CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 novembre 2023
Cassazione n. 36206/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 35940-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 100, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati edifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.35940/2018 Cron. Rep. Ud.21/11/2023 CC avverso la sentenza n. 130/2018 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 11/06/2018 R.G.N. 141/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza de ll’11 giugno 2018 , la Corte d’Appello di Cagliari confermava la decisione resa dal Tribunale di Cagliari e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] G. Brotzu, avente ad oggetto l’accertamento dell’illegittimità del demansionamento subito dagli istanti conseguente all’assegnazione dei medesimi sin dal luglio 1998 allo svolgimento di mansioni di natura alberghiera ed igienico- sanitarie in luogo di quelle proprie del personale infermieristico così imponendo condizioni di lavoro mortificanti e frustranti oltre che carichi di lavoro eccessivi e dannosi per la loro integrità psicofisica nonché la condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei relativi danni patrimoniali e non patrimoniali ed alla reintegra esclusivamente nelle mansioni corrispondenti alla categoria di appartenenza; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto provato il demansionamento per essere risultato accertato l’aver gli istanti svolto un ruolo di sostituzione, sia pure parziale, del personale di supporto di categoria A e B e che tale sostituzione non fosse stata occasionale ma costante ed indispensabile al funzionamento del reparto, e dovuto il risarcimento del danno non patrimoniale dal primo giudice correttamente determinato su elementi presuntivi puntualmente rilevati e liquidato ipotizzando percentuali di risarcimento basate sulla retribuzione in modo prudenziale ed equitativamente giusto; - che per la cassazione di tale decisione ricorr e l’[OSCURATO:PERSONA], affidando l’impugnazione a cinque motiv i , cui resist ono , con controricorso, tutti gli originari istanti; - che i controricorrenti hanno poi presentato memoria;CONSIDERATO - che, con il primo motivo, l’[OSCURATO:PERSONA] ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 cod. civ. anche alla luce degli artt. 115, comma 1, c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., lamenta l’incongruità logica e giuridica del convincimento della Corte territoriale in ordine all’effettività del demansionamento subito dai dipendenti stante la comprovata occasionalità delle mansioni “sostitutive” di natura alberghiera svolte dai medesimi che ne esclude la prevalenza - del resto mai sostenuta dagli stessi dipendenti, così da indurre a ritenere l’essere la Corte territoriale incorsa in un vizio di ultrapetizione -e così l’illegittimità dell’adibizione alle medesime; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del Decreto 14 settembre 1994, n. 739 del Ministero della Sanità (adottato ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502), nonché dell’art. 1 della Legge 26 febbraio 1999, n. 42 ed ancora dell’art. 1 della Legge 10 agosto 2000, n. 251 e del conseguente Codice deontologico dell'Infermiere, approvato dal Comitato centrale della [OSCURATO:PERSONA] infermieri con deliberazione n.1/09 del 10 gennaio 2009 e dal Consiglio nazionale dei [OSCURATO:PERSONA] nella seduta del 17 gennaio 2009 nonché del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori del comparto del servizio sanitario nazionale, art. 19 (del CCNL del 7 aprile 1999) e allegato 1 (CCNL del 7 aprile 2009, come modificato dall’allegato 1 CCNL integrativo 20 settembre 2001 e dall’allegato 1 CCNL 19 aprile 2004), l’[OSCURATO:PERSONA] ricorrente lamenta nuovamente l’incongruità logica e giuridica del convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine all’effettività del demansionamento subito dai dipendenti sotto l’ulteriore profilo della ricomprensione dei compiti ritenuti demansionanti, ivi compresi quelli del personale di supporto, onde coprire le carenze e i disservizi che ne derivano alle strutture sanitarie, nel mansionario proprio delle professioni infermieristiche quale risultante dalle disposizioni invocate; - che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 cod. civ. nonché dell’art. 2727 c.c., anche alla luce dell’art. 115, comma 1, c.p.c., l’[OSCURATO:PERSONA] ricorrente lamenta la non conformità a diritto della statuizione resa dalla Corte territoriale in ordine al riconoscimento del danno non patrimoniale che assume essere stato accertato come derivante in re ipsa dal comportamento illecito in difetto di elementi atti a dimostrarlo, non valendo, in particolare con riguardo al danno all’immagine, le semplici presunzioni, sulle quali l’[OSCURATO:PERSONA] ricorrente ammette essere fondata la pronunzia sul punto; - che, nel quarto motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. è prospettata in relazione all’operata liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, essendo ammissibile il ricorso a tale strumento solo in presenza di un iter logico-argomentativo che dia conto della ravvisabilità di elementi oggettivi idonei ad offrire una base probatoria per la quantificazione secondo equità; - che, con il quinto motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2103 c.c. con riguardo alla statuizione della Corte territoriale intesa a riconoscere la responsabilità del comportamento illecito in capo all’[OSCURATO:PERSONA] ricorrente tenuta a garantire la presenza nel reparto di un numero sufficiente di unità di personale di supporto alle attività infermieristiche, Azienda da ritenersi, viceversa, esente in quanto non disponeva di alcuna autonomia nella determinazione dell'organico del personale, rientrante nella potestà della Giunta regionale (LR. Sardegna28 luglio 2006, n. 10, articoli 12, 13, 16, 18, 26) né nell’effettuare assunzioni, in ragione della legislazione di contenimento della spesa per il personale - che il primo motivo risulta infondato (si vedano i precedenti di questa Corte - Cass. 11 luglio 2022, nn. 21924 e 21942 - resi in vicend e assolutamente analoghe alla presente e sovrapponibili quanto al percorso argomentativo alle sentenze hic et inde impugnate ed alle doglianze mosse dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] in questo e negli ulteriori motivi di ricorso), essendo pacifico, infatti, che gli originari ricorrenti avevano agito denunciando l’avvenuto demansionamento sicché l’assegnazione in misura prevalente delle mansioni inferiori era un necessario presupposto della domanda, di modo che alcun vizio di ultrapetizione o di violazione del principio di non contestazione è dunque addebitabile alla Corte territoriale, mentre la deduzione della violazione dell’art. 2103 cod. civ. (rectius: articolo 52 d.lgs. n. 165/2001) resta slegata dalle statuizioni della sentenza impugnata e, comunque, non si confronta con l’accertamento di fatto, compiuto dal giudice del merito, del carattere sistematico - e non già occasionale - della assegnazione delle mansioni dei livelli inferiori; - che, di contro, inammissibile si rivela il secondo motivo in quanto da un canto esso deduce la violazione di delibere (la delibera del Comitato centrale della [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio Nazionale dei [OSCURATO:PERSONA]) che non hanno natura regolamentare e rispetto alle quali non può essere proposta denuncia ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. e, nel resto, la censura non si confronta con i contenuti della sentenza impugnata, che ha riconosciuto essere compito dell’infermiere professionale la mobilizzazione di degenti con specifiche esigenze cliniche e non ha negato i compiti di collaborazione del personale infermieristico con il personale ausiliario, accertando, tuttavia, che nella specie fosse stato superato il limite della prestazione esigibile; - che nuovamente infondato deve ritenersi il terzo motivo , avendo la Corte territoriale accertato il verificarsi del danno non patrimoniale alla immagine professionale ed alla dignità dei lavoratori attraverso la prova per presunzioni, fondata su elementi del tutto concludenti rispetti al fatto da accertare, quali le circostanze concrete della dequalificazione, foriera di uno stato di mortificazione del lavoratore; - che parimenti infondato è il quarto motivo atteso che nella specie la Corte territoriale,ritenuto provato nell’an il danno all’immagine ed alla dignità professionale, ha fatto correttamente ricorso al criterio equitativo per la sua liquidazione, trattandosi di danno il cui preciso ammontare non è suscettibile di prova ed ha utilizzato un criterio oggettivo, quale è quello della misura percentuale della retribuzionee ciò in conformità con l'orientamento di questa Corte, per cui l'esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, purché la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito, restando, poi, inteso che al fine di evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo, occorre che il giudice indichi, anche solo sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti, per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al quantum, senza però che egli sia tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di un univoco e necessario rapporto di consequenzialità di ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata (Cass. 13 aprile 2022, n. 12095 e giurisprudenza ivi citata); - che il quinto motivo risulta invece inammissibile, in quanto la censura mossa non si confronta con la ratio decidendidella sentenza impugnata, che ha dichiarato inammissibile il motivo di appello proposto sul punto dalla Azienda «in quanto privo di specificità e ricalcante pedissequamente il contenuto della memoria difensiva», in assenza di critiche specifiche all’ accertamento compiuto dal Tribunale; - che il ricorso va, dunque, rigettato; - le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigettail ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro5.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a tito