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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 giugno 2024

Cassazione n. 26491/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per i reati di cui agli artt. 81 e 337 cod. pen. — e relativi al giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alla ritenuta recidiva e alla determinazione della pena - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile e dalla quale si evince l'insussistenza dei dedotti vizi di motivazione; Rilevato che la Corte territoriale ha, in modo non illogico e alla luce della obiettiva gravità del fatto (minaccia posta in essere con un coltello con lama appuntita e affilata lunga 6 cm.) e della personalità del ricorrente (gravato da numerosi precedenti per reati connotati da condotta minacciosa e/o violenta), ritenuti congrui sia il giudizio di equivalenza ex art. 69 cod. pen., sia la dosimetria della pena, irrogata "in misura assai prossima al minimo edittale".

Trattasi di motivazione adeguata e dunque insindacabile in questa sede; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28 giugno 2024 Il Consigliere retore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per i reati di cui agli artt. 81 e 337 cod. pen. — e relativi al giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alla ritenuta recidiva e alla determinazione della pena - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile e dalla quale si evince l'insussistenza dei dedotti vizi di motivazione; Rilevato che la Corte territoriale ha, in modo non illogico e alla luce della obiettiva gravità del fatto (minaccia posta in essere con un coltello con lama appuntita e affilata lunga 6 cm.) e della personalità del ricorrente (gravato da numerosi precedenti per reati connotati da condotta minacciosa e/o violenta), ritenuti congrui sia il giudizio di equivalenza ex art. 69 cod. pen., sia la dosimetria della pena, irrogata "in misura assai prossima al minimo edittale". Trattasi di motivazione adeguata e dunque insindacabile in questa sede; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 giugno 2024 Il Consigliere retore Il
Sentenza Cassazione n. 26491/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris