CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 21194/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i [OSCURATO:PERSONA],Lazare-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso la sentenza n. 3075/2019 (Repert. n. 6489/2019), pubblicata in data20 giugno 2019 dal Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del gravamenel giudizio di appello proposto contro la sentenza n. 2772/2018 emessa dalGiudice di Pace di Palermo il 12 luglio 2018;Numero registro generale 3538/2020Numero sezionale 2290/2026Numero di raccolta generale 21194/2026Data pubblicazione 22/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/5/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.Con atti di citazione in date 15 settembre e 19 settembre 2016 i passeggerisopra indicati come odierni intimati avevano promosso innanzi al Giudice diPace di Palermo due giudizi, poi riuniti, volti a ottenere il risarcimento deldanno patito perché a causa del ritardo di un volo operato da Alitalia - [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis (“Alitalia”) avevano perso la coincidenza conaltro volo pure operato da Alitalia in bonis.2. In data 3 luglio 2017, stante la sottoposizione di Alitalia alla procedura diAmministrazione Straordinaria di cui al D.L. 347/2003 (la “Legge Marzano”)in forza del decreto del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] reso in data 2maggio 2017, era stata disposta l’interruzione del giudizio.3. Con successiva “Istanza per la riassunzione del processo civile” in data 2ottobre 2017, i predetti “passeggeri” avevano riassunto il giudizio neiconfronti di Alitalia in amministrazione straordinaria, in persona dei suoicommissari pro tempore, la quale non si era costituita in giudizio ed era statadichiarata contumace.4. Con sentenza emessa in data 12 luglio 2018 il Giudice di Pace di Palermoaccoglieva la sopra menzionata domanda risarcitoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] amministrazione straordinaria.5. Con atto di citazione in appello notificato in data 24 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] A.S. impugnava la sentenza di primo grado chiedendone l’integrale riforma,denunciando l’omessa applicazione dell’art. 18 D.lgs. n. 270/1999 (la “LeggeProdi-Bis”) e dell’art. 52 l. fall., dal momento che ogni pretesa a contenutopatrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito (cui era assimilabilequello in [OSCURATO:PERSONA]) avrebbe dovuto essere azionatatribunale fallimentare, essendo improcedibile ovvero inammissibile ognidiversa azione.6. Con la sentenza qui oggetto di ricorso per cassazione, il Tribunale diPalermo rigettava l’appello di Alitalia in A.S., considerando infondatal’eccezione di improcedibilità sollevata da Alitalia in A.S., ritenendo che: (i)Numero registro generale 3538/2020Numero sezionale 2290/2026Numero di raccolta generale 21194/2026Data pubblicazione 22/06/2026l’eccezione stessa fosse tardiva, in quanto non eccepita innanzi al Giudice dipace “sicché costitui[va] eccezione nuova e come tale non proponibile per laprima volta in grado di appello”; (ii) soccorreva l’esigenza di tuteladell’impresa sottoposta ad amministrazione straordinaria che non avrebbepotuto “comprimere eccessivamente il diritto dei creditori a vederesoddisfatte le proprie ragioni”; (iii) di fronte ad una “domanda di risarcimentodel danno proposta da passeggeri in relazione a disservizi e ritardinell’espletamento del servizio [..] non [era] ammissibile alcuna limitazione orestrizione nelle possibilità di tutela”.6.1 Concludeva pertanto il Tribunale di Palermo nel senso che: “ilCommissario, ben poteva procedere, anche nelle more del giudizio, alpagamento della giusta compensazione spettante ai passeggeri del volo,comportamento omissivo che denota la natura dilatoria dell’eccezionesollevata mediante il gravame”.7. La sentenza, pubblicata il 20 giugno 2019, è stata impugnata da ALITALIA- [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] STRAORDINARIAcon ricorso per cassazione, affidato a due motivi.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intimati, non hanno svolto difese.La parte ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 52 l. fall.1.1 Il motivo va accolto.1.1.1 Le censure della parte ricorrente sono fondate, posto che, ai sensidell’art. 18 D.lgs. n. 270/1999 (la “Legge Prodi-Bis”) e dell’art. 52 l. fall., ognipretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito(cui è assimilabile quello in [OSCURATO:PERSONA]) deve essereazionata attraverso lo speciale procedimento dell’accertamento del passivoinnanzi al tribunale fallimentare, essendo improcedibile ovvero inammissibileogni diversa azione.Numero registro generale 3538/2020Numero sezionale 2290/2026Numero di raccolta generale 21194/2026Data pubblicazione 22/06/2026Va ricordato che anche la giurisprudenza di questa Corte di legittimità hachiarito espressamente - se ancora ve ne fosse necessità – che“Nell'amministrazione straordinaria, essendo applicabile - per effetto delrinvio disposto dall'art. 1 del d.l. 30 gennaio 1979, n. 26 (convertito in legge3 aprile 1979, n. 95) - la normativa concernente la formazione dello statopassivo contenuta nella legge fallimentare per la liquidazione coattaamministrativa, opera il principio per cui tutti i crediti verso l'imprenditoreinsolvente, ivi compresi quelli prededucibili, vanno fatti valere e devonoessere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, sicché ilcreditore non può agire giudizialmente prima della definizione della faseamministrativa di formazione e verifica del passivo davanti agli organi dellaprocedura, ma deve azionare in quella sede il suo credito, poi tutelabiledavanti al giudice in via di opposizione avverso lo stato passivo. Ne consegueche la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta primadell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile, e taleimprocedibilità è rilevabile d'ufficio, anche nel giudizio di cassazione,discendendo da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della"par condicio creditorum" (Cass. n. 15982/2018; Cass. n. 5699/2004).In realtà, l’art. 4-ter Legge Marzano prevede, ora, espressamente chel’accertamento del passivo segua la disciplina dell’art. 53, comma 1, dellasummenzionata Legge Prodi-Bis, secondo il quale: “L’accertamento delpassivo prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dellostato di insolvenza, secondo il procedimento previsto dagli articoli 93 eseguenti della legge fallimentare, sostituito al curatore il commissariostraordinario”.Sicché, una volta aperta la procedura di amministrazione straordinaria, tuttii crediti devono essere accertati dal [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli art. 93 ss.l. fall.2. Con il secondo si deduce violazione dell’art. 345 c.p.c.Anche il secondo motivo è fondato perché la questione della improponibilitào improcedibilità della domanda era stata devoluta in appello dalla società inamministrazione straordinaria, questione sulla quale il Giudice di pace non siera comunque pronunciato.Numero registro generale 3538/2020Numero sezionale 2290/2026Numero di raccolta generale 21194/2026Data pubblicazione 22/06/2026Peraltro, la predetta questione sarebbe stata rilevabile anche d’ufficio in ognistato e grado del giudizio (Sez. U, Sentenza n. 24172 del 29/08/2025; Sez.L, Ordinanza n. 31547 del 03/12/2025).Si impone pertanto la cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato,ai sensi dell’art. 382, u.c., c.p.c., perché il giudizio non poteva essereproseguito. Sussistono ragioni di convenienza per compensare le spesedell’intero giudizio. P.Q.Maccoglie il ricorso; cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché il giudizionon poteva essere proseguito; compensa tra le parti le spese dell’interogiudizio.Così deciso in Roma, il 26 maggio 2026Il Presidente