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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28659/2025

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (/ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la parte civile [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha dichiarato inammissibile perché tardivo (ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) l'appello avverso la sentenza n. 1098/2022 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; considerato che l'unico motivo - che ha addotto la violazione della legge processuale penale in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell'appello - è manifestamente infondato poiché la Corte territoriale ha computato il termine per la proposizione dell'impugnazione in conformità alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il termine per la redazione della motivazione della sentenza non è soggetto alla disciplina della sospensione feriale dei termini, diversamente da quello assegnato per l'impugnazione della sentenza depositata nel corso di tale periodo, che inizia a decorrere una volta che questo si sia concluso (Sez. 5, n. 18328 del 24/02/2017, Clivio, Rv. 269619 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (/ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la parte civile [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha dichiarato inammissibile perché tardivo (ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) l'appello avverso la sentenza n. 1098/2022 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; considerato che l'unico motivo - che ha addotto la violazione della legge processuale penale in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell'appello - è manifestamente infondato poiché la Corte territoriale ha computato il termine per la proposizione dell'impugnazione in conformità alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il termine per la redazione della motivazione della sentenza non è soggetto alla disciplina della sospensione feriale dei termini, diversamente da quello assegnato per l'impugnazione della sentenza depositata nel corso di tale periodo, che inizia a decorrere una volta che questo si sia concluso (Sez. 5, n. 18328 del 24/02/2017, Clivio, Rv. 269619 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 28659/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris