CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22774/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione al reato previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.209. Il ricorso è inammissibile. Il motivo di ricorso attinente alla mancata concessione della causa di non punibilità prevista daWart.131bis cod.pen. è manifestamente infondato. Va rilevato che la sussistenza della predetta ipotesi non era stata prospettata in sede di appello (in cui si era fatta questione unicamente della dosimetria della pena) e va, quindi, richiamato il principio in base al quale la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, rilevante ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. è deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità ma nel solo caso particolare in cui la stessa non fosse stata desumibile nel giudizio di merito (cfr. Sez.4, n.9466 del 15/02/2023, Castrignano, RV. 284133, nella quale si faceva questione delle modifiche sui limiti di pena introdotti dall'arti, comma 1, lett.c), d.lgs. n.150 del 2022 alla luce del carattere sostanziale dell'istituto). In relazione al caso in esame, va invece rilevato che la questione era desumibile già in sede di fasi di merito e, specificamente, nel giudizio di appello (definito il 02/12/2024); ne consegue, come già chiarito dalle Sezioni Unite nella sentenza Tushaj, che quando - come nel caso in esame - la sentenza di merito è successiva alla vigenza della nuova causa di non punibilità, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere posta per la prima volta nel giudizio di legittimità come motivo di violazione di legge. Infatti, ogni questione sull'esistenza delle condizioni in fatto per l'applicabilità della causa di non punibilità che sia proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione è del tutto preclusa, e quindi inammissibile, perché, secondo le regole processuali generali degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, costituisce violazione di legge che sarebbe stato possibile dedurre, e quindi avrebbe dovuto essere dedotta a pena appunto di inammissibilità, al giudice d'appello. Il secondo motivo di ricorso, contenente una contestazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla concreta dosimetria della pena, è inammissibile in quanto manifestamente infondato. In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 23885101); nel caso di specie, con valutazioni non illogiche e non tangibili in questa sede, la Corte territoriale ha dato atto dei criteri posti alla base del suddetto potere discrezionale, giungendo comunque a una determinazione della sanzione non distante rispetto al minimo edittale. Mentre va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente; nel caso di specie, quindi, la Corte territoriale ha congruamente dato atto della mancanza di qualsiasi elemento positivo idoneo a giustificare l'applicazione delle relative circostanze attenuanti alla luce degli elementi rappresentati dalla concreta gravità del fatto (attesa l'esistenza di plurimi atti di cessione) e delle circostanze dell'azione. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20