Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2018/2020
ECLI:EU:T:2020:266
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TO0561_INF
Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) dell’11 giugno 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa T‑561/19)
«Ricorso di annullamento – Energia – Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili – Limitazione dell’uso di biocarburanti prodotti a partire da colture alimentari e foraggere – Regolamento delegato (UE) 2019/807 – Definizione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni (ILUC) – Olio di palma – Legittimazione ad agire – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità»
1.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari – Atti che non comportano alcuna misura d’esecuzione e che riguardano il ricorrente direttamente – Nozione di incidenza diretta – Criteri – Atto che produce direttamente effetti sulla situazione giuridica del ricorrente – Regolamento delegato della Commissione che stabilisce le materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni (ILUC) – Società ricorrente che non dimostra un’incidenza diretta sulla sua situazione giuridica – Irricevibilità
[Art. 263, comma 4, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/2001, art. 26, § 2; regolamento delegato della Commissione 2019/807]
(v. punti 21‑23, 28‑43, 48, dispositivo 1)
2.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari – Atti che non comportano alcuna misura d’esecuzione e che riguardano il ricorrente direttamente – Nozione di incidenza diretta – Criteri – Atto idoneo a influire sulla situazione sostanziale del ricorrente – Criterio non decisivo
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 44‑46)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta al parziale annullamento del regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio e la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni (
GU 2019, L 133, pag. 1
).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
[OSCURATO:PERSONA], SA, è condannata alle spese.