CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06254/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 18158/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via E.Q. Visconti n.20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] n.21, presso io studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - 2:e2 avverso la sentenza n. 403/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicata il 24/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata ad ottenere la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento del danno in relazione alla violazione di obblighi informativi legati al possesso di obbligazioni Bank of Ireland. Con citazione notificata in data 11.10.2013 [OSCURATO:PERSONA] ha appellato la decisione del Tribunale e, alla prima udienza del 14.3.202014, la banca appellata si è costituita al solo fine di eccepire la nullità dell'atto di appello in quanto la copia notificata difettava della indicazione della data fissata per la comparizione innanzi alla Corte d'Appello. Il giudice di secondo grado, in un primo tempo, aveva concesso all'appellante termine perentorio per la rinnovazione dell'atto di appello, formalità regolarmente adempiuta. Tuttavia, dopo aver fatto precisare le conclusioni all'udienza collegiale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice d'appello ha dichiarato inammissibile per tardività l'impugnazione proposta dal Galiotto, proprio sul rilievo che la copia notificata del primo atto di appello difettava della indicazione della data d'udienza. Il giudice di secondo ha evidenziato che la rinnovazione della notifica dell'atto di appello non era idonea a sanare qualsivoglia nullità dell'impugnazione proposta dal Galiotto, essendo stata idonea a raggiungere solo uno dei suoi scopi, ovvero la costituzione del rapporto processuale, ma non anche (alla luce delle sentenze di questa Corte 18868/2014 e S.U. n. 16/2000) l'altro, ovvero l'impedimento del passaggio in giudicato della sentenza impugnata, che si consegue solo con il comportamento dell'appellante conforme alle previsioni di cui all'art. 342 cod. proc. civ. (il quale, a sua volta, richiama le indicazioni prescritte dall'art. 163 cod. proc. civ., che prevede al punto 7 del terzo comma l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione). Nel caso di specie, l'atto di appello in rinnovazione era stato quindi notificato alla banca appellata allorquando il termine per l'impugnazione della pronuncia di primo grado era già ampiamente decorso. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidandolo a tre motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito in giudizio con controricorso, depositando, altresì, la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civv.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art.342 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 163, 164 e 359 cod. proc. civ.. Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata ha richiamato le citate pronunce di questa Corte (nn. 18868/2014 e S.U. 16/2000), le quali, tuttavia, avevano esaminato casi che si riferivano ad un contesto normativo diverso da quello attualmente vigente, atteso che, in primo luogo, l'art. 164 previgente prevedeva che "la costituzione del convenuto sana ogni vizio della citazione, ma restano salvi i diritti anteriormente quesiti nei casi richiamati nel comma precedente". Al contrario, l'attuale art. 164 cod. proc. civ. ha sancito la sanabilità ex tunc della nullità per i vizi attinenti la vocatio in ius, tra cui rientra l'omessa indicazione della data dell'udienza. Essendo quindi stato rimosso dalla nuova normativa l'ostacolo "della salvezza dei diritti quesiti", non è più sussistente la ragione ultima che aveva condotto al giudizio di non compatibilità del "vecchio" art. 164 comma 2° cod. proc. civ. con l'art. 359 cod. proc. civ.. Anche l'art. 342 cod. proc. civ. è mutato e la nuova norma commina espressamente la sanzione dell'inammissibilità solo in relazione ai vizi dell'atto afferente i motivi d'appello.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 360 comma 1° n. 4 cod. proc. civ. per mancato riconoscimento dell'avvenuta sanatoria con efficacia ex tunc della nullità dell'atto di citazione di appello. 3. Con il terzo motivo è stata la violazione dell'art. 360 comma 1° n. 4 cod. proc. civ. per omessa, o solo apparente motivazione in merito alle ragioni di declaratoria di inammissibilità dell'appello. 4. Il primo motivo è fondato. Va osservato che questa Corte, già con la sentenza n. 17951/2008, ha enunciato il principio di diritto secondo cui "In relazione alla nullità dell'atto di citazione, la disciplina dettata dal nuovo testo dell'art. 164 cod. proc. civ., applicabile anche in appello in virtù del richiamo di cui all'art. 359 cod. proc. civ., opera una distinzione quanto alle conseguenze della costituzione del convenuto, giacché mentre i vizi afferenti alla "vocatio in ius" sono sanati con effetto "ex tunc", quelli relativi alla "edítio actionis" sono sanati con effetto "ex/ nunc". Ne consegue che - ove nell'atto di appello manchino l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione e l'avvertimento di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7), cod. proc. civ., e l'appellante provveda di sua iniziativa ad una nuova notifica con la correzione degli elementi mancanti - la costituzione del convenuto sana la nullità del primo atto di appello con effetto retroattivo, valendo ad escludere il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado...". Anche più recentemente (vedi Cass. n. 14488/2018 e Cass. n. 13079/2018), questa Corte ha statuito che "l'omessa indicazione della data dell'udienza di comparizione nella copia notificata dell'atto di citazione produce la nullità della citazione stessa poiché l'art. 342 c.p.c., nello stabilire i requisiti dell'appello, richiama l'art. 163 c.p.c. che tale indicazione impone, con la conseguenza che il giudice, nelle controversie introdotte successivamente alla data del 30 aprile 1995, non può ritenere inammissibile il gravame e passata in giudicato la decisione impugnata, ma deve disporre, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., nel testo all'epoca vigente, la rinnovazione, entro un termine perentorio, della menzionata citazione, i cui vizi sono così sanati, e, qualora detta rinnovazione non avvenga, dichiarare l'estinzione del processo".Dunque, in caso di omessa indicazione nell'atto di appello (o nella copia notificata dell'atto di appello, vedi Cass. n. 3205/2008) della data dell'udienza di comparizione innanzi alla Corte d'Appello, trattandosi di vizio che attiene alla "vocatio in ius", in virtù del nuovo testo dell'art. 164 cod. proc. civ. (entrato in vigore il 30 aprile 1995, come previsto dalla novella del 1990), applicabile anche in appello in virtù del richiamo di cui all'art. 359 cod. proc. civ.„ la rinnovazione, entro un termine perentorio, della citazione sana il predetto vizio con effetto "ex tunc", con la conseguenza che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Nel caso di specie, la Corte d'Appello, nel ritenere che la rinnovazione dell'atto di appello fosse inidonea a sanare ex tunc il predetto vizio relativo alla vocatio in ius è chiaramente incorsa nella violazione degli artt. 164 e 359 cod. proc. civ.. In particolare, la Corte d'Appello ha erroneamente richiamato i principi enunciati dalle sentenze di questa Corte nn. 18868/2014 e S.U. 16/2000, le quali avevano esaminato fattispecie nelle quali si applicavano le norme previgenti, in primis, il vecchio art. 164 c.p.c. che prevedeva la salvezza dei diritti quesiti. In realtà, il giudice di secondo grado non ha considerato che, nel caso concreto, la sanatoria della nullità si era già prodotta ex tunc, ai sensi del terzo comma dell'art. 164 c.p.c., dal momento che la stessa Corte d'appello ha dato atto (p. 3) che l'appellato [OSCURATO:SOCIETA] si era già costituito in prima udienza - sia pure eccependo la nullità dell'atto di appello - e che in ogni caso, era stata disposta la rinnovazione dell'atto di appello. In proposito, essendo certo che l'atto di citazione in appello è stato rinotificato con l'indicazione della data (p. 4 della sentenza), la Corte di merito non avrebbe potuto dichiarare l'appello tardivo per intervenuto decorso del termine ex art. 327 c.p.c., atteso che sia la costituzione dell'appellato che la rinnovazione della citazione - in presenza di un vizio della vocatio in ius - ne sanano retroattivamente i vizi, talchè gli effetti processuali della domanda (nella specie l'instaurazione del rapporto processuale) si producono sin dal momento della prima notificazione (art. 164, secondo e terzo comma, c.p.c.. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo ed il terzo motivo sono assorbiti. P.Q.M. Accoglie il primo motivo, assorbiti il secondo ed il terzo, e rinvia alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, per n