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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 settembre 2023

Cassazione n. 27949/2023

Testo disponibile della fonte

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nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 31659 –2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 10, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegata al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’ E [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la propria sede di Roma, Via G. B. Martini n. 3, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], Ric. 2021n. 31659 sez.

S2 -ud. 27-9-2023 - 2 - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO diMILANO n. 1548/2021 , pubblicata in data 14/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/9/2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala memori a della controricorrente ; rilevato che: - con comunicato stampa delle ore 9.5 9 del 15/01/18 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva diffuso tramite sistema SDIR le stime preliminari dei risultati per l’esercizio 2017, con l'indicazione del raggiungimento di un utile netto consolidato del Gruppo in aumento rispetto a quello dell'anno precedente, della proposta di aumento del dividendo ordinario per azione e della conferma dell'obiettivo del raggiungimento, entro il 2019, dell’ utile netto consolidato di g ruppo indicato nel businessp lan 2015/2019; -alle 9.57 dello stesso giorno [OSCURATO:PERSONA] , s.r.l., in qualità di azionista della società, aveva diffuso altro e distinto comunicato stampa con cui aveva annunciato l’avvio dello studio di un’operazione di rafforzamento della partecipazione nel capitale di Azimut cumulativamente detenuta dagli aderenti al patto parasociale; - nello stesso giorno della diffusione dei due comunicati la quotazione dei titoli della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. registrò una variazione positiva del 12,76%, a fronte di un aumento soltanto dello 0,49% dell’indice di riferimento [OSCURATO:PERSONA]; - con delibera n. 21450 del 16/07/2020 , Consob ha inflitto alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. due sanzioni amministrative Ric. 2021n. 31659 sez.

S2 -ud. 27-9-2023 - 3 - pecuniarie; l’una,di Euro 20.000, per la violazione dell’art. 17, quarto comma, Regolamento UE n. n. 596/2014 e dell’art. 114, terzo comma, d. lgs. 58/1998 per non aver attivato «l’istituto del ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate», cioè gli adempimenti prescritti dalla normativa di esecuzione del Regolamento europeo 2016/1055 del 29/6/2016, sebbene la pubblicazione di queste informazioni fosse stata ritardata di almeno cinque giorni, di cui tre a borsa aperta, rispetto al momento di assunzione del carattere privilegiato; l’altra, di Euro 10.000, per la violazione dell’art. 115 - bis d. lgs. 58/1998 per la mancata apertura della lista dei soggetti che avevano avuto accesso alle suddette informazioni privilegiate nel tempo compreso fra l’assunzione del carattere privilegiat o e la loro comunicazione alpubblico; - con ricorso depositato il 23/07/20, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto opposizione ex artt. 187-septies e 195 quarto comma TUF avverso questa delibera, sostenendo il difetto di decisività delle informazioni perché già oggetto di un articolo pubblicato su un quotidiano economico-finanziario di rilevanza nazionale due mesi prima e comunque diffuse a ridosso del comunicato dell’azionista [OSCURATO:PERSONA]; - la Corte d’appello di Milano ha respinto l’opposizione con l a sentenza n.1548/2021; - avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, a cui Consob ha resistito con controricorso; considerato che: -i motivi di ricorso, in particolare il terzo e il quarto, involgono la ricostruzione della nozione di informazione privilegiata e price sensitive, con specifico riferimento al l’interpretazione dell’art. 7 del Ric. 2021n. 31659 sez.

S2 -ud. 27-9-2023 - 4 - Regolamento europeo 2016/1055 del 29/6/2016, sicché risulta opportuna la trattazione in pubblica udienza; P.Q.M.

La Corte dispone la trattazione del ricorso in pubblica udienza, rinviando la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 31659 –2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 10, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegata al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’ E [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la propria sede di Roma, Via G. B. Martini n. 3, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], Ric. 2021n. 31659 sez. S2 -ud. 27-9-2023 - 2 - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO diMILANO n. 1548/2021 , pubblicata in data 14/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/9/2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala memori a della controricorrente ; rilevato che: - con comunicato stampa delle ore 9.5 9 del 15/01/18 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva diffuso tramite sistema SDIR le stime preliminari dei risultati per l’esercizio 2017, con l'indicazione del raggiungimento di un utile netto consolidato del Gruppo in aumento rispetto a quello dell'anno precedente, della proposta di aumento del dividendo ordinario per azione e della conferma dell'obiettivo del raggiungimento, entro il 2019, dell’ utile netto consolidato di g ruppo indicato nel businessp lan 2015/2019; -alle 9.57 dello stesso giorno [OSCURATO:PERSONA] , s.r.l., in qualità di azionista della società, aveva diffuso altro e distinto comunicato stampa con cui aveva annunciato l’avvio dello studio di un’operazione di rafforzamento della partecipazione nel capitale di Azimut cumulativamente detenuta dagli aderenti al patto parasociale; - nello stesso giorno della diffusione dei due comunicati la quotazione dei titoli della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. registrò una variazione positiva del 12,76%, a fronte di un aumento soltanto dello 0,49% dell’indice di riferimento [OSCURATO:PERSONA]; - con delibera n. 21450 del 16/07/2020 , Consob ha inflitto alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. due sanzioni amministrative Ric. 2021n. 31659 sez. S2 -ud. 27-9-2023 - 3 - pecuniarie; l’una,di Euro 20.000, per la violazione dell’art. 17, quarto comma, Regolamento UE n. n. 596/2014 e dell’art. 114, terzo comma, d. lgs. 58/1998 per non aver attivato «l’istituto del ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate», cioè gli adempimenti prescritti dalla normativa di esecuzione del Regolamento europeo 2016/1055 del 29/6/2016, sebbene la pubblicazione di queste informazioni fosse stata ritardata di almeno cinque giorni, di cui tre a borsa aperta, rispetto al momento di assunzione del carattere privilegiato; l’altra, di Euro 10.000, per la violazione dell’art. 115 - bis d. lgs. 58/1998 per la mancata apertura della lista dei soggetti che avevano avuto accesso alle suddette informazioni privilegiate nel tempo compreso fra l’assunzione del carattere privilegiat o e la loro comunicazione alpubblico; - con ricorso depositato il 23/07/20, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto opposizione ex artt. 187-septies e 195 quarto comma TUF avverso questa delibera, sostenendo il difetto di decisività delle informazioni perché già oggetto di un articolo pubblicato su un quotidiano economico-finanziario di rilevanza nazionale due mesi prima e comunque diffuse a ridosso del comunicato dell’azionista [OSCURATO:PERSONA]; - la Corte d’appello di Milano ha respinto l’opposizione con l a sentenza n.1548/2021; - avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, a cui Consob ha resistito con controricorso; considerato che: -i motivi di ricorso, in particolare il terzo e il quarto, involgono la ricostruzione della nozione di informazione privilegiata e price sensitive, con specifico riferimento al l’interpretazione dell’art. 7 del Ric. 2021n. 31659 sez. S2 -ud. 27-9-2023 - 4 - Regolamento europeo 2016/1055 del 29/6/2016, sicché risulta opportuna la trattazione in pubblica udienza; P.Q.M. La Corte dispone la trattazione del ricorso in pubblica udienza, rinviando la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
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