CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22450/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria con motivi nuovi; ritenuto che il primo motivo di ricorso, è manifestamente infondato alla luce dell'orientamento consolidato di questa corte secondo cui «in tema di accertamenti sulla capacità dell'imputato di partecipazione cosciente al processo, il giudice non è tenuto a disporre perizia, perché può formare il suo convincimento anche sulla base degli elementi già acquisiti agli atti» (in tal senso, da ultimo, Sez. 4, n. 13293 del 09/03/2023 [OSCURATO:PERSONA]. 284560 - 01; Sez. 6, n. 31662 del 26/02/2008, Nereo e altri, Rv. 241105-01, nonché, nello stesso senso, Sez. 5, n. 29906 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Notaro, Rv. 240443-01, Sez. 5, n. 13088 del 07/12/2007, dep. 27/03/2008, P.G. in proc. Boccaccini e altri, Sez. 5, n. 46310 del 27/10/2004, Morotti, Rv. 230420-01 e Sez. 2, n. 44624 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Alcamo e altri, Rv. 230246-01); che in definitiva, trattandosi di valutazione di fatto, non può esservi ingerenza da parte di questa Corte, se la motivazione, oltre che sussistente, è non contraddittoria e non manifestamente illogica; che inoltre il motivo è inammissibile per genericità (non essendo minimamente spiegato come la asserita presenza di psicopatologia impedisca all'imputato la cosciente partecipazione al processo, pur in presenza di un difensore che lo assiste) e per carenza di deduzione della questione in appello, con conseguente cesura della catena devolutiva; considerato che la produzione documentale effettuata con i motivi nuovi è inutiliter data, implicando una valutazione di fatto che appartiene alle esaurite fasi processuali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16