CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 33146/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LIBERTA' di L'aquilasvolta la relazione dalla Consigliera Gabriella [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Nicola LETTIERI, con lequali ha chiesto ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 309 codice di rito, il Tribunale di L’Aquilaha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di BEVILACQUA Federico, avversol’ordinanza con la quale il GIP aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodiacautelare in carcere, in relazione ai reati di concorso in un furto in abitazione e in piùtentativi di furto in abitazione, posti in essere il 14 e il 17 dicembre 2025 ai danni di soggettianziani o vulnerabili.Il Tribunale, in particolare, ritenuta la correttezza della qualificazione giuridica dellecondotte, avuto riguardo all’avere gli agenti agito contro la volontà delle vittime e nonraggirandole per carpirne la collaborazione, ha ravvisato la sussistenza di un grave quadroindiziario in ordine al furto consumato di cui al capo A), ma anche ai tentativi non portati acompimento (vuoi perché gli agenti si accorgevano delle telecamere, vuoi per opposizionedelle vittime), alla luce delle denunce-querele e delle immagini delle telecamere lì doveinstallate, descrivendo un modus operandi analogo per tutti gli episodi esaminati (in base alquale, i due complici si introducevano – o tentavano di introdursi – nelle abitazioni dellevittime prescelte, affermando di essere appartenenti alle forze dell’ordine, impegnati inazioni di polizia per crimini commessi nei paraggi e di dover controllare le abitazioni dellepp.oo., esibendo un’immagine sul cellulare in guisa di documento di riconoscimento).Quanto, poi, al quadro cautelare, quel giudice ha ritenuto sussistente l’esigenza specialpreventiva, avuto riguardo alla spregiudicatezza dimostrata e alla personalità dell’indagato(recidivo qualificato), inferendone una sostanziale insensibilità alle conseguenze del proprioagito, tale da configurare l’inadeguatezza di misure di auto contenimento, e formulando ungiudizio negativo in ordine alla affidabilità del ricorrente. Sotto altro profilo, poi, rispondendoa specifica doglianza difensiva, il Tribunale ha ritenuto non applicabile nella specie ildisposto dell’art. 89 d. P.R. n. 309/1990, in relazione alla documentata alcol dipendenza delBEVILACQUA, rilevando che dalla stessa era emerso che l’elaborazione del programma erain itinere, senza formulare giudizi negativi in ordine alla discontinuità della presenza delricorrente agli appuntamenti, dalla difesa ricollegata ai periodi detentivi sofferti, mamettendo solo in evidenza che la relativa presa in carico sarebbe ancora in fase valutativa.Pertanto, non essendo il programma avviato, non potrebbe ipotizzarsene una interruzionepregiudizievole al recupero del soggetto, ferma restando la possibilità di una revisione circala scelta della misura in caso di documentata, concreta possibilità di svolgimento diprogrammi per il contrasto alle dipendenze.2. La difesa dell’indagato ha proposto ricorso, formulando due motivi.Con il primo, ha dedotto la illogicità della motivazione quanto alla mancata applicazionedell’art. 89 d.P.R. n. 309/1990, per asserita carenza di un programma terapeuticotrattamentale per il recupero della dipendenza da alcool. Secondo il ricorrente, esisterebbeun programma che, tuttavia, l’indagato non aveva potuto seguire a causa delle vicendecautelari, incontestata la sua volontà di cambiare le proprie abitudini.Con il secondo, ha dedotto illogicità della motivazione anche in relazione alla sussistenzadei gravi indizi di colpevolezza e alla rubricazione dei capi contestati, oltre a violazionedell’art. 273 comma 1 e 1-bis, cod. proc. pen.: la qualificazione giuridica è stata ritenutacorretta per assenza di altre spiegazioni al comportamento sistematico dei due uomini, ma,dal fascicolo delle indagini, non emergerebbero elementi atti a suffragare la tesi accusatoria,quantomeno per i capi b), c) e d), atteso che le persone offese non avevano indicatoelementi idonei a far emergere l’elemento soggettivo dei reati contestati che, dunque,potrebbero costituire ipotesi di tentata truffa.3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Nicola LETTIERI, ha depositatoconclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Con il primo motivo è formulata una censura non deducibile, atteso che la illogicitàrileva, quale vizio motivazionale, solo quando essa sia manifesta (Sez. 3, n. 17395 del24/01/2023, Chen, Rv. 284556 – 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.280747 – 01).In ogni caso, le doglianze si pongono in termini di critica non già al ragionamentoesplicativo, bensì alla lettura che il Tribunale ha dato alla documentazione allegata asostegno dell’avvenuta elaborazione di un programma. Di tale documentazione, invero, ilTribunale ha fornito un’interpretazione non manifestamente illogica, in forza della quale haconcluso per la mancata elaborazione, allo stato, di tale programma, avendo il serviziounicamente proceduto alla calendarizzazione di attività preliminari. In altri termini, ilTribunale ha svolto una valutazione intesa a verificare la serietà e l'adeguatezza delprogramma di riabilitazione, in modo da escluderne la pretestuosità (sul punto, Sez. 6, n.18186 del 14/12/2017, dep. 2018, Hakiri, Rv. 272889 – 01, in cui la Corte ha ritenutoimmune da vizi la motivazione con la quale il Tribunale della libertà aveva confermato ilprovvedimento di rigetto dell'istanza presentata dal ricorrente sulla base di un programmareputato generico e non personalizzato, in quanto articolato nella mera calendarizzazione diuna serie di incontri finalizzati alla redazione del programma di recupero; Sez. 4, n. 34903del 07/06/2017, Chiesa, Rv. 270760 – 01) e, all’esito, ha ritenuto che, nella specie, nonpotesse parlarsi di un programma, atteso che l’indagato era stato sottoposto unicamente avalutazione multidisciplinare, i cui tempi erano particolarmente lunghi anche a causa delladiscontinuità degli appuntamenti e degli esami tossicologici richiesti, pur fatto salvo il poteredi revisione della scelta della misura una volta documentata la concreta possibilità disvolgimento di un programma.3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.Richiamato quanto sopra in ordine alla irrilevanza della sola illogicità della motivazione,vizio che non rientra tra quelli contemplati nell’art. 606 comma 1, lett. e), cod. proc. pen.,deve pure rilevarsi che, nella specie, non è ravvisabile alcuna violazione di legge quanto allaritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. La censura, invero, si risolve in unacritica al percorso motivazionale seguito dai giudici cautelari per giustificare le rassegnateconclusioni, ma non tiene conto dei principi in materia: il ricorso per cassazione per viziodi motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza deigravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiarenatura del giudizio e ai suoi limiti, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezzadelle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto chegovernano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censureche, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di unadiversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (sez. 2, n. 27866 del17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 –01).Quanto al primo profilo, il Tribunale ha dato ampio conto della ricostruzione delle condotteprovvisoriamente contestate, alla stregua di quanto riferito dalle vittime e della sistematicaripetizione del medesimo schema in ogni occasione, tenuto conto che le condotte di tipopredatorio si sono concentrate in un intervallo temporale assai contenuto nei confronti dipersone vulnerabili.Quanto, poi, alla qualificazione giuridica dei fatti, premesso che questa Corte di legittimitàha già chiarito, in tema di reati contro il patrimonio, che è configurabile il delittodi furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento allorquando lo spossessamento si verifichiinvito domino, mentre ricorre la truffa nel caso in cui il trasferimento del possesso della ressi realizzi con il consenso, seppur viziato dagli altrui artifici o raggiri, della vittima (Sez. 4, n.5435 del 09/11/2018, dep. 2019, Morabito, Rv. 275019 – 01; n. 14609 del 22/02/2017,Piramide, Rv. 269537 – 01), deve rilevarsi che il Tribunale ha preso le mosse dall’episodioconsumato, rispetto al quale l’impossessamento era stato conseguenza della introduzionenell’abitazione della vittima grazie all’impiego del mezzo fraudolento descritto nell’ordinanzaimpugnata e, con un ragionamento del tutto logico, ha valorizzato l’identità della sequenzacomportamentale ricostruita con riferimento agli altri episodi, fermatisi a livello di tentativo,per ritenere la gravità indiziaria anche con riferimento a questi ultimi.4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonrisultando assenza di responsabilità in ordine alla causa di inammissibilità. Va, inoltre,disposta la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94,comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 08 settembre 2026La Consigliera est. La PresidenteGABRIELLA [OSCURATO:PERSONA]