CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01027/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 30751 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso la DelMonteLaw- società tra avvocati- s.p.a., in Roma, Lungotevere di [OSCURATO:PERSONA] n. 21; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2536/10/2021, depositata in data 14 maggio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:SOCIETA]. socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva rigettato l'appello proposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 6990/29/2020 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta società avverso il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso dell'imposta di registro di euro 200,00, versata in data 12.10.2015, in relazione al rinnovo di un contratto di locazione immobiliare; - in punto di diritto, la CTR ha affermato che mancava la certezza della data di rilascio della dichiarazione dell'affittuario di non volere rinnovare il contratto di affitto di azienda in questione, in assenza della quale quest'ultimo doveva considerarsi tacitamente rinnovato con conseguente obbligo del versamento dell'imposta di registro;sull'incertezza incideva anche il fatto che la richiesta di rimborso non era stata presentata nell'immediato ma più di un anno dopo (il 19.10.2016); -l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; -la società ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo del ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. e, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio: 1) per avere la CTR erroneamente condannato la società appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'Amministrazione finanziaria ancorché quest'ultima si fosse costituita in giudizio mediante propri funzionari ([OSCURATO:PERSONA] I di Roma mediante FD [OSCURATO:PERSONA] e la Direzione III mediante FD [OSCURATO:PERSONA]) e non tramite avvocato; 2) per non avere la CTR, pur nella complessità e novità delle questioni trattate e degli elementi istruttori acquisiti, compensato tra le parti le spese processuali; - in disparte l'inammissibilità del cumulo tra censure per violazioni di legge e per vizi motivazionali senza però distinguere tra di essi nell'illustrazione del motivo (cfr. Cass. n. 18242 del 2003 e n. 4610 del 2016 Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26790 del 23/10/201.8; sez. I -, Sentenza n. 39169 de/ 09/12/2021) il motivo sviluppato, nella specie, sostanzialmente soltanto in termini di violazione di legge, è in parte inammissibile e in parte infondato;-quanto alla denuncia di illegittima condanna alle spese per rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione senza ministero difensivo, vanno richiamati, in questa sede, i principi di diritto recentemente affermati da questa Corte (cfr. Cass. n. 4473/2021, n. 20590 del 2021; Cass. n. 27634 del 2021; da ultimo Cass. sez.6-5, n. 19216 del 2022); - l'art. 15 co. 2 bis del D.Igs. n. 546/1992, vigente ratione temporis (in forza delle modifiche apportate dal d.l. 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24.3.2012 n. 27), dispone, infatti, che, nel caso in cui la parte pubblica, risultata vittoriosa, sia stata assistita da un proprio funzionario o da un proprio dipendente, si applica per la liquidazione il «compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo, ivi previsto», prevedendo espressamente, pertanto, la liquidazione dei compensi per l'attività difensiva svolta in giudizio (cfr. da ultimo Cass. n. 23055/2019); - a tale citato orientamento questa Corte intende dare continuità, non tralasciando che, di recente, è intervenuto un diverso orientamento giurisprudenziale sul punto; -con ordinanza n. 27444/2020, infatti, questa Corte, eliminando la statuizione di condanna alle spese processuali, pronunciata dal giudice di merito nei confronti del contribuente, preso atto che l'Agenzia delle Entrate era stata in giudizio senza il ministero del difensore, ha escluso che la parte privata potesse essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dall'Ufficio per diritti e onorari; -la citata ordinanza, ha escluso, in radice la riconoscibilità dei compensi, per il solo fatto che l'Agenzia delle Entrate era stata in giudizio «senza il ministero di difensore» dovendo conseguentemente «escludersi che la parte privata possa essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dall'Ufficio per diritti e onorari» e tale argomentazione è stata supportata anche dal riferimento alla sentenza n.8413/2016 di questa Corte, con cui si erano ritenuti liquidabili a favore entrambe le decisioni citate non riguardano, tuttavia, la materia tributaria, in quanto nella prima (n. 11389/2011) si verte in materia di opposizione a sanzione amministrativa (con cognizione del diudice di Pace) per una opposizione ad «un verbale-avviso di accertamento» emesso dal Comune di Roma, in seguito ad una violazione del Codice della Strada, mentre nel secondo caso (n. 18066/2007), si tratta di opposizione, proposta innanzi al Tribunale ordinario, avverso ordinanza ingiunzione, emessa da [OSCURATO:PERSONA], per violazione della normativa prevista in materia di macellazione di bovini, ed anche in quest'ultimo procedimento, invero, questa Corte richiamava espressamente la normativa stabilita «nel procedimento oppositivo di cui alla L. n. 689 del 1981, ove l'amministrazione opposta si sia avvalsa della facoltà di resistere in giudizio "personalmente", costituendosi a mezzo di un proprio funzionario, come previsto dall'art. 23, comma 4", riconoscendo come rimborsabili, "ex art. 91 c.p.c., solo gli esborsi concretamente sostenute le spese cd. "generali" o "vive", ove documentati e richiesti»; - la normativa tributaria si fonda, tuttavia, su una diversa e più specifica disciplina, in quanto l'art. 15 d.lgs. 546/92, ha, sempre, normativamente previsto la ripetibilità di dette spese, nell'ipotesi in cui l'attività difensiva sia stata svolta da funzionari dell'amministrazione finanziaria o da dipendenti di enti locali, con alcune varianti attinenti, tuttavia (nelle varie novelle succedutesi), alle modalità di determinazione dei compensi; - come precisato da Cass. n. 20590 del 2021, quindi, il tema della condanna alle spese è stata, nel tempo, specificamente affrontato con vari interventi legislativi; il decreto-legge 8 agosto 1996 n. 437 coordinato con la legge di conversione 24 ottobre 1996 n. 556 prevedeva all'art. 12. (Modifiche alla disciplina sul processo tributario) comma 1 lett. b) quanto segue: «Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, e a favore dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza»; con successiva modifica, a far data dal 1.1.2013, in forza della legge 24 dicembre 2012, n. 228, all'art. 1 comma 32, la disposizione veniva così precisata: «Nell'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, al comma 2-bis le parole: «si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti» sono sostituite dalle seguenti: «si applica il decreto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto»; - infine, con la disposizione attualmente vigente, di cui al d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, con decorrenza 01/01/2016, all'art. 9 comma 1 lett. f) n. 2-sexies, attualmente in vigore, si prevede che «nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza»; - pur con alcune varianti, attinenti, tuttavia (nelle varie novelle succedutesi), alle modalità di determinazione dei compensi, il principio della ripetibílità delle spese, in caso di contenzioso con enti, assistiti da propri funzionari, è stato sempre confermato, e per completezza, non va omesso che del tema è stata investita anche la Corte Costituzionale (ord. 8/10/2010, n. 292), che, tuttavia, non ha esaminato la questione nel merito, avendo ritenuto il quesito proposto manifestamente inammissibile per carenza di chiarezza motivazionale nell'ordinanza di rimessione; -considerato che in tutte le disposizioni che si sono succedute, pur mantenendo costante il parametro del compenso spettante agli avvocati, si sia stabilito che il compenso debba essere riconosciuto, è evidente che, in materia tributaria, il processo ha una sua autonomia, non solo per specifiche disposizioni normative, ma anche, evidentemente, per la gestione del processo stesso, che, al di là di quello che avviene nel contesto di altri procedimenti, richiede una particolare competenza nella trattazione, sia che ci si trovi in presenza di difesa tecnica, sia che questa difesa, sulla base delle stesse norme procedurali, sia svolta da un funzionario o dipendente all'uopo delegato; -sotto altro profilo, va evidenziato come la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 117 del 1999, investita, tra l'altro, del tema della disparità di trattamento tra la normativa di cui all'art. 23 legge n. 689/81 (modifiche al sistema penale) e dell'art. 91 c.p.c., in ragione dell'inoperatività dell'onere delle spese processuali a carico del soccombente, abbia ritenuto la manifesta infondatezza della questione, in ragione del riconoscimento al legislatore della più ampia discrezionalità nel dettare le norme processuali, con il solo limite della non irrazionale predisposizione degli strumenti di tutela, ed in particolare, la Corte ha affermato che: a) l'istituto della condanna del soccombente al pagamento delle spese di giudizio, pur avendo carattere generale, non ha portata assoluta ed inderogabile; che b) il regolamento delle spese processuali non incide sulla tutela giurisdizionale del diritto di chi agisce o si difende in giudizio; che, infine, c) un modello processuale non necessariamente deve costituire un parametro per un rito diverso, essendo giustificata la non simmetrica costruzione delle norme processuali in tema di spese di lite, allorquando esse si sostanzino in strumenti processuali ricollegati a differenti sistemi, in sé compiuti ed affatto autonomi, diretti a regolare materie non omogenee; -in tal senso, la Corte ha fatto esplicito riferimento al processo tributario (art. 15 d.lgs n. 546/1992), indicandolo come riferimento inidoneo per ritenere sussistente la violazione del principio di uguaglianza tra le norme citate; -da quanto argomentato, si evince la particolarità normativa prevista in materia di spese e compensi processuali nell'ambito del processo tributario, che, come visto, è stata mantenuta costante nel tempo e che impedisce di decidere in senso difforme, in violazione di una volontà chiaramente espressa dal legislatore, e si deve, quindi, anche in questa sede, in aderenza al dettato normativo, riconoscere come corretta la condanna alle spese in favore dell'amministrazione finanziaria; - inammissibile è invece la sub censura concernente la assunta mancata compensazione delle spese di lite da parte del giudice di appello atteso che come ribadito da questa Corte "in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. sez. 6-5, n. 18299 del 2022; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019; Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005); -con il secondo motivo si chiede a questa Corte la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., per avere quest'ultima attuato una condotta temeraria e pretestuosa nel domandare la declaratoria di condanna della società alle spese di lite pur nella consapevolezza di non potere avanzare tale istanza a causa del difetto della propria costituzione; - premesso che l'accertamento della responsabilità aggravata, ex art.96 c.p.c., discende "esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale" (Sez. U, Ordinanza n. 25041 del 16/09/2021; da ultimo, Cass. sez.6-5, n. 13116 del 2022), l'infondatezza del primo motivo sotto il profilo della assunta erroneità della condanna della società contribuente alla rifusione delle spese di lite del grado di appello in favore dell'Amministrazione costituitasi in giudizio a mezzo propri funzionari, comporta l'assorbimento del secondo "motivo"; -in conclusione, il ricorso va rigettato; -le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 680,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente de