Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:T:2006:343
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]138/02
[OSCURATO:PERSONA]. Ltd
contro
Consiglio dell’Unione europea
«Dumping — Importazione di ferro-molibdeno proveniente dalla Cina — Revoca dello status di impresa operante in economia di mercato — Art. 2, n. 7, lett. b) e c), e art. 6, n. 1, del regolamento (CE) n. 384/96»
Massime della sentenza
1.
Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Margine di dumping
(Regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 2, n. 7, lett. a), b) e c), 11, n. 3, e 20)
2.
Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Margine di dumping
(Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 6, n. 1)
1.
Se l’ultimo periodo dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento antidumping di base n. 384/96 osta a che, ai fini della determinazione
dell’esistenza di un dumping, le istituzioni valutino nuovamente le informazioni di cui già disponevano in sede di accertamento
iniziale dello status di impresa operante in economia di mercato, da tale ultimo periodo non può dedursi che il valore normale
dei prodotti considerati si determini in base alle norme applicabili ai paesi retti da un’economia di mercato qualora la parte
interessata si riveli, nel corso dell’indagine e, eventualmente, successivamente all’adozione di provvedimenti provvisori,
non operante in condizioni di economia di mercato ai sensi dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base.
Infatti, il n. 7, lett. a), dell’art. 2 del regolamento di base prevede un metodo specifico di determinazione del valore normale
nell’ipotesi di importazioni provenienti da paesi non retti da un’economia di mercato, proprio in considerazione del fatto
che le informazioni su cui si fonda la determinazione del valore normale, quale previsto dai nn. 1-6 dell’articolo stesso,
non sono ritenute costituire elementi affidabili ai fini del calcolo del valore normale. Orbene, se il n. 7, lett. b), dell’art. 2
del regolamento di base prevede, per taluni paesi, una deroga quanto alle modalità di determinazione del valore normale di
cui al n. 7, lett. a), tale deroga deve essere interpretata restrittivamente e non può, conseguentemente, trovare applicazione
qualora, in esito a cambiamenti della situazione di fatto ovvero alla rivelazione di elementi nuovi che non potevano ritenersi
ragionevolmente noti alla [OSCURATO:PERSONA] all’atto della determinazione dello status di impresa operante in economia di mercato
nei tre mesi dall’avvio della procedura antidumping, emerga che il produttore de quo non soddisfi i criteri ai quali deve
rispondere un’impresa operante in condizioni di economia di mercato.
Per tale ragione l’ultimo periodo dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base non osta a che il riconoscimento dello
status di impresa operante in economia di mercato non venga mantenuto qualora un cambiamento della situazione di fatto in
base alla quale tale status era stato attribuito non consenta più di ritenere che il produttore de quo operi in condizioni
di economia di mercato.
Nei limiti in cui la revoca dello status di impresa operante in economia di mercato si limita a trarre le conseguenze, pro
futuro, della modifica accertata delle relative circostanze e, in tal modo, si limita a produrre effetti ex nunc, essa non
costituisce affatto una lesione dei diritti quesiti dell’impresa interessata.
La revoca dello status di impresa operante in economia di mercato non deve peraltro essere effettuata nel contesto della procedura
di cui all’art. 11, n. 3, del regolamento di base, in quanto tale disposizione concerne unicamente il riesame di provvedimenti
definitivi adottati al termine della procedura antidumping. La procedura di riesame, infatti, è volta ad adattare i dazi imposti
alla successiva variazione degli elementi che erano alla loro origine e implica, normalmente, il ricorso ad un periodo di
indagine successivo all’adozione dei provvedimenti definitivi che tale procedura ha l’obiettivo di riesaminare. Per contro,
la procedura di riesame non ha la finalità di riesaminare gli elementi che erano stati all’origine di tali dazi, qualora essi
siano rimasti invariati, poiché un esame siffatto costituisce, in realtà, una riapertura del procedimento iniziale.
Infine, quando è stata posta in condizioni di dedurre le proprie osservazioni con riguardo alle conseguenze che la [OSCURATO:PERSONA]
intendeva trarre dai nuovi elementi che le erano stati comunicati, l’impresa considerata non può far valere una violazione
del diritto di difesa, quale riconosciuto dai principi generali del diritto comunitario e attuato dall’art. 20 del regolamento
di base.
(v. punti 44-47, 53-54, 56)
2.
La determinazione di un periodo di inchiesta ed il divieto di tener conto di elementi posteriori alla stessa mirano a garantire
che i risultati dell’inchiesta siano rappresentativi ed affidabili. A tal proposito, il periodo di inchiesta previsto dall’art. 6,
n. 1, del regolamento antidumping di base n. 384/96 è volto, segnatamente, a garantire che gli elementi su cui si fonda l’accertamento
del dumping e del danno non siano influenzati dal comportamento dei produttori interessati successivo all’avvio del procedimento
antidumping e, dunque, che il dazio definitivo imposto in esito al procedimento sia idoneo a porre rimedio effettivo al danno
risultante dal dumping.
Peraltro, poiché l’imposizione di dazi antidumping non costituisce una sanzione per un comportamento precedente, ma una misura
di difesa e di tutela nei confronti della concorrenza sleale derivante dalle pratiche di dumping, allo scopo di fissare dazi
antidumping idonei a proteggere l’industria comunitaria dalle pratiche di dumping, è necessario condurre l’inchiesta sulla
base di informazioni il più possibile attuali.
Ne consegue che, usando il termine «normalmente», l’art. 6, n. 1, del regolamento di base consente eccezioni al divieto di
tener conto di informazioni relative ad un periodo successivo al periodo d’indagine. Pertanto, qualora elementi relativi ad
un periodo successivo a quello dell’indagine, riflettendo il comportamento attuale delle imprese interessate, giustifichino
l’imposizione ovvero l’aumento di un dazio antidumping, le istituzioni hanno il diritto, se non l’obbligo, di tenerne conto.
Ne consegue che il Consiglio ha correttamente applicato l’art. 6, n. 1, del regolamento di base, tenendo conto della partecipazione
di un’impresa, successivamente al periodo di indagine, ad un raggruppamento di produttori avente per obiettivo dichiarato
quello di eludere i dazi antidumping e revocandole, conseguentemente, il beneficio dello status di impresa operante in economia
di mercato, in modo da prevenire l’istituzione di misure definitive manifestamente inadeguate.
(v. punti 59-61, 63)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)
14 novembre 2006 (
*
)
«Dumping – Importazione di ferro-molibdeno proveniente dalla Cina – Revoca dello status di impresa operante in economia di mercato – Art. 2, n. 7, lett. b) e c), e art. 6, n. 1, del regolamento (CE) n. 384/96»
Nella causa T‑138/02,
[OSCURATO:PERSONA]. Ltd,
con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Cina), rappresentata dall’avv. P. Waer, avocat,
ricorrente,
contro
Consiglio dell’Unione europea,
rappresentato dal sig. S. Marquardt, in qualità di agente, assistito dall’avv. G. Berrisch,
convenuto,
con l’intervento di
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata dal sig. T. Scharf e dalla sig.ra S. Meany, in qualità di agenti,
interveniente,
avente ad oggetto l’annullamento dell’art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 28 gennaio 2002, n. 215, che istituisce un
dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferro-molibdeno originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 35, pag. 1),
nella parte in cui istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di ferro-molibdeno provenienti dalla produzione della
ricorrente,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione ampliata),
composto dai sigg. J. [OSCURATO:PERSONA], A.W.H. [OSCURATO:PERSONA], N.J. [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra I. [OSCURATO:PERSONA] e dal sig. S. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 novembre 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
1
L’art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto
di dumping da parte di paesi non membri della [OSCURATO:PERSONA] europea (GU 1996, L 56, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di base»),
è rubricato «Determinazione del dumping».
2
Ai fini della determinazione del dumping, l’art. 2 del regolamento di base prevede, ai nn. 1-6, le regole generali relative
al metodo di determinazione dell’importo detto del «valore normale», ai sensi dell’art. 1, n. 2, del regolamento di base.
3
L’art. 2, n. 7, del regolamento di base prevede una disposizione particolare quanto al metodo di determinazione di tale valore
normale nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un’economia di mercato. Tale disposizione, come modificata
dal regolamento CE) del Consiglio 27 aprile 1998, n. 905 (GU L 128, pag. 18), e dal regolamento (CE) del Consiglio 9 ottobre
2000, n. 2238 (GU L 257, pag. 2), alla lett. a), all’epoca dell’avvio del procedimento sfociato nel regolamento impugnato
nella presente controversia, così recitava:
«Nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un’economia di mercato, il valore normale è determinato in
base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato oppure al prezzo per l’esportazione da tale
paese terzo ad altri paesi, compresa la [OSCURATO:PERSONA], oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa […]».
4
Le disposizioni di cui al n. 7, lett. b) e c), dell’art. 2 del regolamento di base prevedono un’eccezione rispetto a quelle
di cui al n. 7, lett. a), del regolamento medesimo. Esse prevedono quanto segue:
«b) Nel caso di inchieste antidumping relative ad importazioni in provenienza dalla […] Repubblica popolare cinese […], il valore
normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 [dell’ art. 2 del regolamento di base] qualora, in base a richieste debitamente
motivate di uno o più produttori oggetto dell’inchiesta e in funzione dei criteri e delle procedure di cui alla lettera c),
sia dimostrata la prevalenza di condizioni dell’economia di mercato per il produttore o per i produttori in questione […].
Qualora ciò non sia possibile, si applica il regime di cui alla lettera a).
c) La domanda di cui al [n. 7,] lettera b) dev’essere fatta per iscritto e deve contenere prove sufficienti in ordine al fatto
che il produttore opera in condizioni di economia di mercato. Ciò si verifica quando:
– le decisioni delle imprese in materia di prezzi, costi e fattori produttivi, inclusi ad esempio le materie prime, le spese
per gli impianti tecnologici e la manodopera, la produzione, le vendite e gli investimenti, vengano prese in risposta a tendenze
del mercato che rispecchiano condizioni di domanda e di offerta, senza significative interferenze statali, ed i costi dei
principali mezzi di produzione riflettano nel complesso i valori di mercato;
– […]
Si procede ad un accertamento se il produttore soddisfa i criteri summenzionati [alla lett. c)] entro tre mesi dall’avvio
dell’inchiesta, dopo aver sentito il comitato consultivo e dopo aver dato all’industria comunitaria la possibilità di presentare
osservazioni. Quest’accertamento resta valido durante l’inchiesta».
5
L’art. 6, n. 1, del regolamento di base, peraltro, prevede quanto segue:
«Dopo l’apertura del procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] […] inizia l’inchiesta a livello comunitario. L’inchiesta riguarda tanto
le pratiche di dumping quanto il pregiudizio, i cui aspetti sono esaminati simultaneamente. Ai fini di una conclusione rappresentativa,
viene scelto un periodo dell’inchiesta che per il dumping riguarda normalmente un periodo non inferiore ai sei mesi immediatamente
precedenti l’inizio del procedimento. Le informazioni relative ad un periodo successivo al periodo dell’inchiesta non sono
di norma prese in considerazione».
6
Infine, ai sensi dell’art. 11, n. 3, del regolamento di base:
«Può essere svolto un riesame relativo alla necessità di lasciare in vigore le misure, per iniziativa della [OSCURATO:PERSONA] oppure
a richiesta di uno Stato membro oppure, a condizione che sia trascorso almeno un anno dall’istituzione delle misure definitive,
su domanda di qualsiasi esportatore o importatore oppure di produttori comunitari, la quale contenga sufficienti elementi
di prova dell’esigenza di tale riesame intermedio.
Un riesame intermedio è avviato quando […] le misure vigenti non sono più sufficienti per agire contro il dumping arrecante
il pregiudizio […]».
Fatti
7
La ricorrente è una società cinese che produce ed esporta ferro-molibdeno, segnatamente verso la [OSCURATO:PERSONA] europea.
8
Il 9 novembre 2000, la [OSCURATO:PERSONA] pubblicava un avviso di avvio di procedimento antidumping relativo alle importazioni di
ferro-molibdeno proveniente dalla Cina (GU C 320, pag. 3).
9
L’indagine avviata nel contesto di tale procedimento verteva sul periodo intercorrente dal 1° ottobre 1999 al 30 settembre
2000 (in prosieguo: il «periodo d’indagine»).
10
All’atto dell’apertura dell’indagine, la [OSCURATO:PERSONA] inviava alle imprese interessate questionari relativi allo status delle
imprese operanti in economia di mercato, di cui all’art. 2, n. 7, lett. b) e c), del regolamento di base. La ricorrente compilava
tale questionario e chiedeva il riconoscimento del detto status. Con lettera del 21 marzo 2001, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva
la domanda.
11
Il 3 agosto 2001, la [OSCURATO:PERSONA] emanava il regolamento (CE) n. 1612/2001, che istituisce un dazio antidumping [provvisorio]
sulle importazioni di ferro‑molibdeno originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 214, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento
provvisorio»). Nel ‘considerando’ 24 del detto regolamento, si afferma che solamente la ricorrente rispondeva ai requisiti
necessari per il riconoscimento dello status di impresa operante in economia di mercato.
12
Per la ricorrente, l’aliquota del dazio provvisorio prevista dall’art. 1 del regolamento provvisorio era pari al 3,6%. Per
tre altre imprese interessate, le aliquote del dazio provvisorio erano pari, rispettivamente, al 9,8, al 12,7 e al 17,2%.
Per tutte le altre imprese interessate, l’aliquota era pari al 26,3%.
13
Il 28 gennaio 2002, su proposta della [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio emanava il regolamento (CE) del Consiglio 28 gennaio 2002,
n. 215, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferro-molibdeno originarie della Repubblica popolare
cinese (GU L 35, pag. 1; nel prosieguo: il «regolamento impugnato»). I ‘considerando’ 11-17 del regolamento impugnato prevedono
quanto segue:
«(11) Si è appurato che, poco dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, è stata organizzata presso la Camera di commercio
dei metalli e minerali della Cina ([OSCURATO:PERSONA] of Commerce and Minmetals) una riunione nella quale è stato costituito un
raggruppamento di produttori cinesi di FeMo […] Ai produttori del gruppo sono state assegnate precise quote di esportazioni,
che sembrano essere state determinate in base al livello del dazio antidumping provvisorio loro imposto […] La società cui
era stato riconosciuto lo status di economia di mercato e che era soggetta al dazio più basso (3,6%) [vale a dire, la ricorrente]
ha ricevuto una quota di esportazioni superiore alla sua capacità di produzione […] Inoltre, uno degli obiettivi dichiarati
del gruppo è di eludere i dazi antidumping.
(12) Tutte le parti interessate […] hanno avuto l’opportunità di esprimersi in merito agli elementi sopra esposti. Sono state
ricevute osservazioni da tutte le parti interessate ad eccezione della camera di commercio […]
(13) L’accordo in questione è […] chiaramente incompatibile con il criterio della libera determinazione dei prezzi all’esportazione
e dei quantitativi destinati all’esportazione, che dev’essere soddisfatto per poter ottenere o conservare [lo status di economia
di mercato]. A parte ciò, la ripartizione delle esportazioni che è stata decisa, sotto l’egida della Camera di commercio,
d’accordo con numerose imprese statali è un forte indizio di notevole influenza dello Stato e di un grave rischio di elusione
del dazio. Inoltre, un tale patto costituisce un tentativo chiaro e deliberato di far transitare le esportazioni di una società
attraverso un’altra società assoggettata ad un dazio antidumping inferiore nell’intento di eludere precisamente i dazi antidumping.
[…]
(15) Per quanto riguarda lo status di economia di mercato riconosciuto [alla ricorrente], si ricorda che quest’ultima ha dichiarato
nella risposta al questionario che le sue decisioni relative, tra l’altro, ai prezzi, alla produzione e alle vendite erano
prese in risposta a tendenze del mercato che rispecchiavano condizioni di domanda e di offerta, senza significative interferenze
statali. Si sottolinea anche che il riconoscimento dello status di economia di mercato deve basarsi, conformemente alle pertinenti
disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base, su una chiara dimostrazione che il produttore opera in
condizioni di economia di mercato. Nel caso in questione però la [ricorrente] mostra di allineare le sue operazioni e le sue
decisioni commerciali non solo a quelle di società che non soddisfano i criteri per essere riconosciute come imprese operanti
in condizioni di economia di mercato, bensì anche a quelle di imprese statali che non hanno collaborato all’inchiesta. […]
Queste pratiche sono chiaramente contrarie alle sue precedenti dichiarazioni e incompatibili con uno dei criteri principali
per ottenere lo status di economia di mercato, secondo il quale le decisioni riguardanti, tra l’altro, i prezzi, la produzione
e le vendite, sono prese in risposta a tendenze del mercato.
(16) [OSCURATO:PERSONA], nel giudicare se ad una società debba essere riconosciuto o meno lo status d’impresa operante in condizioni
di economia di mercato, basa le sue conclusioni principalmente sulla situazione rilevata durante il periodo dell’inchiesta
(PI). Se i criteri stabiliti dall’articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base sono stati soddisfatti durante questo periodo,
si può ragionevolmente presumere che la società opererà in futuro con un sufficiente grado d’indipendenza dallo Stato e secondo
i dettami dell’economia di mercato. Tuttavia, nella fattispecie la società che sembrava operare in condizioni di economia
di mercato durante il PI ha modificato il suo comportamento da quando ha ricevuto il margine di dumping individuale. È perciò
evidente che essa non opera più secondo i principi dell’economia di mercato, come prescrive l’articolo 2, paragrafo 7, lettera
c) del regolamento di base, ed è invece soggetta ad interferenze esterne e partecipa ad accordi che la vincolano in materia
di prezzi e quantitativi delle esportazioni. Si rivela anche che la società non opera senza significative interferenze statali.
Normalmente, non si tiene conto d’informazioni relative ad un periodo successivo al PI, ma in queste circostanze eccezionali
è giusto prendere in considerazione questi nuovi sviluppi che hanno l’effetto di rendere manifestamente infondate le precedenti
conclusioni.
(17) Alla luce di questi nuovi elementi si conclude pertanto che le risultanze relative allo status di economia di mercato
della società in questione non sono più valide e che non è più appropriato applicare nel suo caso un dazio individuale. Lo
status riconosciuto precedentemente a[lla ricorrente] è pertanto revocato e anche a questa società sarà d’ora in poi applicato
il margine di dumping nazionale applicabile alla Cina».
14
Gli artt. 1 e 2 del regolamento impugnato così dispongono:
«
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferro molibdeno […] originarie della Repubblica popolare
cinese.
2. L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto,
del prodotto di cui al paragrafo 1 è pari al 22,5%.
[…]
Articolo 2
Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori a norma del regolamento provvisorio della [OSCURATO:PERSONA] sono
definitivamente riscossi a concorrenza dell’aliquota del dazio istituito nell’articolo 1, o a concorrenza del dazio provvisorio
quando questo è inferiore. Viene svincolata la parte degli importi depositati che supera l’aliquota del dazio definitivo».
Procedimento
15
Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 26 aprile 2002, la ricorrente proponeva il presente ricorso.
16
Il 4 luglio 2002, il Consiglio depositava controricorso.
17
Il 6 agosto 2002, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di intervenire a sostegno del Consiglio.
18
Il 3 settembre 2002, la ricorrente depositava la propria replica.
19
Con ordinanza del 7 ottobre 2002, il presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale ammetteva l’intervento della
[OSCURATO:PERSONA] la quale, tuttavia, rinunciava al deposito di memoria di intervento.
20
Il 23 ottobre 2002, il Consiglio depositava controreplica.
21
Con lettere del 27 novembre e del 19 dicembre 2003, il Consiglio, su domanda del Tribunale, depositava gli allegati al controricorso.
Il presidente della Seconda Sezione del Tribunale fissava quindi un termine al fine di consentire alla ricorrente di completare
la replica, ove tali allegati comportassero elementi nuovi. La ricorrente, tuttavia, non depositava osservazioni.
22
All’udienza del 16 novembre 2004 venivano sentite le difese orali delle parti e le risposte ai quesiti scritti e orali alle
stesse rivolti dal Tribunale.
Conclusioni delle parti
23
La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
– annullare l’art. 1 del regolamento impugnato nella parte in cui istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di ferro-molibdeno
provenienti dalla sua produzione;
– condannare il Consiglio alle spese.
24
Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
25
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi. Il primo si articola su due capi, attinenti, rispettivamente, alla
violazione dell’art. 2, n. 7, lett. c), e dell’art. 6, n. 1, del regolamento di base. Il secondo motivo attiene al preteso
eccesso di potere da parte del Consiglio.
Argomenti delle parti
26
In limine, la ricorrente sottolinea di contestare i fatti riportati nel regolamento impugnato con riguardo allo status di
impresa operante in economia di mercato. La circostanza di non aver dedicato un motivo a tale punto non va intesa quale riconoscimento
dei fatti stessi.
27
Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], replica che i fatti riportati nel regolamento impugnato devono presumersi esatti,
in quanto la ricorrente non fa discendere alcuna conseguenza giuridica dalla loro contestazione.
Sul primo motivo
– Sul primo capo, attinente alla violazione dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base
28
La ricorrente sostiene che, revocandole lo status di impresa operante in economia di mercato già attribuitole durante l’indagine,
il Consiglio ha violato l’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base, in quanto l’ultimo periodo di tale disposizione
prevede, inderogabilmente, che la soluzione accolta con riguardo allo status di impresa operante in economia di mercato resti
vigente durante tutta l’indagine.
29
La ricorrente afferma che l’art. 11, n. 3, del regolamento di base schiude una possibilità manifestamente adeguata al fine
di procedere al riesame dei provvedimenti anteriori, in qualsiasi momento e ad iniziativa delle istituzioni, che avrebbe garantito
il rispetto delle norme di procedura del regolamento di base.
30
Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], contesta la fondatezza di tale capo.
– Sul secondo capo, attinente ad una violazione dell’art. 6, n. 1, del regolamento di base
31
La ricorrente sostiene che il Consiglio, fondandosi su fatti successivi al periodo di indagine al fine di revocarle lo status
di impresa operante in economia di mercato e di istituire dazi antidumping nettamente più elevati sulle importazioni di ferro-molibdeno
provenienti dalla sua produzione, ha violato l’art. 6, n. 1, del regolamento di base.
32
Infatti, dalle sentenze del Tribunale 11 luglio 1996, causa T-161/94, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑695),
e 20 giugno 2001, causa T‑188/99, Euroalliages/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1757), emergerebbe che le sole eccezioni che l’espressione
«normalmente», di cui all’art. 6, n. 1, del regolamento di base, consente riguardano solo l’ipotesi secondo cui gli elementi
successivi al periodo di indagine sono presi in considerazione per rinunciare all’istituzione ovvero al mantenimento dei dazi
antidumping.
33
La ricorrente aggiunge che da tali sentenze discende che il Tribunale attribuisce la massima importanza alla circostanza che,
affinché possano essere istituiti o mantenuti dazi antidumping, i fatti pertinenti siano stati accertati con un’indagine,
che tuttavia nel caso in esame non avrebbe avuto luogo.
34
Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA]
,
contesta la fondatezza di tale capo.
Sul secondo motivo, attinente all’asserito eccesso di potere del Consiglio
35
La ricorrente sostiene che il Consiglio, revocandole lo status di impresa operante in economia di mercato attribuitole durante
l’indagine, ha commesso un eccesso di potere, in quanto il regolamento di base non prevede il procedimento relativo ad una
revoca siffatta durante l’indagine e, al contrario, l’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base vieta espressamente
tale revoca.
36
Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA]
,
contesta la fondatezza di tale motivo.
Giudizio del Tribunale
Osservazioni preliminari
37
Occorre rilevare che con il primo capo del primo motivo si sostiene che, revocando lo status attribuito alla ricorrente, il
Consiglio avrebbe violato l’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base, e che con il secondo motivo si afferma che, agendo
in tal modo, il Consiglio sarebbe incorso in un eccesso di potere.
38
Orbene, se dovesse concludersi nel senso che, revocando lo status attribuito alla ricorrente, il Consiglio abbia violato l’art. 2,
n. 7, lett. c), del regolamento di base, dovrebbe parimenti concludersi nel senso che, agendo in tal modo, il Consiglio sarebbe
incorso in un eccesso di potere. Al contrario, se dovesse ritenersi che il Consiglio non abbia violato tale disposizione,
ne conseguirebbe che, nel caso di specie, non sarebbe incorso in un eccesso di potere.
39
Di conseguenza, dal momento che il secondo motivo non presenta elementi ulteriori rispetto al primo capo del primo, come osservato
dal Consiglio, occorre esaminare tali motivi congiuntamente.
Sulle censure sollevate, nell’ambito del primo capo del primo motivo e del secondo motivo attinenti, rispettivamente, alla
violazione dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base e ad un eccesso di potere
40
Occorre sottolineare, anzitutto, che dall’art. 2, n. 7, lett. b), del regolamento di base risulta che il metodo di determinazione
del valore normale differisce a seconda che i produttori in questione dimostrino o meno di soddisfare i criteri previsti dall’art. 2,
n. 7, lett. c), del detto regolamento e, pertanto, che prevalgano, nei loro confronti, le condizioni di economia di mercato.
Infatti, qualora si ritenga che un produttore operi in condizioni di economia di mercato, il valore normale dei suoi prodotti
è determinato conformemente alle norme applicabili ai paesi retti da un’economia di mercato, di cui all’art. 2, nn. 1-6, del
regolamento di base. Per contro, qualora non si ritenga che il produttore operi in una situazione di economia di mercato,
il valore normale viene determinato in base all’art. 2, n. 7, lett. a), del regolamento di base.
41
A tal riguardo, occorre sottolineare che il metodo di determinazione del valore normale di un prodotto previsto dall’art. 2,
n. 7, lett. b), del regolamento di base costituisce un’eccezione al metodo specifico previsto a tal fine all’art. 2, n. 7,
lett. a), essendo quest’ultimo in linea di principio applicabile nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti
da un’economia di mercato (sentenza del Tribunale 28 ottobre 2004, causa T‑35/01, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA].
pag. II‑3663, punto 50).
42
Il testo iniziale dell’art. 2, n. 7, del regolamento di base è stato modificato dal regolamento n. 905/98, successivamente
dal regolamento n. 2238/2000, poiché il Consiglio aveva ritenuto che le riforme intraprese in alcuni paesi, tra cui la Cina,
avessero sostanzialmente modificato l’economia di tali paesi e posto in crisi imprese sottoposte alle condizioni di economia
di mercato. Così, il quinto ‘considerando’ del preambolo al regolamento n. 905/98 insiste sull’importanza di riesaminare la
prassi antidumping adottata nei confronti di tali paesi, precisando che il valore normale di un prodotto potrà essere calcolato
in base al regime applicabile ai paesi retti da un’economia di mercato, qualora sia stato possibile dimostrare la prevalenza
delle condizioni di mercato per uno o più produttori oggetto dell’inchiesta relativa alla produzione e alla vendita del prodotto
in questione. Secondo il sesto ‘considerando’ dello stesso regolamento, «per stabilire se prevalgano condizioni di mercato,
ci si baserà sulle richieste debitamente motivate di uno o più produttori oggetto dell’inchiesta che intendano avvalersi della
possibilità di far determinare il valore normale [del prodotto in questione] secondo le norme applicabili ai paesi ad economia
di mercato» (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit., punto 51).
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Come sottolineato dal Consiglio, imponendo la scelta del metodo utilizzato per il calcolo del valore normale, la soluzione
alla questione se il produttore in oggetto operi secondo le condizioni dell’economia di mercato incide sul calcolo del margine
del dumping e, pertanto, sull’importo del dazio antidumping definitivo imposto dal Consiglio. Peraltro, l’attribuzione dello
status di impresa operante in economia di mercato implica, del pari, conseguenze quanto alle modalità di conduzione dell’indagine,
dal momento che, qualora trovino applicazione i nn. 1-6 dell’art. 2 del regolamento di base, la [OSCURATO:PERSONA] determina il valore
normale in base alle informazioni comunicate dall’esportatore in oggetto e può, a tal fine, verificare la loro esattezza.
Ciò non si verifica, per contro, quando il valore normale sia determinato ai sensi dell’art. 2, n. 7, lett. a), del regolamento
di base.
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Proprio per tale motivo l’ultimo comma dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base prevede che la questione se il
produttore de quo operi in condizioni di economia di mercato va decisa entro tre mesi dall’avvio della procedura e che la
soluzione accolta resta valida durante l’inchiesta. Tale disposizione mira a garantire, segnatamente, che la questione non
venga decisa in funzione dei suoi effetti con riguardo al calcolo del margine del dumping. In tal senso, l’ultimo periodo
dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base osta a che le istituzioni valutino nuovamente le informazioni di cui
già disponevano in sede di accertamento iniziale dello status di impresa operante in economia di mercato.
45
Ciò premesso, dall’ultimo periodo dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base non può dedursi che il valore normale
si determini in base alle norme applicabili ai paesi retti da un’economia di mercato qualora la parte interessata si riveli,
nel corso dell’indagine e, eventualmente, successivamente all’adozione di provvedimenti provvisori, non operante in condizioni
di economia di mercato ai sensi dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base.
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Infatti, il n. 7, lett. a), dell’art. 2 del regolamento di base prevede un metodo specifico di determinazione del valore normale
nell’ipotesi di importazioni provenienti da paesi non retti da un’economia di mercato, proprio in considerazione del fatto
che le informazioni su cui si fonda la determinazione del valore normale, quale previsto dai nn. 1-6 dell’articolo stesso,
non sono ritenute costituire elementi affidabili ai fini del calcolo del valore normale. Orbene, se il n. 7, lett. b), dell’art. 2
del regolamento di base prevede, per taluni paesi, una deroga quanto alle modalità di determinazione del valore normale di
cui al n. 7, lett. a), tale deroga deve essere interpretata restrittivamente (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
cit., punto 50) e non può, conseguentemente, trovare applicazione qualora, in esito a cambiamenti della situazione di fatto
ovvero alla rivelazione di elementi nuovi che non potevano ritenersi ragionevolmente noti alla [OSCURATO:PERSONA] all’atto della
determinazione dello status di impresa operante in economia di mercato nei tre mesi dall’avvio della procedura antidumping,
emerga che il produttore de quo non soddisfi i criteri ai quali deve rispondere un’impresa operante in condizioni di economia
di mercato.
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Alla luce delle suesposte considerazioni, l’ultimo periodo dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base deve essere
interpretato nel senso che esso preclude alle istituzioni di procedere ad una nuova valutazione degli elementi di cui disponevano
all’atto della determinazione iniziale dello status di impresa operante in economia di mercato. Tale disposizione, tuttavia,
non osta a che il riconoscimento dello status di impresa operante in economia di mercato non venga mantenuto qualora un cambiamento
della situazione di fatto in base alla quale tale status era stato attribuito non consenta più di ritenere che il produttore
de quo operi in condizioni di economia di mercato.
48
Nel caso di specie, si deve osservare che nel regolamento impugnato si rileva che, poco tempo dopo l’imposizione di dazi antidumping
provvisori, la ricorrente aveva partecipato ad un raggruppamento di produttori cinesi di ferro-molibdeno organizzato presso
la Camera di commercio dei metalli e minerali della Cina, nel contesto del quale erano state attribuite ai produttori interessati
quote di esportazioni individuali che sembravano essere state fissate in base al livello del dazio antidumping provvisorio
loro imposto.
49
Al quindicesimo ‘considerando’ del regolamento impugnato, il Consiglio ha rilevato che, ancorché la ricorrente abbia dichiarato
«che le sue decisioni relative, tra l’altro, ai prezzi, alla produzione e alle vendite erano prese in risposta a tendenze
del mercato […] senza significative interferenze statali», essa aveva tuttavia «allinea[to] le sue operazioni e le sue decisioni
commerciali non solo a quelle di società che non soddisfano i criteri per essere riconosciute come imprese operanti in condizioni
di economia di mercato, bensì anche a quelle di imprese statali che non hanno collaborato all’inchiesta» e, «[i]noltre, essa
sembra[va] disposta ad esportare prodotti che non [aveva] la capacità di produrre ai prezzi minimi stabiliti dal gruppo».
Il Consiglio ha pertanto ritenuto che «[q]ueste pratiche [fossero] chiaramente contrarie alle […] precedenti dichiarazioni
[della ricorrente] e incompatibili con uno dei criteri principali per ottenere lo status di economia di mercato, secondo il
quale le decisioni riguardanti, tra l’altro, i prezzi, la produzione e le vendite, sono prese in risposta a tendenze del mercato».
50
Al sedicesimo ‘considerando’ del regolamento impugnato, il Consiglio ha aggiunto quanto segue:
«[L]a [ricorrente] che sembrava operare in condizioni di economia di mercato [ai sensi dell’art. 2, n. 7, del regolamento
di base] durante il PI ha modificato il suo comportamento da quando ha ricevuto il margine di dumping individuale. È perciò
evidente che essa non opera più secondo i principi dell’economia di mercato, come prescrive l’articolo 2, paragrafo 7, lettera
c) del regolamento di base, ed è invece soggetta ad interferenze esterne e partecipa ad accordi che la vincolano in materia
di prezzi e quantitativi delle esportazioni. Si rivela anche che la società non opera senza significative interferenze statali».
51
Dal regolamento impugnato emerge, quindi, che il fondamento in fatto su cui la [OSCURATO:PERSONA] si era basata al fine di riconoscere
alla ricorrente lo status di impresa operante in economia di mercato è stato modificato, successivamente all’imposizione di
dazi antidumping provvisori, in esito alla partecipazione della ricorrente al raggruppamento di produttori cinesi di ferro-molibdeno.
52
È pur vero che la ricorrente contesta l’esattezza dei fatti come riportati ai ‘considerando’ 11-17 del regolamento impugnato,
su cui si fonda la revoca dello status di impresa operante in economia di mercato; occorre tuttavia rilevare che essa non
deduce alcun elemento idoneo a contestarli sotto un profilo sostanziale. Occorre pertanto respingere tale contestazione e
fondarsi sui fatti, come risultano dal regolamento impugnato.
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Si deve inoltre rilevare che la revoca dello status di impresa operante in economia di mercato si limita a trarre le conseguenze,
pro futuro, della modifica accertata delle relative circostanze. In tal modo, la revoca di tale status, limitandosi a produrre
effetti ex nunc, non costituisce affatto una lesione dei diritti quesiti della ricorrente (v., in tal senso, sentenza della
Corte 24 giugno 1976, causa 56/75, Elz/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1097, punto 18, e sentenza del Tribunale 30 novembre 1994,
causa T‑498/93, Dornonville de la Cour/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pag. I‑A‑257 e II‑813, punto 48).
54
Quanto all’argomento attinente al fatto che la revoca dello status di impresa operante in economia di mercato avrebbe dovuto
essere effettuata nel contesto della procedura di cui all’art. 11, n. 3, del regolamento di base, occorre rilevare, come sottolineato
dal Consiglio, che tale disposizione concerne il riesame di provvedimenti definitivi adottati al termine della procedura antidumping.
La procedura di riesame, infatti, è volta ad adattare i dazi imposti alla successiva variazione degli elementi che erano alla
loro origine (sentenza del Tribunale 29 giugno 2000, causa T‑7/99, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2671, punto 82),
e implica, normalmente, il ricorso ad un periodo di indagine successivo all’adozione dei provvedimenti definitivi che tale
procedura ha l’obiettivo di riesaminare. Per contro, la procedura di riesame non ha la finalità di riesaminare gli elementi
che erano stati all’origine di tali dazi, qualora essi siano rimasti invariati, poiché un esame siffatto costituisce, in realtà,
una riapertura del procedimento iniziale (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit., punto 85).
55
Nel caso di specie, è pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto conoscenza di elementi nuovi relativi all’organizzazione del
raggruppamento di produttori cinesi di ferro-molibdeno prima della chiusura del procedimento antidumping conclusosi con l’istituzione
di dazi definitivi. [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio erano pertanto autorizzati, se non obbligati, a trarre le conseguenze di
tale nuova situazione di fatto sin dalla fase dell’indagine iniziale, dal momento che la procedura di riesame di cui all’art. 11,
n. 3, del regolamento di base non costituisce, sotto tale profilo, un contesto adeguato. Occorre peraltro osservare che l’argomento
della ricorrente, ove dovesse venire accolto, indurrebbe ad esigere dal Consiglio l’istituzione di dazi antidumping definitivi
determinati in funzione di un valore normale calcolato in violazione dell’art. 2, n. 7, lett. a), del regolamento di base.
Orbene, una conseguenza siffatta sarebbe inammissibile.
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Inoltre, laddove la ricorrente intende far valere la violazione del diritto di difesa, occorre rilevare che, in ogni caso,
dal dodicesimo ‘considerando’ del regolamento impugnato e dai documenti allegati dal Consiglio al controricorso emerge che
la ricorrente è stata posta in condizioni di dedurre le proprie osservazioni con riguardo alle conseguenze che la [OSCURATO:PERSONA]
intendeva trarre dai nuovi elementi che le erano stati comunicati. La ricorrente, pertanto, non può far valere una violazione
del diritto di difesa, quale riconosciuto dai principi generali del diritto comunitario e attuato dall’art. 20 del regolamento
di base (v., in tal senso, sentenza della Corte 7 maggio 1991, causa C-69/89, Nakajima/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2069, punto
108, e sentenze del Tribunale 18 settembre 1996, causa T‑155/94, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑873, punto 116, e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit., punti 288-290) .
57
Si deve pertanto concludere che il Consiglio, avendo revocato, nella fase iniziale dell’indagine, lo status di impresa operante
in economia di mercato riconosciuto alla ricorrente, non ha violato l’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base e non
ha, pertanto, ecceduto il potere conferitogli dal regolamento medesimo.
Sul secondo capo del primo motivo, attinente alla violazione dell’art. 6, n. 1, del regolamento di base
58
La ricorrente sostiene che, fondandosi su fatti successivi al periodo di indagine al fine di revocarle lo status di impresa
operante in economia di mercato e di istituire dazi antidumping nettamente superiori sulle importazioni di ferro-molibdeno
proveniente dalla sua produzione, il Consiglio ha violato il disposto di cui all’ultimo periodo dell’art. 6, n. 1, del regolamento
di base.
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A tal riguardo, il Tribunale ha avuto occasione di rilevare che la determinazione di un periodo di inchiesta ed il divieto
di tener conto di elementi posteriori alla stessa mirano a garantire che i risultati dell’inchiesta siano rappresentativi
ed affidabili (sentenza Euroalliages/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 74). Infatti, il periodo di inchiesta previsto dall’art. 6,
n. 1, del regolamento di base è volto, segnatamente, a garantire che gli elementi su cui si fonda l’accertamento del dumping
e del danno non siano influenzati dal comportamento dei produttori interessati successivo all’avvio del procedimento antidumping
e, dunque, che il dazio definitivo imposto in esito al procedimento sia idoneo a porre rimedio effettivo al danno risultante
dal dumping.
60
Occorre parimenti rilevare che l’imposizione di dazi antidumping non costituisce una sanzione per un comportamento precedente,
ma una misura di difesa e di tutela nei confronti della concorrenza sleale derivante dalle pratiche di dumping. Allo scopo
di fissare dazi antidumping idonei a proteggere l’industria comunitaria dalle pratiche di dumping, è quindi necessario condurre
l’inchiesta sulla base di informazioni il più possibile attuali (sentenza della Corte 3 ottobre 2000, causa C‑458/98 P, Industrie
des poudres sphériques/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8147, punti 91 e 92).
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Ne consegue che, usando il termine «normalmente», l’art. 6, n. 1, del regolamento di base consente eccezioni al divieto di
tener conto di informazioni relative ad un periodo successivo al periodo d’indagine. Con riguardo alle circostanze favorevoli
alle imprese interessate dall’indagine, è stato affermato che non compete alle istituzioni comunitarie tener conto di dati
che si riferiscono ad un periodo successivo a quello dell’indagine, a meno che tali dati non rivelino nuovi sviluppi che rendono
manifestamente inadeguata la prevista istituzione del dazio antidumping (v., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
cit., punto 88, e Euroalliages/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 75). Qualora, per contro, elementi relativi ad un periodo successivo
a quello dell’indagine, riflettendo il comportamento attuale delle imprese interessate, giustifichino l’imposizione ovvero
l’aumento di un dazio antidumping, deve necessariamente rilevarsi, sulla base delle suesposte considerazioni, che le istituzioni
hanno il diritto, se non l’obbligo, di tenerne conto.
62
Nel caso di specie, come già rilevato ai precedenti punti 48-51, dal regolamento impugnato emerge che, in esito alla partecipazione
della ricorrente – successivamente all’imposizione di dazi antidumping provvisori – al raggruppamento di produttori cinesi
di ferro-molibdeno, la stessa non rispondeva più ai requisiti per essere ritenuta un’impresa operante in economia di mercato.
Tali elementi, che si riferivano ad un periodo successivo al periodo d’indagine, dovevano essere necessariamente presi in
considerazione della [OSCURATO:PERSONA] e dal Consiglio, in quanto la loro mancata considerazione avrebbe comportato l’istituzione
di dazi antidumping definitivi manifestamente inadeguati, dal momento che sarebbero stati determinati in funzione di un valore
normale calcolato in violazione dell’art. 2, n. 7, lett. a), del regolamento di base.
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Ne consegue che il Consiglio – tenendo conto della partecipazione della ricorrente al raggruppamento di produttori cinesi
di ferro-molibdeno successivamente al periodo di indagine e revocandole, conseguentemente, il beneficio dello status di impresa
operante in economia di mercato, in modo da prevenire l’istituzione di misure definitive manifestamente inadeguate – ha correttamente
applicato l’art. 6, n. 1, del regolamento di base.
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Con riguardo all’argomento relativo, nel contesto della censura attinente alla violazione dell’art. 6, n. 1, del regolamento
di base, alla carenza di una seconda indagine condotta nel contesto di un riesame intermedio ai sensi dell’art. 11, n. 3,
del regolamento di base, occorre rilevare, come già sottolineato ai punti 55 e 56, che, da un canto, gli elementi nuovi relativi
all’organizzazione del raggruppamento di produttori cinesi di ferro-molibdeno potevano essere presi in considerazione prima
dell’imposizione di misure definitive, dal momento che la procedura di riesame intermedio non costituisce un contesto adeguato
sotto tale profilo, e, d’altro canto, che le garanzie procedurali sono state rispettate, in quanto la ricorrente è stata posta
in condizioni di far valere le proprie osservazioni su tali elementi nuovi. Dai documenti allegati al controricorso emerge,
del pari, che la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto alla verifica delle informazioni che le erano state comunicate, come risulta dal
telefax della delegazione della [OSCURATO:PERSONA] in Cina del 5 febbraio 2002. Si deve inoltre osservare, ancora una volta, che
la ricorrente, nel contestare, dinanzi al Tribunale, l’esattezza dei fatti come riportati dal regolamento impugnato, non apporta
alcun elemento tale da metterli in discussione sotto il profilo materiale.
65
Ne consegue che il secondo capo del primo motivo dev’essere respinto.
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Poiché nessuno dei motivi dedotti è stato accolto, il ricorso dev’essere respinto.
Sulle spese
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Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne
è stata fatta domanda. Peraltro, ai sensi dell’art. 87, n. 4, del regolamento medesimo, le istituzioni intervenute nella causa
sopportano le proprie spese.
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Poiché è rimasta soccombente e avendo il Consiglio chiesto la sua condanna alle spese, la ricorrente dev’essere condannata
a sostenere le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Consiglio. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio.
3)
[OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA]
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 novembre 2006.
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
J. [OSCURATO:PERSONA]
*
Lingua processuale: l'inglese.