CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 27589/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con tre motivi di censura proposti dal difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciano violazione dell'art. 36 cod. proc. pen. (primo motivo) nonché degli artt. 41 e 331 cod. proc. pen. (secondo e terzo motivo) in relazione all'ordinanza di inammissibilità dell'istanza di ricusazione del giudice monocratico del Tribunale di Firenze, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]„ pronunciata dalla Corte d'Appello di Firenze con provvedimento de plano, emesso in data 13.1.2023. 1.1. In particolare, il primo argomento difensivo lamenta la mancata astensione, per imparzialità ed asserita incompatibilità, del Presidente del Collegio d'appello che ha deliberato l'impugnata inammissibilità, il dott. [OSCURATO:PERSONA], nonostante questi fosse stato destinatario, in passato, delle numerosissime lamentele proposte dai ricorrenti e da altri esponenti del "Gruppo voce al popolo", di cui essi fanno parte, senza aver mai preso provvedimenti per arginare presunti abusi che si perpetrerebbero presso gli uffici giudiziari fiorentini, e sebbene egli fosse stato già in precedenza componente del collegio che aveva deciso un processo simile (stesso pubblico ministero e stessa persona offesa) a carico di [OSCURATO:PERSONA], relativo sempre ad inesistenti condotte di diffamazione (il processo si è concluso con una condanna, avverso la quale si è proposta istanza di restituzione nel termine per impugnare, rigettata da un collegio ancora una volta presieduto dal dott. [OSCURATO:PERSONA], con decisione annullata dalla Cassazione). 1.2. Il secondo motivo di censura eccepisce l'erroneità della decisione di inammissibilità, per di più assunta de plano, nonostante la nutrita documentazione a sostegno e nonostante sia stato dato atto che, invece, è stato acquisito il parere del Procuratore Generale, con violazione, quindi, del contraddittorio, cui non ha avuto accesso la difesa, non essendo stata comunicata alle parti la fissazione della camera di consiglio. Da tale deficit del contraddittorio deriverebbe, secondo il ricorso, la nullità del provvedimento impugnato. 1.3. Infine, l'ultimo motivo di ricorso è dedicato ad eccepire violazione dell'art. 331 cod. proc. pen. per l'omessa denuncia alla Procura della Repubblica competente, da parte del dott. [OSCURATO:PERSONA], dei magistrati del suo ufficio ai quali sono state ascritte nell'istanza di ricusazione gravi condotte di reato. Sono state depositate note difensive in risposta alla requisitoria del PG 2. Il PG ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. 2.1. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso, contestando le conclusioni del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di censura è manifestamente infondato. Giova rappresentare che i ricorrenti premettono al ricorso la ricostruzione della vicenda giudiziaria cui sono sottoposti dinanzi al giudice monocratico di Firenze, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], accusati del reato di diffamazione e altri reati, evidenziando che detto giudice avrebbe illegittimamente tenuto l'udienza di discussione, attività concorrente alla emissione della sentenza, nonostante il deposito dell'istanza di ricusazione; anzi, in quell'udienza ha sentito un teste consulente del pubblico ministero. Sotto tale preliminare aspetto, il ricorso incorre in un difetto di prospettiva ermeneutica. Infatti, l'istanza di ricusazione non ha effetto sospensivo del procedimento - che prosegue con il solo limite del divieto di pronunciare sentenza (v. Sez. 4, n. 36424 del 11/5/2001, [OSCURATO:PERSONA] di Belmonte, Rv. 222723; vedi anche Sez. U, n. 23122 del 27/1/2011, Tanzi, Rv. 249735, in motivazione). Mentre, rientra nell'ambito del divieto, per il giudice ricusato, di pronunciare sentenza sino a che non intervenga l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, ogni provvedimento che, comunque denominato, sia idoneo a definire la "regiudicanda", cui la dichiarazione di ricusazione si riferisce (cfr. ancora Sez. U Tanzi, cit., Rv. 249733): dunque, il perimetro del divieto normativo è circoscritto ai soli provvedimenti definitori e non già all'attività processuale prodromica alla decisione, quale è l'udienza di discussione, della cui celebrazione i ricorrenti si dolgono. 2.1. Quanto al profilo di ricorso dedicato ad eccepire la possibilità, per lo stesso giudice- persona fisica, di decidere procedimenti relativi al medesimo imputato, già giudicato in relazione a diversi fatti storici, si tratta di questione già affrontata e risolta in senso positivo dalla giurisprudenza di legittimità, anche quando vi sia connessione o collegamento tra diversi procedimenti a carico di uno stesso soggetto. Invero, è consolidata la giurisprudenza di legittimità secondo cui le norme che prevedono le cause di ricusazione sono norme eccezionali e, come tali, di stretta interpretazione, sia perché determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale e alla capacità del giudice sia perché consentono un'ingerenza delle parti nella materia dell'ordinamento giudiziario, che attiene al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice; sicché la mera connessione probatoria tra due procedimenti che non comporti una valutazione di merito svolta da uno stesso giudice sul medesimo fatto e nei confronti di identico soggetto non determina la sussistenza di una ipotesi di ricusazione, non potendosi ritenere "pregiudicante" l'attività dei giudici ricusati che abbiano partecipato al collegio che ha valutato, in altro e diverso procedimento a carico dello stesso imputato, le stesse fonti di prova in relazione ad un diverso reato o comunque a diversi fatti (Sez. 6, n. 14 del 18/09/2013, dep. 2014, Mancuso, Rv. 258449; Sez. 5, n. 11980 del 07/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272845). In particolare, si intende riaffermare il principio secondo cui la valutazione espressa dal giudice in un provvedimento reso nell'ambito di un procedimento, ancorchè connesso o collegato a quello del quale è investito, concernente lo stesso imputato ma un reato storicamente diverso, laddove funzionale all'esercizio della funzione decisoria, non costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento, suscettibile di fondare una richiesta di ricusazione ex art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; né essa dà luogo ad una situazione di incompatibilità rilevante ex art. 37, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., non potendo configurarsi, in assenza dell'identità del fatto storico, alcuna compromissione del principio dell'imparzialità, inteso sia in chiave costituzionale che convenzionale (Sez. 5, n. 21146 del 7/2/2019, Giunchiglia, Rv. 275347; cfr. anche Sez. 5, n. 15201 del 10/02/2016, Acri, Rv. 266866; Sez. 3, n. 11546 del 19/02/2013, Frezza, Rv. 254760). E di recente, si è anche osservata la compatibilità con l'art. 111, comma 2, Cost., dichiarando manifestamente infondata la relativa questione di legittimità costituzionale proposta, del combinato disposto degli artt. 34, comma 2, e 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono, rispettivamente, l'incompatibilità e la ricusabilità del giudice che, in diverso procedimento, abbia già giudicato il medesimo imputato per un reato analogo e deciso identiche questioni giuridiche, non potendo configurarsi, in assenza dell'identità del fatto storico "sub iudice", alcuna compromissione del principio dell'imparzialità, come inteso sia dalla giurisprudenza costituzionale che da quella convenzionale (Sez. 3, n. 387 del 8/11/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283917). Nel caso in esame, la stessa prospettazione dei ricorrenti, piuttosto generica, evoca semplicemente un'identità soggettiva tra il giudice [OSCURATO:PERSONA], la persona offesa e l'imputato [OSCURATO:PERSONA], e non più che una sorta di "similitudine" tra processi, di per sé irrilevante, poiché pur potendovi essere identità di imputati, similitudine delle modalità della condotta di reato contestata, identità della persona offesa e delle fonti di prova, nondimeno la diversità dei fatti esclude la sussistenza di una ipotesi di incompatibilità idonea a fondare la ricusazione ai sensi della lett. a) dell'art. 37 cod. proc. pen. (e la diversità dei fatti si evince dalla stessa sentenza richiamata dal ricorso come favorevole ai ricorrenti - Sez. 5, n. 8930 del 30/11/2020, dep. 2021 - anche se i reati contestati erano analoghi). Ancor più irrilevante, oltre che generica nella prospettazione, è la denuncia di violazione dell'art. 36 cod. proc. pen. (e di conseguenza dell'art. 37 del codice di rito) con riguardo alla mancata astensione del giudice [OSCURATO:PERSONA], cui viene addebitato di non aver preso provvedimenti, nella sua veste direttiva ed organizzativa, in relazione ad esposti depositati più volte dai ricorrenti e dall'associazione della quale fanno parte, contro magistrati fiorentini.L'art. 40 cod. proc. pen., poi, prevede espressamente che, sulla ricusazione di un giudice del Tribunale decida la Corte d'appello competente, mentre la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di ricusazione per manifesta infondatezza dei motivi si caratterizza per una sommaria delibazione che si arresta "in limine" rispetto all'ambito peculiare dello scrutinio di merito e che consiste in una verifica esterna di corrispondenza al modello legale, concernendo il sindacato del giudice la mera plausibilità, risultante "ictu oculi", dei motivi che sorreggono l'atto (Sez. 6, n. 37112 del 5/4/2012, Iannuzzi, Rv. 253462). Il tentativo dei ricorrenti è quello di riscrivere, in ultima analisi, le vicende di fatto per le quali pende il processo penale in cui è stata ricusata la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]°. Le questioni di fatto evocate sono state enunciate in maniera di per sè inammissibile, poiché assertiva, a volte anche perplessa ed esplorativa, ovvero aprioristicamente astiosa nei confronti dei magistrati fiorentini, già più volte coinvolti nelle denunce dei due ricorrenti. 3. Il secondo argomento difensivo è anch'esso manifestamente infondato. I ricorrenti denunciano l'adozione della procedura "de plano" per la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di ricusazione sotto diversi profili, ma gli argomenti di censura non colgono l'essenza della struttura normativa del giudizio di ricusazione, differente nelle forme e nei contenuti, secondo che si prospetti una decisione di inammissibilità, da adottare con ordinanza, ai sensi del primo comma dell'art. 41 cod. proc. pen., oppure un giudizio di merito sull'istanza di ricusazione, previsto dal comma terzo dello stesso articolo, quando non sussista una delle condizioni per decidere senza ritardo e senza contraddittorio in presenza. Ebbene, occorre ribadire che, in tema di ricusazione, ai fini della dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di ricusazione avanzata dall'imputato nei confronti dei componenti il collegio e fondata su motivi manifestamente infondati, è legittima l'adozione della procedura "de plano", senza la partecipazione delle parti in camera di consiglio, previa fissazione di udienza e relativo avviso (Sez. 5, n. 43855 del 5/10/2005, Manzini, Rv. 233057; Sez. 3, n. 19964 del 29/3/2007, Stara, Rv. 236733). La procedura camerale, infatti, non comporta alcuna violazione del principio del contraddittorio, garantito dalla possibilità di presentare deduzioni in forma scritta anche non in presenza delle parti. Inoltre, è lo stesso art. 41, comma primo, cod. proc. pen. a prescrivere che il collegio designato per la ricusazione provveda a decidere "senza ritardo", mentre non vi sono richiami normativi alle forme dettate dall'art. 127 cod. proc. pen., a differenza di quanto previsto nel successivo terzo comma della medesima disposizione, relativo alla decisione di merito sulla ricusazione (vedi, in tema, Sez. 4, n. 42024 del 6/7/2017, Ventrici, Rv. 270770).Sulla seconda questione proposta con il motivo di ricorso in esame, poi, il Collegio richiama il condivisibile orientamento in base al quale, nel caso in cui la Corte di appello opti per l'adozione del procedimento "de plano" e, tuttavia, acquisisca, irritualmente, il non previsto parere del Procuratore Generale, l'omessa comunicazione di tale parere al ricusante è causa di nullità, per violazione del principio del contraddittorio, solo ove esso abbia contenuto argomentativo e di tali argomentazioni la Corte abbia tenuto conto nel decidere, prevalendo altrimenti la necessità di procedere senza ritardo alla decisione ex art. 41, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 3045 del 24/10/2019, dep. 2020, Rv. 278658, in una fattispecie in cui la Corte ha escluso che ricorresse alcuna nullità, essendosi la Corte d'appello limitata a dare semplicemente atto nella decisione sulla ricusazione dell'esistenza del parere del Procuratore Generale). Le Sezioni Unite, del resto, hanno chiarito, sia pur in tema di revisione, che solo il parere "argomentativo" del pubblico ministero, che sia stato irritualmente acquisito ai fini della valutazione sull'ammissibilità della richiesta, deve essere comunicato alla parte richiedente (Sez. U, n. 15189 del 19/1/2012, Dander, Rv. 252020). Nel caso degli odierni ricorrenti, il parere del Procuratore Generale presso la Corte d'appello concludeva per l'inammissibilità dell'istanza, non essendo stati osservati i termini e le forme di cui all'art. 38 cod. proc. pen., enunciando„ altresì, che i motivi apparivano manifestamente infondati, senza alcuna argomentazione specifica al riguardo. L'ordinanza impugnata si è limitata a dare atto del parere, conforme ad una decisione già spiegata dai giudici nella parte motivazionale precedente, ed ha motivato solo in relazione alla manifesta infondatezza dei motivi, considerato che i provvedimenti adottati dal giudice ricusato erano ordinari provvedimenti processuali, dai quali non era dato arguire alcun motivo di astensione. Pertanto, il parere del Procuratore Generale non comunicato alla parte non ha avuto alcun peso sulla decisione né sulla sua motivazione, come evidentemente si desume dal testo dell'ordinanza impugnata, sicchè alcuna nullità si è generata dall'omessa sua comunicazione, dovendosi considerare il suddetto parere quale atto privo di alcuna incidenza nel processo decisorio che ha condotto al provvedimento sull'istanza di ricusazione. 4. La terza censura proposta dai ricorrenti è generica, solo enunc:iativa e apodittica, a dispetto della consistente allegazione difensiva: si tratta di eccezione attinente alla condotta del dott. [OSCURATO:PERSONA], assertivamente ritenuta omissiva rispetto all'obbligo di denuncia di altri colleghi del suo ufficio, sul presupposto indimostrato e vago di loro condotte irregolari, relativa ad aspetti e questioni che non si intersecano con il procedimento di ricusazione innestatosi su quello principale Evidente, pertanto, la sua inammissibilità.5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi