d.lgs. n. 196 del 2003. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.