CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 maggio 2023
Cassazione n. 42694/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE NAPOLInei confronti del G.I.P. TRIBUNALE NAPOLIcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dalla Consigliera TERESA L'UNI; lette le conclusioni della Procuratrice generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto che venga attribuita la competenza al Giudice per le indagini preliminari di Napoli, cui va disposta la trasmissione degli atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento in data 29/5/2023, il GIP del Tribunale di Napoli ha trasmesso al Tribunale in composizione monocratica, per competenza ai sensi dell'art. 558-bis cod. proc. peri. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), la richiesta di giudizio immediato avanzata dal Pubblico ministero nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR n. 309 del 1990. 1.1. Ha osservato il GIP che, a tenore della nuova disposizione, nel caso di emissione del decreto di giudizio immediato per i reati per i quali è prevista la citazione diretta, non si procede all'udienza predibattimentale ex art. 554 bis cod. proc. pen. e dunque la competenza all'emissione di tale decreto spetta al giudice monocratico, già giudice naturale dei procedimenti a citazione diretta, in coerenza altresì con la collocazione sistematica dell'art. 558 bis proprio nel libro relativo al "procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica". 1.2. Ulteriori ragioni a sostegno di tale opzione sono state indicate nella ratio della novella legislativa, intesa a consentire una rapida celebrazione dei procedimenti in cui la prova risulti evidente, tanto da aver eliminato in tali ipotesi la necessità dell'udienza predibattimentale. Non milita in senso contrario la clausola di compatibilità contenuta nell'art. 558 bis cod. proc. peri., riferita alle forme, ai termini e alla procedura ex artt. 453 e seguenti, ma non anche al giudice competente all'emissione del decreto di giudizio immediato, e soprattutto alla celebrazione di eventuali riti alternativi. 2. Con ordinanza del 1°/6/2023, il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, ha sollevato conflitto negativo di competenza, osservando che, in caso di giudizio immediato per i reati a citazione diretta, l'esclusione dell'udienza predibattimentale è coerente allo scopo dell'udienza filtro di nuova introduzione, intesa a vagliare la sostenibilità dell'accusa. Al GIP è stata invece riservata la funzione di decidere l'ammissione al "patteggiannento" e la sospensione del procedimento con messa alla prova, senza alcuna distinzione tra reati per i quali l'azione penale si incanala nella richiesta di rinvio a giudizio e quelli per i quali è invece prevista la citazione diretta a giudizio. Anche la disc:iplina del procedi- mento per decreto prevede che sia il GIP a gestire la fase di emissione del decreto e quella del vaglio dell'opposizione al medesimo con eventuale ammis- sione ai riti speciali, e tale disciplina è espressamente richiamata dall'art. 557 cod. proc. peri., norma collocata tra i procedimenti speciali, pur nell'ambito del procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica.Da ciò si ricava che l'assetto normativo non attribuisce al giudice mono- cratico la competenza all'emissione del decreto di giudizio immediato, restando essa radicata presso il giudice per le indagini preliminari. Invero, il GIP si configura come l'organo funzionalmente competente ad emettere detto decreto, nonché a decidere su eventuali conseguenti richieste di accesso ai riti speciali, mentre al giudice del dibattimento è attribuita la compe- tenza a celebrare il giudizio in forma ordinaria o eventualmente abbreviata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va ritenuta l'ammissibilità del proposto conflitto di competenza, nella specie rientrante nella previsione del "caso analogo" di cui all'art. 28, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 5734 del 19/12/2013, dep. 2014, Confl. comp. in proc. Minguzzi, Rv. 258422), in quanto il rifiuto di entrambi i giudici di emettere il decreto di giudizio immediato ha causato una situazione di stallo del procedimento, risolvibile soltanto can l'intervento della Corte regolatrice. 2. Ciò posto, va dichiarata la competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari, al quale vanno trasmessi gli atti. La conclusione si basa su ragioni già espresse in precedenti arresti di questa Corte (Sez. 1, n. 31927 del 16/6/2023), che di seguito si richiamano. 3. «L'art. 558-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha ammesso la possibilità - in precedenza esclusa - di procedere al giudizio immediato anche per i reati indicati nell'art. 550 coi proc. pen., per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio. 3.1. Tale rito speciale, disciplinato nella forma ordinaria dagli artt. 453 e seguenti cod. proc. pen. consente, su richiesta del pubblico ministero ovvero dell'imputato, di pervenire alla fase dibattimentale senza il preventivo svolgi- mento dell'udienza preliminare. Nel caso in cui la richiesta sia formulata dal pubblico ministero, l'ammissione del rito è subordinata alla previa verifica, da parte del GIP, della sussistenza dei relativi presupposti processuali costituiti dall'evidenza della prova, dal previo interrogatorio della persona sottoposta ad indagini sui fatti dai quali emerge tale evidenza probatoria, a meno che la stessa abbia omesso di comparire a seguito di invito a presentarsi, dalla formulazione della richiesta entro 90 giorni dall'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., oppure, nel caso di giudizio immediato cosiddetto custodiale, entro 180 giorni dalla esecuzione della misura detentiva, confermata dal giudice 3 del riesame o dopo il decorso del termine per la proposizione della richiesta di riesame. 3.2. L'introduzione di tale giudizio anche per i reati a citazione diretta è correlata alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022 con riguardo alla fase dibattimentale concernente detti reati. Secondo quanto emerge dalla Relazione ministeriale di accompagnamento al decreto, essa rinviene il suo fondamento nella introduzione per tale categoria di reati dell'udienza predibattimentale, la quale, analogamente all'udienza preliminare, ha tra le sue funzioni quella di operare un vaglio in ordine alla sussistenza di elementi che consentano una ragionevole previsione di condanna, con la conseguenza che, ove la prova appaia evidente, e dunque tale vaglio si renda superfluo, si impone l'applicazione di un rito che ha proprio la finalità di evitare tale udienza, allo scopo di soddisfare le esigenze di c:elerità complessiva del procedimento cui è ispirata la cd. riforma Cartabia. Esigenza tanto più avvertita in ragione dell'ampliamento dei reati azionabili con la citazione diretta e della necessità di garantire anche per essi l'accesso rapido al giudizio nei casi in cui l'imputato sia sottoposto a misura cautelare. 3.3. La nuova disciplina, facendo rinvio alle norme sul giudizio immediato "ordinario", non reca specifiche disposizioni per l'individuazione del giudice competente a provvedere sulla richiesta di rito immediato, sic:ché tale silenzio ha di fatto determinato la prospettazione di soluzioni diverse. Accanto all'interpretazione che, come nel caso in esame, individua nel GIP il giudice competente, altra soluzione ritiene che la decisione in ordine alla ammissione del rito spetti al giudice dell'udienza predibattimentale, in quanto si sostiene che, dopo l'esercizio dell'azione penale, il GIP non avrebbe più alcuna competenza, mentre risulterebbe più coerente sotto il profilo sistematico attribuire al giudice dell'udienza predibattimentale la valutazione in ordine alla necessità di omettere lo svolgimento di tale udienza. Si è infine prospettata la soluzione di attribuire la competenza alla emissione del decreto di giudizio immediato al giudice del dibattimento, poiché detto rito speciale, escludendo l'udienza predibattimentale, escluderebbe altresì la competenza a provvedere del giudice di tale udienza. 4. Ritiene il Collegio che elementi di ordine testuale, nonché argomenti logici e sistematici conducano ad affermare che la competenza appartenga al giudice per le indagini preliminari. 4.1. L'art. 558-bis cod. proc. pen., nell'estendere il giudizio immediato ai reati a citazione diretta, stabilisce che «si osservano le disposizioni del titolo IV del libro sesto, in quanto compatibili». 4 5c17( Il tenore letterale della disposizione, ed in particolare il richiamo alle norme sul giudizio immediato "ordinario", consente di affermare che il legislatore non ha inteso creare per i reati a citazione diretta un rito speciale nuovo e diverso rispetto a quello "ordinario", ma ha esteso il rito esistente ad ipotesi ulteriori, fino a quel momento escluse. Vi è poi un elemento testuale di tipo negativo, rappresentato dall'assenza di una disposizione che attribuisca la competenza a decidere in ordine alla ammissione del rito ad un giudice diverso da quello che vi è ordinariamente preposto, cioè il giudice per le indagini preliminari e, specificamente, dalla mancanza di una previsione che attribuisca la competenza al giudice dell'udienza predibattimentale, di cui pure gli artt. 554-bis e 554-ter cod. proc. pen. disciplinano ampiamente le attribuzioni. Va poi considerata l'antinomia tra l'introduzione generalizzata dell'udienza predibattimentale nei procedimenti per i reati a citazione diretta, con la finalità specifica del giudizio immediato, che è invece quella di escludere lo svolgimento di detta udienza, in coerenza con le finalità acceleratorie proprie di tale rito. 5. Occorre ancora considerare la collocazione nel sistema del giudizio immediato e delle conseguenze che la sua richiesta prima, e la sua ammissione poi comportano nella sequenza processuale. Nel giudizio immediato "ordinario", la richiesta formulata dall'organo dell'accusa costituisce una modalità di esercizio dell'azione penale e un atto di impulso processuale, teso all'instaurazione del rito, soggetto al controllo del giudice per le indagini preliminari, il quale, senza il contradclitorio delle parti, è chiamato a valutare la sussistenza dei presupposti per il passaggio alla fase dibattimentale senza la previa celebrazione dell'udienza preliminare. Proprio per tali caratteristiche del procedimento, il decreto di giudizio immediato riveste natura endoprocessuale e meramente strumentale all'interno della procedura di approdo alla fase del dibattimento (Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260018). Ciò evidenzia che la decisione sulla richiesta di giudizio immediato attiene necessariamente ancora alla fase delle indagini preliminari ed è proprio il suo accoglimento a segnare il passaggio alla fase dibattimentale, la quale presup- pone proprio l'avvenuta emissione del decreto che dispone il giudizio. Sarebbe eccentrico a tale sistema e alla funzione che l'ordinamento attribuisce alla decisione sulla richiesta del pubblico ministero, affidare la valutazione sull'ammissibilità del rito per i reati a citazione diretta, la quale si colloca nella fase delle indagini preliminari, al giudice che interviene nella fase successiva, la cui competenza è attivata, appunto, proprio a seguito del passaggio alla fase dibattimentale. Invero, l'art. 554-bis, nel disciplinare l'udienza predibattimentale, presuppone che un decreto di citazione a giudizio sia già stato emesso, costituendo esso il presupposto per il progredire del proc:edimento alla fase dibattimentale e per l'attivazione della competenza del giudice di quella fase. L'art. 553 cod. proc. pen. stabilisce, infatti, che il pubblico ministero, formato il fascicolo per il dibattimento, lo trasmette al giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale, unitamente al fascicolo del' pubblico ministero e al decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione. 6. D'altra parte, non sussiste alcuna incompatibilità del GIP ad intervenire in relazione ai reati a citazione diretta, ed anzi risulta del tutto coerente con il sistema esistente, nel quale egli è giudice di tutte le indagini preliminari, senza distinzione tra i reati per i quali è prevista l'udienza preliminare e quelli per i quali è esclusa, come ha evidenziato anche il giudice rimettente, nella sua ricostruzione sistematica. Ed invero, il vaglio in ordine agli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari e la loro valutazione, anche in proiezione del giudizio, è una funzione cui è ordinariamente preposto il G1P, quale giudice di quella fase. Egli è inoltre competente ad emettere le misure cautelari reali e personali anche in relazione ai reati per cui è prevista la citazione diretta, e tale funzione permane fino alla trasmissione del fascicolo del dibattimento e del decreto di citazione per l'udienza predibattimentale, provvedendo altresì, fino a tale momento, al compimento degli atti urgenti (art. 554 cod. proc. pen.). Spetta ancora al GIP, ai sensi dell'art. 459 cod. proc. pén., decidere sull'istanza di emissione del decreto penale di condanna avanzata dal pubblico ministero, anche nel caso in cui si tratti di reati per i quali non è prevista l'udienza preliminare e il medesimo giudice è altresì competente, ai sensi degli artt. 464 e 557 cod. proc. pen., per i riti alternativi richiesti con l'opposizione al decreto penale emesso. Inoltre, a prescindere dalla tipologia di reato, il GIP decide sulla richiesta di applicazione della pena avanzata nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 447 cod. proc. pen. 7. Non vanno, infine, trascurati i risvolti organizzativi che conseguirebbero alla diversa soluzione di riconoscere la competenza del giudice dell'udienza predibattimentale, determinandosi un'ulteriore ipotesi di incompatibilità nel caso in cui egli rigetti la richiesta di immediato, non potendo più celebrare quell'udienza e neppure il dibattimento, oltre a dare luogo ad una inedita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, a differenza di quanto accade nel caso di giudizio immediato "ordinario". In definitiva, si verificherebbe una alterazione della sequenza processuale in cui viene a collocarsi il giudizio immediato, la quale non solo non è prevista dal legislatore, ma neppure risulta giustificata da esigenze sisternatiche e da ragioni di incompatibilità e che finirebbe per vanificare le esigenze di celerità che hanno ispirato la previsione del giudizio immediato anche per i reati a citazione diretta». 8. Conclusivamente, va dichiarata la competenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoii, al quale vanno trasmessi gli atti. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, d