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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 marzo 2023

Cassazione n. 24843/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.29423/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA C/O [OSCURATO:PERSONA] 37, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

MILANO n. 933/2019 depositata il 01/03/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L'Agenzia delle Dogane, Ufficio di Milano, avviava una verifica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], società licenziataria del gruppo Guess.

Attraverso la verifica in parola si mirava ad accertare la regolarità e veridicità degli elementi assunti a base dell'imposizione fiscale, con particolare riguardo al valore dichiarato in dogana, avuto riguardo ad operazioni di importazione effettuate dalla predetta [OSCURATO:PERSONA] nell’anno 2011.

Emergeva che al valore delle merci a marchio Guess importate in Italia non veniva sommato l’importo dei diritti di licenza, c.d. royalties, che la [OSCURATO:PERSONA], quale licenziataria, era tenuta a corrispondere alla capogruppo statunitense [OSCURATO:PERSONA], secondo una percentuale ancorata alle vendite effettuate in Europa.

Sul PVC di cui [OSCURATO:PERSONA] veniva resa destinataria, veniva successivamente basato dall’Agenzia nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentante indiretto di [OSCURATO:PERSONA], un avviso di rettifica dell'accertamento per l'anno 2011; veniva, inoltre, emesso nei confronti della rappresentante un correlato provvedimento di irrogazione di sanzioni. [OSCURATO:SOCIETA] proponeva due separati ricorsi avverto i due atti.

Le impugnazioni venivano accolte dalla CTP di Milano.

Il successivo appello erariale, incentrato in principalità proprio sul profilo della omessa inclusione nel valore doganale delle royalties correlate alle vendite dei prodotti a marchio Guess, veniva rigettato L'agenzia delle entrate affida il proprio ricorso per cassazione a un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia adduce la violazione del combinato disposto degli articoli 143,157,159 e 160 [OSCURATO:PERSONA] del 2 luglio n. 2454 DAC, nonché dell'allegato 23 DAC, in relazione all'articolo 360 numero 3 cpc, per avere la CTR apoditticamente affermato che il potere della licenziante fosse limitato ad un mero controllo di qualità dei prodotti in assenza di alcuna facoltà di orientamento e condizionamento dell'autonomia della licenziataria edei terzi fabbricanti.

In data 10 febbraio 2023, l’Avvocatura Generale dello Stato ha formulato istanza di riunione e/o trattazione congiunta del presente procedimento e di altri dettagliatamente indicati.

L’Avvocatura ha evidenziato che diversiatti impositivi notificati alla società importatrice Guess, quale responsabile in via principale, nonché agli spedizionieri doganali coobbligati, investono profili analoghi, riconducibili alla medesima attività accertativa nonché imperniati su un unico processo ve rbale di rettifica e dell’accertamento doganale.

Sulle esposte premesse, tenuto conto dell’istanza in parola, la causa va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.29423/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA C/O [OSCURATO:PERSONA] 37, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 933/2019 depositata il 01/03/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L'Agenzia delle Dogane, Ufficio di Milano, avviava una verifica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], società licenziataria del gruppo Guess. Attraverso la verifica in parola si mirava ad accertare la regolarità e veridicità degli elementi assunti a base dell'imposizione fiscale, con particolare riguardo al valore dichiarato in dogana, avuto riguardo ad operazioni di importazione effettuate dalla predetta [OSCURATO:PERSONA] nell’anno 2011. Emergeva che al valore delle merci a marchio Guess importate in Italia non veniva sommato l’importo dei diritti di licenza, c.d. royalties, che la [OSCURATO:PERSONA], quale licenziataria, era tenuta a corrispondere alla capogruppo statunitense [OSCURATO:PERSONA], secondo una percentuale ancorata alle vendite effettuate in Europa. Sul PVC di cui [OSCURATO:PERSONA] veniva resa destinataria, veniva successivamente basato dall’Agenzia nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentante indiretto di [OSCURATO:PERSONA], un avviso di rettifica dell'accertamento per l'anno 2011; veniva, inoltre, emesso nei confronti della rappresentante un correlato provvedimento di irrogazione di sanzioni. [OSCURATO:SOCIETA] proponeva due separati ricorsi avverto i due atti. Le impugnazioni venivano accolte dalla CTP di Milano. Il successivo appello erariale, incentrato in principalità proprio sul profilo della omessa inclusione nel valore doganale delle royalties correlate alle vendite dei prodotti a marchio Guess, veniva rigettato L'agenzia delle entrate affida il proprio ricorso per cassazione a un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia adduce la violazione del combinato disposto degli articoli 143,157,159 e 160 [OSCURATO:PERSONA] del 2 luglio n. 2454 DAC, nonché dell'allegato 23 DAC, in relazione all'articolo 360 numero 3 cpc, per avere la CTR apoditticamente affermato che il potere della licenziante fosse limitato ad un mero controllo di qualità dei prodotti in assenza di alcuna facoltà di orientamento e condizionamento dell'autonomia della licenziataria edei terzi fabbricanti. In data 10 febbraio 2023, l’Avvocatura Generale dello Stato ha formulato istanza di riunione e/o trattazione congiunta del presente procedimento e di altri dettagliatamente indicati. L’Avvocatura ha evidenziato che diversiatti impositivi notificati alla società importatrice Guess, quale responsabile in via principale, nonché agli spedizionieri doganali coobbligati, investono profili analoghi, riconducibili alla medesima attività accertativa nonché imperniati su un unico processo ve rbale di rettifica e dell’accertamento doganale. Sulle esposte premesse, tenuto conto dell’istanza in parola, la causa va rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo. Cos
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