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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00347/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui conferma integralmente la sentenza e per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e delle statuizioni civili; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, depositando anche nota spese; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La decisione impugnata è stata pronunziata il 14 dicembre 2020 dal Giudice monocratico del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato la decisione del locale Giudice di pace che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], anche a fini civili, per minaccia ai danni di [OSCURATO:PERSONA], commessa il 16 agosto ed il 6 ottobre 2014.

2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia.

2.1. Con il primo argomento di censura, la parte deduce violazione di legge e mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione perché il Tribunale ha confermato la sentenza di primo grado, pur avendo, nella parte della motivazione relativa all'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale per il coimputato, ritenuto [OSCURATO:PERSONA] estraneo al fatto del 6 ottobre 2014.

2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione degli artt. 533 e 605 cod. proc. pen. e vizio di motivazione quanto all'omessa menzione della decisione liberatoria in ordine al fatto del 6 ottobre 2014, rimasta priva di effetti anche quanto al trattamento sanzionatorio ed alle statuizioni civili.

2.3. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge perché, quanto ai fatti del 16 agosto 2014, il ricorrente era stato condannato in concorso con [OSCURATO:PERSONA] che, invece, è stato ritenuto estraneo ai fatti.

2.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 133 cod. pen. e 538 cod. proc. pen. e vizio di motivazione perché il Giudice di appello ha confermato il trattamento sanzionatorio (quasi attestato nel massimo pur dopo la riduzione ex art. 62-bis cod. pen.) nonostante l'assoluzione per il reato del 6 ottobre 2014.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto l'annullamento con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui conferma integralmente la sentenza e per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e delle statuizioni civili.

Ha, all'uopo, riconosciuto che la mancata presa d'atto, nel dispositivo, dell'assoluzione per il fatto del 6 ottobre 2014 aveva inciso negativamente sulla delibazione in punto di trattamento sanzionatorio e di risarcimento del danno.

4. La difesa di parte civile, nelle proprie conclusioni scritte, ha insistito per l'inammissibilità del ricorso, affermando, da una parte, che il ricorso esorbita dai limiti di cui all'art. 606, comma 2-bis cod. proc. pen. e, dall'altra, che la Corte di merito ha giustificato il trattamento sanzionatorio con riferimento specifico ai fatti addebitati all'imputato.5.

Con le conclusioni rassegnate per iscritto, il difensore dell'imputato ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato, sicché la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al reato del 6 ottobre 2014, per non aver commesso il fatto e va annullata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione limitatamente al trattamento sanzionatorio ed alle statuizioni civili.

Per il resto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

1. Per chiarire le ragioni dell'annullamento, occorre precisare che la contestazione era mossa in concorso all'odierno ricorrente e a [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione è stata stralciata per incompetenza territoriale, per essere stato ritenuto competente il Giudice di pace di Fermo.

La contestazione riguarda due episodi, l'uno accaduto il 16 agosto 2014 e l'altro il 6 ottobre dello stesso anno.

Il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale ribadita nel giudizio di appello dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], ritenendolo coinvolto nel solo episodio avvenuto a Grottammare il 6 ottobre 2014 e, per l'effetto, ha pronunziato l'anzidetta sentenza di incompetenza.

Nell'argomentare sul punto, ha altresì affermato che il fatto del 6 ottobre non doveva essere ascritto anche a [OSCURATO:PERSONA] («le dichiarazioni della persona offesa depongono nel senso che il fatto perpetrato a suo danno è stato posto in essere soltanto da [OSCURATO:PERSONA]» «il fatto commesso in data 6.10.14, dunque, risulta avulso dalla compartecipazione delittuosa di entrambi gli imputati»).

Tuttavia, quando si è trattato di esaminare la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e la sua responsabilità, il Giudice monocratico ha completamente omesso di motivare circa il fatto di ottobre, soffermandosi solo su quello del 16 agosto 2014 e neanche adottando la statuizione che sarebbe stata coerente con le affermazioni poco prima sviluppate circa l'estraneità di [OSCURATO:PERSONA] al più recente degli episodi, vale a dire l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

Ciò posto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio quanto a [OSCURATO:PERSONA] ed alla sua partecipazione all'episodio del 6 ottobre 2014 per non aver commesso il fatto; la medesima pronunzia va altresì annullata con rinvio al fine di consentire al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, di rimodulare il trattamento sanzionatorio ed il quantum del risarcimento del danno in ragione dell'intervenuta assoluzione.

2. Con riferimento al motivo che attiene al reato commesso il 16 agosto 2014, il ricorso, invece, è inammissibile perché esso non spiega quale sarebbe la violazione di legge legata alla condanna per il fatto del 16 agosto 2014 senza il concorso con [OSCURATO:PERSONA], come era originariamente contestato.

IL Collegio aggiunge che, se il tema è quello della violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., perché alla contestazione in concorso era corrisposta una condanna per condotta monosoggettiva, il ricorso è del pari inammissibile perché non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza, allorché, contestato a taluno un reato a titolo di concorso personale, se ne affermi la responsabilità uti singulus (Sez. 5, n. 16548 del 03/04/2006, Pannella, Rv. 234447; Sez. 1, n. 9545 del 10/07/1995, Verme ed altri, Rv. 202422).

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato del 6 ottobre 2014, per non aver commesso il fatto; annulla la stessa sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio ed alle statuizioni civili, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Così deciso il 2/12/2021.

Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui conferma integralmente la sentenza e per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e delle statuizioni civili; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, depositando anche nota spese; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La decisione impugnata è stata pronunziata il 14 dicembre 2020 dal Giudice monocratico del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato la decisione del locale Giudice di pace che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], anche a fini civili, per minaccia ai danni di [OSCURATO:PERSONA], commessa il 16 agosto ed il 6 ottobre 2014. 2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1. Con il primo argomento di censura, la parte deduce violazione di legge e mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione perché il Tribunale ha confermato la sentenza di primo grado, pur avendo, nella parte della motivazione relativa all'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale per il coimputato, ritenuto [OSCURATO:PERSONA] estraneo al fatto del 6 ottobre 2014. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione degli artt. 533 e 605 cod. proc. pen. e vizio di motivazione quanto all'omessa menzione della decisione liberatoria in ordine al fatto del 6 ottobre 2014, rimasta priva di effetti anche quanto al trattamento sanzionatorio ed alle statuizioni civili. 2.3. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge perché, quanto ai fatti del 16 agosto 2014, il ricorrente era stato condannato in concorso con [OSCURATO:PERSONA] che, invece, è stato ritenuto estraneo ai fatti. 2.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 133 cod. pen. e 538 cod. proc. pen. e vizio di motivazione perché il Giudice di appello ha confermato il trattamento sanzionatorio (quasi attestato nel massimo pur dopo la riduzione ex art. 62-bis cod. pen.) nonostante l'assoluzione per il reato del 6 ottobre 2014. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto l'annullamento con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui conferma integralmente la sentenza e per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e delle statuizioni civili. Ha, all'uopo, riconosciuto che la mancata presa d'atto, nel dispositivo, dell'assoluzione per il fatto del 6 ottobre 2014 aveva inciso negativamente sulla delibazione in punto di trattamento sanzionatorio e di risarcimento del danno. 4. La difesa di parte civile, nelle proprie conclusioni scritte, ha insistito per l'inammissibilità del ricorso, affermando, da una parte, che il ricorso esorbita dai limiti di cui all'art. 606, comma 2-bis cod. proc. pen. e, dall'altra, che la Corte di merito ha giustificato il trattamento sanzionatorio con riferimento specifico ai fatti addebitati all'imputato.5. Con le conclusioni rassegnate per iscritto, il difensore dell'imputato ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato, sicché la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al reato del 6 ottobre 2014, per non aver commesso il fatto e va annullata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione limitatamente al trattamento sanzionatorio ed alle statuizioni civili. Per il resto, il ricorso va dichiarato inammissibile. 1. Per chiarire le ragioni dell'annullamento, occorre precisare che la contestazione era mossa in concorso all'odierno ricorrente e a [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione è stata stralciata per incompetenza territoriale, per essere stato ritenuto competente il Giudice di pace di Fermo. La contestazione riguarda due episodi, l'uno accaduto il 16 agosto 2014 e l'altro il 6 ottobre dello stesso anno. Il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale ribadita nel giudizio di appello dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], ritenendolo coinvolto nel solo episodio avvenuto a Grottammare il 6 ottobre 2014 e, per l'effetto, ha pronunziato l'anzidetta sentenza di incompetenza. Nell'argomentare sul punto, ha altresì affermato che il fatto del 6 ottobre non doveva essere ascritto anche a [OSCURATO:PERSONA] («le dichiarazioni della persona offesa depongono nel senso che il fatto perpetrato a suo danno è stato posto in essere soltanto da [OSCURATO:PERSONA]» «il fatto commesso in data 6.10.14, dunque, risulta avulso dalla compartecipazione delittuosa di entrambi gli imputati»). Tuttavia, quando si è trattato di esaminare la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e la sua responsabilità, il Giudice monocratico ha completamente omesso di motivare circa il fatto di ottobre, soffermandosi solo su quello del 16 agosto 2014 e neanche adottando la statuizione che sarebbe stata coerente con le affermazioni poco prima sviluppate circa l'estraneità di [OSCURATO:PERSONA] al più recente degli episodi, vale a dire l'assoluzione per non aver commesso il fatto. Ciò posto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio quanto a [OSCURATO:PERSONA] ed alla sua partecipazione all'episodio del 6 ottobre 2014 per non aver commesso il fatto; la medesima pronunzia va altresì annullata con rinvio al fine di consentire al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, di rimodulare il trattamento sanzionatorio ed il quantum del risarcimento del danno in ragione dell'intervenuta assoluzione. 2. Con riferimento al motivo che attiene al reato commesso il 16 agosto 2014, il ricorso, invece, è inammissibile perché esso non spiega quale sarebbe la violazione di legge legata alla condanna per il fatto del 16 agosto 2014 senza il concorso con [OSCURATO:PERSONA], come era originariamente contestato. IL Collegio aggiunge che, se il tema è quello della violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., perché alla contestazione in concorso era corrisposta una condanna per condotta monosoggettiva, il ricorso è del pari inammissibile perché non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza, allorché, contestato a taluno un reato a titolo di concorso personale, se ne affermi la responsabilità uti singulus (Sez. 5, n. 16548 del 03/04/2006, Pannella, Rv. 234447; Sez. 1, n. 9545 del 10/07/1995, Verme ed altri, Rv. 202422). P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato del 6 ottobre 2014, per non aver commesso il fatto; annulla la stessa sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio ed alle statuizioni civili, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 2/12/2021. Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 00347/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris