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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 07097/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 810/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Landini e [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro-temporerappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria n.560/2022 depositata il 22/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] Pisa1.

La CTR della Liguria, con la sentenza n. 560/3/2022 depositata in data22 giugno 2022, non notificata, confermava la sentenza di primo grado che,in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta dal contribuenteNumero registro generale 810/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 7097/2026Data pubblicazione 25/03/2026Giovanni [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di liquidazione n.2016/016/SC/000010020/0/002, notificato in data 3 gennaio 2019 - inforza del quale la [OSCURATO:PERSONA] di Genova dell’Agenzia delle Entrateaveva sottoposto a registrazione la sentenza n. 10020/2016 pubblicata dalTribunale di Genova in data 9 marzo 2016 resa tra l’odierno ricorrente inqualità di convenuto, e la sorella [OSCURATO:PERSONA], in qualità di attrice -aveva rideterminato le imposte dovute nella misura di cui alla proposta dimediazione pari a complessivi euro 18.351,00, con compensazione dellespese di lite.2.

Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, sulla basedi due motivi, ricorso per cassazione con memoria, cui ha resistito l’Agenziadelle Entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’ art. 7 L.n. 212/2000 , dell’art. 3 L. n. 241/1990 e dell’art. 52, comma 2 -bis, d.P.R.n. 131/1986 , per avere i giudici di merito ritenuto legittimo l’atto impositivode quo non considerando le gravi carenze motivazionale dello stesso.Nel premettere che il dispositivo della sentenza del Tribunale di Genova,oggetto di registrazione, era del seguente tenore: “dichiara l’avvenutoscioglimento della comunione ereditaria fra [OSCURATO:PERSONA] eAnna [OSCURATO:PERSONA], con ripartizione dei beni immobili ivi compresi ecostituzione del diritto di servitù di passaggio sulle aree indicate, per effettodella scrittura del 17 Dicembre 2011 e secondo l’accordo distributivo ivicontenuto” ha precisato che la relativa scrittura privata - con cui i fratelliArdoino [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano proceduto alla divisione disvariati beni ereditari – non conteneva alcuna specificazione del valore degliimmobili oggetto di divisione.

In particolare ha rilevato che, pur essendomolteplici i beni assegnati a ciascuna delle due parti (fabbricati, terreni esomme di denaro) e pur essendo assai complessa la tassazione degli atti aNumero registro generale 810/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 7097/2026Data pubblicazione 25/03/2026contenuto divisionale, nell’avviso di liquidazione non risultavanominimamente indicati né il valore complessivo della massa divisionale - chesolo in giudizio l’Ufficio aveva comunicato essere pari ad euro 1.886.825,00né il valore delle quote divisionali attribuito dall’Agenzia a ciascuno deicondividenti - che solo in giudizio l ’Ufficio ha comunicato essere pari, adEuro 1.093.800,00, per l ’odierno ricorrente ed ad euro 793.025,00 per lasorella [OSCURATO:PERSONA], con conseguente tassazione proporzionale del 9%sull’eccedenza della quota di pertinenza del Sig. [OSCURATO:PERSONA] - né le fonti su cuil ’Ufficio si era basato per determinare il valore degli immobili, che solo ingiudizio si era scoperto essere i valori OMI .2.

Tale motivo è fondato.2.1.

Va premesso che in base alla previsione generale di cui all'articolo 7 l.212/2000, l'atto dell'Amministrazione finanziaria deve essere motivato, allastregua dei provvedimenti amministrativi ex art. 3 della legge 241 del 1990,indicando «i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano ladecisione dell'amministrazione; se nella motivazione si fa riferimento ad unaltro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama».

Conspecifico riferimento all'imposta di registro, viene ribadito, al comma 2-bisdell’art. 54 del d.P.R. n. 131 del 1986, che la motivazione dell’atto deveindicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hannodeterminato.Questa Corte ha già affermato che, in tema di imposta di registro su attigiudiziari definitori di procedimenti nei quali il contribuente sia stato parte,l'avviso di liquidazione è adeguatamente motivato quando, pur nonallegando l'atto, riporti sia gli estremi identificativi essenziali del medesimo(natura del provvedimento, ufficio emanante, estremi di ruolo epubblicazione), sia i criteri normativi e matematici di determinazione deldovuto (base imponibile, aliquota tariffaria applicata ed imposta), ma, nelcaso in cui il contribuente contesti in maniera specifica e circostanziata lasufficienza motivazionale dell'avviso e la comprensibilità della pretesaNumero registro generale 810/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 7097/2026Data pubblicazione 25/03/2026impositiva, il giudice di merito deve procedere al vaglio complessivo dellivello motivazionale dell'avviso stesso, indipendentemente dallaallegazione o non allegazione ad esso dell'atto giudiziario tassato, anche inrelazione agli eventuali elementi di complessità ed equivocità che possanoin concreto emergere da quest'ultimo (v., tra le altre, Cass., Sez. civ. 5,29/09/2021, n. 26340).

Invero, in tale pronuncia, si è chiarito che quandola determinazione dell’imponibile e del tributo non si presenti di evidente esemplice comprensione in base al provvedimento giudiziario oggetto ditassazione, l’atto impositivo deve chiarire i criteri di quantificazione.Peraltro, ciò trova conferma nella disciplina della motivazione dell’avviso direttifica e liquidazione, di cui al precedente comma 2 del medesimo art. 52,che precisa che è necessario indicare non solo il valore attribuito ai beni odiritti, ma anche gli elementi di cui al precedente art. 51 in base ai quali èstato determinato tale valore.Va, per vero, osservato che nell'adattare queste prescrizioni allaliquidazione dell'imposta di registro sugli atti giudiziari ex art.37d.P.R.131/86, questa Corte di legittimità ha stabilito - con ciò raggiungendoun condivisibile punto di equilibrio, in chiave di effettività della tutela delcontribuente, tra precedenti orientamenti interpretativi non del tutto univoci- che: "in tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione emesso ex art.54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986 in relazione ad un atto giudiziariodeve contenere l'indicazione dell'imponibile, l'aliquota applicata e l'impostaliquidata, ma non deve necessariamente recare, in allegato, la sentenza oil suo contenuto essenziale, rispondendo l'obbligo di motivazione di cuiall'art. 7 St. contr. all'esigenza di garantire il pieno ed immediato eserciziodelle facoltà difensive del contribuente, senza costringerlo ad attività diricerca, e non riguardando perciò atti o documenti da lui conosciuti oconoscibili, sempre che il contenuto delle informazioni fornite garantisca laconoscenza dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa fiscale e si trattidi informazioni facilmente intellegibili" (Cass. n. 239/2021).Numero registro generale 810/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 7097/2026Data pubblicazione 25/03/2026Ed, ancora, nello stesso senso si è espressa Cass. n. 15895/2021 la quale,nel ripercorrere anch'essa le diverse opzioni interpretative, ha individuatonell'autosufficienza (indipendentemente dalla materiale allegazione dell'attogiudiziario) il criterio discretivo fondamentale della adeguatezzamotivazionale dell'avviso di liquidazione.Tra la tesi della necessaria ed 'esimente' allegazione all'avviso dell'attogiudiziario tassato (v.

Cass.nn.18532/2010; 12468/2015; 29402/2017) equella, opposta, della non necessità in ragione del fatto che il contribuente,in quanto parte del processo, sempre conosce o è comunque in grado diconoscerne l'esito e gli effetti anche fiscali (Cass. nn. 24098/2014;21713/2020; 9344/2021), si è addivenuti ad una soluzione intermedia cherespinge l'assolutezza di entrambe ed i cui passaggi argomentativifondamentali possono così individuarsi: - la natura di 'imposta d'atto'158/2020 e 39/2021) rileva pure nell'ipotesi di liquidazione dell'impostadovuta sugli atti giudiziari e, in particolare, sulle sentenze, nel qual caso perstabilire i presupposti e i criteri della tassazione (tanto ai fini della baseimponibile ex art.43, 4^ co., d.P.R.131/86, quanto ai fini dell'aliquotaapplicabile ex art.8 Tariffa, Prima Parte, all. al d.P.R. cit.) occorre fareriferimento al contenuto ed agli effetti che emergono dalla sentenza stessa,senza possibilità di utilizzare elementi ad essa estranei né di ricercarecontenuti diversi da quelli su cui sia formato (se si è formato) il giudicato(Cass. nn. 12013/2020; 19247/2012; 23243/2006); - è indifferente, ai finiqui considerati, che gli elementi da porre a base della liquidazionedell'imposta di registro siano desumibili direttamente dalla motivazionedell'atto impositivo, ovvero indirettamente dal contenuto di un diverso attoda questo richiamato (seppure ad esso non allegato) allorché si tratti di unperché l'obbligo di motivazione non può essere inteso in senso formalisticoe va anch'esso reso coerente con il principio di collaborazione e buona fedeNumero registro generale 810/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 7097/2026Data pubblicazione 25/03/2026nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente (art.10, co. 1",L.212/2000), in modo tale che "l'obbligo per l'amministrazione finanziariadi comunicare, in allegato all'avviso di liquidazione, un atto già noto alcontribuente integrerebbe un adempimento superfluo ed ultroneo, che, daun lato, determinerebbe un eccessivo aggravamento degli oneri connessiall'esercizio della potestà impositiva e, dall'altro, non varrebbe a fornireelementi utili e significativi per la tutela del diritto di difesa nei confrontidella pretesa tributaria" (Cass. n. 21713/2020 cit.); - non è neppur detto,per contro, che l'obbligo motivazionale sia sempre e comunque soddisfattocon la sola allegazione all'avviso di liquidazione dell'atto giudiziario tassato,dovendosi anche in tal caso, ed in attuazione dello scopo pratico ed effettivodella motivazione, verificare caso per caso se il contribuente sia stato conciò solo posto in condizione di prontamente (al fine di evitare attività diricerca ed indagine erosive dei tempi liberi di impugnazione) ed esattamente(al fine di ben delimitare petitum e causa petendi dell'eventualeimpugnazione) cogliere tutti gli elementi (fattuali, giuridici e matematici)del prelievo, tanto che: "la mera allegazione della sentenza civile può esseretalora insufficiente ad integrare il contenuto dell'avviso di liquidazione,come nel caso in cui l'elevato grado di complessità delle statuizioni giudizialinon assicuri un'agevole comprensione in ordine alle modalità diindividuazione della base imponibile ed ai criteri di calcolo dell'imposta."(Cass. n. 21713/2020 cit.).Muovendo da tali coordinate ermeneutiche ne segue che, allorquando, comenel caso in esame, il contribuente deduca il mancato assolvimentodell'obbligo motivazionale gravante sull'amministrazione finanziaria stantela affermata esistenza di ben specificati elementi di dubbio e di noncomprensibilità della pretesa, la valutazione di fondatezza di questadeduzione non si esaurisce nel mero riscontro della formale allegazioneall'avviso della sentenza assoggettata all'imposta di registro (trattandosi diNumero registro generale 810/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 7097/2026Data pubblicazione 25/03/2026contribuente e che, per altro verso, può essere caratterizzato, sotto il profilodel contenuto informativo che qui interessa, dai vari ed anche complessienunciati), richiedendo piuttosto una globale valutazione di sufficienza circal'indicazione degli elementi essenziali (sia normativi sia applicativi, quali labase imponibile e l'aliquota applicata, vedi Cass. n. 13402/2020) sui qualila liquidazione dell'imposta si fonda; e ciò tanto nel caso in cui questielementi siano immediatamente riportati nell'avviso impugnato, tanto inquello in cui essi siano desumibili dal provvedimento giudiziario richiamatonell'atto impositivo (anche se a quest'ultimo non materialmente annesso),purché in entrambi i casi si tratti di un corredo di informazioni che integri,anche per relationem, una motivazione dell'atto impositivo adeguatasecondo i suddetti parametri di sostanza ed effettività (Cass. n.9344/2021).E nel caso di sentenze o lodi, in particolare, questa valutazione di congruitàmotivazionale non può prescindere dalla maggiore o minore complessità evarietà tipologica e di effetti delle statuizioni giudiziali tassate in ragione, atitolo meramente esemplificativo, del numero delle parti interessate dalgiudizio, del numero, complessità, interdipendenza e connessione dei capidecisori e della loro specifica riferibilità ed inerenza (in caso di pluralità diparti) alla sfera giuridica del contribuente inciso quale parte in sensosostanziale del rapporto racchiuso nel giudizio e dei suoi effetti decisori,della eventuale sussistenza di fenomeni successori nel processo chepossano aver determinato la scissione soggettiva tra parte del medesimo eparte del rapporto tributario da esso poi derivato, della più o menoimmediata individuabilità in esse degli elementi economici rilevanti perl'imposizione, della presenza di dubbi interpretativi sulla reale portata dellastatuizione, così come desumibile dall'integrazione di motivazione edispositivo, della pluralità delle voci tariffarie astrattamente applicabili aglieffetti giuridici del decisum ecc...

Deriva, quindi, da questa impostazione,volta ad ampliare e non a restringere la tutela del contribuente, che ilNumero registro generale 810/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 7097/2026Data pubblicazione 25/03/2026criterio discretivo non passa attraverso la formalità della 'allegazione - nonallegazione', vista una varia e sfuggente fenomenologia che può presentaretanto avvisi adeguatamente motivati pur in assenza di allegazione dell'attogiudiziale in esso specificamente indicato, quanto avvisi nonadeguatamente motivati pur in presenza di allegazione - bensì attraversoun controllo sostanziale ed effettivo (spettante al giudice di merito perchédi natura prettamente fattuale) della concreta congruità motivazionaledell'avviso nella valutazione complessiva ed interdipendente del contenutosuo proprio (livello di specificazione ed identificazione del provvedimentogiudiziale tassato, oltre che degli elementi essenziali e dei parametri diliquidazione dell'imposta applicati), degli elementi già noti al contribuente(in quanto parte del processo definitosi con quel provvedimento), del livellodi maggiore o minore complessità ed intellegibilità di tale provvedimento inrapporto alla imposizione.Riassumendo, in materia di imposta di registro su atti giudiziari definitori diprocedimenti nei quali il contribuente sia stato parte, l'avviso di liquidazionepuò ritenersi adeguatamente motivato anche quando, riportando esso gliestremi identificativi essenziali sia dell'atto giudiziario medesimo (natura delprovvedimento, ufficio emanante, estremi di ruolo e pubblicazione) sia deicriteri normativi e matematici di determinazione del dovuto (baseimponibile, aliquota tariffaria applicata ed imposta), non alleghi l'atto in sé.Tuttavia, nel caso in cui il contribuente contesti in maniera specifica ecircostanziata la sufficienza motivazionale dell'avviso e la comprensibilitàdella pretesa impositiva rinveniente da quelle sole indicazioni, il giudice dimerito deve procedere al vaglio complessivo del livello motivazionaledell'avviso stesso, indipendentemente dalla allegazione o non allegazionead esso dell'atto giudiziario tassato, anche in relazione agli eventualielementi di complessità ed equivocità che possano in concreto emergere daquest'ultimo.Numero registro generale 810/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 7097/2026Data pubblicazione 25/03/20262.2.

Orbene, nel caso di specie risulta che l'avviso di liquidazione (riportatonel ricorso per cassazione ai fini dell’autosufficienza) faceva riferimento allenorme applicate (artt. 37 e 57 d.P.R.131/86, 8 Tariffa all.) ed alla scritturaenunciata nella sentenza n. 10020/2016, limitandosi, poi, a quantificarel'imposta con la seguente motivazione: “Registro trasf. fabbricati 9%imponibile euro 150.387,50….

Registro 1% imponibile 1.804.253,56…registro 3% imponibile euro 225.000,00 causa [OSCURATO:PERSONA]/ArdoinoGiovanni Battista/ [OSCURATO:SOCIETA]/ [OSCURATO:PERSONA] SPA”.Ancorché il contribuente intimato avesse effettivamente partecipato algiudizio, da questo solo elemento non scaturivano elementi di immediataed esatta percezione del criterio di determinazione dell'imposta dovuta,specie ove si ponga mente alla circostanza che non è dato comprenderesulla base di quali elementi siano state individuate le specifiche basiimponibili sopra indicate.Pervero nel caso de quo, in cui l’atto tassato è una sentenza che haaccertato l’intervenuto scioglimento della comunione fra i coeredi GiovanniBattista [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con divisione dei beni immobili ivicompresi e costituzione del diritto di servitù di passaggio sulle aree indicate,per effetto di una scrittura inter partes”, non risultando che la stessaconteneva, di per sé, alcun elemento per la quantificazione del valore deibeni oggetto di divisione, risultava essenziale che l’atto impositivospecificasse, oltre che l’importo della base imponibile, anche i criteriutilizzati per la sua quantificazione, non consentendo, altrimenti, alcontribuente alcun elemento utile per valutarne la congruità e per assumerele sue determinazioni difensive.Secondo l' indirizzo interpretativo di cui si è poc'anzi dato conto, la mancataspecificazione di questi elementi applicativi fondamentali determinava ineffetti una lesione dei diritti dei contribuenti, anche e soprattutto inconsiderazione del fatto che la sentenza tassata (il cui dispositivo è statoanch'esso trascritto nel ricorso per Cassazione) faceva riferimentoNumero registro generale 810/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 7097/2026Data pubblicazione 25/03/2026all’avvenuto scioglimento della comunione con ripartizione di numerosi beniimmobili ivi compresi e costituzione del diritto di servitù di passaggio sullearee indicate, per effetto della scrittura del 17 Dicembre 2011 e secondol’accordo distributivo ivi contenuto; statuizione che implicava di per sé lanecessità che l'ufficio procedesse ad esplicitare con chiarezza nell'avviso diliquidazione - indipendentemente dalla allegazione o non allegazione dellasentenza - i criteri seguiti nel calcolo dell'imposta.

Va inoltre consideratocome, nella complessità della fattispecie, l'amministrazione finanziariadovesse farsi carico anche del fatto che la tassazione dell'atto giudiziarioimplica la considerazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio, al finedi ravvisare ed argomentare la qualità di parte sostanziale assunta inquest'ultimo dal contribuente raggiunto dall'avviso di liquidazione; ciò amaggior ragione in un contesto di una divisione consensuale di svariati beni,con costituzione di una servitù di passaggio.3.

Ne consegue, in definitiva, l'accoglimento del primo motivo del ricorso(rimanendo assorbito il secondo in forza del quale il contribuente hadedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsaapplicazione degli artt. 37 , 43, 51, 52 e 53 del d.P.R. n. 131/1986, peravere i giudici di appello ritenuto congruo il valore stimato dall’ufficio il qualeaveva fatto riferimento ai soli valori OMI), con la cassazione della sentenzaimpugnata.3.1.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, risultandoevidente la carenza motivazionale “a monte” dell’atto impositivo, sussistonoi presupposti per la decisione nel merito, ex art. 384 c.p.c., medianteaccoglimento del ricorso originario del contribuente.3.2.

Le spese dell'intero giudizio, sia di merito che di legittimità, seguono lasoccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.Numero registro generale 810/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 7097/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] IMPOSTA DIREGISTROAngelo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA]Gianmarco [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMargherita [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 810/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Landini e [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro-temporerappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria n.560/2022 depositata il 22/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] Pisa1.

La CTR della Liguria, con la sentenza n. 560/3/2022 depositata in data22 giugno 2022, non notificata, confermava la sentenza di primo grado che,in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta dal contribuenteNumero registro generale 810/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 7097/2026Data pubblicazione 25/03/2026Giovanni [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di liquidazione n.2016/016/SC/000010020/0/002, notificato in data 3 gennaio 2019 - inforza del quale la [OSCURATO:PERSONA] di Genova dell’Agenzia delle Entrateaveva sottoposto a registrazione la sentenza n. 10020/2016 pubblicata dalTribunale di Genova in data 9 marzo 2016 resa tra l’odierno ricorrente inqualità di convenuto, e la sorella [OSCURATO:PERSONA], in qualità di attrice -aveva rideterminato le imposte dovute nella misura di cui alla proposta dimediazione pari a complessivi euro 18.351,00, con compensazione dellespese di lite.2.

Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, sulla basedi due motivi, ricorso per cassazione con memoria, cui ha resistito l’Agenziadelle Entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’ art. 7 L.n. 212/2000 , dell’art. 3 L. n. 241/1990 e dell’art. 52, comma 2 -bis, d.P.R.n. 131/1986 , per avere i giudici di merito ritenuto legittimo l’atto impositivode quo non considerando le gravi carenze motivazionale dello stesso.Nel premettere che il dispositivo della sentenza del Tribunale di Genova,oggetto di registrazione, era del seguente tenore: “dichiara l’avvenutoscioglimento della comunione ereditaria fra [OSCURATO:PERSONA] eAnna [OSCURATO:PERSONA], con ripartizione dei beni immobili ivi compresi ecostituzione del diritto di servitù di passaggio sulle aree indicate, per effettodella scrittura del 17 Dicembre 2011 e secondo l’accordo distributivo ivicontenuto” ha precisato che la relativa scrittura privata - con cui i fratelliArdoino [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano proceduto alla divisione disvariati beni ereditari – non conteneva alcuna specificazione del valore degliimmobili oggetto di divisione.

In particolare ha rilevato che, pur essendomolteplici i beni assegnati a ciascuna delle due parti (fabbricati, terreni esomme di denaro) e pur essendo assai complessa la tassazione degli atti aNumero registro generale 810/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 7097/2026Data pubblicazione 25/03/2026contenuto divisionale, nell’avviso di liquidazione non risultavanominimamente indicati né il valore complessivo della massa divisionale - chesolo in giudizio l’Ufficio aveva comunicato essere pari ad euro 1.886.825,00né il valore delle quote divisionali attribuito dall’Agenzia a ciascuno deicondividenti - che solo in giudizio l ’Ufficio ha comunicato essere pari, adEuro 1.093.800,00, per l ’odierno ricorrente ed ad euro 793.025,00 per lasorella [OSCURATO:PERSONA], con conseguente tassazione proporzionale del 9%sull’eccedenza della quota di pertinenza del Sig. [OSCURATO:PERSONA] - né le fonti su cuil ’Ufficio si era basato per determinare il valore degli immobili, che solo ingiudizio si era scoperto essere i valori OMI .2.

Tale motivo è fondato.2.1.

Va premesso che in base alla previsione generale di cui all'articolo 7 l.212/2000, l'atto dell'Amministrazione finanziaria deve essere motivato, allastregua dei provvedimenti amministrativi ex art. 3 della legge 241 del 1990,indicando «i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano ladecisione dell'amministrazione; se nella motivazione si fa riferimento ad unaltro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama».

Conspecifico riferimento all'imposta di registro, viene ribadito, al comma 2-bisdell’art. 54 del d.P.R. n. 131 del 1986, che la motivazione dell’atto deveindicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hannodeterminato.Questa Corte ha già affermato che, in tema di imposta di registro su attigiudiziari definitori di procedimenti nei quali il contribuente sia stato parte,l'avviso di liquidazione è adeguatamente motivato quando, pur nonallegando l'atto, riporti sia gli estremi identificativi essenziali del medesimo(natura del provvedimento, ufficio emanante, estremi di ruolo epubblicazione), sia i criteri normativi e matematici di determinazione deldovuto (base imponibile, aliquota tariffaria applicata ed imposta), ma, nelcaso in cui il contribuente contesti in maniera specifica e circostanziata lasufficienza motivazionale dell'avviso e la comprensibilità della pretesaNumero registro generale 810/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 7097/2026Data pubblicazione 25/03/2026impositiva, il giudice di merito deve procedere al vaglio complessivo dellivello motivazionale dell'avviso stesso, indipendentemente dallaallegazione o non allegazione ad esso dell'atto giudiziario tassato, anche inrelazione agli eventuali elementi di complessità ed equivocità che possanoin concreto emergere da quest'ultimo (v., tra le altre, Cass., Sez. civ. 5,29/09/2021, n. 26340).

Invero, in tale pronuncia, si è chiarito che quandola determinazione dell’imponibile e del tributo non si presenti di evidente esemplice comprensione in base al provvedimento giudiziario oggetto ditassazione, l’atto impositivo deve chiarire i criteri di quantificazione.Peraltro, ciò trova conferma nella disciplina della motivazione dell’avviso direttifica e liquidazione, di cui al precedente comma 2 del medesimo art. 52,che precisa che è necessario indicare non solo il valore attribuito ai beni odiritti, ma anche gli elementi di cui al precedente art. 51 in base ai quali èstato determinato tale valore.Va, per vero, osservato che nell'adattare queste prescrizioni allaliquidazione dell'imposta di registro sugli atti giudiziari ex art.37d.P.R.131/86, questa Corte di legittimità ha stabilito - con ciò raggiungendoun condivisibile punto di equilibrio, in chiave di effettività della tutela delcontribuente, tra precedenti orientamenti interpretativi non del tutto univoci- che: "in tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione emesso ex art.54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986 in relazione ad un atto giudiziariodeve contenere l'indicazione dell'imponibile, l'aliquota applicata e l'impostaliquidata, ma non deve necessariamente recare, in allegato, la sentenza oil suo contenuto essenziale, rispondendo l'obbligo di motivazione di cuiall'art. 7 St. contr. all'esigenza di garantire il pieno ed immediato eserciziodelle facoltà difensive del contribuente, senza costringerlo ad attività diricerca, e non riguardando perciò atti o documenti da lui conosciuti oconoscibili, sempre che il contenuto delle informazioni fornite garantisca laconoscenza dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa fiscale e si trattidi informazioni facilmente intellegibili" (Cass. n. 239/2021).Numero registro generale 810/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 7097/2026Data pubblicazione 25/03/2026Ed, ancora, nello stesso senso si è espressa Cass. n. 15895/2021 la quale,nel ripercorrere anch'essa le diverse opzioni interpretative, ha individuatonell'autosufficienza (indipendentemente dalla materiale allegazione dell'attogiudiziario) il criterio discretivo fondamentale della adeguatezzamotivazionale dell'avviso di liquidazione.Tra la tesi della necessaria ed 'esimente' allegazione all'avviso dell'attogiudiziario tassato (v.

Cass.nn.18532/2010; 12468/2015; 29402/2017) equella, opposta, della non necessità in ragione del fatto che il contribuente,in quanto parte del processo, sempre conosce o è comunque in grado diconoscerne l'esito e gli effetti anche fiscali (Cass. nn. 24098/2014;21713/2020; 9344/2021), si è addivenuti ad una soluzione intermedia cherespinge l'assolutezza di entrambe ed i cui passaggi argomentativifondamentali possono così individuarsi: - la natura di 'imposta d'atto'158/2020 e 39/2021) rileva pure nell'ipotesi di liquidazione dell'impostadovuta sugli atti giudiziari e, in particolare, sulle sentenze, nel qual caso perstabilire i presupposti e i criteri della tassazione (tanto ai fini della baseimponibile ex art.43, 4^ co., d.P.R.131/86, quanto ai fini dell'aliquotaapplicabile ex art.8 Tariffa, Prima Parte, all. al d.P.R. cit.) occorre fareriferimento al contenuto ed agli effetti che emergono dalla sentenza stessa,senza possibilità di utilizzare elementi ad essa estranei né di ricercarecontenuti diversi da quelli su cui sia formato (se si è formato) il giudicato(Cass. nn. 12013/2020; 19247/2012; 23243/2006); - è indifferente, ai finiqui considerati, che gli elementi da porre a base della liquidazionedell'imposta di registro siano desumibili direttamente dalla motivazionedell'atto impositivo, ovvero indirettamente dal contenuto di un diverso attoda questo richiamato (seppure ad esso non allegato) allorché si tratti di unperché l'obbligo di motivazione non può essere inteso in senso formalisticoe va anch'esso reso coerente con il principio di collaborazione e buona fedeNumero registro generale 810/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 7097/2026Data pubblicazione 25/03/2026nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente (art.10, co. 1",L.212/2000), in modo tale che "l'obbligo per l'amministrazione finanziariadi comunicare, in allegato all'avviso di liquidazione, un atto già noto alcontribuente integrerebbe un adempimento superfluo ed ultroneo, che, daun lato, determinerebbe un eccessivo aggravamento degli oneri connessiall'esercizio della potestà impositiva e, dall'altro, non varrebbe a fornireelementi utili e significativi per la tutela del diritto di difesa nei confrontidella pretesa tributaria" (Cass. n. 21713/2020 cit.); - non è neppur detto,per contro, che l'obbligo motivazionale sia sempre e comunque soddisfattocon la sola allegazione all'avviso di liquidazione dell'atto giudiziario tassato,dovendosi anche in tal caso, ed in attuazione dello scopo pratico ed effettivodella motivazione, verificare caso per caso se il contribuente sia stato conciò solo posto in condizione di prontamente (al fine di evitare attività diricerca ed indagine erosive dei tempi liberi di impugnazione) ed esattamente(al fine di ben delimitare petitum e causa petendi dell'eventualeimpugnazione) cogliere tutti gli elementi (fattuali, giuridici e matematici)del prelievo, tanto che: "la mera allegazione della sentenza civile può esseretalora insufficiente ad integrare il contenuto dell'avviso di liquidazione,come nel caso in cui l'elevato grado di complessità delle statuizioni giudizialinon assicuri un'agevole comprensione in ordine alle modalità diindividuazione della base imponibile ed ai criteri di calcolo dell'imposta."(Cass. n. 21713/2020 cit.).Muovendo da tali coordinate ermeneutiche ne segue che, allorquando, comenel caso in esame, il contribuente deduca il mancato assolvimentodell'obbligo motivazionale gravante sull'amministrazione finanziaria stantela affermata esistenza di ben specificati elementi di dubbio e di noncomprensibilità della pretesa, la valutazione di fondatezza di questadeduzione non si esaurisce nel mero riscontro della formale allegazioneall'avviso della sentenza assoggettata all'imposta di registro (trattandosi diNumero registro generale 810/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 7097/2026Data pubblicazione 25/03/2026contribuente e che, per altro verso, può essere caratterizzato, sotto il profilodel contenuto informativo che qui interessa, dai vari ed anche complessienunciati), richiedendo piuttosto una globale valutazione di sufficienza circal'indicazione degli elementi essenziali (sia normativi sia applicativi, quali labase imponibile e l'aliquota applicata, vedi Cass. n. 13402/2020) sui qualila liquidazione dell'imposta si fonda; e ciò tanto nel caso in cui questielementi siano immediatamente riportati nell'avviso impugnato, tanto inquello in cui essi siano desumibili dal provvedimento giudiziario richiamatonell'atto impositivo (anche se a quest'ultimo non materialmente annesso),purché in entrambi i casi si tratti di un corredo di informazioni che integri,anche per relationem, una motivazione dell'atto impositivo adeguatasecondo i suddetti parametri di sostanza ed effettività (Cass. n.9344/2021).E nel caso di sentenze o lodi, in particolare, questa valutazione di congruitàmotivazionale non può prescindere dalla maggiore o minore complessità evarietà tipologica e di effetti delle statuizioni giudiziali tassate in ragione, atitolo meramente esemplificativo, del numero delle parti interessate dalgiudizio, del numero, complessità, interdipendenza e connessione dei capidecisori e della loro specifica riferibilità ed inerenza (in caso di pluralità diparti) alla sfera giuridica del contribuente inciso quale parte in sensosostanziale del rapporto racchiuso nel giudizio e dei suoi effetti decisori,della eventuale sussistenza di fenomeni successori nel processo chepossano aver determinato la scissione soggettiva tra parte del medesimo eparte del rapporto tributario da esso poi derivato, della più o menoimmediata individuabilità in esse degli elementi economici rilevanti perl'imposizione, della presenza di dubbi interpretativi sulla reale portata dellastatuizione, così come desumibile dall'integrazione di motivazione edispositivo, della pluralità delle voci tariffarie astrattamente applicabili aglieffetti giuridici del decisum ecc...

Deriva, quindi, da questa impostazione,volta ad ampliare e non a restringere la tutela del contribuente, che ilNumero registro generale 810/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 7097/2026Data pubblicazione 25/03/2026criterio discretivo non passa attraverso la formalità della 'allegazione - nonallegazione', vista una varia e sfuggente fenomenologia che può presentaretanto avvisi adeguatamente motivati pur in assenza di allegazione dell'attogiudiziale in esso specificamente indicato, quanto avvisi nonadeguatamente motivati pur in presenza di allegazione - bensì attraversoun controllo sostanziale ed effettivo (spettante al giudice di merito perchédi natura prettamente fattuale) della concreta congruità motivazionaledell'avviso nella valutazione complessiva ed interdipendente del contenutosuo proprio (livello di specificazione ed identificazione del provvedimentogiudiziale tassato, oltre che degli elementi essenziali e dei parametri diliquidazione dell'imposta applicati), degli elementi già noti al contribuente(in quanto parte del processo definitosi con quel provvedimento), del livellodi maggiore o minore complessità ed intellegibilità di tale provvedimento inrapporto alla imposizione.Riassumendo, in materia di imposta di registro su atti giudiziari definitori diprocedimenti nei quali il contribuente sia stato parte, l'avviso di liquidazionepuò ritenersi adeguatamente motivato anche quando, riportando esso gliestremi identificativi essenziali sia dell'atto giudiziario medesimo (natura delprovvedimento, ufficio emanante, estremi di ruolo e pubblicazione) sia deicriteri normativi e matematici di determinazione del dovuto (baseimponibile, aliquota tariffaria applicata ed imposta), non alleghi l'atto in sé.Tuttavia, nel caso in cui il contribuente contesti in maniera specifica ecircostanziata la sufficienza motivazionale dell'avviso e la comprensibilitàdella pretesa impositiva rinveniente da quelle sole indicazioni, il giudice dimerito deve procedere al vaglio complessivo del livello motivazionaledell'avviso stesso, indipendentemente dalla allegazione o non allegazionead esso dell'atto giudiziario tassato, anche in relazione agli eventualielementi di complessità ed equivocità che possano in concreto emergere daquest'ultimo.Numero registro generale 810/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 7097/2026Data pubblicazione 25/03/20262.2.

Orbene, nel caso di specie risulta che l'avviso di liquidazione (riportatonel ricorso per cassazione ai fini dell’autosufficienza) faceva riferimento allenorme applicate (artt. 37 e 57 d.P.R.131/86, 8 Tariffa all.) ed alla scritturaenunciata nella sentenza n. 10020/2016, limitandosi, poi, a quantificarel'imposta con la seguente motivazione: “Registro trasf. fabbricati 9%imponibile euro 150.387,50….

Registro 1% imponibile 1.804.253,56…registro 3% imponibile euro 225.000,00 causa [OSCURATO:PERSONA]/ArdoinoGiovanni Battista/ [OSCURATO:SOCIETA]/ [OSCURATO:PERSONA] SPA”.Ancorché il contribuente intimato avesse effettivamente partecipato algiudizio, da questo solo elemento non scaturivano elementi di immediataed esatta percezione del criterio di determinazione dell'imposta dovuta,specie ove si ponga mente alla circostanza che non è dato comprenderesulla base di quali elementi siano state individuate le specifiche basiimponibili sopra indicate.Pervero nel caso de quo, in cui l’atto tassato è una sentenza che haaccertato l’intervenuto scioglimento della comunione fra i coeredi GiovanniBattista [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con divisione dei beni immobili ivicompresi e costituzione del diritto di servitù di passaggio sulle aree indicate,per effetto di una scrittura inter partes”, non risultando che la stessaconteneva, di per sé, alcun elemento per la quantificazione del valore deibeni oggetto di divisione, risultava essenziale che l’atto impositivospecificasse, oltre che l’importo della base imponibile, anche i criteriutilizzati per la sua quantificazione, non consentendo, altrimenti, alcontribuente alcun elemento utile per valutarne la congruità e per assumerele sue determinazioni difensive.Secondo l' indirizzo interpretativo di cui si è poc'anzi dato conto, la mancataspecificazione di questi elementi applicativi fondamentali determinava ineffetti una lesione dei diritti dei contribuenti, anche e soprattutto inconsiderazione del fatto che la sentenza tassata (il cui dispositivo è statoanch'esso trascritto nel ricorso per Cassazione) faceva riferimentoNumero registro generale 810/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 7097/2026Data pubblicazione 25/03/2026all’avvenuto scioglimento della comunione con ripartizione di numerosi beniimmobili ivi compresi e costituzione del diritto di servitù di passaggio sullearee indicate, per effetto della scrittura del 17 Dicembre 2011 e secondol’accordo distributivo ivi contenuto; statuizione che implicava di per sé lanecessità che l'ufficio procedesse ad esplicitare con chiarezza nell'avviso diliquidazione - indipendentemente dalla allegazione o non allegazione dellasentenza - i criteri seguiti nel calcolo dell'imposta.

Va inoltre consideratocome, nella complessità della fattispecie, l'amministrazione finanziariadovesse farsi carico anche del fatto che la tassazione dell'atto giudiziarioimplica la considerazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio, al finedi ravvisare ed argomentare la qualità di parte sostanziale assunta inquest'ultimo dal contribuente raggiunto dall'avviso di liquidazione; ciò amaggior ragione in un contesto di una divisione consensuale di svariati beni,con costituzione di una servitù di passaggio.3.

Ne consegue, in definitiva, l'accoglimento del primo motivo del ricorso(rimanendo assorbito il secondo in forza del quale il contribuente hadedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsaapplicazione degli artt. 37 , 43, 51, 52 e 53 del d.P.R. n. 131/1986, peravere i giudici di appello ritenuto congruo il valore stimato dall’ufficio il qualeaveva fatto riferimento ai soli valori OMI), con la cassazione della sentenzaimpugnata.3.1.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, risultandoevidente la carenza motivazionale “a monte” dell’atto impositivo, sussistonoi presupposti per la decisione nel merito, ex art. 384 c.p.c., medianteaccoglimento del ricorso originario del contribuente.3.2.

Le spese dell'intero giudizio, sia di merito che di legittimità, seguono lasoccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo,cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorsoNumero registro generale 810/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 7097/2026Data pubblicazione 25/03/2026originario del contribuente; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamentodelle spese processuali liquidate, per il primo grado di giudizio, incomplessivi euro 3.000,00 oltre rimborso forfettario delle spese generalinella misura del 15% ed altri accessori di legge se dovuti e, per il grado diappello, in euro 3.500,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali nellamisura del 15% ed altri accessori di legge se dovuti; condanna, altresì,l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente grado digiudizio che liquida nella somma di 3.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi,rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altriaccessori di legge, se dovuti.Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 27gennaio 2026 .Il PresidenteGiacomo Maria StallaP.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo,cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorsoNumero registro generale 810/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 7097/2026Data pubblicazione 25/03/2026originario del contribuente; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamentodelle spese processuali liquidate, per il primo grado di giudizio, incomplessivi euro 3.000,00 oltre rimborso forfettario delle spese generalinella misura del 15% ed altri accessori di legge se dovuti e, per il grado diappello, in euro 3.500,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali nellamisura del 15% ed altri accessori di legge se dovuti; condanna, altresì,l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente grado digiudizio che liquida nella somma di 3.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi,rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altriaccessori di legge, se dovuti.Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 27gennaio 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 810/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Landini e [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro-temporerappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria n.560/2022 depositata il 22/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] Pisa1. La CTR della Liguria, con la sentenza n. 560/3/2022 depositata in data22 giugno 2022, non notificata, confermava la sentenza di primo grado che,in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta dal contribuenteNumero registro generale 810/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 7097/2026Data pubblicazione 25/03/2026Giovanni [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di liquidazione n.2016/016/SC/000010020/0/002, notificato in data 3 gennaio 2019 - inforza del quale la [OSCURATO:PERSONA] di Genova dell’Agenzia delle Entrateaveva sottoposto a registrazione la sentenza n. 10020/2016 pubblicata dalTribunale di Genova in data 9 marzo 2016 resa tra l’odierno ricorrente inqualità di convenuto, e la sorella [OSCURATO:PERSONA], in qualità di attrice -aveva rideterminato le imposte dovute nella misura di cui alla proposta dimediazione pari a complessivi euro 18.351,00,  con compensazione dellespese di lite.2. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, sulla basedi due motivi, ricorso per cassazione con memoria, cui ha resistito l’Agenziadelle Entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’ art. 7 L.n. 212/2000 , dell’art. 3 L. n. 241/1990 e dell’art. 52, comma 2 -bis, d.P.R.n. 131/1986 , per avere i giudici di merito ritenuto legittimo l’atto impositivode quo non considerando le gravi carenze motivazionale dello stesso.Nel premettere che il dispositivo della sentenza del Tribunale di Genova,oggetto di registrazione, era del seguente tenore: “dichiara l’avvenutoscioglimento della comunione ereditaria fra [OSCURATO:PERSONA] eAnna [OSCURATO:PERSONA], con ripartizione dei beni immobili ivi compresi ecostituzione del diritto di servitù di passaggio sulle aree indicate, per effettodella scrittura del 17 Dicembre 2011 e secondo l’accordo distributivo ivicontenuto” ha precisato che la relativa scrittura privata - con cui i fratelliArdoino [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano proceduto alla divisione disvariati beni ereditari – non conteneva alcuna specificazione del valore degliimmobili oggetto di divisione. In particolare ha rilevato che, pur essendomolteplici i beni assegnati a ciascuna delle due parti (fabbricati, terreni esomme di denaro) e pur essendo assai complessa la tassazione degli atti aNumero registro generale 810/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 7097/2026Data pubblicazione 25/03/2026contenuto divisionale, nell’avviso di liquidazione non risultavanominimamente indicati né il valore complessivo della massa divisionale - chesolo in giudizio l’Ufficio aveva comunicato essere pari ad euro 1.886.825,00né il valore delle quote divisionali attribuito dall’Agenzia a ciascuno deicondividenti - che solo in giudizio l ’Ufficio ha comunicato essere pari, adEuro 1.093.800,00, per l ’odierno ricorrente ed ad euro 793.025,00 per lasorella [OSCURATO:PERSONA], con conseguente tassazione proporzionale del 9%sull’eccedenza della quota di pertinenza del Sig. [OSCURATO:PERSONA] - né le fonti su cuil ’Ufficio si era basato per determinare il valore degli immobili, che solo ingiudizio si era scoperto essere i valori OMI .2. Tale motivo è fondato.2.1. Va premesso che in base alla previsione generale di cui all'articolo 7 l.212/2000, l'atto dell'Amministrazione finanziaria deve essere motivato, allastregua dei provvedimenti amministrativi ex art. 3 della legge 241 del 1990,indicando «i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano ladecisione dell'amministrazione; se nella motivazione si fa riferimento ad unaltro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama».  Conspecifico riferimento all'imposta di registro, viene ribadito, al comma 2-bisdell’art. 54 del d.P.R. n. 131 del 1986, che la motivazione dell’atto deveindicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hannodeterminato.Questa Corte ha già affermato che, in tema di imposta di registro su attigiudiziari definitori di procedimenti nei quali il contribuente sia stato parte,l'avviso di liquidazione è adeguatamente motivato quando, pur nonallegando l'atto, riporti sia gli estremi identificativi essenziali del medesimo(natura del provvedimento, ufficio emanante, estremi di ruolo epubblicazione), sia i criteri normativi e matematici di determinazione deldovuto (base imponibile, aliquota tariffaria applicata ed imposta), ma, nelcaso in cui il contribuente contesti in maniera specifica e circostanziata lasufficienza motivazionale dell'avviso e la comprensibilità della pretesaNumero registro generale 810/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 7097/2026Data pubblicazione 25/03/2026impositiva, il giudice di merito deve procedere al vaglio complessivo dellivello motivazionale dell'avviso stesso, indipendentemente dallaallegazione o non allegazione ad esso dell'atto giudiziario tassato, anche inrelazione agli eventuali elementi di complessità ed equivocità che possanoin concreto emergere da quest'ultimo (v., tra le altre, Cass., Sez. civ. 5,29/09/2021, n. 26340). Invero, in tale pronuncia, si è chiarito che quandola determinazione dell’imponibile e del tributo non si presenti di evidente esemplice comprensione in base al provvedimento giudiziario oggetto ditassazione, l’atto impositivo deve chiarire i criteri di quantificazione.Peraltro, ciò trova conferma nella disciplina della motivazione dell’avviso direttifica e liquidazione, di cui al precedente comma 2 del medesimo art. 52,che precisa che è necessario indicare non solo il valore attribuito ai beni odiritti, ma anche gli elementi di cui al precedente art. 51 in base ai quali èstato determinato tale valore.Va, per vero, osservato che nell'adattare queste prescrizioni allaliquidazione dell'imposta di registro sugli atti giudiziari ex art.37d.P.R.131/86, questa Corte di legittimità ha stabilito - con ciò raggiungendoun condivisibile punto di equilibrio, in chiave di effettività della tutela delcontribuente, tra precedenti orientamenti interpretativi non del tutto univoci- che: "in tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione emesso ex art.54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986 in relazione ad un atto giudiziariodeve contenere l'indicazione dell'imponibile, l'aliquota applicata e l'impostaliquidata, ma non deve necessariamente recare, in allegato, la sentenza oil suo contenuto essenziale, rispondendo l'obbligo di motivazione di cuiall'art. 7 St. contr. all'esigenza di garantire il pieno ed immediato eserciziodelle facoltà difensive del contribuente, senza costringerlo ad attività diricerca, e non riguardando perciò atti o documenti da lui conosciuti oconoscibili, sempre che il contenuto delle informazioni fornite garantisca laconoscenza dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa fiscale e si trattidi informazioni facilmente intellegibili" (Cass. n. 239/2021).Numero registro generale 810/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 7097/2026Data pubblicazione 25/03/2026Ed, ancora, nello stesso senso si è espressa Cass. n. 15895/2021 la quale,nel ripercorrere anch'essa le diverse opzioni interpretative, ha individuatonell'autosufficienza (indipendentemente dalla materiale allegazione dell'attogiudiziario) il criterio discretivo fondamentale della adeguatezzamotivazionale dell'avviso di liquidazione.Tra la tesi della necessaria ed 'esimente' allegazione all'avviso dell'attogiudiziario tassato (v. Cass.nn.18532/2010; 12468/2015; 29402/2017) equella, opposta, della non necessità in ragione del fatto che il contribuente,in quanto parte del processo, sempre conosce o è comunque in grado diconoscerne l'esito e gli effetti anche fiscali (Cass. nn. 24098/2014;21713/2020; 9344/2021), si è addivenuti ad una soluzione intermedia cherespinge l'assolutezza di entrambe ed i cui passaggi argomentativifondamentali possono così individuarsi: - la natura di 'imposta d'atto'158/2020 e 39/2021) rileva pure nell'ipotesi di liquidazione dell'impostadovuta sugli atti giudiziari e, in particolare, sulle sentenze, nel qual caso perstabilire i presupposti e i criteri della tassazione (tanto ai fini della baseimponibile ex art.43, 4^ co., d.P.R.131/86, quanto ai fini dell'aliquotaapplicabile ex art.8 Tariffa, Prima Parte, all. al d.P.R. cit.) occorre fareriferimento al contenuto ed agli effetti che emergono dalla sentenza stessa,senza possibilità di utilizzare elementi ad essa estranei né di ricercarecontenuti diversi da quelli su cui sia formato (se si è formato) il giudicato(Cass. nn. 12013/2020; 19247/2012; 23243/2006); - è indifferente, ai finiqui considerati, che gli elementi da porre a base della liquidazionedell'imposta di registro siano desumibili direttamente dalla motivazionedell'atto impositivo, ovvero indirettamente dal contenuto di un diverso attoda questo richiamato (seppure ad esso non allegato) allorché si tratti di unperché l'obbligo di motivazione non può essere inteso in senso formalisticoe va anch'esso reso coerente con il principio di collaborazione e buona fedeNumero registro generale 810/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 7097/2026Data pubblicazione 25/03/2026nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente (art.10, co. 1",L.212/2000), in modo tale che "l'obbligo per l'amministrazione finanziariadi comunicare, in allegato all'avviso di liquidazione, un atto già noto alcontribuente integrerebbe un adempimento superfluo ed ultroneo, che, daun lato, determinerebbe un eccessivo aggravamento degli oneri connessiall'esercizio della potestà impositiva e, dall'altro, non varrebbe a fornireelementi utili e significativi per la tutela del diritto di difesa nei confrontidella pretesa tributaria" (Cass. n. 21713/2020 cit.); - non è neppur detto,per contro, che l'obbligo motivazionale sia sempre e comunque soddisfattocon la sola allegazione all'avviso di liquidazione dell'atto giudiziario tassato,dovendosi anche in tal caso, ed in attuazione dello scopo pratico ed effettivodella motivazione, verificare caso per caso se il contribuente sia stato conciò solo posto in condizione di prontamente (al fine di evitare attività diricerca ed indagine erosive dei tempi liberi di impugnazione) ed esattamente(al fine di ben delimitare petitum e causa petendi dell'eventualeimpugnazione) cogliere tutti gli elementi (fattuali, giuridici e matematici)del prelievo, tanto che: "la mera allegazione della sentenza civile può esseretalora insufficiente ad integrare il contenuto dell'avviso di liquidazione,come nel caso in cui l'elevato grado di complessità delle statuizioni giudizialinon assicuri un'agevole comprensione in ordine alle modalità diindividuazione della base imponibile ed ai criteri di calcolo dell'imposta."(Cass.  n. 21713/2020 cit.).Muovendo da tali coordinate ermeneutiche ne segue che, allorquando, comenel caso in esame, il contribuente deduca il mancato assolvimentodell'obbligo motivazionale gravante sull'amministrazione finanziaria stantela affermata esistenza di ben specificati elementi di dubbio e di noncomprensibilità della pretesa, la valutazione di fondatezza di questadeduzione non si esaurisce nel mero riscontro della formale allegazioneall'avviso della sentenza assoggettata all'imposta di registro (trattandosi diNumero registro generale 810/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 7097/2026Data pubblicazione 25/03/2026contribuente e che, per altro verso, può essere caratterizzato, sotto il profilodel contenuto informativo che qui interessa, dai vari ed anche complessienunciati), richiedendo piuttosto una globale valutazione di sufficienza circal'indicazione degli elementi essenziali (sia normativi sia applicativi, quali labase imponibile e l'aliquota applicata, vedi Cass. n. 13402/2020) sui qualila liquidazione dell'imposta si fonda; e ciò tanto nel caso in cui questielementi siano immediatamente riportati nell'avviso impugnato, tanto inquello in cui essi siano desumibili dal provvedimento giudiziario richiamatonell'atto impositivo (anche se a quest'ultimo non materialmente annesso),purché in entrambi i casi si tratti di un corredo di informazioni che integri,anche per relationem, una motivazione dell'atto impositivo adeguatasecondo i suddetti parametri di sostanza ed effettività (Cass. n.9344/2021).E nel caso di sentenze o lodi, in particolare, questa valutazione di congruitàmotivazionale non può prescindere dalla maggiore o minore complessità evarietà tipologica e di effetti delle statuizioni giudiziali tassate in ragione, atitolo meramente esemplificativo, del numero delle parti interessate dalgiudizio, del numero, complessità, interdipendenza e connessione dei capidecisori e della loro specifica riferibilità ed inerenza (in caso di pluralità diparti) alla sfera giuridica del contribuente inciso quale parte in sensosostanziale del rapporto racchiuso nel giudizio e dei suoi effetti decisori,della eventuale sussistenza di fenomeni successori nel processo chepossano aver determinato la scissione soggettiva tra parte del medesimo eparte del rapporto tributario da esso poi derivato, della più o menoimmediata individuabilità in esse degli elementi economici rilevanti perl'imposizione, della presenza di dubbi interpretativi sulla reale portata dellastatuizione, così come desumibile dall'integrazione di motivazione edispositivo, della pluralità delle voci tariffarie astrattamente applicabili aglieffetti giuridici del decisum ecc... Deriva, quindi, da questa impostazione,volta ad ampliare e non a restringere la tutela del contribuente, che ilNumero registro generale 810/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 7097/2026Data pubblicazione 25/03/2026criterio discretivo non passa attraverso la formalità della 'allegazione - nonallegazione', vista una varia e sfuggente fenomenologia che può presentaretanto avvisi adeguatamente motivati pur in assenza di allegazione dell'attogiudiziale in esso specificamente indicato, quanto avvisi nonadeguatamente motivati pur in presenza di allegazione - bensì attraversoun controllo sostanziale ed effettivo (spettante al giudice di merito perchédi natura prettamente fattuale) della concreta congruità motivazionaledell'avviso nella valutazione complessiva ed interdipendente del contenutosuo proprio (livello di specificazione ed identificazione del provvedimentogiudiziale tassato, oltre che degli elementi essenziali e dei parametri diliquidazione dell'imposta applicati), degli elementi già noti al contribuente(in quanto parte del processo definitosi con quel provvedimento), del livellodi maggiore o minore complessità ed intellegibilità di tale provvedimento inrapporto alla imposizione.Riassumendo, in materia di imposta di registro su atti giudiziari definitori diprocedimenti nei quali il contribuente sia stato parte, l'avviso di liquidazionepuò ritenersi adeguatamente motivato anche quando, riportando esso gliestremi identificativi essenziali sia dell'atto giudiziario medesimo (natura delprovvedimento, ufficio emanante, estremi di ruolo e pubblicazione) sia deicriteri normativi e matematici di determinazione del dovuto (baseimponibile, aliquota tariffaria applicata ed imposta), non alleghi l'atto in sé.Tuttavia, nel caso in cui il contribuente contesti in maniera specifica ecircostanziata la sufficienza motivazionale dell'avviso e la comprensibilitàdella pretesa impositiva rinveniente da quelle sole indicazioni, il giudice dimerito deve procedere al vaglio complessivo del livello motivazionaledell'avviso stesso, indipendentemente dalla allegazione o non allegazionead esso dell'atto giudiziario tassato, anche in relazione agli eventualielementi di complessità ed equivocità che possano in concreto emergere daquest'ultimo.Numero registro generale 810/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 7097/2026Data pubblicazione 25/03/20262.2. Orbene, nel caso di specie risulta che l'avviso di liquidazione (riportatonel ricorso per cassazione ai fini dell’autosufficienza) faceva riferimento allenorme applicate (artt. 37 e 57 d.P.R.131/86, 8 Tariffa all.) ed alla scritturaenunciata nella sentenza n. 10020/2016, limitandosi, poi, a quantificarel'imposta con la seguente motivazione: “Registro trasf. fabbricati 9%imponibile euro 150.387,50…. Registro 1% imponibile 1.804.253,56…registro 3% imponibile euro 225.000,00 causa [OSCURATO:PERSONA]/ArdoinoGiovanni Battista/ [OSCURATO:SOCIETA]/ [OSCURATO:PERSONA] SPA”.Ancorché il contribuente intimato avesse effettivamente partecipato algiudizio, da questo solo elemento non scaturivano elementi di immediataed esatta percezione del criterio di determinazione dell'imposta dovuta,specie ove si ponga mente alla circostanza che non è dato comprenderesulla base di quali elementi siano state individuate le specifiche basiimponibili sopra indicate.Pervero nel caso de quo, in cui l’atto tassato è una sentenza che haaccertato l’intervenuto scioglimento della comunione fra i coeredi GiovanniBattista [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con divisione dei beni immobili ivicompresi e costituzione del diritto di servitù di passaggio sulle aree indicate,per effetto di una scrittura inter partes”, non risultando che la stessaconteneva, di per sé, alcun elemento per la quantificazione del valore deibeni oggetto di divisione, risultava essenziale che l’atto impositivospecificasse, oltre che l’importo della base imponibile, anche i criteriutilizzati per la sua quantificazione, non consentendo, altrimenti, alcontribuente alcun elemento utile per valutarne la congruità e per assumerele sue determinazioni difensive.Secondo l' indirizzo interpretativo di cui si è poc'anzi dato conto, la mancataspecificazione di questi elementi applicativi fondamentali determinava ineffetti una lesione dei diritti dei contribuenti, anche e soprattutto inconsiderazione del fatto che la sentenza tassata (il cui dispositivo è statoanch'esso trascritto nel ricorso per Cassazione) faceva riferimentoNumero registro generale 810/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 7097/2026Data pubblicazione 25/03/2026all’avvenuto scioglimento della comunione con ripartizione di numerosi beniimmobili ivi compresi e costituzione del diritto di servitù di passaggio sullearee indicate, per effetto della scrittura del 17 Dicembre 2011 e secondol’accordo distributivo ivi contenuto; statuizione che implicava di per sé lanecessità che l'ufficio procedesse ad esplicitare con chiarezza nell'avviso diliquidazione - indipendentemente dalla allegazione o non allegazione dellasentenza - i criteri seguiti nel calcolo dell'imposta. Va inoltre consideratocome, nella complessità della fattispecie, l'amministrazione finanziariadovesse farsi carico anche del fatto che la tassazione dell'atto giudiziarioimplica la considerazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio, al finedi ravvisare ed argomentare la qualità di parte sostanziale assunta inquest'ultimo dal contribuente raggiunto dall'avviso di liquidazione; ciò amaggior ragione in un contesto di una divisione consensuale di svariati beni,con costituzione di una servitù di passaggio.3. Ne consegue, in definitiva, l'accoglimento del primo motivo del ricorso(rimanendo assorbito il secondo in forza del quale il contribuente hadedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsaapplicazione degli artt. 37 , 43, 51, 52 e 53 del d.P.R. n. 131/1986, peravere i giudici di appello ritenuto congruo il valore stimato dall’ufficio il qualeaveva fatto riferimento ai soli valori OMI), con la cassazione della sentenzaimpugnata.3.1. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, risultandoevidente la carenza motivazionale “a monte” dell’atto impositivo, sussistonoi presupposti per la decisione nel merito, ex art. 384 c.p.c., medianteaccoglimento del ricorso originario del contribuente.3.2. Le spese dell'intero giudizio, sia di merito che di legittimità, seguono lasoccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.Numero registro generale 810/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 7097/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] IMPOSTA DIREGISTROAngelo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA]Gianmarco [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMargherita [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 810/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Landini e [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro-temporerappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria n.560/2022 depositata il 22/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] Pisa1. La CTR della Liguria, con la sentenza n. 560/3/2022 depositata in data22 giugno 2022, non notificata, confermava la sentenza di primo grado che,in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta dal contribuenteNumero registro generale 810/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 7097/2026Data pubblicazione 25/03/2026Giovanni [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di liquidazione n.2016/016/SC/000010020/0/002, notificato in data 3 gennaio 2019 - inforza del quale la [OSCURATO:PERSONA] di Genova dell’Agenzia delle Entrateaveva sottoposto a registrazione la sentenza n. 10020/2016 pubblicata dalTribunale di Genova in data 9 marzo 2016 resa tra l’odierno ricorrente inqualità di convenuto, e la sorella [OSCURATO:PERSONA], in qualità di attrice -aveva rideterminato le imposte dovute nella misura di cui alla proposta dimediazione pari a complessivi euro 18.351,00,  con compensazione dellespese di lite.2. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, sulla basedi due motivi, ricorso per cassazione con memoria, cui ha resistito l’Agenziadelle Entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’ art. 7 L.n. 212/2000 , dell’art. 3 L. n. 241/1990 e dell’art. 52, comma 2 -bis, d.P.R.n. 131/1986 , per avere i giudici di merito ritenuto legittimo l’atto impositivode quo non considerando le gravi carenze motivazionale dello stesso.Nel premettere che il dispositivo della sentenza del Tribunale di Genova,oggetto di registrazione, era del seguente tenore: “dichiara l’avvenutoscioglimento della comunione ereditaria fra [OSCURATO:PERSONA] eAnna [OSCURATO:PERSONA], con ripartizione dei beni immobili ivi compresi ecostituzione del diritto di servitù di passaggio sulle aree indicate, per effettodella scrittura del 17 Dicembre 2011 e secondo l’accordo distributivo ivicontenuto” ha precisato che la relativa scrittura privata - con cui i fratelliArdoino [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano proceduto alla divisione disvariati beni ereditari – non conteneva alcuna specificazione del valore degliimmobili oggetto di divisione. In particolare ha rilevato che, pur essendomolteplici i beni assegnati a ciascuna delle due parti (fabbricati, terreni esomme di denaro) e pur essendo assai complessa la tassazione degli atti aNumero registro generale 810/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 7097/2026Data pubblicazione 25/03/2026contenuto divisionale, nell’avviso di liquidazione non risultavanominimamente indicati né il valore complessivo della massa divisionale - chesolo in giudizio l’Ufficio aveva comunicato essere pari ad euro 1.886.825,00né il valore delle quote divisionali attribuito dall’Agenzia a ciascuno deicondividenti - che solo in giudizio l ’Ufficio ha comunicato essere pari, adEuro 1.093.800,00, per l ’odierno ricorrente ed ad euro 793.025,00 per lasorella [OSCURATO:PERSONA], con conseguente tassazione proporzionale del 9%sull’eccedenza della quota di pertinenza del Sig. [OSCURATO:PERSONA] - né le fonti su cuil ’Ufficio si era basato per determinare il valore degli immobili, che solo ingiudizio si era scoperto essere i valori OMI .2. Tale motivo è fondato.2.1. Va premesso che in base alla previsione generale di cui all'articolo 7 l.212/2000, l'atto dell'Amministrazione finanziaria deve essere motivato, allastregua dei provvedimenti amministrativi ex art. 3 della legge 241 del 1990,indicando «i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano ladecisione dell'amministrazione; se nella motivazione si fa riferimento ad unaltro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama».  Conspecifico riferimento all'imposta di registro, viene ribadito, al comma 2-bisdell’art. 54 del d.P.R. n. 131 del 1986, che la motivazione dell’atto deveindicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hannodeterminato.Questa Corte ha già affermato che, in tema di imposta di registro su attigiudiziari definitori di procedimenti nei quali il contribuente sia stato parte,l'avviso di liquidazione è adeguatamente motivato quando, pur nonallegando l'atto, riporti sia gli estremi identificativi essenziali del medesimo(natura del provvedimento, ufficio emanante, estremi di ruolo epubblicazione), sia i criteri normativi e matematici di determinazione deldovuto (base imponibile, aliquota tariffaria applicata ed imposta), ma, nelcaso in cui il contribuente contesti in maniera specifica e circostanziata lasufficienza motivazionale dell'avviso e la comprensibilità della pretesaNumero registro generale 810/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 7097/2026Data pubblicazione 25/03/2026impositiva, il giudice di merito deve procedere al vaglio complessivo dellivello motivazionale dell'avviso stesso, indipendentemente dallaallegazione o non allegazione ad esso dell'atto giudiziario tassato, anche inrelazione agli eventuali elementi di complessità ed equivocità che possanoin concreto emergere da quest'ultimo (v., tra le altre, Cass., Sez. civ. 5,29/09/2021, n. 26340). Invero, in tale pronuncia, si è chiarito che quandola determinazione dell’imponibile e del tributo non si presenti di evidente esemplice comprensione in base al provvedimento giudiziario oggetto ditassazione, l’atto impositivo deve chiarire i criteri di quantificazione.Peraltro, ciò trova conferma nella disciplina della motivazione dell’avviso direttifica e liquidazione, di cui al precedente comma 2 del medesimo art. 52,che precisa che è necessario indicare non solo il valore attribuito ai beni odiritti, ma anche gli elementi di cui al precedente art. 51 in base ai quali èstato determinato tale valore.Va, per vero, osservato che nell'adattare queste prescrizioni allaliquidazione dell'imposta di registro sugli atti giudiziari ex art.37d.P.R.131/86, questa Corte di legittimità ha stabilito - con ciò raggiungendoun condivisibile punto di equilibrio, in chiave di effettività della tutela delcontribuente, tra precedenti orientamenti interpretativi non del tutto univoci- che: "in tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione emesso ex art.54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986 in relazione ad un atto giudiziariodeve contenere l'indicazione dell'imponibile, l'aliquota applicata e l'impostaliquidata, ma non deve necessariamente recare, in allegato, la sentenza oil suo contenuto essenziale, rispondendo l'obbligo di motivazione di cuiall'art. 7 St. contr. all'esigenza di garantire il pieno ed immediato eserciziodelle facoltà difensive del contribuente, senza costringerlo ad attività diricerca, e non riguardando perciò atti o documenti da lui conosciuti oconoscibili, sempre che il contenuto delle informazioni fornite garantisca laconoscenza dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa fiscale e si trattidi informazioni facilmente intellegibili" (Cass. n. 239/2021).Numero registro generale 810/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 7097/2026Data pubblicazione 25/03/2026Ed, ancora, nello stesso senso si è espressa Cass. n. 15895/2021 la quale,nel ripercorrere anch'essa le diverse opzioni interpretative, ha individuatonell'autosufficienza (indipendentemente dalla materiale allegazione dell'attogiudiziario) il criterio discretivo fondamentale della adeguatezzamotivazionale dell'avviso di liquidazione.Tra la tesi della necessaria ed 'esimente' allegazione all'avviso dell'attogiudiziario tassato (v. Cass.nn.18532/2010; 12468/2015; 29402/2017) equella, opposta, della non necessità in ragione del fatto che il contribuente,in quanto parte del processo, sempre conosce o è comunque in grado diconoscerne l'esito e gli effetti anche fiscali (Cass. nn. 24098/2014;21713/2020; 9344/2021), si è addivenuti ad una soluzione intermedia cherespinge l'assolutezza di entrambe ed i cui passaggi argomentativifondamentali possono così individuarsi: - la natura di 'imposta d'atto'158/2020 e 39/2021) rileva pure nell'ipotesi di liquidazione dell'impostadovuta sugli atti giudiziari e, in particolare, sulle sentenze, nel qual caso perstabilire i presupposti e i criteri della tassazione (tanto ai fini della baseimponibile ex art.43, 4^ co., d.P.R.131/86, quanto ai fini dell'aliquotaapplicabile ex art.8 Tariffa, Prima Parte, all. al d.P.R. cit.) occorre fareriferimento al contenuto ed agli effetti che emergono dalla sentenza stessa,senza possibilità di utilizzare elementi ad essa estranei né di ricercarecontenuti diversi da quelli su cui sia formato (se si è formato) il giudicato(Cass. nn. 12013/2020; 19247/2012; 23243/2006); - è indifferente, ai finiqui considerati, che gli elementi da porre a base della liquidazionedell'imposta di registro siano desumibili direttamente dalla motivazionedell'atto impositivo, ovvero indirettamente dal contenuto di un diverso attoda questo richiamato (seppure ad esso non allegato) allorché si tratti di unperché l'obbligo di motivazione non può essere inteso in senso formalisticoe va anch'esso reso coerente con il principio di collaborazione e buona fedeNumero registro generale 810/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 7097/2026Data pubblicazione 25/03/2026nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente (art.10, co. 1",L.212/2000), in modo tale che "l'obbligo per l'amministrazione finanziariadi comunicare, in allegato all'avviso di liquidazione, un atto già noto alcontribuente integrerebbe un adempimento superfluo ed ultroneo, che, daun lato, determinerebbe un eccessivo aggravamento degli oneri connessiall'esercizio della potestà impositiva e, dall'altro, non varrebbe a fornireelementi utili e significativi per la tutela del diritto di difesa nei confrontidella pretesa tributaria" (Cass. n. 21713/2020 cit.); - non è neppur detto,per contro, che l'obbligo motivazionale sia sempre e comunque soddisfattocon la sola allegazione all'avviso di liquidazione dell'atto giudiziario tassato,dovendosi anche in tal caso, ed in attuazione dello scopo pratico ed effettivodella motivazione, verificare caso per caso se il contribuente sia stato conciò solo posto in condizione di prontamente (al fine di evitare attività diricerca ed indagine erosive dei tempi liberi di impugnazione) ed esattamente(al fine di ben delimitare petitum e causa petendi dell'eventualeimpugnazione) cogliere tutti gli elementi (fattuali, giuridici e matematici)del prelievo, tanto che: "la mera allegazione della sentenza civile può esseretalora insufficiente ad integrare il contenuto dell'avviso di liquidazione,come nel caso in cui l'elevato grado di complessità delle statuizioni giudizialinon assicuri un'agevole comprensione in ordine alle modalità diindividuazione della base imponibile ed ai criteri di calcolo dell'imposta."(Cass.  n. 21713/2020 cit.).Muovendo da tali coordinate ermeneutiche ne segue che, allorquando, comenel caso in esame, il contribuente deduca il mancato assolvimentodell'obbligo motivazionale gravante sull'amministrazione finanziaria stantela affermata esistenza di ben specificati elementi di dubbio e di noncomprensibilità della pretesa, la valutazione di fondatezza di questadeduzione non si esaurisce nel mero riscontro della formale allegazioneall'avviso della sentenza assoggettata all'imposta di registro (trattandosi diNumero registro generale 810/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 7097/2026Data pubblicazione 25/03/2026contribuente e che, per altro verso, può essere caratterizzato, sotto il profilodel contenuto informativo che qui interessa, dai vari ed anche complessienunciati), richiedendo piuttosto una globale valutazione di sufficienza circal'indicazione degli elementi essenziali (sia normativi sia applicativi, quali labase imponibile e l'aliquota applicata, vedi Cass. n. 13402/2020) sui qualila liquidazione dell'imposta si fonda; e ciò tanto nel caso in cui questielementi siano immediatamente riportati nell'avviso impugnato, tanto inquello in cui essi siano desumibili dal provvedimento giudiziario richiamatonell'atto impositivo (anche se a quest'ultimo non materialmente annesso),purché in entrambi i casi si tratti di un corredo di informazioni che integri,anche per relationem, una motivazione dell'atto impositivo adeguatasecondo i suddetti parametri di sostanza ed effettività (Cass. n.9344/2021).E nel caso di sentenze o lodi, in particolare, questa valutazione di congruitàmotivazionale non può prescindere dalla maggiore o minore complessità evarietà tipologica e di effetti delle statuizioni giudiziali tassate in ragione, atitolo meramente esemplificativo, del numero delle parti interessate dalgiudizio, del numero, complessità, interdipendenza e connessione dei capidecisori e della loro specifica riferibilità ed inerenza (in caso di pluralità diparti) alla sfera giuridica del contribuente inciso quale parte in sensosostanziale del rapporto racchiuso nel giudizio e dei suoi effetti decisori,della eventuale sussistenza di fenomeni successori nel processo chepossano aver determinato la scissione soggettiva tra parte del medesimo eparte del rapporto tributario da esso poi derivato, della più o menoimmediata individuabilità in esse degli elementi economici rilevanti perl'imposizione, della presenza di dubbi interpretativi sulla reale portata dellastatuizione, così come desumibile dall'integrazione di motivazione edispositivo, della pluralità delle voci tariffarie astrattamente applicabili aglieffetti giuridici del decisum ecc... Deriva, quindi, da questa impostazione,volta ad ampliare e non a restringere la tutela del contribuente, che ilNumero registro generale 810/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 7097/2026Data pubblicazione 25/03/2026criterio discretivo non passa attraverso la formalità della 'allegazione - nonallegazione', vista una varia e sfuggente fenomenologia che può presentaretanto avvisi adeguatamente motivati pur in assenza di allegazione dell'attogiudiziale in esso specificamente indicato, quanto avvisi nonadeguatamente motivati pur in presenza di allegazione - bensì attraversoun controllo sostanziale ed effettivo (spettante al giudice di merito perchédi natura prettamente fattuale) della concreta congruità motivazionaledell'avviso nella valutazione complessiva ed interdipendente del contenutosuo proprio (livello di specificazione ed identificazione del provvedimentogiudiziale tassato, oltre che degli elementi essenziali e dei parametri diliquidazione dell'imposta applicati), degli elementi già noti al contribuente(in quanto parte del processo definitosi con quel provvedimento), del livellodi maggiore o minore complessità ed intellegibilità di tale provvedimento inrapporto alla imposizione.Riassumendo, in materia di imposta di registro su atti giudiziari definitori diprocedimenti nei quali il contribuente sia stato parte, l'avviso di liquidazionepuò ritenersi adeguatamente motivato anche quando, riportando esso gliestremi identificativi essenziali sia dell'atto giudiziario medesimo (natura delprovvedimento, ufficio emanante, estremi di ruolo e pubblicazione) sia deicriteri normativi e matematici di determinazione del dovuto (baseimponibile, aliquota tariffaria applicata ed imposta), non alleghi l'atto in sé.Tuttavia, nel caso in cui il contribuente contesti in maniera specifica ecircostanziata la sufficienza motivazionale dell'avviso e la comprensibilitàdella pretesa impositiva rinveniente da quelle sole indicazioni, il giudice dimerito deve procedere al vaglio complessivo del livello motivazionaledell'avviso stesso, indipendentemente dalla allegazione o non allegazionead esso dell'atto giudiziario tassato, anche in relazione agli eventualielementi di complessità ed equivocità che possano in concreto emergere daquest'ultimo.Numero registro generale 810/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 7097/2026Data pubblicazione 25/03/20262.2. Orbene, nel caso di specie risulta che l'avviso di liquidazione (riportatonel ricorso per cassazione ai fini dell’autosufficienza) faceva riferimento allenorme applicate (artt. 37 e 57 d.P.R.131/86, 8 Tariffa all.) ed alla scritturaenunciata nella sentenza n. 10020/2016, limitandosi, poi, a quantificarel'imposta con la seguente motivazione: “Registro trasf. fabbricati 9%imponibile euro 150.387,50…. Registro 1% imponibile 1.804.253,56…registro 3% imponibile euro 225.000,00 causa [OSCURATO:PERSONA]/ArdoinoGiovanni Battista/ [OSCURATO:SOCIETA]/ [OSCURATO:PERSONA] SPA”.Ancorché il contribuente intimato avesse effettivamente partecipato algiudizio, da questo solo elemento non scaturivano elementi di immediataed esatta percezione del criterio di determinazione dell'imposta dovuta,specie ove si ponga mente alla circostanza che non è dato comprenderesulla base di quali elementi siano state individuate le specifiche basiimponibili sopra indicate.Pervero nel caso de quo, in cui l’atto tassato è una sentenza che haaccertato l’intervenuto scioglimento della comunione fra i coeredi GiovanniBattista [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con divisione dei beni immobili ivicompresi e costituzione del diritto di servitù di passaggio sulle aree indicate,per effetto di una scrittura inter partes”, non risultando che la stessaconteneva, di per sé, alcun elemento per la quantificazione del valore deibeni oggetto di divisione, risultava essenziale che l’atto impositivospecificasse, oltre che l’importo della base imponibile, anche i criteriutilizzati per la sua quantificazione, non consentendo, altrimenti, alcontribuente alcun elemento utile per valutarne la congruità e per assumerele sue determinazioni difensive.Secondo l' indirizzo interpretativo di cui si è poc'anzi dato conto, la mancataspecificazione di questi elementi applicativi fondamentali determinava ineffetti una lesione dei diritti dei contribuenti, anche e soprattutto inconsiderazione del fatto che la sentenza tassata (il cui dispositivo è statoanch'esso trascritto nel ricorso per Cassazione) faceva riferimentoNumero registro generale 810/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 7097/2026Data pubblicazione 25/03/2026all’avvenuto scioglimento della comunione con ripartizione di numerosi beniimmobili ivi compresi e costituzione del diritto di servitù di passaggio sullearee indicate, per effetto della scrittura del 17 Dicembre 2011 e secondol’accordo distributivo ivi contenuto; statuizione che implicava di per sé lanecessità che l'ufficio procedesse ad esplicitare con chiarezza nell'avviso diliquidazione - indipendentemente dalla allegazione o non allegazione dellasentenza - i criteri seguiti nel calcolo dell'imposta. Va inoltre consideratocome, nella complessità della fattispecie, l'amministrazione finanziariadovesse farsi carico anche del fatto che la tassazione dell'atto giudiziarioimplica la considerazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio, al finedi ravvisare ed argomentare la qualità di parte sostanziale assunta inquest'ultimo dal contribuente raggiunto dall'avviso di liquidazione; ciò amaggior ragione in un contesto di una divisione consensuale di svariati beni,con costituzione di una servitù di passaggio.3. Ne consegue, in definitiva, l'accoglimento del primo motivo del ricorso(rimanendo assorbito il secondo in forza del quale il contribuente hadedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsaapplicazione degli artt. 37 , 43, 51, 52 e 53 del d.P.R. n. 131/1986, peravere i giudici di appello ritenuto congruo il valore stimato dall’ufficio il qualeaveva fatto riferimento ai soli valori OMI), con la cassazione della sentenzaimpugnata.3.1. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, risultandoevidente la carenza motivazionale “a monte” dell’atto impositivo, sussistonoi presupposti per la decisione nel merito, ex art. 384 c.p.c., medianteaccoglimento del ricorso originario del contribuente.3.2. Le spese dell'intero giudizio, sia di merito che di legittimità, seguono lasoccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo,cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorsoNumero registro generale 810/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 7097/2026Data pubblicazione 25/03/2026originario del contribuente; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamentodelle spese processuali liquidate, per il primo grado di giudizio, incomplessivi euro 3.000,00 oltre rimborso forfettario delle spese generalinella misura del 15% ed altri accessori di legge se dovuti e, per il grado diappello, in euro 3.500,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali nellamisura del 15% ed altri accessori di legge se dovuti; condanna, altresì,l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente grado digiudizio che liquida nella somma di 3.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi,rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altriaccessori di legge, se dovuti.Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 27gennaio 2026 .Il PresidenteGiacomo Maria StallaP.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo,cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorsoNumero registro generale 810/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 7097/2026Data pubblicazione 25/03/2026originario del contribuente; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamentodelle spese processuali liquidate, per il primo grado di giudizio, incomplessivi euro 3.000,00 oltre rimborso forfettario delle spese generalinella misura del 15% ed altri accessori di legge se dovuti e, per il grado diappello, in euro 3.500,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali nellamisura del 15% ed altri accessori di legge se dovuti; condanna, altresì,l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente grado digiudizio che liquida nella somma di 3.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi,rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altriaccessori di legge, se dovuti.Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 27gennaio 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07097/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris