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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12977/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che l'unico motivo di doglianza con cui la difesa si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge circa il riconoscimento della circostanza aggravante della violenza o minaccia perpetrata con l'uso di armi, non supera la soglia di ammissibilità in quanto generico; che questa Corte ha statuito il principio secondo il quale «la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584); che, nel caso in esame il ricorrente contestava in modo aspecifico il riconoscimento della sussistenza dell'aggravante senza uno specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata; invero a pag. 2 della sentenza impugnata la Corte d'appello ha affermato afferma che i fotogrammi, non essendo abbastanza nitidi e vicini, non consentivano di escludere che l'imputato impugnasse qualcosa di corto né di smentire la netta affermazione del D'Amato secondo il quale l'aggressore "c'aveva un ferro in mano" come affermato dalla persona offesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]., Giova - :olli "- D5'7' ti i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che l'unico motivo di doglianza con cui la difesa si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge circa il riconoscimento della circostanza aggravante della violenza o minaccia perpetrata con l'uso di armi, non supera la soglia di ammissibilità in quanto generico; che questa Corte ha statuito il principio secondo il quale «la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584); che, nel caso in esame il ricorrente contestava in modo aspecifico il riconoscimento della sussistenza dell'aggravante senza uno specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata; invero a pag. 2 della sentenza impugnata la Corte d'appello ha affermato afferma che i fotogrammi, non essendo abbastanza nitidi e vicini, non consentivano di escludere che l'imputato impugnasse qualcosa di corto né di smentire la netta affermazione del D'Amato secondo il quale l'aggressore "c'aveva un ferro in mano" come affermato dalla persona offesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]., Giova - :olli "- D5'7' ti i
Sentenza Cassazione n. 12977/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris