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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11391/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 35560/22 AMOROSO + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.367 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, comuni ad entrambi i ricorrenti ; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di responsabilità, contestata attraverso l'alternativa ricostruzione in fatto a fronte di motivazione non manifestamente illogica degli elementi di prova; Rilevato che i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili e che i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila ciascuno; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 35560/22 AMOROSO + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.367 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, comuni ad entrambi i ricorrenti ; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di responsabilità, contestata attraverso l'alternativa ricostruzione in fatto a fronte di motivazione non manifestamente illogica degli elementi di prova; Rilevato che i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili e che i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila ciascuno; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 11391/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris