CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 marzo 2022
Cassazione n. 20782/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9444-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1345/2015 della CORTE [OSCURATO:PERSONA] per attività di progettazione Pubblico Impiego R.G.N. 9444/2016 Cron. Rep. Ud. 29/03/2022 CC D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 26/11/2015 R.G.N. 644/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 novembre 2015 la Corte d’Appello di Catanzaro confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede nella parte in cui aveva respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], dipendente della REGIONE [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento della attività di progettazione della cittadella regionale ed, in via gradata, della giusta retribuzione ex articolo2099 cod.civ. 2.La Corte territoriale esponeva che il MARCELLA poneva a fondamento della pretesa la partecipazione al gruppo di progettazione della cittadella regionale in località Sansinato di Catanzaro; per tale attività le delibere regionali avevano previsto l’ attribuzione ai professionisti dei compensi di cui all’articolo 18 L. nr. 109/1994 e, preso atto dei progetti preliminare e definitivo, provveduto a liquidare i compensi; nell’assunto della parte, la mancata realizzazione del progetto per scelta dell’ente non impediva la maturazione del diritto al compenso. 3.La Corte territoriale osservava che non vi era né allegazione né prova che l’attività di progettazione fosse stata svolta in orari diversi ed ulteriori rispetto a quelli ordinari o nell’ambito di progetti previsti dalla contrattazione integrativa, con accantonamentodei relativi fondi. 4. La fattispecie era pertanto esclusivamente riconducibile alla L. nr. 109/1994― articolo 18― ovvero agli incentivi per l’ attività di progettazione e direzione di lavori pubblici appaltati a cura dell’entedatore di lavoro. Tuttavia, per la sussistenza del diritto al compenso occorreva che l’opera fosse appaltata, come si evinceva dal riferimento del comma uno del suddetto articolo 18 ad una percentuale dell’importo posto a base di gara; era invece pacifico che l’opera non fosse mai stata appaltata né eseguita. 5. Inoltre,la norma condizionava il diritto del dipendente alla conclusione della contrattazione decentrata, recepita in apposito regolamento mentre l’appellante non aveva allegato la adozione dello specifico regolamento. 6. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in due motivi di censura. La REGIONE [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la parte ricorrente ha censurato ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ.― la statuizione della mancanza di prova dello svolgimento di mansioni diverse da quelle inerentialla qualifica o rese in orari ulteriori rispetto a quelli ordinari. 2. Il ricorrente ha denunciato la insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione sul rilievo che: ― risultava dai documenti― (decreto del dirigente generale del dipartimento urbanistica del 17 dicembre 2004 nr. 22785, con il quale veniva individuato il gruppo di progettazione) ― la sua qualifica di dirigente del servizio affari generali e legali, nell’ambito del dipartimento [OSCURATO:PERSONA] ed Acque; ― al fine di dimostrare lo svolgimento dell’incarico in t empi diversi rispetto all’orario di lavoro ordinario egli aveva insistito nell’ammissione della prova per testi, sulla quale entrambi i giudici del merito non si erano espressi. 3.Il motivo è inammissibile. 4. Giova premettere che la ratio decidendi della sentenza impugnata è quella della riserva alla contrattazione collettiva del trattamento economico, unita al rilievo della mancanza di allegazione, prima ancora che di prova, dello svolgimento della attività nell’ambito di progetti previsti dalla contrattazione collettiva integrativao in orari ulteriori rispetto a quelli ordinari. 5.La censura esula dai limiti di rilevanza del vizio di motivazioneex articolo 360 nr. 5 cod proc.civ,concernenti l’omesso esame di un fatto storico oggetto del contraddittorio e di rilievo decisivo. 6.Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass.S.U. 22.9.2014 nr 19881; Cass. S.U. 7.4.2014 nr. 8053) hanno da tempo chiarito che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente è tenuto ad indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività». Al compito assegnato alla Corte di Cassazione resta estranea una verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti, la quale implichi un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito. L'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti. 7. Anche a voler riqualificare la censura nei termini indicati dal vigente articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ., resterebbe preclusivo il rilievo della mancanza di una specifica censura rispetto al ritenuto difetto di allegazione; analoga lacuna si rinviene in merito alla i llustrazione della decisività del fatto non esaminato, poiché il ricorrente non riporta i contenuti della prova testimoniale non accolta né considera che per i dirigenti trova applicazione il principio di onnicomprensività della retribuzione di cui all’articolo 24,comma tre, D.L.gs. nr. 165/2001. 8. Con il secondo mezzo viene dedotta, ai sensi dell’articolo 360 nr.3 e nr.5 cod.proc.civ.: la violazione e falsa applicazione dell’articolo 18, comma uno, L. nr. 109/1994 e succ. mod.; la erronea applicazione dell’articolo 6 D.L. nr. 101/1995; la mancata applicazione del regolamento regionale approvato con delibera di Giunta nr. 379/2004. Si denuncia, altresì, il vizio di motivazione contraddittoria ed insufficiente su un fatto decisivo per il giudizio. 9.La impugnazione afferisce al rigetto della domanda di pagamento dell’incentivo exarticolo 18 L. nr. 109/1994. 10. Nell’interpretazione sostenuta dalla parte ricorrente, la norma― nella versione introdotta dalla L. nr. 144/1999, articolo 13, comma quattro, applicabile ratione temporis― non subordinerebbe il diritto all’incentivo alla circostanza che l’opera progettata sia effettivamente oggetto di appalto, diversamente da quanto previsto nel testo normativo risalente al D.L. nr. 101/95. 11. Si impugna, altresì, la sentenza per aver affermato che il diritto all’incentivo non sarebbe sorto per la mancanza del regolamento dell’ente previsto dal citato articolo 18, esponendo che il regolamento era stato approvato con delibera di Giunta regionale nr. 379/2004 (allegati A e B alla delibera). 12. Si assume, infine, che l’amministrazione regionale avrebbe tratto comunque utilità dalla progettazione dell’opera. 13.Il motivo è infondato. 14.Questa Corte nell’arresto del 12 aprile 2011 nr. 8344 ha già esaminato la disciplina dell’articolo 18 L. nr. 109/1994,nelle diverse versioni succedutesi nel tempo; in relazione al testo del comma uno del predetto articolo 18 introdotto dall’articolo 13 L. 17 maggio 1999 nr. 144, applicabile in causa, ha evidenziato che inesso è prevista una gara con aggiudicazione dell’appalto per la realizzazione dell’opera oggetto dell’attività di progettazione (punto 7 della sentenza citata). 15. In questa sede deve ulteriormente affermarsi che, contrariamente a quanto assunto dalla parte ricorrente, anche all’esito della riforma del 1999 la maturazione del diritto al compenso è subordinata alla aggiudicazione dell’appalto. 16. Ed invero, secondo la formulazione delrichiamato articolo 18, comma uno, sostituita dalla legge nr. 144/1999 , la percentuale da ripartire tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo― nonchè tra i loro collaboratori― è individuata nella misura massima dell’1,5% «dell'importo posto a base di gara». 17. Il compenso è dunque legato alla indizione di una gara, in mancanza della quale mancherebbe la stessa base per la sua determinazione; nella fattispecie di causa è pacifico, invece,che la gara non si a sta ta indetta, avendo la amministrazione deciso dilocalizzare altrove l’opera pubblica. 18.A fronte della mancata indizione della gara, resta assorbita ogni questione in ordine alla avvenuta adozione del regolamento della amministrazione previsto dall’articolo 18 L. nr. 109/1994.19. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto. 20. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo parte intimata svolto attività difensiva. 21. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. S.U.20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo