Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 maggio 2026

Cassazione n. 14526/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

corrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE in persona del direttore protempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaSICILIA n. 397/2024 depositata il 15/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

Il presente giudizio – avente per oggetto l’impugnazione della sentenzan. 397/2024 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia(hinc: CGT2) depositata in data 15/01/2024 – trae origineNumero registro generale 18493/2024Numero sezionale 2304/2026Numero di raccolta generale 14526/2026Data pubblicazione 16/05/2026dall’impugnazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA] (hinc: il contribuente) di unpagamento.2.

La CGT2 - in parziale riforma della sentenza n. 593/2020, con cui laCommissione tributaria provinciale di Siracusa aveva ritenuto infondato ilricorso proposto dal contribuente – ha dichiarato estinto il giudizio percessata materia relativamente alle cartelle indicate ai n. 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8dell’elenco prodotto da parte appellante e ha confermato l’ingiunzionerelativamente alle cartelle n. 5, 9 e 10 dello stesso elenco.3.

Ai fini del presente giudizio è sufficiente evidenziare che secondo la CGT2:− il giudice di primo grado non poteva prendere in considerazionel’istanza di definizione agevolata (relativa alle cartelle n. 1, 3, 4, 5, 9e 10 dell’elenco contenuto dell’atto introduttivo) successivamenteall’udienza di trattazione.

In sede di appello - dove la produzionesarebbe stata ammissibile ex art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992 - la partenon ha prodotto alcuna quietanza di pagamento della prima rata;− deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione dellamateria del contendere con riferimento agli importi di cui alle cartelleindicate ai n, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 dell’elenco di parte appellante, perchéinferiori a 1.000,00 euro, ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 119/2018, allecartelle di cui ai n. 1, 3, 6, 7 e 8, in quanto relative alle annualità finoal 2010 e ai sensi dell’art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022 ealle cartelle di cui ai n. 2, 4 e 5, in quanto relative alle annualità 2014e 2011;− le altre tre cartelle (n. 5, 9 e 10) - per le quali si è reso necessarioesaminare il ricorso nel merito in mancanza della produzione dellaquietanza di pagamento, nonostante la necessità di applicare gli artt.184 e 185 legge n. 145 del 2018, essendo necessario il pagamento diuna quota percentuale secondo le modalità di cui al comma 187 (pergrave disagio economico) - sono valide perché, sebbene consegnateNumero registro generale 18493/2024Numero sezionale 2304/2026Numero di raccolta generale 14526/2026Data pubblicazione 16/05/2026a persone diverse dal destinatario, è stata, comunque, fornita la provadella spedizione della raccomandata informativa.4.

Occorre evidenziare che, nonostante il refuso relativo alla ripetizione perdue volte della cartella n. 5 (fra quelle per cui è cessata la materia delcontendere e quelle per le quali non è cessata), si legge nel dispositivo dellasentenza impugnata: «La Corte, in parziale riforma della sentenzaimpugnata dichiara estinto il giudizio per cessata materia relativamente allecartelle indicate ai n. 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 dell’elenco prodotto da parteappellante, conferma l’ingiunzione relativamente alle cartelle n. 5, 9 e 10dello stesso elenco.

Condanna parte appellante alla rifusione in favore dellaparte appellata delle spese di lite pari al 50% che liquida in euro 750,00oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, dichiarando compensate le spesefra le parti per il restante 50%.»5.

Contro la sentenza della CGT2 il ricorrente ha proposto ricorso incassazione con quattro motivi.6.

L’agente della riscossione non si è costituito.7.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via preliminare, la parte ricorrente ha precisato di limitare le propriecensure contro la sentenza impugnata:a) nella parte in cui, nonostante la concorde volontà delle parti di limitarel’appello alle cartelle non oggetto di definizione agevolata, ha statuito inrelazione alle cartelle 5, 9 e 10;b) nella parte in cui ritiene che in assenza di produzione della quietanza dipagamento non può essere disposta la sospensione del giudizio;c) nella parte in cui non ha dichiarato la sospensione e/o l’estinzione delgiudizio;d) nella parte in cui ritiene validamene notificate le cartelle 5, 9 e 10e) nella parte in cui condanna il ricorrente alla refusione delle spese di litedel primo e del secondo grado di giudizio.Numero registro generale 18493/2024Numero sezionale 2304/2026Numero di raccolta generale 14526/2026Data pubblicazione 16/05/20262.

Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione di leggeex art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’applicazione dell’art. 112 c.p.c.2.1.

Con tale motivo il ricorrente – ripercorse, a pag. 6 ss. del ricorso incassazione, le vicende relative ai precedenti gradi di giudizio, con riferimentoal deposito dell’istanza di rimessione sul ruolo, davanti al giudice di primecure, all’istanza di adesione cd. saldo e stralcio e relativa accettazione –evidenzia come anche [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avesse chiesto al giudice diseconde cure di pronunciarsi solo sulle cartelle rimaste fuori dalla definizioneagevolata, concludendo che: «dato atto dell’adesione alla definizioneagevolata dell’appellante in ordine alle cartelle di pagamento n. 1, 3, 4, 5, 9e 10 dell’elenco contenuto dell’atto introduttivo, rigettare l'appello propostoda controparte in ordine alle restanti cartelle di pagamento, confermandoquindi la sentenza n. 593/4/2020.»2.2.

Il giudizio, su richiesta concorde delle parti, era, quindi, limitato allecartelle 2, 6, 7 e 8 di cui all’elenco contenuto nell’atto introduttivo del giudiziodi primo grado.

Tali cartelle, peraltro, sono state annullate ex lege dopo lanotifica dell’atto di appello, come rilevato dalla stessa CGT2, secondo laquale: «Il giudizio va, tuttavia, estinto per cessata materia con riferimentoagli importi di cui alle cartelle indicate ai n, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 dell’elenco diparte appellante, perché inferiori a 1.000,00 euro, ai sensi dell’art. 4 del D.L.n. 119/2018 le cartelle di cui ai n. 1, 3, 6, 7 e 8, in quanto relative alleannualità fino al 2010 e ai sensi dell’art. 1 c. 197 l. n. 197 del 2022, le cartelledi cui ai n. 2, 4 e 5, in quanto relative alle annualità 2014, e 2011.»2.3.

Il giudice di seconde cure, tuttavia, pur dando atto che anche perl’agente della riscossione il giudizio fosse ormai limitato alle (sole) cartellerimaste fuori dalla definizione agevolata, ha deciso nel merito ritenendodirimente il mancato deposito delle quietanze di pagamento, in violazionedell’art. 112 c.p.c.Numero registro generale 18493/2024Numero sezionale 2304/2026Numero di raccolta generale 14526/2026Data pubblicazione 16/05/20263.

Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione di legge ex art.360 c.p.c., n. 4 in relazione all’applicazione dell’art. 3 comma 6 d.l. n. 119del 2018 e dell’art. 115 c.p.c.3.1.

Con tale motivo il ricorrente espone di aver denunciato la mancatasospensione del giudizio da parte del giudice di prime cure a fronte cartelle1, 3, 4, 5, 9 e 10, oggetto di definizione agevolata, evidenziando di averanche corrisposto le rate scadute con addebito sul conto corrente bancario.Quest’ultima affermazione veniva, di fatto, confermata da [OSCURATO:PERSONA].p.a. che concludeva, chiedendo il rigetto dell’appello con riferimento alle(sole) cartelle rimaste fuori dall’adesione agevolata.

La circostanzadiventava, quindi, pacifica ai sensi dell’art. 115 c.p.c.La CGT2 ha, quindi, errato nel ritenere corretta la decisione inconsiderazione della mancata produzione delle quietanze di pagamento.Inoltre, la sentenza impugnata incorre anche nella violazione dell’art. 3,comma 6, d.l. n. 119 del 2018, ai sensi del quale: «Nella dichiarazione di cuial comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi adoggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare aglistessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nellemore del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento delladefinizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazionesospensione su istanza di una delle parti.»La CGT2 avrebbe dovuto, quindi, disporre la sospensione del giudizio perle cartelle interessate dalla definizione agevolata.4.

Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione di legge ex art.360 n. 3 c.p.c. in relazione all’articolo 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999,all’art. 25, 26 e 60 D.P.R. 602/73, all’art. 139 cod. proc. civ., dell’art 3comma 9 legge n. 335/1995, dell’art. 1335 cod. civ. e dell’art. 2697 cod. civ.Numero registro generale 18493/2024Numero sezionale 2304/2026Numero di raccolta generale 14526/2026Data pubblicazione 16/05/20264.1.

Ad avviso del ricorrente la CGT2 ha errato nel ritenere corretta lanotificazione delle cartelle 5, 9 e 10, da ritenere, invece, nulla, in quanto, inpresenza di notificazione a mezzo posta, con la consegna a persona diversadal destinatario, non era stata prodotta la prova dell’invio della raccomandatainformativa.

Del resto, la stessa [OSCURATO:PERSONA], nelle controdeduzionidepositate nel secondo grado di giudizio, aveva ammesso la necessità dellaraccomandata informativa ma ha dichiarato di avere provato l’invio dellestesse mediante produzione di un non meglio precisato foglio degli invii, chenon solo non poteva costituire, certamente, la prova dell’invio di taleraccomandata, ma non era stato prodotto.5.

Con il quarto motivo è stata denunciata la violazione di legge ex art.360 c.p.c., n. 4 in relazione all’applicazione degli artt. 46 e 15 d.lgs. n. 546del 1992 e dell’art. 4 d.lgs. n. 119 del 2018.5.1.

Con tale motivo il ricorrente rileva che, in considerazione dellaestinzione di tutte le cartelle di pagamento, la CGT2 avrebbe dovuto disporrela compensazione delle spese di lite.6.

Passando all’esame del ricorso occorre evidenziare che la sentenzaimpugnata è passata in giudicato con riferimento a tutte le cartelle dipagamento, ad eccezione di quelle indicate nel prospetto allegato dalricorrente come n. 5, 9 e

10.6.1. Occorre, poi, rilevare l’art. 3, comma 6, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 119prevede, infatti, che: «Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indical’eventuale pendenza di giudizio aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresie assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazionedi copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute,sono sospesi dal giudice.

L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivoperfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio,della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, ilgiudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.»Numero registro generale 18493/2024Numero sezionale 2304/2026Numero di raccolta generale 14526/2026Data pubblicazione 16/05/20267.

Nel caso di specie – per come ricostruita la vicenda dalla partericorrente (che parla di pagamenti dei ratei) – emerge che, al momento dellapronuncia della sentenza della CGT2 era in corso il piano di rateazione, conla conseguenza che – alla luce dell’inequivoco tenore letterale della normaappena richiamata – non vi erano più i requisiti per la sospensione, che vienedisposta nelle more del pagamento delle somme dovute, dovendosi riferiretale previsione al periodo intercorrente tra la dichiarazione di cui al comma5 dell’art. 3 d.l. n. 119 del 2018 e la decorrenza del piano di rateazione.

Taleinterpretazione trova, del resto, conferma nell’ultimo periodo dell’art. 3,comma 6, cit., dove l’estinzione del giudizio è subordinata alperfezionamento della definizione (i.e. al positivo riscontro dell’agente dellariscossione sulla domanda del contribuente) e alla produzione delladocumentazione relativa ai pagamenti effettuati.

In assenza della produzionedella documentazione relativa ai pagamenti eseguiti non sussistevanoneppure i requisiti – tipizzati nella norma da ultimo richiamata – perdichiarare l’estinzione del giudizio.8.

L’assenza dei requisiti per dichiarare tanto la sospensione chel’estinzione del giudizio, conferma la correttezza della sentenza impugnata,sotto tale profilo.

Il giudice di seconde cure ha, tuttavia, errato nel nonrilevare, in via officiosa, la sopravvenuta carenza di interesse delcontribuente a impugnare le cartelle di pagamento, nella misura in cui ilcontribuente affermava di aver presentato istanza di adesione e diaccettazione della definizione agevolata (in parte riprodotte analogicamenteanche nel corpo del ricorso) e di aver provveduto al pagamento dei rateiscaduti.

Tanto più che, nella dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 3,comma 6, d.l. n. 119 del 2018 il contribuente doveva indicare la pendenzadi giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi, assumendo l’impegnoa rinunciare agli stessi giudizi.Numero registro generale 18493/2024Numero sezionale 2304/2026Numero di raccolta generale 14526/2026Data pubblicazione 16/05/20268.1.

La carenza sopravvenuta di interesse ad agire può essere rilevata,in via officiosa, anche davanti a questa Corte (Cass., Sez.

U, 29/08/2025, n.24172).8.2.

La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata senza rinviolimitatamente alla decisione assunta sulle cartelle 5, 9 e 10 (essendo, per ilresto, passata in giudicato) e decidendo nel merito deve essere dichiaratoinammissibile il ricorso limitatamente all’impugnazione delle cartelle appenarichiamate per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, disponendo lacompensazione delle spese di lite dell’intero giudizio.

P.Q.Mla Corte cassa la sentenza impugnata senza rinvio in relazione alla decisioneassunta sulle cartelle indicate come 5, 9 e 10 e, in ragione dellasopravvenuta carenza ad agire del contribuente, dichiara inammissibile ilricorso con riferimento a tali cartelle;dispone la compensazione delle spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/03/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE in persona del direttore protempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaSICILIA n. 397/2024 depositata il 15/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Il presente giudizio – avente per oggetto l’impugnazione della sentenzan. 397/2024 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia(hinc: CGT2) depositata in data 15/01/2024 – trae origineNumero registro generale 18493/2024Numero sezionale 2304/2026Numero di raccolta generale 14526/2026Data pubblicazione 16/05/2026dall’impugnazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA] (hinc: il contribuente) di unpagamento.2. La CGT2 - in parziale riforma della sentenza n. 593/2020, con cui laCommissione tributaria provinciale di Siracusa aveva ritenuto infondato ilricorso proposto dal contribuente – ha dichiarato estinto il giudizio percessata materia relativamente alle cartelle indicate ai n. 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8dell’elenco prodotto da parte appellante e ha confermato l’ingiunzionerelativamente alle cartelle n. 5, 9 e 10 dello stesso elenco.3. Ai fini del presente giudizio è sufficiente evidenziare che secondo la CGT2:− il giudice di primo grado non poteva prendere in considerazionel’istanza di definizione agevolata (relativa alle cartelle n. 1, 3, 4, 5, 9e 10 dell’elenco contenuto dell’atto introduttivo) successivamenteall’udienza di trattazione. In sede di appello - dove la produzionesarebbe stata ammissibile ex art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992 - la partenon ha prodotto alcuna quietanza di pagamento della prima rata;− deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione dellamateria del contendere con riferimento agli importi di cui alle cartelleindicate ai n, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 dell’elenco di parte appellante, perchéinferiori a 1.000,00 euro, ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 119/2018, allecartelle di cui ai n. 1, 3, 6, 7 e 8, in quanto relative alle annualità finoal 2010 e ai sensi dell’art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022 ealle cartelle di cui ai n. 2, 4 e 5, in quanto relative alle annualità 2014e 2011;− le altre tre cartelle (n. 5, 9 e 10) - per le quali si è reso necessarioesaminare il ricorso nel merito in mancanza della produzione dellaquietanza di pagamento, nonostante la necessità di applicare gli artt.184 e 185 legge n. 145 del 2018, essendo necessario il pagamento diuna quota percentuale secondo le modalità di cui al comma 187 (pergrave disagio economico) - sono valide perché, sebbene consegnateNumero registro generale 18493/2024Numero sezionale 2304/2026Numero di raccolta generale 14526/2026Data pubblicazione 16/05/2026a persone diverse dal destinatario, è stata, comunque, fornita la provadella spedizione della raccomandata informativa.4. Occorre evidenziare che, nonostante il refuso relativo alla ripetizione perdue volte della cartella n. 5 (fra quelle per cui è cessata la materia delcontendere e quelle per le quali non è cessata), si legge nel dispositivo dellasentenza impugnata: «La Corte, in parziale riforma della sentenzaimpugnata dichiara estinto il giudizio per cessata materia relativamente allecartelle indicate ai n. 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 dell’elenco prodotto da parteappellante, conferma l’ingiunzione relativamente alle cartelle n. 5, 9 e 10dello stesso elenco. Condanna parte appellante alla rifusione in favore dellaparte appellata delle spese di lite pari al 50% che liquida in euro 750,00oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, dichiarando compensate le spesefra le parti per il restante 50%.»5. Contro la sentenza della CGT2 il ricorrente ha proposto ricorso incassazione con quattro motivi.6. L’agente della riscossione non si è costituito.7. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, la parte ricorrente ha precisato di limitare le propriecensure contro la sentenza impugnata:a) nella parte in cui, nonostante la concorde volontà delle parti di limitarel’appello alle cartelle non oggetto di definizione agevolata, ha statuito inrelazione alle cartelle 5, 9 e 10;b) nella parte in cui ritiene che in assenza di produzione della quietanza dipagamento non può essere disposta la sospensione del giudizio;c) nella parte in cui non ha dichiarato la sospensione e/o l’estinzione delgiudizio;d) nella parte in cui ritiene validamene notificate le cartelle 5, 9 e 10e) nella parte in cui condanna il ricorrente alla refusione delle spese di litedel primo e del secondo grado di giudizio.Numero registro generale 18493/2024Numero sezionale 2304/2026Numero di raccolta generale 14526/2026Data pubblicazione 16/05/20262. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione di leggeex art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’applicazione dell’art. 112 c.p.c.2.1. Con tale motivo il ricorrente – ripercorse, a pag. 6 ss. del ricorso incassazione, le vicende relative ai precedenti gradi di giudizio, con riferimentoal deposito dell’istanza di rimessione sul ruolo, davanti al giudice di primecure, all’istanza di adesione cd. saldo e stralcio e relativa accettazione –evidenzia come anche [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avesse chiesto al giudice diseconde cure di pronunciarsi solo sulle cartelle rimaste fuori dalla definizioneagevolata, concludendo che: «dato atto dell’adesione alla definizioneagevolata dell’appellante in ordine alle cartelle di pagamento n. 1, 3, 4, 5, 9e 10 dell’elenco contenuto dell’atto introduttivo, rigettare l'appello propostoda controparte in ordine alle restanti cartelle di pagamento, confermandoquindi la sentenza n. 593/4/2020.»2.2. Il giudizio, su richiesta concorde delle parti, era, quindi, limitato allecartelle 2, 6, 7 e 8 di cui all’elenco contenuto nell’atto introduttivo del giudiziodi primo grado. Tali cartelle, peraltro, sono state annullate ex lege dopo lanotifica dell’atto di appello, come rilevato dalla stessa CGT2, secondo laquale: «Il giudizio va, tuttavia, estinto per cessata materia con riferimentoagli importi di cui alle cartelle indicate ai n, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 dell’elenco diparte appellante, perché inferiori a 1.000,00 euro, ai sensi dell’art. 4 del D.L.n. 119/2018 le cartelle di cui ai n. 1, 3, 6, 7 e 8, in quanto relative alleannualità fino al 2010 e ai sensi dell’art. 1 c. 197 l. n. 197 del 2022, le cartelledi cui ai n. 2, 4 e 5, in quanto relative alle annualità 2014, e 2011.»2.3. Il giudice di seconde cure, tuttavia, pur dando atto che anche perl’agente della riscossione il giudizio fosse ormai limitato alle (sole) cartellerimaste fuori dalla definizione agevolata, ha deciso nel merito ritenendodirimente il mancato deposito delle quietanze di pagamento, in violazionedell’art. 112 c.p.c.Numero registro generale 18493/2024Numero sezionale 2304/2026Numero di raccolta generale 14526/2026Data pubblicazione 16/05/20263. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione di legge ex art.360 c.p.c., n. 4 in relazione all’applicazione dell’art. 3 comma 6 d.l. n. 119del 2018 e dell’art. 115 c.p.c.3.1. Con tale motivo il ricorrente espone di aver denunciato la mancatasospensione del giudizio da parte del giudice di prime cure a fronte cartelle1, 3, 4, 5, 9 e 10, oggetto di definizione agevolata, evidenziando di averanche corrisposto le rate scadute con addebito sul conto corrente bancario.Quest’ultima affermazione veniva, di fatto, confermata da [OSCURATO:PERSONA].p.a. che concludeva, chiedendo il rigetto dell’appello con riferimento alle(sole) cartelle rimaste fuori dall’adesione agevolata. La circostanzadiventava, quindi, pacifica ai sensi dell’art. 115 c.p.c.La CGT2 ha, quindi, errato nel ritenere corretta la decisione inconsiderazione della mancata produzione delle quietanze di pagamento.Inoltre, la sentenza impugnata incorre anche nella violazione dell’art. 3,comma 6, d.l. n. 119 del 2018, ai sensi del quale: «Nella dichiarazione di cuial comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi adoggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare aglistessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nellemore del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento delladefinizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazionesospensione su istanza di una delle parti.»La CGT2 avrebbe dovuto, quindi, disporre la sospensione del giudizio perle cartelle interessate dalla definizione agevolata.4. Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione di legge ex art.360 n. 3 c.p.c. in relazione all’articolo 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999,all’art. 25, 26 e 60 D.P.R. 602/73, all’art. 139 cod. proc. civ., dell’art 3comma 9 legge n. 335/1995, dell’art. 1335 cod. civ. e dell’art. 2697 cod. civ.Numero registro generale 18493/2024Numero sezionale 2304/2026Numero di raccolta generale 14526/2026Data pubblicazione 16/05/20264.1. Ad avviso del ricorrente la CGT2 ha errato nel ritenere corretta lanotificazione delle cartelle 5, 9 e 10, da ritenere, invece, nulla, in quanto, inpresenza di notificazione a mezzo posta, con la consegna a persona diversadal destinatario, non era stata prodotta la prova dell’invio della raccomandatainformativa. Del resto, la stessa [OSCURATO:PERSONA], nelle controdeduzionidepositate nel secondo grado di giudizio, aveva ammesso la necessità dellaraccomandata informativa ma ha dichiarato di avere provato l’invio dellestesse mediante produzione di un non meglio precisato foglio degli invii, chenon solo non poteva costituire, certamente, la prova dell’invio di taleraccomandata, ma non era stato prodotto.5. Con il quarto motivo è stata denunciata la violazione di legge ex art.360 c.p.c., n. 4 in relazione all’applicazione degli artt. 46 e 15 d.lgs. n. 546del 1992 e dell’art. 4 d.lgs. n. 119 del 2018.5.1. Con tale motivo il ricorrente rileva che, in considerazione dellaestinzione di tutte le cartelle di pagamento, la CGT2 avrebbe dovuto disporrela compensazione delle spese di lite.6. Passando all’esame del ricorso occorre evidenziare che la sentenzaimpugnata è passata in giudicato con riferimento a tutte le cartelle dipagamento, ad eccezione di quelle indicate nel prospetto allegato dalricorrente come n. 5, 9 e 10.6.1. Occorre, poi, rilevare l’art. 3, comma 6, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 119prevede, infatti, che: «Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indical’eventuale pendenza di giudizio aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresie assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazionedi copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute,sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivoperfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio,della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, ilgiudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.»Numero registro generale 18493/2024Numero sezionale 2304/2026Numero di raccolta generale 14526/2026Data pubblicazione 16/05/20267. Nel caso di specie – per come ricostruita la vicenda dalla partericorrente (che parla di pagamenti dei ratei) – emerge che, al momento dellapronuncia della sentenza della CGT2 era in corso il piano di rateazione, conla conseguenza che – alla luce dell’inequivoco tenore letterale della normaappena richiamata – non vi erano più i requisiti per la sospensione, che vienedisposta nelle more del pagamento delle somme dovute, dovendosi riferiretale previsione al periodo intercorrente tra la dichiarazione di cui al comma5 dell’art. 3 d.l. n. 119 del 2018 e la decorrenza del piano di rateazione. Taleinterpretazione trova, del resto, conferma nell’ultimo periodo dell’art. 3,comma 6, cit., dove l’estinzione del giudizio è subordinata alperfezionamento della definizione (i.e. al positivo riscontro dell’agente dellariscossione sulla domanda del contribuente) e alla produzione delladocumentazione relativa ai pagamenti effettuati. In assenza della produzionedella documentazione relativa ai pagamenti eseguiti non sussistevanoneppure i requisiti – tipizzati nella norma da ultimo richiamata – perdichiarare l’estinzione del giudizio.8. L’assenza dei requisiti per dichiarare tanto la sospensione chel’estinzione del giudizio, conferma la correttezza della sentenza impugnata,sotto tale profilo. Il giudice di seconde cure ha, tuttavia, errato nel nonrilevare, in via officiosa, la sopravvenuta carenza di interesse delcontribuente a impugnare le cartelle di pagamento, nella misura in cui ilcontribuente affermava di aver presentato istanza di adesione e diaccettazione della definizione agevolata (in parte riprodotte analogicamenteanche nel corpo del ricorso) e di aver provveduto al pagamento dei rateiscaduti. Tanto più che, nella dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 3,comma 6, d.l. n. 119 del 2018 il contribuente doveva indicare la pendenzadi giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi, assumendo l’impegnoa rinunciare agli stessi giudizi.Numero registro generale 18493/2024Numero sezionale 2304/2026Numero di raccolta generale 14526/2026Data pubblicazione 16/05/20268.1. La carenza sopravvenuta di interesse ad agire può essere rilevata,in via officiosa, anche davanti a questa Corte (Cass., Sez. U, 29/08/2025, n.24172).8.2. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata senza rinviolimitatamente alla decisione assunta sulle cartelle 5, 9 e 10 (essendo, per ilresto, passata in giudicato) e decidendo nel merito deve essere dichiaratoinammissibile il ricorso limitatamente all’impugnazione delle cartelle appenarichiamate per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, disponendo lacompensazione delle spese di lite dell’intero giudizio. P.Q.Mla Corte cassa la sentenza impugnata senza rinvio in relazione alla decisioneassunta sulle cartelle indicate come 5, 9 e 10 e, in ragione dellasopravvenuta carenza ad agire del contribuente, dichiara inammissibile ilricorso con riferimento a tali cartelle;dispone la compensazione delle spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/03/2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 14526/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris