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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 13108/2026

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ntata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona delDirettore pro tempore-intimato-Numero registro generale 31460/2020Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 13108/2026Data pubblicazione 07/05/2026avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania n. 1966/2020, depositata il 27 febbraio 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – Con cartella di pagamento n. 071 2017 00445091 26 001,notificata a [OSCURATO:SOCIETA]. a mezzo PEC in data 11 maggio 2017,l’Agenzia delle entrate richiedeva il pagamento dell’importo di euro66.035,49 in relazione all'imposta unica sulle scommesse di cui ald.lgs. n. 504/98 per gli anni 2011-2012-2013.Avverso tale atto, [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso presso laCommissione tributaria provinciale di Napoli, lamentando, fra l'altroil difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA].; la mancatanotifica degli atti prodromici; la carenza di motivazione dellacartella impugnata; la mancata conformità della cartella notificataall'originale.L'Agenzia delle entrate - Riscossione e l’Agenzia delle dogane edei monopoli resistevano con atto di controdeduzioni.Con sentenza n. 9043/2018, depositata in data 1 agosto 2018,la Commissione tributaria provinciale di Napoli rigettava il ricorso.2. – Avverso tale pronuncia, la contribuente proponeva atto diappello.L'Agenzia delle entrate - Riscossione e l’Agenzia delle dogane edei monopoli si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto delgravame.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, consentenza n. 1966/2020, depositata il 27 febbraio 2020, ha accoltol'appello, ritenendo fondata l'eccezione sull'inammissibilità dellamotivazione per relationem e l'applicazione nel caso di specie delbeneficium excussionis.Numero registro generale 31460/2020Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 13108/2026Data pubblicazione 07/05/20263. – L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha proposto ricorsoper cassazione affidato a due motivi.La contribuente si è costituita con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione delle norme di cui all'art. 7 della l. n. 212 del 200.all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 e all'art. 6 del d.m. n. 321 del1999 in relazione all'art 260, comma 1, n. 3.

La sentenza dellaCommissione tributaria regionale sarebbe errata e meritevole diriforma perché, nel ritenere la cartella di pagamento nonadeguatamente motivata, ha violato le norme di cui agli artt. 7della L. n. 212 del 2000, all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 eall’art. 6 del D.M n. 321 del 1999.

Al riguardo, si deduce che, comecorrettamente aveva statuito la sentenza di primo grado, l'art 25del d.P.R. n. 602/73 richiede che la cartella di pagamento debbacontenere: l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruoloentro sessanta giorni dalla notificazione; l'indicazione che, decorsi i60 giorni, si procederà ad esecuzione forzata; la data in cui il ruoloè stato reso esecutivo.

Quanto all’atto impositivo, devono esserepresenti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 (c.d."Statuto dei diritti del contribuente"): un'adeguata motivazione;l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in meritoall’atto notificato; il responsabile del procedimento; l'organo ol'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere unriesame dell'atto; le modalità ed i termini per proporre ricorso oreclamo; il riferimento all'eventuale precedente avviso diaccertamento, ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesafiscale.

Il contenuto minimo della cartella di pagamento è, poi,Numero registro generale 31460/2020Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 13108/2026Data pubblicazione 07/05/2026stabilito dall'art. 6 del d.m. 3 settembre 1999 n. 321, il qualeprevede che tale atto debba contenere gli elementi che, ai sensidell'art. 1 co. 1 e 2 dello stesso decreto, devono essere elencati nelmolo, ad eccezione della data di consegna del ruolo stessoall'Agente della Riscossione.

Pertanto, la cartella di pagamentodeve contenere le seguenti indicazioni; l’ente creditore; la speciedel ruolo; il codice fiscale e dati anagrafici del debitore; l’anno eperiodo di riferimento del credito; l’importo di ogni componente delcredito; il totale degli importi; l’indicazione sintetica degli elementisu cui è issata effettuata riscrizione.

Tutti i requisiti in parola eranopresenti nel caso di specie.

In ogni caso, il difetto di notifica puòessere sanato con riferimento al conseguimento dello scopodell'atto tributario di portare a conoscenza del contribuente itermini della pretesa erariale consentendogli l'esercizio del diritto didifesa.

Tanto sarebbe avvenuto nel caso in esame, in cuicontroparte ha ampiamente esercitato il suo diritto di difesa.1.1. – Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.In tema di riscossione delle imposte sul reddito, per la validitàdel ruolo e della cartella esattoriale, ex art. 25 del d.P.R. n. 602 del1973, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi odella data di notifica dell'accertamento precedentemente emessonei confronti del contribuente ed al quale la riscossione facciariferimento, essendo, al contrario, sufficiente l'indicazione dicircostanze univoche ai fini dell'individuazione di quell'atto, così cheresti soddisfatta l'esigenza del contribuente di controllare lalegittimità della procedura di riscossione promossa nei suoiconfronti.

A tale interpretazione non è di ostacolo la previsionecontenuta negli artt. 1, comma 2, e 6, comma 1, del d.m.

Finanzen. 321 del 1999 (che nel caso di iscrizione a ruolo o di cartella checonseguano ad un atto precedentemente notificato, richiedeNumero registro generale 31460/2020Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 13108/2026Data pubblicazione 07/05/2026l'indicazione degli "estremi di tale atto e la relativa data dinotifica"), in quanto essa va letta in combinato disposto con le dipoco successive norme primarie contenute, prima in via generalenello Statuto del contribuente (art. 7, comma 3, della l. n. 212 del2000) e poi, con specifico riferimento ai ruoli ed alle cartelle, neld.lgs. n. 32 del 2001(art. 8, comma 1, lett. a) che ha modificato gliartt. 1 e 12 del d.P.R. n. 602 cit.), che si limitano a richiedere chegli atti da ultimo indicati contengano soltanto "il riferimentoall'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, inmancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa" (Cass. n.1111/2018; Cass. n. 11466/2011).La responsabilità solidale del cessionario per i debiti fiscali,prevista dall'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 in tema di cessionedi azienda, presuppone che egli, con la sua condotta, abbia resopossibile una frode dei crediti tributari, avendo scelto di dismetterel'impiego del criterio di diligenza, per porsi in una condizione diilliceità condivisa con il cedente, con conseguente estensione deglieffetti economici, di cui all'art. 3, comma 133, lett. c), della l. n.662 del 1996, della medesima violazione, cui ha contribuito a darcausa in uno schema concorsuale (Cass. n. 33217/2024; Cass. n.15948/2024).Riguardo agli atti della riscossione notificati al cessionario diun'azienda, quale debitore solidale del cedente, per l'interezza dellepretese formate nei confronti di questi sono correttamente motivatiladdove, dall'intestazione degli stessi al cessionario, ovvero daelementi concorrenti, tra cui la notificazione al medesimo diretta,possa evincersi il riferimento alla cessione in sé quale titololegittimante (Cass. n. 33217/2024).La circostanza che, in forza dell'art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997,è estesa al cessionario la responsabilità solidale nel pagamento,Numero registro generale 31460/2020Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 13108/2026Data pubblicazione 07/05/2026assume rilevanza ai fini della definizione della questione relativaall'obbligo di motivazione della cartella di pagamento.

Tuttavia, ènei confronti del cedente che deve essere svolta l'attivitàaccertativa, essendo questi il soggetto passivo, poiché è nei suoiconfronti che si è realizzato il presupposto impositivo, inparticolare la cessione del bene, il che implica che è nei confrontidel medesimo che deve essere notificato, eventualmente, unavviso di accertamento contenente la motivazione nella quale devespecificamente essere contestata la sussistenza dei presuppostiper la pretesa impositiva; nei confronti del cessionario, nonessendo il soggetto passivo, correttamente l'amministrazionefinanziaria provvede alla mera iscrizione a ruolo dell'importo nonversato dal cedente, in forza della responsabilità solidaleconfigurata dalla previsione di cui all'art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997.Quel che dunque rileva, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo dimotivazione della cartella di pagamento allo stesso notificato, è chein essa sia riportata la ragione della pretesa, cioè la estensione, atitolo di responsabilità solidale, della richiesta di pagamento deltributo di cui è soggetto passivo il cedente, potendo, sotto taleprofilo, ritenersi assolto l'onere di motivazione mediante il meroriferimento alla previsione di cui all'art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997.(Cass. n. 10377/2022).Nel caso di specie, al di là del difetto di specificità sulcontenuto della cartella, come accertato in sede di merito, nessunriferimento è presente nella cartella impugnata riguardo all'atto dicessione di azienda.

Se non devono essere allegati tutti gli attiindicati per relationem, deve comunque essere dato conto del fattoche la cartella si basa sulla cessione di un ramo d'azienda.2. – Il secondo motivo di ricorso, riguardante la violazione efalsa applicazione dell’art. 2560 c.c. e dell’art. 14 d.lgs. 472/1997Numero registro generale 31460/2020Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 13108/2026Data pubblicazione 07/05/2026sotto il diverso, ma connesso profilo, sull’errata applicazione dellaregola in materia di beneficium excussionis, risulta assorbito dalrigetto del primo, in quanto da esso strettamente dipendente.

Se intema di responsabilità solidale ex art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997del cessionario di azienda o di ramo di essa, va esclusa la nullitàdella cartella di pagamento per il solo fatto che l'emissione dellastessa e l'iscrizione a ruolo non siano stati preceduti dallapreventiva escussione del cedente il ramo di azienda, poiché laviolazione del beneficium excussionis non configura un vizio propriodella cartella ma la relativa eccezione integra un'autonoma causapetendi impugnatoria appartenente al perimetro dell'esecuzioneche può fondare, al più, la richiesta di sospensione dell'attoriscossivo ex art. 47 d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. n. 14736/2021),nondimeno il riferimento alla cessione è elemento necessario.3. – Il ricorso va dunque rigettato.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 2.400,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, spesegenerali del 15% e accessori come per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 10 febbraio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona delDirettore pro tempore-intimato-Numero registro generale 31460/2020Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 13108/2026Data pubblicazione 07/05/2026avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania n. 1966/2020, depositata il 27 febbraio 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – Con cartella di pagamento n. 071 2017 00445091 26 001,notificata a [OSCURATO:SOCIETA]. a mezzo PEC in data 11 maggio 2017,l’Agenzia delle entrate richiedeva il pagamento dell’importo di euro66.035,49 in relazione all'imposta unica sulle scommesse di cui ald.lgs. n. 504/98 per gli anni 2011-2012-2013.Avverso tale atto, [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso presso laCommissione tributaria provinciale di Napoli, lamentando, fra l'altroil difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA].; la mancatanotifica degli atti prodromici; la carenza di motivazione dellacartella impugnata; la mancata conformità della cartella notificataall'originale.L'Agenzia delle entrate - Riscossione e l’Agenzia delle dogane edei monopoli resistevano con atto di controdeduzioni.Con sentenza n. 9043/2018, depositata in data 1 agosto 2018,la Commissione tributaria provinciale di Napoli rigettava il ricorso.2. – Avverso tale pronuncia, la contribuente proponeva atto diappello.L'Agenzia delle entrate - Riscossione e l’Agenzia delle dogane edei monopoli si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto delgravame.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, consentenza n. 1966/2020, depositata il 27 febbraio 2020, ha accoltol'appello, ritenendo fondata l'eccezione sull'inammissibilità dellamotivazione per relationem e l'applicazione nel caso di specie delbeneficium excussionis.Numero registro generale 31460/2020Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 13108/2026Data pubblicazione 07/05/20263. – L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha proposto ricorsoper cassazione affidato a due motivi.La contribuente si è costituita con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione delle norme di cui all'art. 7 della l. n. 212 del 200.all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 e all'art. 6 del d.m. n. 321 del1999 in relazione all'art 260, comma 1, n. 3. La sentenza dellaCommissione tributaria regionale sarebbe errata e meritevole diriforma perché, nel ritenere la cartella di pagamento nonadeguatamente motivata, ha violato le norme di cui agli artt. 7della L. n. 212 del 2000, all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 eall’art. 6 del D.M n. 321 del 1999. Al riguardo, si deduce che, comecorrettamente aveva statuito la sentenza di primo grado, l'art 25del d.P.R. n. 602/73 richiede che la cartella di pagamento debbacontenere: l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruoloentro sessanta giorni dalla notificazione; l'indicazione che, decorsi i60 giorni, si procederà ad esecuzione forzata; la data in cui il ruoloè stato reso esecutivo. Quanto all’atto impositivo, devono esserepresenti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 (c.d."Statuto dei diritti del contribuente"): un'adeguata motivazione;l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in meritoall’atto notificato; il responsabile del procedimento; l'organo ol'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere unriesame dell'atto; le modalità ed i termini per proporre ricorso oreclamo; il riferimento all'eventuale precedente avviso diaccertamento, ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesafiscale. Il contenuto minimo della cartella di pagamento è, poi,Numero registro generale 31460/2020Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 13108/2026Data pubblicazione 07/05/2026stabilito dall'art. 6 del d.m. 3 settembre 1999 n. 321, il qualeprevede che tale atto debba contenere gli elementi che, ai sensidell'art. 1 co. 1 e 2 dello stesso decreto, devono essere elencati nelmolo, ad eccezione della data di consegna del ruolo stessoall'Agente della Riscossione. Pertanto, la cartella di pagamentodeve contenere le seguenti indicazioni; l’ente creditore; la speciedel ruolo; il codice fiscale e dati anagrafici del debitore; l’anno eperiodo di riferimento del credito; l’importo di ogni componente delcredito; il totale degli importi; l’indicazione sintetica degli elementisu cui è issata effettuata riscrizione. Tutti i requisiti in parola eranopresenti nel caso di specie. In ogni caso, il difetto di notifica puòessere sanato con riferimento al conseguimento dello scopodell'atto tributario di portare a conoscenza del contribuente itermini della pretesa erariale consentendogli l'esercizio del diritto didifesa. Tanto sarebbe avvenuto nel caso in esame, in cuicontroparte ha ampiamente esercitato il suo diritto di difesa.1.1. – Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.In tema di riscossione delle imposte sul reddito, per la validitàdel ruolo e della cartella esattoriale, ex art. 25 del d.P.R. n. 602 del1973, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi odella data di notifica dell'accertamento precedentemente emessonei confronti del contribuente ed al quale la riscossione facciariferimento, essendo, al contrario, sufficiente l'indicazione dicircostanze univoche ai fini dell'individuazione di quell'atto, così cheresti soddisfatta l'esigenza del contribuente di controllare lalegittimità della procedura di riscossione promossa nei suoiconfronti. A tale interpretazione non è di ostacolo la previsionecontenuta negli artt. 1, comma 2, e 6, comma 1, del d.m. Finanzen. 321 del 1999 (che nel caso di iscrizione a ruolo o di cartella checonseguano ad un atto precedentemente notificato, richiedeNumero registro generale 31460/2020Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 13108/2026Data pubblicazione 07/05/2026l'indicazione degli "estremi di tale atto e la relativa data dinotifica"), in quanto essa va letta in combinato disposto con le dipoco successive norme primarie contenute, prima in via generalenello Statuto del contribuente (art. 7, comma 3, della l. n. 212 del2000) e poi, con specifico riferimento ai ruoli ed alle cartelle, neld.lgs. n. 32 del 2001(art. 8, comma 1, lett. a) che ha modificato gliartt. 1 e 12 del d.P.R. n. 602 cit.), che si limitano a richiedere chegli atti da ultimo indicati contengano soltanto "il riferimentoall'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, inmancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa" (Cass. n.1111/2018; Cass. n. 11466/2011).La responsabilità solidale del cessionario per i debiti fiscali,prevista dall'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 in tema di cessionedi azienda, presuppone che egli, con la sua condotta, abbia resopossibile una frode dei crediti tributari, avendo scelto di dismetterel'impiego del criterio di diligenza, per porsi in una condizione diilliceità condivisa con il cedente, con conseguente estensione deglieffetti economici, di cui all'art. 3, comma 133, lett. c), della l. n.662 del 1996, della medesima violazione, cui ha contribuito a darcausa in uno schema concorsuale (Cass. n. 33217/2024; Cass. n.15948/2024).Riguardo agli atti della riscossione notificati al cessionario diun'azienda, quale debitore solidale del cedente, per l'interezza dellepretese formate nei confronti di questi sono correttamente motivatiladdove, dall'intestazione degli stessi al cessionario, ovvero daelementi concorrenti, tra cui la notificazione al medesimo diretta,possa evincersi il riferimento alla cessione in sé quale titololegittimante (Cass. n. 33217/2024).La circostanza che, in forza dell'art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997,è estesa al cessionario la responsabilità solidale nel pagamento,Numero registro generale 31460/2020Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 13108/2026Data pubblicazione 07/05/2026assume rilevanza ai fini della definizione della questione relativaall'obbligo di motivazione della cartella di pagamento. Tuttavia, ènei confronti del cedente che deve essere svolta l'attivitàaccertativa, essendo questi il soggetto passivo, poiché è nei suoiconfronti che si è realizzato il presupposto impositivo, inparticolare la cessione del bene, il che implica che è nei confrontidel medesimo che deve essere notificato, eventualmente, unavviso di accertamento contenente la motivazione nella quale devespecificamente essere contestata la sussistenza dei presuppostiper la pretesa impositiva; nei confronti del cessionario, nonessendo il soggetto passivo, correttamente l'amministrazionefinanziaria provvede alla mera iscrizione a ruolo dell'importo nonversato dal cedente, in forza della responsabilità solidaleconfigurata dalla previsione di cui all'art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997.Quel che dunque rileva, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo dimotivazione della cartella di pagamento allo stesso notificato, è chein essa sia riportata la ragione della pretesa, cioè la estensione, atitolo di responsabilità solidale, della richiesta di pagamento deltributo di cui è soggetto passivo il cedente, potendo, sotto taleprofilo, ritenersi assolto l'onere di motivazione mediante il meroriferimento alla previsione di cui all'art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997.(Cass. n. 10377/2022).Nel caso di specie, al di là del difetto di specificità sulcontenuto della cartella, come accertato in sede di merito, nessunriferimento è presente nella cartella impugnata riguardo all'atto dicessione di azienda. Se non devono essere allegati tutti gli attiindicati per relationem, deve comunque essere dato conto del fattoche la cartella si basa sulla cessione di un ramo d'azienda.2. – Il secondo motivo di ricorso, riguardante la violazione efalsa applicazione dell’art. 2560 c.c. e dell’art. 14 d.lgs. 472/1997Numero registro generale 31460/2020Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 13108/2026Data pubblicazione 07/05/2026sotto il diverso, ma connesso profilo, sull’errata applicazione dellaregola in materia di beneficium excussionis, risulta assorbito dalrigetto del primo, in quanto da esso strettamente dipendente. Se intema di responsabilità solidale ex art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997del cessionario di azienda o di ramo di essa, va esclusa la nullitàdella cartella di pagamento per il solo fatto che l'emissione dellastessa e l'iscrizione a ruolo non siano stati preceduti dallapreventiva escussione del cedente il ramo di azienda, poiché laviolazione del beneficium excussionis non configura un vizio propriodella cartella ma la relativa eccezione integra un'autonoma causapetendi impugnatoria appartenente al perimetro dell'esecuzioneche può fondare, al più, la richiesta di sospensione dell'attoriscossivo ex art. 47 d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. n. 14736/2021),nondimeno il riferimento alla cessione è elemento necessario.3. – Il ricorso va dunque rigettato.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 2.400,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, spesegenerali del 15% e accessori come per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 10 febbraio 2026.Il Presidente