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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2022

Cassazione n. 03226/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAdato avy.(so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, che ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico ministero per reati di bancarotta; - che, con unico motivo, i ricorrenti lamentano la mancata applicazione delle pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, legge fall.; - che è palese la mancanza di interesse dei ricorrenti a vedersi applicate le pene accessorie; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 14 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAdato avy.(so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, che ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico ministero per reati di bancarotta; - che, con unico motivo, i ricorrenti lamentano la mancata applicazione delle pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, legge fall.; - che è palese la mancanza di interesse dei ricorrenti a vedersi applicate le pene accessorie; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 03226/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris