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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34553/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8. dl. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., con la quale il [OSCURATO:PERSONA]'OLIO ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le "brevi note scritte" con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza resa in data 26 febbraio 2020, il Tribunale di Biella in composizione monocratica condannava Ouhaid [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e due mesi di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche, equivalenti alla recidiva, in quanto ritenuto responsabile del reato continuato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011.

2. Con sentenza del 18 giugno 2021, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione di primo grado, assolveva l'imputato limitatamente alla violazione commessa in data 15 aprile 2016 perché il fatto non sussiste (frequentazione di pregiudicati non abituale), confermando nel resto la decisione appellata e rideterminando la pena in un anno, un mese e venti giorni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] era stato chiamato a rispondere di plurime trasgressioni della prescrizione di non rincasare oltre le ore 22 e di non uscire prima delle ore

6. La tesi difensiva era volta a dimostrare che il predetto avesse commesso un'unica violazione, in quanto, nel periodo in contestazione, aveva lasciato la casa paterna, per forti attriti con il genitore, e non vi era più rientrato.

La Corte di appello di Torino disattendeva la tesi prospettata, osservando che, se fosse stato vero l'assunto, sarebbe stato dovere dell'imputato quello di comunicare all'autorità le sue necessità, indicando la nuova dimora; siccome ciò non era avvenuto, doveva ragionevolmente concludersi che egli fosse rimasto a vivere nell'abitazione indicata come suo domicilio, con le conseguenti implicazioni in punto di pluralità di violazioni unificate dalla continuazione.

3. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione sulla responsabilità per i reati contestati successivamente al 19 marzo 2016.

In sintesi, si censura come inaccettabile il procedimento logico seguito dalla Corte di merito, secondo cui, pur in mancanza della prova che l'imputato, nell'arco di tempo compreso tra le violazioni contestate, fosse rientrato nella casa paterna, doveva necessariamente essere accaduto quanto contestato dalla Procura soltanto perché l'imputato non aveva comunicato all'autorità di P.S. la nuova dimora, dimora, peraltro, inesistente in concreto.

4. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella requisitoria inviata in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in adesione alle ragioni svolte in ricorso.

5. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire brevi "note scritte", insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va rigettato, in quanto infondato.i ,

2. Occorre premettere che, in tema di integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e secondo grado, se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure di questioni generiche, superflue o palesemente inconsistenti, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relazione; quando invece le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state specificamente censurate dall'appellante, sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., se il giudice del gravame si limita a respingere tali censure richiamando la censurata motivazione in termini apodittici o meramente ripetitivi, senza farsi carico di argomentare sull'inadeguatezza od inconsistenza dei motivi di impugnazione (Sez. 4, n. 15227 del 14/2/2008, Baretti, Rv. 239735; v. anche Sez. 6, n. 5224 del 2/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611).

3. Ciò premesso, rileva il Collegio come la Corte di appello, prima delle valutazioni conclusive, censurate dal ricorrente, abbia fatto richiamo, per confermare la responsabilità dell'appellante, alle "puntuali annotazioni di servizio in atti", peraltro acquisite con il consenso della difesa.

Orbene, dalla lineare valutazione delle annotazioni di servizio operata dal giudice di primo grado, che non aveva affrontato in modo esplicito la tesi difensiva dell'unica violazione, si desume, implicitamente, che quella tesi era fondata su una circostanza (l'allontanamento definitivo del [OSCURATO:PERSONA] dalla casa dei genitori dopo la prima violazione del 19 marzo 2016) smentita in fatto dalle evidenze acquisite.

Ad esempio, si dà atto, quanto all'annotazione del 13 aprile 2016, che, alle ore 22.35 del giorno precedente, gli operanti, nel transitare in via [OSCURATO:PERSONA] all'altezza del civico 29, notarono il [OSCURATO:PERSONA], il quale, accortosi degli agenti, si nascose sotto il porticato adiacente al bar "Vergnano" per poi far perdere le proprie tracce.

I verbalizzanti si recarono, quindi, presso la sua abitazione, sita in Costa del Piazzo 4, dove attesero il suo arrivo, in compagnia della madre; pochi istanti dopo, sopraggiunse il [OSCURATO:PERSONA].

Neppure dal contenuto delle ulteriori annotazioni di Polizia giudiziaria (del 24 marzo 2016, 9 aprile 2016, 7 maggio 2016 e 24 giugno 2016), sintetizzate dal primo giudice, questi ha tratto elementi per affermare che l'odierno ricorrente si fosse allontanato dalla casa paterna per supposti attriti con il genitore.

In particolare, si dà atto in sentenza che i genitori del ragazzo, in occasione dei controlli eseguiti il 9 aprile 2016 (il padre) e il 23 giugno 2016 (la madre), riferirono agli operanti che il figlio non era in casa senza saperne giustificare l'assenza, mai dichiarando che era andato definitivamente via dall'abitazione.

Ancora, risulta dalla deposizione del teste MATTE', in servizio presso la stazione dei Carabinieri di Candelo, che, all'esito di un intervento effettuato, verso le ore 22 del 7 maggio 2016, presso l'esercizio commerciale "[OSCURATO:PERSONA]" sito in via Italia (Biella), gli operanti riscontrarono la presenza del [OSCURATO:PERSONA], il quale fu accompagnato a casa, essendo stata accertata la sua sottoposizione a misura di prevenzione.Già il Tribunale di Biella, nel primo giudizio di merito, aveva, quindi, affermato la responsabilità dell'imputato per le violazioni confermate in appello ritenendo pacifico, in base alle emergenze in atti, coerentemente esaminate, che il [OSCURATO:PERSONA] avesse mantenuto la sua dimora, nel periodo d'interesse, presso la casa dei genitori.

La sentenza della Corte di appello, essendo conforme a quella di primo grado (con la sola eccezione, che qui non rileva, dell'assoluzione per l'episodio del 15 aprile 2016, attinente a frequentazione di pregiudicati non abituale), può dalla prima essere integrata, senza che possa determinare la sua nullità la motivazione censurata in ricorso, che è senz'altro inconferente nella parte in cui sottolinea l'obbligo per l'imputato di indicare le proprie necessità all'autorità di P.S. e di comunicare la nuova dimora (sul presupposto indimostrato che tale nuova dimora esistesse), ma non vizia il tessuto argomentativo complessivo delle due decisioni, che si fonda, essenzialmente, sul contenuto univoco delle annotazioni di servizio, richiamate, per relationem, dalla Corte territoriale e acquisite - lo si ripete - con il consenso della difesa.

4. Il ricorso va, in conclusione, rigettato, dal che consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8. dl. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., con la quale il [OSCURATO:PERSONA]'OLIO ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le "brevi note scritte" con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 26 febbraio 2020, il Tribunale di Biella in composizione monocratica condannava Ouhaid [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e due mesi di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche, equivalenti alla recidiva, in quanto ritenuto responsabile del reato continuato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011. 2. Con sentenza del 18 giugno 2021, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione di primo grado, assolveva l'imputato limitatamente alla violazione commessa in data 15 aprile 2016 perché il fatto non sussiste (frequentazione di pregiudicati non abituale), confermando nel resto la decisione appellata e rideterminando la pena in un anno, un mese e venti giorni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] era stato chiamato a rispondere di plurime trasgressioni della prescrizione di non rincasare oltre le ore 22 e di non uscire prima delle ore 6. La tesi difensiva era volta a dimostrare che il predetto avesse commesso un'unica violazione, in quanto, nel periodo in contestazione, aveva lasciato la casa paterna, per forti attriti con il genitore, e non vi era più rientrato. La Corte di appello di Torino disattendeva la tesi prospettata, osservando che, se fosse stato vero l'assunto, sarebbe stato dovere dell'imputato quello di comunicare all'autorità le sue necessità, indicando la nuova dimora; siccome ciò non era avvenuto, doveva ragionevolmente concludersi che egli fosse rimasto a vivere nell'abitazione indicata come suo domicilio, con le conseguenti implicazioni in punto di pluralità di violazioni unificate dalla continuazione. 3. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione sulla responsabilità per i reati contestati successivamente al 19 marzo 2016. In sintesi, si censura come inaccettabile il procedimento logico seguito dalla Corte di merito, secondo cui, pur in mancanza della prova che l'imputato, nell'arco di tempo compreso tra le violazioni contestate, fosse rientrato nella casa paterna, doveva necessariamente essere accaduto quanto contestato dalla Procura soltanto perché l'imputato non aveva comunicato all'autorità di P.S. la nuova dimora, dimora, peraltro, inesistente in concreto. 4. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella requisitoria inviata in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in adesione alle ragioni svolte in ricorso. 5. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire brevi "note scritte", insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato, in quanto infondato.i , 2. Occorre premettere che, in tema di integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e secondo grado, se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure di questioni generiche, superflue o palesemente inconsistenti, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relazione; quando invece le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state specificamente censurate dall'appellante, sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., se il giudice del gravame si limita a respingere tali censure richiamando la censurata motivazione in termini apodittici o meramente ripetitivi, senza farsi carico di argomentare sull'inadeguatezza od inconsistenza dei motivi di impugnazione (Sez. 4, n. 15227 del 14/2/2008, Baretti, Rv. 239735; v. anche Sez. 6, n. 5224 del 2/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611). 3. Ciò premesso, rileva il Collegio come la Corte di appello, prima delle valutazioni conclusive, censurate dal ricorrente, abbia fatto richiamo, per confermare la responsabilità dell'appellante, alle "puntuali annotazioni di servizio in atti", peraltro acquisite con il consenso della difesa. Orbene, dalla lineare valutazione delle annotazioni di servizio operata dal giudice di primo grado, che non aveva affrontato in modo esplicito la tesi difensiva dell'unica violazione, si desume, implicitamente, che quella tesi era fondata su una circostanza (l'allontanamento definitivo del [OSCURATO:PERSONA] dalla casa dei genitori dopo la prima violazione del 19 marzo 2016) smentita in fatto dalle evidenze acquisite. Ad esempio, si dà atto, quanto all'annotazione del 13 aprile 2016, che, alle ore 22.35 del giorno precedente, gli operanti, nel transitare in via [OSCURATO:PERSONA] all'altezza del civico 29, notarono il [OSCURATO:PERSONA], il quale, accortosi degli agenti, si nascose sotto il porticato adiacente al bar "Vergnano" per poi far perdere le proprie tracce. I verbalizzanti si recarono, quindi, presso la sua abitazione, sita in Costa del Piazzo 4, dove attesero il suo arrivo, in compagnia della madre; pochi istanti dopo, sopraggiunse il [OSCURATO:PERSONA]. Neppure dal contenuto delle ulteriori annotazioni di Polizia giudiziaria (del 24 marzo 2016, 9 aprile 2016, 7 maggio 2016 e 24 giugno 2016), sintetizzate dal primo giudice, questi ha tratto elementi per affermare che l'odierno ricorrente si fosse allontanato dalla casa paterna per supposti attriti con il genitore. In particolare, si dà atto in sentenza che i genitori del ragazzo, in occasione dei controlli eseguiti il 9 aprile 2016 (il padre) e il 23 giugno 2016 (la madre), riferirono agli operanti che il figlio non era in casa senza saperne giustificare l'assenza, mai dichiarando che era andato definitivamente via dall'abitazione. Ancora, risulta dalla deposizione del teste MATTE', in servizio presso la stazione dei Carabinieri di Candelo, che, all'esito di un intervento effettuato, verso le ore 22 del 7 maggio 2016, presso l'esercizio commerciale "[OSCURATO:PERSONA]" sito in via Italia (Biella), gli operanti riscontrarono la presenza del [OSCURATO:PERSONA], il quale fu accompagnato a casa, essendo stata accertata la sua sottoposizione a misura di prevenzione.Già il Tribunale di Biella, nel primo giudizio di merito, aveva, quindi, affermato la responsabilità dell'imputato per le violazioni confermate in appello ritenendo pacifico, in base alle emergenze in atti, coerentemente esaminate, che il [OSCURATO:PERSONA] avesse mantenuto la sua dimora, nel periodo d'interesse, presso la casa dei genitori. La sentenza della Corte di appello, essendo conforme a quella di primo grado (con la sola eccezione, che qui non rileva, dell'assoluzione per l'episodio del 15 aprile 2016, attinente a frequentazione di pregiudicati non abituale), può dalla prima essere integrata, senza che possa determinare la sua nullità la motivazione censurata in ricorso, che è senz'altro inconferente nella parte in cui sottolinea l'obbligo per l'imputato di indicare le proprie necessità all'autorità di P.S. e di comunicare la nuova dimora (sul presupposto indimostrato che tale nuova dimora esistesse), ma non vizia il tessuto argomentativo complessivo delle due decisioni, che si fonda, essenzialmente, sul contenuto univoco delle annotazioni di servizio, richiamate, per relationem, dalla Corte territoriale e acquisite - lo si ripete - con il consenso della difesa. 4. Il ricorso va, in conclusione, rigettato, dal che consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così
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