CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 ottobre 2024
Cassazione n. 42182/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 21786/202z1 - Rel. Borrelli - Ud. 23.10.2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata), che ha fatto leva, per escludere la tenuità, su un dato di fatto che ha ritenuto concludente, riconducibile all'ambito della graduazione del coefficiente soggettivo, vale a dire la volontà, sottesa alla falsa dichiarazione, di sottrarsi alle conseguenze della guida senza patente, tema con cui il ricorso non si è confrontato; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità, in quanto la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato, in tema di circostanze attenuanti generiche, che solo la loro concessione necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ( ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione; in tali termini già Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace, Rv. 245241 e più di recente Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315; Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270694). Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine all'insussistenza dell'elemento soggettivo, è del tutto generico e aspecifico, in quanto costituito dall'enunciazione di soli principi di diritto senza, tuttavia, spiegare perché il ragionamento dei giudici di merito circa l'irrilevanza del presunto intento provocatorio/canzonatorio sia errato (la Corte di Appello correttamente motivava sul punto a pag. 5 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammend