CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01429/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 28378/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che: il primo motivo, avente ad oggetto violazione di legge vizio di motivazione con riferimento alla affermazione di penale responsabi tà; il secondo motivo relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; il terzo motivo concernente la mancata esclusione della ri!cidiva contestata; il quarto motivo rivolto a censurare l'eccessività del trattz:inento sanzionatorio, riproducono censure adeguatamente confutate dalla Cote di appello con motivazione logica, coerente e puntuale (cfr., rispettivamente, pagg. da 4 a 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, :on la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sor ima di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass.: delle ammende. Così deciso il