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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 dicembre 2022

Cassazione n. 14216/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/saRtite le conclusioni del PG ‘ft. -"E• 601 .Q.../00;2 COLAJLCS-A) )-3 m t -t .x', FtS^c, oe,t4 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 12 aprile 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Bari in sede di appello avverso decisione sulla misura di sicurezza personale ha sostituito la misura della espulsione - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - con quella della libertà vigilata per la durata di un anno. 1.1 Va premesso che: a) in sede di condanna per cessione di stupefacenti [OSCURATO:PERSONA] è stato destinatario della misura di sicurezza della espulsione ai sensi dell'art.235 cod.pen. e 86 dPR n.309 del 1990; b) la misura di sicurezza è stata confermata, con giudizio di attualità della pericolosità, dal Magistrato di Sorveglianza di Foggia in data 15 dicembre 2021. 1.2 Nel valutare l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del Magistrato di Sorveglianza, il Tribunale da un lato conferma il giudizio di attualità della pericolosità (essenzialmente in riferimento alla gravità della condotta oggetto di giudizio penale e alla esistenza di un precedente analogo); dall'altro ritiene 01 possibile - anche in ragione del radicamento in Italia del nucleo familiare del [OSCURATO:PERSONA] - sostituire la previsione della espulsione con la misura meno afflittiva della libertà vigilata.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. 24 I] ricorrente deduce erronea applicazione di legge.

Si afferma che la misura di sicurezza disposta era quella della espulsione, ai sensi dell'art.86 dPR n.309 del 1990.

Una volta ritenute prevalenti le esigenze di tutela della unità del nucleo familiare - radicato in Italia - non sarebbe stato possibile emettere una misura diversa, seppure meno afflittiva.

3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 In sede di decisione sulla misura di sicurezza il Tribunale di Sorveglianza oltre a dover verificare la condizione soggettiva del destinatario del provvedimento in termini di «attualità della pericolosità» è sempre titolare del potere di modificare la tipologìa di misura da applicarsi (in termini generali v.

Sez.

I n. 4730 del 2.10.1998, rv 211884), in rapporto a principi di proporzionalità e gradualità.

Nel caso in esame il provvedimento opera una variazione in bonarrA---córrelata alla rilevata necessità di garantire l'unità del nucleo familiare - e la difesa non contesta con l'atto di ricorso la ricorrenza della pericolosità quanto l'esistenza del potere di graduazione della misura di sicurezza.

Si tratta, di contro, della possibile applicazione di un principio generale dell'ordinamento, né la misura applicata (libertà vigilata) può dirsi 'non prevista dalla legge', trattandosi di misura di sicurezza tipica.

Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali .

Così deciso in data 16 dicembre 2022 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/saRtite le conclusioni del PG ‘ft. -"E• 601 .Q.../00;2 COLAJLCS-A) )-3 m t -t .x', FtS^c, oe,t4 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 12 aprile 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Bari in sede di appello avverso decisione sulla misura di sicurezza personale ha sostituito la misura della espulsione - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - con quella della libertà vigilata per la durata di un anno. 1.1 Va premesso che: a) in sede di condanna per cessione di stupefacenti [OSCURATO:PERSONA] è stato destinatario della misura di sicurezza della espulsione ai sensi dell'art.235 cod.pen. e 86 dPR n.309 del 1990; b) la misura di sicurezza è stata confermata, con giudizio di attualità della pericolosità, dal Magistrato di Sorveglianza di Foggia in data 15 dicembre 2021. 1.2 Nel valutare l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del Magistrato di Sorveglianza, il Tribunale da un lato conferma il giudizio di attualità della pericolosità (essenzialmente in riferimento alla gravità della condotta oggetto di giudizio penale e alla esistenza di un precedente analogo); dall'altro ritiene 01 possibile - anche in ragione del radicamento in Italia del nucleo familiare del [OSCURATO:PERSONA] - sostituire la previsione della espulsione con la misura meno afflittiva della libertà vigilata. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. 24 I] ricorrente deduce erronea applicazione di legge. Si afferma che la misura di sicurezza disposta era quella della espulsione, ai sensi dell'art.86 dPR n.309 del 1990. Una volta ritenute prevalenti le esigenze di tutela della unità del nucleo familiare - radicato in Italia - non sarebbe stato possibile emettere una misura diversa, seppure meno afflittiva. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 In sede di decisione sulla misura di sicurezza il Tribunale di Sorveglianza oltre a dover verificare la condizione soggettiva del destinatario del provvedimento in termini di «attualità della pericolosità» è sempre titolare del potere di modificare la tipologìa di misura da applicarsi (in termini generali v. Sez. I n. 4730 del 2.10.1998, rv 211884), in rapporto a principi di proporzionalità e gradualità. Nel caso in esame il provvedimento opera una variazione in bonarrA---córrelata alla rilevata necessità di garantire l'unità del nucleo familiare - e la difesa non contesta con l'atto di ricorso la ricorrenza della pericolosità quanto l'esistenza del potere di graduazione della misura di sicurezza. Si tratta, di contro, della possibile applicazione di un principio generale dell'ordinamento, né la misura applicata (libertà vigilata) può dirsi 'non prevista dalla legge', trattandosi di misura di sicurezza tipica. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali . Così deciso in data 16 dicembre 2022 Il Consigliere est
Sentenza Cassazione n. 14216/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris