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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36350/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 5 ottobre 2021 la Corte di assise di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] diretta alla declaratoria di ineseguibilità della pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un anno, inflitta da detta Corte con sentenza del 14 dicembre 2006, irrevocabile il 18 dicembre 2008, in relazione al delitto di omicidio aggravato.

Il condannato era stato estradato dalla Spagna, ove era stato arrestato nel novembre del 2005, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Salerno in relazione ad un diverso procedimento per reati associativi di stampo camorristico ed estorsione.

Il rigetto dell'istanza è stato motivato dal rilievo che Iannaco, nell'udienza del 17 novembre 2005 dinanzi allo 3uzgado Central n. 2 di Madrid, al fine di decidere sulla richiesta di estradizione italiana, aveva dichiarato di "rinunciare al beneficio della specialità estradizionale ed accettato di essere giudicato in Italia per qualsiasi reato", il tutto alla presenza del difensore e con l'assistenza di un interprete.

Successivamente, Iannaco aveva revocato tale rinuncia, con una missiva del 5 dicembre 2005 (due giorni prima della prevista consegna) in cui l'interessato precisava di non avere compreso le conseguenze dell'operata rinuncia.

Tale dichiarazione di revoca è stata ritenuta priva di effetti, in quanto - a termini dell'art. 717, comma 2 -bis, richiamato dall'art. 721, comma 5, n. 2, cod. proc. pen. - non si ravvisava alcuna violazione delle garanzie difensive, né l'intervento di fatti nuovi che giustificassero la revoca.

2. Avverso tale ordinanza ricorrono per cassazione i difensori del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo profili di violazione di legge e correlato vizio di motivazione, che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari per la motivazione della sentenza, alla stregua dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge con riguardo agli artt. 32 e 26 L. 26 aprile 2005, n. 69 e agli artt. 13 e 27 della [OSCURATO:PERSONA] sul mandato di arresto europeo (di seguito, MAE) del 13 giugno 2002, e difetto totale di motivazione su un punto decisivo della controversia.

Il ricorso deduce l'erronea applicazione del principio di specialità, come desunto dalle indicate disposizioni (quelle interne attuative dei criteri posti dalla [OSCURATO:PERSONA]), secondo la ratio dell'istituto che è quella di garantire che la consegna di un imputato da uno Stato membro all'altro non sia utilizzata per processare o per eseguire la pena relativamente ad un fatto diverso da quello per il quale era stata concessa l'estradizione.In termini sistematici, la clausola di specialità introduce una condizione di procedibilità, la cui mancanza costituisce elemento ostativo all'esercizio dell'azione penale.

L'esegesi di legittimità più recente richiede che la rinuncia al principio di specialità si fondi su un consenso informato circa il contenuto e la portata della dichiarazione di rinuncia.

Pertanto, non si ritengono valide rinunce tratte da comportamenti concludenti o da manifestazioni di volontà dirette ad altri fini.

Nel caso di specie, l'intervenuta revoca da parte di Iannaco della rinuncia al principio di specialità impedisce l'esecuzione della pena dell'ergastolo, che era stata inflitta al ricorrente nel processo n. 7266/2002 relativo al delitto di omicidio aggravato e reati connessi, in quanto l'originaria rinuncia non era qualificabile come consapevole ed informata.

Pertanto, l'estradizione deve ritenersi validamente concessa soltanto per il processo n. 11952/04 riguardante il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e reati connessi, ai quali era stata espressamente riferita, mentre del diverso processo per omicidio non vi era alcuna menzione nel MAE trasmesso dalle Autorità italiane, né nella decisione di consegna emanata dalle Autorità spagnole.

2.2. Violazione di legge con riguardo agli artt. 5 e 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (di seguito, CEDU), resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848.

Si richiama la decisione Baratta c.

Italia (sentenza del 13 ottobre 2015) in cui la Corte EDU ha affermato che il rifiuto di riaprire una procedura che si era svolta in contumacia, in assenza di indicazioni che l'imputato avesse rinunciato al diritto di comparire all'udienza, integra un diniego di giustizia, da ciò conseguendo che la detenzione di quel ricorrente fosse priva di base legale, dunque contraria all'art. 5, § 1, lett. a) CEDU.

Analogamente, nel caso di specie, la sottoposizione di Iannaco alla pena dell'ergastolo derivante da un processo contumaciale, non costituisce una semplice violazione del diritto ad un equo processo, ma integra un vero e proprio diniego di giustizia.

2.3. Violazione di legge con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia.

Tale motivo deduce l'omessa valutazione nell'impugnata ordinanza della possibilità di rilevare la violazione del principio di specialità in sede esecutiva.

Si contesta la validità del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 11971/08 del 29 novembre 2007, al quale si è richiamato il giudice dell'esecuzione nel caso in esame, per cui - ricostruendo la clausola di specialità come condizione di procedibilità - consegue che la violazione del principio di specialità verificatasi nel corso del giudizio di cognizione non rende la 3 L2 sentenza giuridicamente inesistente, sicché una volta formatosi il giudicato tale violazione non può essere fatta valere in sede esecutiva, in cui è preclusa la deduzione di questioni concernenti la fase di cognizione, che dovevano azionarsi soltanto attraverso i mezzi di impugnazione, ordinaria e straordinaria.

Tuttavia, il giudice dell'esecuzione non ha vagliato pronunce di legittimità successive e non in linea con il dictum delle Sezioni Unite, specificamente richiamando la sentenza di Sez. 1, n. 8580/15 del 28 novembre 2014 in cui si è affermato che non si rinviene nel sistema processuale vigente, né nelle norme sull'estradizione, alcuna disposizione che imponga di far valere la clausola di specialità entro precisi limiti temporali e che ne configuri la deduzione quale onere dell'interessato, dal cui mancato adempimento possa discendere la decadenza o comunque la preclusione ad avvalersi dei relativi effetti favorevoli in un momento successivo.

Sul punto, il giudice dell'esecuzione ha omesso ogni valutazione, così integrando il vizio di omessa motivazione, che nella specie si riflette nella violazione dell'obbligo di dichiarare immediatamente la mancanza di una condizione di procedibilità, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Anzi, tale verifica avrebbe dovuto essere attuata d'ufficio dai giudici della cognizione, i quali - rilevata la violazione del principio di specialità - dovevano sospendere l'azione penale sino a che fosse intervenuta l'estradizione suppletiva in relazione al procedimento per omicidio.

Ulteriori spunti di riflessione in tal senso sono stati indicati nel fatto che, di regola, la Spagna chiede assicurazione che - in caso di estradizione - la pena da scontare non sia l'ergastolo, sanzione non esistente nell'ordinamento giuridico spagnolo.

2.4. Infine, si è dedotta violazione di legge in relazione all'art. 696 cod. proc. pen., che afferma il criterio di prevalenza del diritto dell'Unione europea, delle convenzioni e del diritto internazionale generale.

Deduce il ricorrente che tale criterio è stato platealmente violato dal giudice dell'esecuzione, il quale si è richiamato esclusivamente agli artt. 717 e 721 cod. proc. pen.

Invece, trattandosi di una procedura di consegna disciplinata dalla [OSCURATO:PERSONA] sul mandato di arresto europeo, si sarebbe dovuto fare riferimento alle disposizioni della

I. n. 69 del 2005.

Il ricorrente cita un precedente in termini - Sez. 1, sentenza n. 14164 del 27 aprile 2020 - in cui è stata annullata l'ordinanza in sede esecutiva che aveva ricostruito la portata del principio di specialità secondo la disciplina del codice di rito, anziché sulla base delle disposizioni applicabili della Convenzione europea di estradizione.3.

Il Procuratore generale ha depositato una requisitoria scritta in cui rileva che la decisione del giudice dell'esecuzione è corretta e coerente con la giurisprudenza formatasi nel solco della sentenza n. 11971 del 2008 delle Sezioni Unite, specificando che tale conclusione non è inficiata dalla giurisprudenza richiamata nel ricorso, trattandosi di pronunce non pertinenti al caso in esame. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Il caso è lineare: dapprima l'estradando Iannaco - assistito dal difensore e dall'interprete - aveva formalmente dichiarato di "rinunciare al beneficio della specialità estradizionale ed accettato di essere giudicato in Italia per qualsiasi reato".

Successivamente, aveva revocato tale rinuncia, con una missiva del 5 dicembre 2005 in cui precisava di non avere compreso le conseguenze della stessa.

Il ricorso pone il tema della natura del principio di specialità, della revocabilità del consenso alla rinuncia a detto principio e dei caratteri che deve avere tale rinuncia per essere valida ed efficace.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che «il principio di specialità previsto dall'art. 14, § 1, della Convenzione europea di estradizione (CEE) si configura come condizione di procedibilità la cui mancanza ostacola l'esercizio dell'azione penale, ovvero, nel caso in cui il procedimento sia iniziato anteriormente alla estradizione, impedisce la prosecuzione di quest'ultimo» (Sez. 3, n. 39353 del 24/9/2008, Shlax e altri, Rv. 241295).

Ne consegue che «la violazione della clausola di specialità, con conseguente condanna per reati commessi anteriormente alla consegna e diversi da quelli per i quali è stata accordata l'estrazione, si risolve in un error in procedendo, che resta assorbito dal passaggio in cosa giudicata della sentenza» (Sez. 1, n. 43095 del 22/10/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253706).

In tali termini si erano già pronunciate le sezioni unite di questa Corte (Sez.

U, n. 11971/08 del 29/11/2007, Pazienza, Rv. 238953), affermando che la questione concernente la violazione della clausola di specialità, già dedotta e decisa ovvero non eccepita nel giudizio di cognizione, non è più deducibile in sede di esecuzione.

Nella motivazione, le Sezioni Unite avevano configurato la clausola di specialità come introduttiva di una condizione di procedibilità dell'azione penale, la cui mancanza non determina l'inesistenza della sentenza, che acquista il carattere dell'irrevocabilità, con la conseguenza che al giudice dell'esecuzione, adito con incidente, è interdetto intervenire su di essa.Pertanto, come ha osservato anche il Procuratore generale, le doglianze qui illustrate avrebbero dovuto farsi valere nel processo di cognizione, nel quale l'ambito di estensione del mandato estradizionale funge da condizione di procedibilità (Sez. 2, n. 3706 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], p.m. in proc.

Alampi, Rv. 265781) e non essere riservate alla fase esecutiva.

Invero, l'affermazione per cui la regola di specialità opera anche per la fase esecutiva non intende riferirsi alla possibilità di fare valere in detta fase vizi verificatisi in sede processuale e poi coperti dal giudicato, bensì attiene al rimedio esperibile - l'incidente di esecuzione - quando in tale specifica fase si verificano evenienze che incidono sull'ambito applicativo dello strumento estradizionale (ad esempio: provvedimento di unificazione di pene concorrenti, comprensivo anche di sanzione inflitta per fatti diversi da quelli per cui l'estradizione è stata concessa).

1.2. La rinuncia al principio di specialità, a suo tempo effettuata dall'estradando dinanzi all'Autorità giudiziaria della Spagna, era valida ed efficace perché formulata in modo espresso, formale ed inequivoco, a seguito di specifico interpello, nonché con piena cognizione di causa da parte di [OSCURATO:PERSONA], il quale nell'occasione era stato assistito da un difensore e da un interprete.

Detta rinuncia era dunque rispondente ai criteri di legge e all'elaborazione giurisprudenziale per cui «il consenso della persona interessata alla esecuzione di pena in deroga al principio di specialità deve essere espresso, formale ed inequivoco e non può essere dedotto in via interpretativa da manifestazioni di volontà tendenti ad altri fini, ovvero dirette a conseguire effetti favorevoli di altra natura che, in quanto tali, non sono idonei a rivelare tale intenzione» (Cass. Sez. 1, n. 8580/15 del 28/11/2014, Leggieri, Rv. 262879; Sez. 6, n. 5816/17 del 15/12/2016, Cekini, Rv. 269006; Sez. 1, n. 14005 del 22/2/2007, Cavallin, Rv. 236435).

L'opposta tesi difensiva, che ha negato il carattere di rinuncia informata e consapevole, costituisce una petizione di principio, né l'estradando - nella missiva di revoca della rinuncia - risulta aver addotto elementi sopravvenuti ovvero fatti nuovi apportatori di modifiche sostanziali della situazione esistente al momento della rinuncia, come ha osservato il giudice dell'esecuzione, limitandosi ad affermare di non aver ben compreso gli effetti e la portata della sua rinuncia.

La consegna di Iannaco è avvenuta nel 2005, prima del d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149 che ha dettato l'attuale, più specifica, disciplina in tema di principio di specialità contenuta nell'art. 721 cod. proc. pen.; nondimeno risultano rispettati i criteri posti dalla legge n. 69 del 2005, in particolare le prescrizioni in tema di consegna dall'estero e di rinuncia al principio di specialità.1.3.

Va infine rilevato che la rinuncia al principio di specialità non è revocabile, in quanto si tratta di un atto unilaterale processuale non suscettibile di revoca, esplicita o implicita, non potendosi far discendere dalla volontà della parte che - per libera scelta - ha prestato il consenso, il prodursi di effetti giuridici diversi da quelli già realizzatisi a seguito di tale manifestazione di volontà.

2. Il tema introdotto nel secondo e nel terzo motivo, attinente alla pretesa violazione degli artt. 5 e 6 CEDU per non essere stato riaperto il processo - svoltosi in contumacia - che aveva determinato la condanna all'ergastolo di Iannaco, è manifestamente infondato.

Invero, l'estradizione non era stata subordinata dallo Stato di consegna ad alcuna condizione, anche con riferimento agli ulteriori reati per i quali l'estradando aveva accettato di essere giudicato in Italia, tanto meno quella di riapertura del processo contumaciale esitato nella sentenza della Corte di Assise di Salerno del 14 dicembre 2006, irrevocabile il 18 dicembre 2008, in relazione al delitto di omicidio aggravato.

Tale processo, infatti, si è svolto successivamente alla consegna ed è stato legittimamente celebrato in Italia a seguito della rinuncia di Iannaco al principio di specialità ed in assenza di ogni condizione relativa all'entità della pena, come ha correttamente rilevato l'impugnata ordinanza.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 ottobre 2021 la Corte di assise di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] diretta alla declaratoria di ineseguibilità della pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un anno, inflitta da detta Corte con sentenza del 14 dicembre 2006, irrevocabile il 18 dicembre 2008, in relazione al delitto di omicidio aggravato. Il condannato era stato estradato dalla Spagna, ove era stato arrestato nel novembre del 2005, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Salerno in relazione ad un diverso procedimento per reati associativi di stampo camorristico ed estorsione. Il rigetto dell'istanza è stato motivato dal rilievo che Iannaco, nell'udienza del 17 novembre 2005 dinanzi allo 3uzgado Central n. 2 di Madrid, al fine di decidere sulla richiesta di estradizione italiana, aveva dichiarato di "rinunciare al beneficio della specialità estradizionale ed accettato di essere giudicato in Italia per qualsiasi reato", il tutto alla presenza del difensore e con l'assistenza di un interprete. Successivamente, Iannaco aveva revocato tale rinuncia, con una missiva del 5 dicembre 2005 (due giorni prima della prevista consegna) in cui l'interessato precisava di non avere compreso le conseguenze dell'operata rinuncia. Tale dichiarazione di revoca è stata ritenuta priva di effetti, in quanto - a termini dell'art. 717, comma 2 -bis, richiamato dall'art. 721, comma 5, n. 2, cod. proc. pen. - non si ravvisava alcuna violazione delle garanzie difensive, né l'intervento di fatti nuovi che giustificassero la revoca. 2. Avverso tale ordinanza ricorrono per cassazione i difensori del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo profili di violazione di legge e correlato vizio di motivazione, che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari per la motivazione della sentenza, alla stregua dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge con riguardo agli artt. 32 e 26 L. 26 aprile 2005, n. 69 e agli artt. 13 e 27 della [OSCURATO:PERSONA] sul mandato di arresto europeo (di seguito, MAE) del 13 giugno 2002, e difetto totale di motivazione su un punto decisivo della controversia. Il ricorso deduce l'erronea applicazione del principio di specialità, come desunto dalle indicate disposizioni (quelle interne attuative dei criteri posti dalla [OSCURATO:PERSONA]), secondo la ratio dell'istituto che è quella di garantire che la consegna di un imputato da uno Stato membro all'altro non sia utilizzata per processare o per eseguire la pena relativamente ad un fatto diverso da quello per il quale era stata concessa l'estradizione.In termini sistematici, la clausola di specialità introduce una condizione di procedibilità, la cui mancanza costituisce elemento ostativo all'esercizio dell'azione penale. L'esegesi di legittimità più recente richiede che la rinuncia al principio di specialità si fondi su un consenso informato circa il contenuto e la portata della dichiarazione di rinuncia. Pertanto, non si ritengono valide rinunce tratte da comportamenti concludenti o da manifestazioni di volontà dirette ad altri fini. Nel caso di specie, l'intervenuta revoca da parte di Iannaco della rinuncia al principio di specialità impedisce l'esecuzione della pena dell'ergastolo, che era stata inflitta al ricorrente nel processo n. 7266/2002 relativo al delitto di omicidio aggravato e reati connessi, in quanto l'originaria rinuncia non era qualificabile come consapevole ed informata. Pertanto, l'estradizione deve ritenersi validamente concessa soltanto per il processo n. 11952/04 riguardante il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e reati connessi, ai quali era stata espressamente riferita, mentre del diverso processo per omicidio non vi era alcuna menzione nel MAE trasmesso dalle Autorità italiane, né nella decisione di consegna emanata dalle Autorità spagnole. 2.2. Violazione di legge con riguardo agli artt. 5 e 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (di seguito, CEDU), resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848. Si richiama la decisione Baratta c. Italia (sentenza del 13 ottobre 2015) in cui la Corte EDU ha affermato che il rifiuto di riaprire una procedura che si era svolta in contumacia, in assenza di indicazioni che l'imputato avesse rinunciato al diritto di comparire all'udienza, integra un diniego di giustizia, da ciò conseguendo che la detenzione di quel ricorrente fosse priva di base legale, dunque contraria all'art. 5, § 1, lett. a) CEDU. Analogamente, nel caso di specie, la sottoposizione di Iannaco alla pena dell'ergastolo derivante da un processo contumaciale, non costituisce una semplice violazione del diritto ad un equo processo, ma integra un vero e proprio diniego di giustizia. 2.3. Violazione di legge con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia. Tale motivo deduce l'omessa valutazione nell'impugnata ordinanza della possibilità di rilevare la violazione del principio di specialità in sede esecutiva. Si contesta la validità del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 11971/08 del 29 novembre 2007, al quale si è richiamato il giudice dell'esecuzione nel caso in esame, per cui - ricostruendo la clausola di specialità come condizione di procedibilità - consegue che la violazione del principio di specialità verificatasi nel corso del giudizio di cognizione non rende la 3 L2 sentenza giuridicamente inesistente, sicché una volta formatosi il giudicato tale violazione non può essere fatta valere in sede esecutiva, in cui è preclusa la deduzione di questioni concernenti la fase di cognizione, che dovevano azionarsi soltanto attraverso i mezzi di impugnazione, ordinaria e straordinaria. Tuttavia, il giudice dell'esecuzione non ha vagliato pronunce di legittimità successive e non in linea con il dictum delle Sezioni Unite, specificamente richiamando la sentenza di Sez. 1, n. 8580/15 del 28 novembre 2014 in cui si è affermato che non si rinviene nel sistema processuale vigente, né nelle norme sull'estradizione, alcuna disposizione che imponga di far valere la clausola di specialità entro precisi limiti temporali e che ne configuri la deduzione quale onere dell'interessato, dal cui mancato adempimento possa discendere la decadenza o comunque la preclusione ad avvalersi dei relativi effetti favorevoli in un momento successivo. Sul punto, il giudice dell'esecuzione ha omesso ogni valutazione, così integrando il vizio di omessa motivazione, che nella specie si riflette nella violazione dell'obbligo di dichiarare immediatamente la mancanza di una condizione di procedibilità, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Anzi, tale verifica avrebbe dovuto essere attuata d'ufficio dai giudici della cognizione, i quali - rilevata la violazione del principio di specialità - dovevano sospendere l'azione penale sino a che fosse intervenuta l'estradizione suppletiva in relazione al procedimento per omicidio. Ulteriori spunti di riflessione in tal senso sono stati indicati nel fatto che, di regola, la Spagna chiede assicurazione che - in caso di estradizione - la pena da scontare non sia l'ergastolo, sanzione non esistente nell'ordinamento giuridico spagnolo. 2.4. Infine, si è dedotta violazione di legge in relazione all'art. 696 cod. proc. pen., che afferma il criterio di prevalenza del diritto dell'Unione europea, delle convenzioni e del diritto internazionale generale. Deduce il ricorrente che tale criterio è stato platealmente violato dal giudice dell'esecuzione, il quale si è richiamato esclusivamente agli artt. 717 e 721 cod. proc. pen. Invece, trattandosi di una procedura di consegna disciplinata dalla [OSCURATO:PERSONA] sul mandato di arresto europeo, si sarebbe dovuto fare riferimento alle disposizioni della I. n. 69 del 2005. Il ricorrente cita un precedente in termini - Sez. 1, sentenza n. 14164 del 27 aprile 2020 - in cui è stata annullata l'ordinanza in sede esecutiva che aveva ricostruito la portata del principio di specialità secondo la disciplina del codice di rito, anziché sulla base delle disposizioni applicabili della Convenzione europea di estradizione.3. Il Procuratore generale ha depositato una requisitoria scritta in cui rileva che la decisione del giudice dell'esecuzione è corretta e coerente con la giurisprudenza formatasi nel solco della sentenza n. 11971 del 2008 delle Sezioni Unite, specificando che tale conclusione non è inficiata dalla giurisprudenza richiamata nel ricorso, trattandosi di pronunce non pertinenti al caso in esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Il caso è lineare: dapprima l'estradando Iannaco - assistito dal difensore e dall'interprete - aveva formalmente dichiarato di "rinunciare al beneficio della specialità estradizionale ed accettato di essere giudicato in Italia per qualsiasi reato". Successivamente, aveva revocato tale rinuncia, con una missiva del 5 dicembre 2005 in cui precisava di non avere compreso le conseguenze della stessa. Il ricorso pone il tema della natura del principio di specialità, della revocabilità del consenso alla rinuncia a detto principio e dei caratteri che deve avere tale rinuncia per essere valida ed efficace. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che «il principio di specialità previsto dall'art. 14, § 1, della Convenzione europea di estradizione (CEE) si configura come condizione di procedibilità la cui mancanza ostacola l'esercizio dell'azione penale, ovvero, nel caso in cui il procedimento sia iniziato anteriormente alla estradizione, impedisce la prosecuzione di quest'ultimo» (Sez. 3, n. 39353 del 24/9/2008, Shlax e altri, Rv. 241295). Ne consegue che «la violazione della clausola di specialità, con conseguente condanna per reati commessi anteriormente alla consegna e diversi da quelli per i quali è stata accordata l'estrazione, si risolve in un error in procedendo, che resta assorbito dal passaggio in cosa giudicata della sentenza» (Sez. 1, n. 43095 del 22/10/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253706). In tali termini si erano già pronunciate le sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 11971/08 del 29/11/2007, Pazienza, Rv. 238953), affermando che la questione concernente la violazione della clausola di specialità, già dedotta e decisa ovvero non eccepita nel giudizio di cognizione, non è più deducibile in sede di esecuzione. Nella motivazione, le Sezioni Unite avevano configurato la clausola di specialità come introduttiva di una condizione di procedibilità dell'azione penale, la cui mancanza non determina l'inesistenza della sentenza, che acquista il carattere dell'irrevocabilità, con la conseguenza che al giudice dell'esecuzione, adito con incidente, è interdetto intervenire su di essa.Pertanto, come ha osservato anche il Procuratore generale, le doglianze qui illustrate avrebbero dovuto farsi valere nel processo di cognizione, nel quale l'ambito di estensione del mandato estradizionale funge da condizione di procedibilità (Sez. 2, n. 3706 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], p.m. in proc. Alampi, Rv. 265781) e non essere riservate alla fase esecutiva. Invero, l'affermazione per cui la regola di specialità opera anche per la fase esecutiva non intende riferirsi alla possibilità di fare valere in detta fase vizi verificatisi in sede processuale e poi coperti dal giudicato, bensì attiene al rimedio esperibile - l'incidente di esecuzione - quando in tale specifica fase si verificano evenienze che incidono sull'ambito applicativo dello strumento estradizionale (ad esempio: provvedimento di unificazione di pene concorrenti, comprensivo anche di sanzione inflitta per fatti diversi da quelli per cui l'estradizione è stata concessa). 1.2. La rinuncia al principio di specialità, a suo tempo effettuata dall'estradando dinanzi all'Autorità giudiziaria della Spagna, era valida ed efficace perché formulata in modo espresso, formale ed inequivoco, a seguito di specifico interpello, nonché con piena cognizione di causa da parte di [OSCURATO:PERSONA], il quale nell'occasione era stato assistito da un difensore e da un interprete. Detta rinuncia era dunque rispondente ai criteri di legge e all'elaborazione giurisprudenziale per cui «il consenso della persona interessata alla esecuzione di pena in deroga al principio di specialità deve essere espresso, formale ed inequivoco e non può essere dedotto in via interpretativa da manifestazioni di volontà tendenti ad altri fini, ovvero dirette a conseguire effetti favorevoli di altra natura che, in quanto tali, non sono idonei a rivelare tale intenzione» (Cass. Sez. 1, n. 8580/15 del 28/11/2014, Leggieri, Rv. 262879; Sez. 6, n. 5816/17 del 15/12/2016, Cekini, Rv. 269006; Sez. 1, n. 14005 del 22/2/2007, Cavallin, Rv. 236435). L'opposta tesi difensiva, che ha negato il carattere di rinuncia informata e consapevole, costituisce una petizione di principio, né l'estradando - nella missiva di revoca della rinuncia - risulta aver addotto elementi sopravvenuti ovvero fatti nuovi apportatori di modifiche sostanziali della situazione esistente al momento della rinuncia, come ha osservato il giudice dell'esecuzione, limitandosi ad affermare di non aver ben compreso gli effetti e la portata della sua rinuncia. La consegna di Iannaco è avvenuta nel 2005, prima del d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149 che ha dettato l'attuale, più specifica, disciplina in tema di principio di specialità contenuta nell'art. 721 cod. proc. pen.; nondimeno risultano rispettati i criteri posti dalla legge n. 69 del 2005, in particolare le prescrizioni in tema di consegna dall'estero e di rinuncia al principio di specialità.1.3. Va infine rilevato che la rinuncia al principio di specialità non è revocabile, in quanto si tratta di un atto unilaterale processuale non suscettibile di revoca, esplicita o implicita, non potendosi far discendere dalla volontà della parte che - per libera scelta - ha prestato il consenso, il prodursi di effetti giuridici diversi da quelli già realizzatisi a seguito di tale manifestazione di volontà. 2. Il tema introdotto nel secondo e nel terzo motivo, attinente alla pretesa violazione degli artt. 5 e 6 CEDU per non essere stato riaperto il processo - svoltosi in contumacia - che aveva determinato la condanna all'ergastolo di Iannaco, è manifestamente infondato. Invero, l'estradizione non era stata subordinata dallo Stato di consegna ad alcuna condizione, anche con riferimento agli ulteriori reati per i quali l'estradando aveva accettato di essere giudicato in Italia, tanto meno quella di riapertura del processo contumaciale esitato nella sentenza della Corte di Assise di Salerno del 14 dicembre 2006, irrevocabile il 18 dicembre 2008, in relazione al delitto di omicidio aggravato. Tale processo, infatti, si è svolto successivamente alla consegna ed è stato legittimamente celebrato in Italia a seguito della rinuncia di Iannaco al principio di specialità ed in assenza di ogni condizione relativa all'entità della pena, come ha correttamente rilevato l'impugnata ordinanza. 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 c
Sentenza Cassazione n. 36350/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris