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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 novembre 2021

Cassazione n. 39083/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 8584-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro COMUNE di CELANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1743/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Lkée:- -2- Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA], mentre viaggiava in biciletta, su strada appartenente al Comune di Celano, ha urtato con la spalla il guardavia ed è caduto per terra, riportando lesioni personali.

Ha dunque citato in giudizio il Comune di Celano, ritenendolo responsabile dell'incidente, sull'assunto che il guardavia sporgeva eccessivamente, rispetto alla norma, invadendo la carreggiata, ed era quindi male posizionato. 2.-Il Tribunale di Avezzano ha accolto la domanda, con decisione però riformata dalla Corte di Appello di L'Aquila che ha ritenuto correttamente posizionato il guardavia, non tanto da sporgere troppo ed essere quindi invasivo per un ciclista. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto revocazione avverso questa sentenza, ritenendo che fosse basata su un errore di fatto, avendo la Corte di Appello fatto riferimento al guardavia sulla carreggiata [OSCURATO:PERSONA], anziché a quello posto sulla carreggiata opposta- direzione [OSCURATO:PERSONA]: quella effettivamente da lui percorsa con la bicicletta.

La Corte di Appello de l'Aquila ha rigettato la revocazione. 3.-[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso tale rigetto con due motivi.

V'è controricorso del Comune di Celano.

Considerato che 5.-Il primo motivo denuncia violazione dell'articolo 345 c.p.c.

Ritiene il ricorrente che l'eccezione svolta dal Comune di Celano di difetto di legittimazione passiva era tardiva: il Comune avrebbe dovuto farla in primo grado, dove però è rimasto contumace: invece, solo con l'atto di appello, viene posta la questione, ma tardivamente.

Il motivo è inammissibile.

Intanto, è rivolto contro la prima decisione della Corte di Appello, quella che ha rigettato la domanda nel merito, e dunque avrebbe dovuto essere fatto valere impugnando quella decisione, e non quest'altra.

In secondo luogo, anche a voler prescindere da questo rilievo, il motivo è inammissibile per totale difetto di interesse a proporlo, dal momento che ‘ l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, tardiva o meno che fosse, non è stata accolta, e dunque non ha determinato soccombenza del qui ricorrente. 6.-Il secondo motivo denuncia violazione dell'articolo 395 c.p.c.

Ritiene il ricorrente che il giudizio circa la rilevanza dell'errore sia infondato.

Ricorda il principio affermato da questa Corte circa la rilevanza dell'errore che dà origine a revocazione e ritiene che la prima decisione di appello vi sia incorsa, e che la seconda ha negato tale errore illegittimamente.

Il motivo è inammissibile.

Giusta la regola posta da questa Corte "l'errore di fatto, che legittima l'impugnazione per revocazione ex art. 395 cod. proc. civ., consiste in una falsa percezione della realtà, in un errore, cioè, obiettivamente e immediatamente rilevabile, tale da aver indotto il giudice ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo positivamente accertato in essi, sempre che tale fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale sia intervenuta adeguata pronuncia." (Sez.

Un. 10637/ 2007; Sez. 23856/ 2008 e successive).

Tuttavia, l'accertamento della rilevanza di questo errore, tale da giustificare la revocazione, è un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.

La Corte di Appello, nella decisione che qui si impugna, ha escluso, per l'appunto, la rilevanza di quell'errore, sia ritenendo che l'indicazione del senso di marcia è frutto di un errore materiale, e che dunque la decisione precedente aveva ben presente quale fosse quello giusto, sia ritenendo che anche nel senso di marcia opposto, quello che il ricorrente assume come di effettiva percorrenza, il guardavia era regolarmente posizionato.

Questo giudizio è un accertamento di fatto, che qui non può essere messo in discussione altrimenti che per un difetto assoluto di motivazione, tuttavia non fatto valere. 7.-Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna il ricorrete al pagamento della somma di 4000, 00 euro a titolo di spese legali, oltre 200,00 euro per spese generali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Roma 3 novembre 2021 Il Presidente atiki( [OSCURATO:PERSONA] 9 D I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8584-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro COMUNE di CELANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1743/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Lkée:- -2- Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA], mentre viaggiava in biciletta, su strada appartenente al Comune di Celano, ha urtato con la spalla il guardavia ed è caduto per terra, riportando lesioni personali. Ha dunque citato in giudizio il Comune di Celano, ritenendolo responsabile dell'incidente, sull'assunto che il guardavia sporgeva eccessivamente, rispetto alla norma, invadendo la carreggiata, ed era quindi male posizionato. 2.-Il Tribunale di Avezzano ha accolto la domanda, con decisione però riformata dalla Corte di Appello di L'Aquila che ha ritenuto correttamente posizionato il guardavia, non tanto da sporgere troppo ed essere quindi invasivo per un ciclista. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto revocazione avverso questa sentenza, ritenendo che fosse basata su un errore di fatto, avendo la Corte di Appello fatto riferimento al guardavia sulla carreggiata [OSCURATO:PERSONA], anziché a quello posto sulla carreggiata opposta- direzione [OSCURATO:PERSONA]: quella effettivamente da lui percorsa con la bicicletta. La Corte di Appello de l'Aquila ha rigettato la revocazione. 3.-[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso tale rigetto con due motivi. V'è controricorso del Comune di Celano. Considerato che 5.-Il primo motivo denuncia violazione dell'articolo 345 c.p.c. Ritiene il ricorrente che l'eccezione svolta dal Comune di Celano di difetto di legittimazione passiva era tardiva: il Comune avrebbe dovuto farla in primo grado, dove però è rimasto contumace: invece, solo con l'atto di appello, viene posta la questione, ma tardivamente. Il motivo è inammissibile. Intanto, è rivolto contro la prima decisione della Corte di Appello, quella che ha rigettato la domanda nel merito, e dunque avrebbe dovuto essere fatto valere impugnando quella decisione, e non quest'altra. In secondo luogo, anche a voler prescindere da questo rilievo, il motivo è inammissibile per totale difetto di interesse a proporlo, dal momento che ‘ l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, tardiva o meno che fosse, non è stata accolta, e dunque non ha determinato soccombenza del qui ricorrente. 6.-Il secondo motivo denuncia violazione dell'articolo 395 c.p.c. Ritiene il ricorrente che il giudizio circa la rilevanza dell'errore sia infondato. Ricorda il principio affermato da questa Corte circa la rilevanza dell'errore che dà origine a revocazione e ritiene che la prima decisione di appello vi sia incorsa, e che la seconda ha negato tale errore illegittimamente. Il motivo è inammissibile. Giusta la regola posta da questa Corte "l'errore di fatto, che legittima l'impugnazione per revocazione ex art. 395 cod. proc. civ., consiste in una falsa percezione della realtà, in un errore, cioè, obiettivamente e immediatamente rilevabile, tale da aver indotto il giudice ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo positivamente accertato in essi, sempre che tale fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale sia intervenuta adeguata pronuncia." (Sez. Un. 10637/ 2007; Sez. 23856/ 2008 e successive). Tuttavia, l'accertamento della rilevanza di questo errore, tale da giustificare la revocazione, è un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. La Corte di Appello, nella decisione che qui si impugna, ha escluso, per l'appunto, la rilevanza di quell'errore, sia ritenendo che l'indicazione del senso di marcia è frutto di un errore materiale, e che dunque la decisione precedente aveva ben presente quale fosse quello giusto, sia ritenendo che anche nel senso di marcia opposto, quello che il ricorrente assume come di effettiva percorrenza, il guardavia era regolarmente posizionato. Questo giudizio è un accertamento di fatto, che qui non può essere messo in discussione altrimenti che per un difetto assoluto di motivazione, tuttavia non fatto valere. 7.-Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrete al pagamento della somma di 4000, 00 euro a titolo di spese legali, oltre 200,00 euro per spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma 3 novembre 2021 Il Presidente atiki( [OSCURATO:PERSONA] 9 D I
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