CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06522/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letti i motivi aggiunti proposti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], nonché la memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 18 febbraio 2025, la Corte d’appello di Catanzaro, confermando la decisione del Tribunale di Cosenza, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della società “[OSCURATO:PERSONA] srl” dichiarata fallita nel 2016, responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale per aver sottratto e/o occultato le scritture contabili dal 2014 alla data del fallimento, nonché per aver tenuto in maniera incompleta e non aggiornata tali scritture per gli anni dal 2010 al 2014 (capo a). Ha inoltre ritenuto il medesimo responsabile del reato di bancarotta fraudolenta per aver distratto l’intero complesso aziendale mediante contratto di affitto di ramo di azienda alla società [OSCURATO:SOCIETA], nonché merci del valore di 14.720,04 euro, cedendole alla società “[OSCURATO:PERSONA] srl”, di cui egli stesso era amministratore unico, e per aver sottratto la disponibilità liquida di cassa di importo pari ad euro 84.758,00 (capo b). 2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi di censura. 2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. La Corte territoriale avrebbe fondato la responsabilità del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale su meri indizi di contiguità familiare e societaria, ignorando le prove contrarie (documentazione contabile e deposizione del curatore), e le spiegazioni alternative offerte dalla difesa, limitandosi a un ragionamento congetturale. La sentenza impugnata avrebbe, omesso di considerare che le scritture contabili già state consegnate al curatore fallimentare, sicché l’imputato non aveva più la possibilità materiale di adempiere all’obbligo di consegna. Difetterebbe, altresì, la motivazione in ordine alla sussistenza del dolo generico o specifico. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per omesso esame di una prova decisiva, nonché vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla bancarotta fraudolenta per distrazione. La Corte territoriale avrebbe desunto la fittizietà del contratto di affitto di ramo d’azienda da elementi indiziari generici, senza alcun accertamento specifico in ordine alla effettiva previa disponibilità dei beni di cui si è affermata la distrazione. Con riguardo alla distrazionedelle merci cedute alla società “[OSCURATO:PERSONA] srl”, il ricorrente lamenta la mancata considerazione delle risultanze processuali che attesterebbero la effettiva consegna di tali merci. Si deduce inoltre il travisamento della prova con riguardo alla disponibilità liquida di cassa, in quanto la Corte avrebbe irragionevolmente disatteso la relazione del curatore fallimentare e le dichiarazioni dei consulenti tecnici, i quali avevano chiarito che tale somma era inesistente e che la sua indicazione in bilancio era dovuta ad una «quadratura ragionieristica». 2.3. Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla applicazione della recidiva. I giudici di appello, in modo meramente assertivo, si sarebbero limitati a richiamare il precedente da cui l’imputato era gravato. 3. L’imputato ha successivamente proposto nove motivi aggiunti. Il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione al reato di bancarotta documentale. Il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 216 legge fall., 27 Cost. e 42 cod pen. La sentenza impugnata avrebbe ignorato l’elemento decisivo dell’inesigibilità della condotta, essendo le scritture contabili già state consegnate al curatore fallimentare, sicché l’imputato non aveva più la possibilità materiale di adempiere all’obbligo di consegna. Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione all’elemento soggettivo, non avendo la Corte territoriale spiegato in che modo l’imputato avrebbe perseguito l’intento di ostacolare la ricostruzione patrimoniale della società. Il quarto motivo lamenta il travisamento della prova in relazione alla condotta distrattiva della vendita delle merci alla società “[OSCURATO:PERSONA] srl”. Il quinto motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla recidiva e violazione del principio di proporzionalità della pena. Il sesto motivo denuncia violazione della legge processuale e motivazione per relationem, essendosi la Corte territoriale limitata a riprodurre il testo della sentenza di primo grado. Il settimo motivo denuncia vizio di motivazione su un fatto decisivo rappresentato dalla assenza di dolo specifico e oggettiva inesigibilità della condotta in relazione al reato di bancarotta documentale. L’ottavo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 223 legge fall. per mancata verifica della concreta idoneità offensiva delle condotte distrattive. Il nono motivo lamenta vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e violazione del principio di proporzionalità della pena. 4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. 5. Il ricorrente ha depositato una memoria con cui ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. 2. Il primo motivo di ricorso, il quale si appunta sulla bancarotta fraudolenta documentale, è nel suo complesso infondato. Le questioni sollevate dalla ricorrente, unitamente alla soluzione offerta dal giudice di merito, rendono necessario ripercorrere gli arresti giurisprudenziali sugli elementi costitutivi delle due fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale disegnate d all’art. 216, comma primo, n. 2, legge fall. sulla scorta di quanto osservato da ultimo nella sentenza di questa sezione n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza. 2.1. La prima fattispecie (c.d. “specifica”) consiste nella sottrazione o distruzione o falsificazione (totale o parziale) dei libri e delle altre scritture contabili erichiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. Anche l’ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondotta nell’alveo di tipicità dell’art. 216 comma primo,n.2, legge fall. A tal fine occorre, però, che la condotta omissiva sia sorretta (al pari delle altre ipotesi) da dolo specifico, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella – analoga sotto il profilo materiale – di bancarotta semplice documentale prevista dall’art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179). Al riguardo va specificato che l’omessa tenuta (così come la sottrazione, distruzione o falsificazione) può essere anche “parziale” e che tale nozione ricomprende oltre alla mancata istituzione di uno o più libri contabili anchel’ipotesi della “materiale” esistenza deilibri contabili che però sono stati “lasciati in bianco”. 2.2. La seconda fattispecie (c.d. “generale”) è integrata dalla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita; questa ipotesi, diversamente dalla prima, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari esi realizza attraverso una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l’annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l’omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice(Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321); sotto il profilo soggettivo è sufficiente il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650 ; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). Quanto alla “falsificazione” che, in apparenza, sembra connotare entrambe le fattispecie, la Corte di cassazione, con indirizzo consolidato, ha tracciato la seguente linea di demarcazione: la condotta di falsificazione delle scritture contabiliintegrante la fattispecie di bancarotta documentale “specifica” può avere natura sia materiale sia ideologica, ma consiste , comunque, in un intervento manipolativo su una realtà contabile già definitivamente formata. La condotta integrante la fattispecie di bancarotta documentale "generale", invece, sirealizza sempre con un falso ideologicocontestuale alla tenuta della contabilità. In altri termini, l’annotazione originaria di dati oggettivamente falsi nella contabilità (ovvero l’omessa annotazione di dati veri), sempre che la condotta presenti le ulteriori connotazioni modali descritte dalla normaincriminatrice, integra sempre e comunque la seconda ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale descritta dall’art. 216 comma 1 n. 2) legge fall.(così, da ultimo, in motivazione Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari). Per rimarcare, in modo ancora più netto, la differenza rispetto alla fattispecie di “omessa tenuta”, anche parziale, occorre chiarire che rientra nella ipotesi “a dolo generico” il caso della omessa annotazione di dati veri allorché l’omissione consista non nella totale assenza di annotazioni, ma nella mancata annotazione di specifiche operazioni. Proprio questo consente di cogliere la differenza tra bancarotta fraudolenta documentale “specifica” e “generale” e la ratio sottesa al diverso elemento soggettivo richiesto: nel caso della bancarotta “generale” la fraudolenza è pressoché insita nella condotta materiale di alterazione della valenza delle scritture, sicché è sufficiente il dolo generico; mentre nel caso della bancarotta “specifica” l’elemento oggettivo è polivalente sicché è richiesta una specifica direzione della volontà. In questa ottica le annotazioni incomplete, che incidono sul principio di continuità impedendo di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari (non come evento del reato, ma come carattere modale della condotta), danno comunque la parvenza che la contabilità rifletta l'operatività dell'impresa e dunque creano quell’inganno che è punito nella “bancarotta generale”. 2.2. Nel caso in rassegna, come si evince chiaramente dall’editto accusatorio, è contestata l’ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale specifica, integrata, sotto il profilo materiale, dalla sottrazione, distruzione, occultamento o omessa tenuta di parte della documentazione contabile relativa agli anni 2012-2014 (nei termini specificamente indicati in rubrica) e dalla omessa tenuta dell’intera documentazione dal 2014 al fallimento. Il capo di imputazione fa espresso riferimento anche all’elemento soggettivo individuato nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. 2.3. A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, igiudici di merito, sulla scorta di motivazione immune da cadute di logicità, hanno accertato la sussistenza delle condotte materiali oggetto di addebito, confutando le argomentazioni difensive: l’omessa tenuta delle scritture dal 2014 al fallimento era stata riconosciuta anche dal consulente tecnico della difesa; la documentazione mancante per il periodo dal 2012 al 2014 era certamente esistente e nella disponibilità dell’imputato (in quanto a lui restituita da Genise), il quale, dunque, doveva ritenersi responsabile della sottrazione o distruzione della stessa, mai consegnata al curatore e mai prodotta in giudizio (cfr. pag. 2 sentenza impugnata). 2.4. Il motivo concernente l’elemento soggettivo è inedito. In ogni caso esso è generico e manifestamente infondato, poiché non si misura con l’argomento, presente nella sentenza impugnata, che trae la finalità di recare pregiudizio ai creditori dalla circostanza che la sottrazione/omissione della contabilità riguarda proprio i periodi in cui sono state realizzate le operazioni distrattive che hanno spogliato l’azienda dell’intero patrimonio e che, proprio agendo sulla contabilità, sono state occultate. 3. Il secondo motivo, concernente il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, è fondato nei limiti di seguito specificati. 3.1. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, ai fini della configurabilità del reato in esame, è necessario che la distrazione sia riferita a rapporti giuridicamente ed economicamente valutabili (ex multisSez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Riva, Rv. 260689), mentre resta esclusa la rilevanza della mera prosecuzione dell'attività sotto altra forma da parte dell'imprenditore senza che vi sia stato un illecito travaso di tali rapporti da un soggetto giuridico all'altro. Anche la cessione a qualunque titolo di un ramo d'azienda integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, allorché avvenga senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale; non assume rilievo, al riguardo, il dettato dell'art. 2560, comma 2, cod. civ. in ordine alla responsabilità dell'acquirente rispetto ai pregressi debiti dell'azienda, costituendo tale garanzia un post factum della già consumata distrazione (Sez. 5, n. 34464 del 14/05/2018, Rv. 273644 – 01). La lettura congiunta delle sentenze di entrambi i gradi di merito rende chiaro che l’affermazione di responsabilità si fonda sui seguenti elementi: la stipula di un contratto di affitto di ramo di azienda – avente ad oggetto tutti i beni e le attrezzature – concluso con una società, la [OSCURATO:SOCIETA], di cui era legale rappresentante la moglie dell’imputato; l’identità della sede legale delle due società; il mancato di versamento di alcun canone di affitto. I giudici del merito hanno ravvisato in tali elementi chiari indizi in ordine al valore solo formale del contratto, e la reale sottrazione dei beni della fallita alla garanzia dei creditori della stessa. A fronte di tale conclusione logica e coerente, il ricorrente si è limitato a dedurre genericamente la necessità del previo accertamento della disponibilità dei beni sottratti da parte della fallita, richiamando precedenti giurisprudenziali chiaramente inconferenti nella specie, nella quale non si fa questione della sottrazione di singoli beni e di somme di denaro, e non vi è alcun dubbio in ordine alla riferibilità alla fallita dell’intero ramo di azienda oggetto del contratto di affitto. 3.2. Ugualmente corretta è la valutazione espressa dalla sentenza impugnata in ordine alla distrazione delle rimanenze di merce, formalmente cedute alla società [OSCURATO:PERSONA] srl, sempre riconducibile al [OSCURATO:PERSONA]. I giudici del merito hanno correttamente valorizzato le affermazioni del liquidatore giudiziario di tale società, il quale aveva disconosciuto la fattura avente ad oggetto tali merci non avendole rinvenute, nonché la circostanza che del relativo ammontare non vi era traccia nella contabilità dellafallita, che dal 2014 non era stata tenuta. 3.3. Fondato è invece il profilo di censura concernente la distrazione della somma di 84.758,00 euro. La difesa del ricorrente aveva dedotto l’inesistenza di tale somma di denaro, la quale sarebbe stata appostata in bilancio soltanto per ragioni contabili, come attestato sia dai consulenti di parte, sia dalla relazione fallimentare ex art. 33 legge fall. La Corte territoriale, con motivazione del tutto incongrua, si è limitata ad affermare che tale prospettazione sarebbe del tutto indimostrata, omettendo tuttavia di accertare se tale somma esistesse davvero nelle casse della società, potendosi solo in tal caso ravvisare una sottrazione della stessa. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'accertamento della precedente disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa non può fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili prevista dall'art. 2710 cod. civ. dovendo, invece, le risultanze desumibili da questi atti essere valutate -anche nel silenzio del fallito -nella loro intrinseca affidabilità, sicché il giudice dovrà congruamente motivare ove l'attendibilità delle scritture non sia apprezzabile per l'intrinseco dato oggettivo (Sez. 5, n. 55805 del 03/10/2018, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 274621). Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha sostanzialmente dedotto la prova della sottrazione del denaro postulandone l'esistenza sulla base della mera posta del bilancio, senza effettivamente confrontarsi con le deduzioni critiche dell'appellante e gli elementi dal medesimo indicati. 4. Il terzo motivo, concernente l’avvenuto riconoscimento della recidiva, è manifestamente infondato. La sentenza impugnata si è fedelmente attenuta al consolidato principio di diritto (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464; Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv. 248960), secondo cui, ai fini della rilevazione della recidiva, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, alla loro distinta offensività, alla consecuzione temporale, alla genesi della ricaduta, nonché ad ogni parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali. La Corte territoriale, con motivazione corretta e adeguata, ha valutato la pregressa condotta criminosa (sottrazione di cose sottoposte a sequestro), come indicativa di una perdurante inclinazione al delitto e sintomatica della indifferenza dell’imputato al rispetto dei vincoli posti a tutela dei diritti dei terzi. 5. Il primo, il secondo, il terzo e il settimo motivo aggiunto, concernenti l’affermazione di responsabilità in ordine alla bancarotta documentale, risultano sostanzialmente reiterativi delle censure svolte con il ricorso principale non aggiungendo argomenti decisivi al fine di superare le valutazioni già espresse in proposito al precedente paragrafo 2 e seguono pertanto la sorte dei motivi principali. Analoga conclusione vale per il quarto motivo aggiunto, con cui si ripropongono doglianze analoghe a quelle prospettate con il secondo motivo del ricorso principale e per il quale valgono le considerazioni già svolte al precedente paragrafo 3. 6. Il quinto motivo aggiunto ripropone, quanto alla recidiva,le argomentazioni già svolte con il ricorso principale, le quali risultano inidonee a superare le valutazioni già espresse al paragrafo 4. Quanto al trattamento sanzionatorio, la censura risulta inammissibile sia in quanto inedita, non essendo stata dedotta con i motivi di appello, sia perché non in rapporto di connessione con i motivi principali, atteso che la configurabilità della recidiva costituisce un punto autonomo della decisione. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte regolatrice, in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294 -01). 7. Il sesto, l’ottavo e il nonomotivo aggiunti sono inammissibil i , trattandosi, anche in tal caso, di censurenon in rapporto di connessione con i motivi principali. 8. Alla luce delle precedenti considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla condotta di distrazione della disponibilità liquida di cassa, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro perché, in piena libertà di giudizio ma facendo corretta applicazione degli enunciati principi, proceda a nuovo esame. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla condotta di distrazio