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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26993/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di URBINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza dell'il luglio 2022 del G.i.p. del Tribunale di Urbino che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di esecuzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Urbino del 7 maggio 2022.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, con provvedimento del 19 aprile 2021, aveva emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ordine di esecuzione, avente a oggetto la pena di anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, di cui alla sentenza del G.i.p. del Tribunale di Pesaro del 26 gennaio 2021, definitiva il 25 febbraio 2021.

Successivamente, il G.i.p. del Tribunale di Urbino con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 21 settembre 2021, definitiva 1'8 aprile 2022, aveva sciolto il giudicato e aveva applicato la disciplina della continuazione tra i reati oggetto di quei procedimento (tra i quali, aveva individuato il reato più grave, quello cui al capo 2) e il reato oggetto della citata sentenza del G.i.p. del Tribunale di Pesaro (la cui pena era stata calcolata in aumento per la continuazione), applicando la pena finale di anni quattro, mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 19.400,00 di multa, che era stata eseguita con l'ordine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Urbino del 7 maggio 2022.

L'interessato aveva evidenziato che il reato oggetto della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Pesaro del 26 gennaio 2021 era stato posto in continuazione per una pena di mesi uno di reclusione ed euro 300,00 di multa, pena interamente espiata, e che la Procura della Repubblica con l'ordine di esecuzione avrebbe dovuto emettere il contestuale decreto di sospensione ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., per una pena inferiore ai quattro anni di reclusione.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che, al momento del passaggio in giudicato della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Urbino del 21 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] non era più detenuto per effetto della precedente sentenza del G.i.p. del Tribunale di Pesaro, posto che era stato dichiarato lo scioglimento del giudicato della prima sentenza, la cui pena era stata ridotta a mesi uno di reclusione, interamente espiata.Pertanto, la Procura della Repubblica avrebbe dovuto emettere ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione, posto che la pena residua da espiare era inferiore al limite di anni quattro di reclusione e i reati in esecuzione non era ostativi all'applicazione dell'istituto. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte ritiene che il ricorso sia manifestamente infondato e, quindi, inammissibile, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Il ricorrente, infatti, non considera il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, la rideterminazione della pena in sede esecutiva entro i limiti di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., a seguito del riconoscimento della continuazione in un momento successivo all'inizio dell'esecuzione, non determina l'annullamento dell'ordine di esecuzione e non legittima la ripetizione della fase di sospensione antecedente alla sua emissione (Sez. 1, n. 10275 del 26/11/2021, dep. 2022, Nonaj, Rv. 282788).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di URBINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza dell'il luglio 2022 del G.i.p. del Tribunale di Urbino che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di esecuzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Urbino del 7 maggio 2022. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, con provvedimento del 19 aprile 2021, aveva emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ordine di esecuzione, avente a oggetto la pena di anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, di cui alla sentenza del G.i.p. del Tribunale di Pesaro del 26 gennaio 2021, definitiva il 25 febbraio 2021. Successivamente, il G.i.p. del Tribunale di Urbino con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 21 settembre 2021, definitiva 1'8 aprile 2022, aveva sciolto il giudicato e aveva applicato la disciplina della continuazione tra i reati oggetto di quei procedimento (tra i quali, aveva individuato il reato più grave, quello cui al capo 2) e il reato oggetto della citata sentenza del G.i.p. del Tribunale di Pesaro (la cui pena era stata calcolata in aumento per la continuazione), applicando la pena finale di anni quattro, mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 19.400,00 di multa, che era stata eseguita con l'ordine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Urbino del 7 maggio 2022. L'interessato aveva evidenziato che il reato oggetto della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Pesaro del 26 gennaio 2021 era stato posto in continuazione per una pena di mesi uno di reclusione ed euro 300,00 di multa, pena interamente espiata, e che la Procura della Repubblica con l'ordine di esecuzione avrebbe dovuto emettere il contestuale decreto di sospensione ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., per una pena inferiore ai quattro anni di reclusione. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che, al momento del passaggio in giudicato della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Urbino del 21 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] non era più detenuto per effetto della precedente sentenza del G.i.p. del Tribunale di Pesaro, posto che era stato dichiarato lo scioglimento del giudicato della prima sentenza, la cui pena era stata ridotta a mesi uno di reclusione, interamente espiata.Pertanto, la Procura della Repubblica avrebbe dovuto emettere ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione, posto che la pena residua da espiare era inferiore al limite di anni quattro di reclusione e i reati in esecuzione non era ostativi all'applicazione dell'istituto. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che il ricorso sia manifestamente infondato e, quindi, inammissibile, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Il ricorrente, infatti, non considera il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, la rideterminazione della pena in sede esecutiva entro i limiti di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., a seguito del riconoscimento della continuazione in un momento successivo all'inizio dell'esecuzione, non determina l'annullamento dell'ordine di esecuzione e non legittima la ripetizione della fase di sospensione antecedente alla sua emissione (Sez. 1, n. 10275 del 26/11/2021, dep. 2022, Nonaj, Rv. 282788). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della