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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2018/2020

ECLI:EU:T:2020:266
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TO0561_INF

Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) dell’11 giugno 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑561/19) «Ricorso di annullamento – Energia – Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili – Limitazione dell’uso di biocarburanti prodotti a partire da colture alimentari e foraggere – Regolamento delegato (UE) 2019/807 – Definizione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni (ILUC) – Olio di palma – Legittimazione ad agire – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità»

1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari – Atti che non comportano alcuna misura d’esecuzione e che riguardano il ricorrente direttamente – Nozione di incidenza diretta – Criteri – Atto che produce direttamente effetti sulla situazione giuridica del ricorrente – Regolamento delegato della Commissione che stabilisce le materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni (ILUC) – Società ricorrente che non dimostra un’incidenza diretta sulla sua situazione giuridica – Irricevibilità [Art. 263, comma 4, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/2001, art. 26, § 2; regolamento delegato della Commissione 2019/807] (v. punti 21‑23, 28‑43, 48, dispositivo 1)

2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari – Atti che non comportano alcuna misura d’esecuzione e che riguardano il ricorrente direttamente – Nozione di incidenza diretta – Criteri – Atto idoneo a influire sulla situazione sostanziale del ricorrente – Criterio non decisivo (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 44‑46) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta al parziale annullamento del regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio e la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni ( GU 2019, L 133, pag. 1 ).

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) [OSCURATO:PERSONA], SA, è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TO0561_INF Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) dell’11 giugno 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑561/19) «Ricorso di annullamento – Energia – Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili – Limitazione dell’uso di biocarburanti prodotti a partire da colture alimentari e foraggere – Regolamento delegato (UE) 2019/807 – Definizione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni (ILUC) – Olio di palma – Legittimazione ad agire – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità» 1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari – Atti che non comportano alcuna misura d’esecuzione e che riguardano il ricorrente direttamente – Nozione di incidenza diretta – Criteri – Atto che produce direttamente effetti sulla situazione giuridica del ricorrente – Regolamento delegato della Commissione che stabilisce le materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni (ILUC) – Società ricorrente che non dimostra un’incidenza diretta sulla sua situazione giuridica – Irricevibilità [Art. 263, comma 4, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/2001, art. 26, § 2; regolamento delegato della Commissione 2019/807] (v. punti 21‑23, 28‑43, 48, dispositivo 1) 2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari – Atti che non comportano alcuna misura d’esecuzione e che riguardano il ricorrente direttamente – Nozione di incidenza diretta – Criteri – Atto idoneo a influire sulla situazione sostanziale del ricorrente – Criterio non decisivo (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 44‑46) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta al parziale annullamento del regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio e la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni ( GU 2019, L 133, pag. 1 ). Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) [OSCURATO:PERSONA], SA, è condannata alle spese.