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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 11040/2022

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso 9478-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Ric. 2017 n. 9478 sez.

S2 - ud. 02/03/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 9478/2017 Numero sezionale 467/2022 Numero di raccolta generale 11040/2022 avverso la sentenza n. 1740/2016 della CORTE D'APPELLO di Data pubblicazione 05/04/2022 TORINO, depositata il 06/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del P.G. in persona del dottor. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo numero 4221 del 2010 emesso dal Tribunale di Torino per l’importo di euro 191.569,34 sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in relazione al credito vantato nei confronti dell’opponente nonché della società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per effetto di rapporti contrattuali di vario genere (conto corrente, mutui ed affidamenti).

2. L’opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo o almeno la sua inefficacia nei suoi confronti, quantomeno per l’importo di € 41.800.

3. A sua volta Mazzanti proponeva opposizione al medesimo decreto.

4. Il Tribunale di Torino rigettava l’opposizione del Mazzanti ed accoglieva quella del Canepa, revocando l’ingiunzione emessa nei suoi confronti.

5. [OSCURATO:PERSONA] interponeva appello avverso la suddetta sentenza.

6. Canepa si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello.

7. La Corte d’Appello di Torino accoglieva l’appello di [OSCURATO:SOCIETA] e rigettava l’opposizione proposta dal Canepa avverso il decreto ingiuntivo n.4221 del 2010 del Tribunale di Torino.

In particolare, la Corte d’Appello evidenziava che [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Ric. 2017 n. 9478 sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 9478/2017 Numero sezionale 467/2022 Numero di raccolta generale 11040/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] il decreto ingiuntivo sopra indicato. [OSCURATO:PERSONA] era divenuto socio della [OSCURATO:SOCIETA] con atto iscritto il 2 ottobre 2009.

Con atto iscritto il 2 febbraio 2010 la società si era trasformata da s.n.c. in s.a.s. e il Canepa, che all’atto della trasformazione rivestiva la qualità di socio accomandante, in pari data, cedeva la propria quota a tale [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d'Appello evidenziava che il Tribunale aveva accolto l’opposizione del Canepa sul presupposto che la banca fosse a conoscenza della trasformazione della società sin dal 13 gennaio 2010 e che fosse applicabile l’articolo 2500 quinquies c.c., essendo la trasformazione in altro tipo di società di persone assimilabile al passaggio da società di persone a società di capitali quantomeno per il passaggio del Canepa da socio illimitatamente responsabile della snc a socio limitatamente responsabile della s.a.s..

Sempre secondo il Tribunale, la banca era venuta a conoscenza della trasformazione e non si era opposta nei 60 giorni successivi mentre non era necessaria la comunicazione della delibera di trasformazione.

La Corte d’Appello di Torino, premesso che il Canepa per una parte non aveva posto in dubbio l’obbligazione di [OSCURATO:SOCIETA] nei suoi presupposti ma soltanto la propria responsabilità per le ragioni della trasformazione della società ex articolo 2500 quinquies c.c., riteneva che tale disposizione non potesse applicarsi nel caso di specie.

La norma, infatti, disciplinava il profilo della responsabilità dei soci già illimitatamente responsabili coinvolti dalla trasformazione di società di persone in società di capitali prevista dall’articolo 2500 ter c.c. vale a dire il fenomeno della cosiddetta trasformazione progressiva omogenea.

La norma era stata introdotta dalla legge delega di riforma del diritto societario al fine di favorire la trasformazione delle società di persone in società di capitali.

La sua ratio atteneva al mutamento esterno del tipo societario e alla Ric. 2017 n. 9478 sez.

S2 - ud. 02/03/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 9478/2017 Numero sezionale 467/2022 Numero di raccolta generale 11040/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 conseguente limitazione di responsabilità per i soci della società trasformata.

Il mutamento della posizione dei soci e della loro responsabilità per le obbligazioni assunte dalla società poteva verificarsi anche nel mutamento del tipo sociale interno alla categoria delle società di persone come avvenuto nel caso di specie.

Tale trasformazione interna alla categoria delle società di persone era estranea alla lettera dell’articolo 2500 quinquies c.c. ma anche alla sua ratio che era appunto quella della trasformazione in società di capitali.

La Corte d'Appello poneva in luce come l’ipotesi di cui alla norma richiamata riguardasse strutturalmente tutti i soci della società trasformata mentre nel rapporto tra s.n.c. e s.a.s. riguardava solo i soci accomandanti.

Inoltre, nel caso di trasformazione in società di capitali il mutamento era definitivo, mentre nell’altro caso era suscettibile di venir meno, in particolare per la violazione del divieto di immissione di cui all’articolo 2320, primo comma, c.c.. 7.1 Una volta riformata la sentenza del Tribunale sull’applicabilità della norma citata, dovevano affrontarsi i profili di merito non esaminati dal Tribunale perché assorbiti.

In particolare, il Canepa aveva contestato di dovere la somma relativa al contratto di mutuo del 5 febbraio 2009 di euro 41.800, poiché l’atto costitutivo della società prevedeva che le operazioni di straordinaria amministrazione fossero sottoscritte da tutti i soci e amministratori mentre il contratto di mutuo era stato sottoscritto soltanto da Mazzanti e da Gili.

Secondo la Corte d’Appello, la tesi dell’appellato secondo cui [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto dimostrare, per provare la ratifica, che egli aveva personalmente posto in essere l’operazione utilizzando le somme mutuate, era infondata.

In realtà il mutuo era stato contratto in nome e per conto della società e, dunque, era la [OSCURATO:SOCIETA] che doveva ratificare il contratto Ric. 2017 n. 9478 sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 9478/2017 Numero sezionale 467/2022 Numero di raccolta generale 11040/2022 inefficace per mancata sottoscrizione di uno dei soci e dunque a tal Data pubblicazione 05/04/2022 fine era sufficiente che essa avesse disposto della provvista tramite uno qualsiasi dei soci la cui attività era riconducibile alla società. [OSCURATO:PERSONA] non aveva contestato la prospettazione di [OSCURATO:SOCIETA] secondo cui la somma mutuata era stata utilizzata da [OSCURATO:SOCIETA], nè aveva dedotto che ciò si fosse verificato con riferimento ad operazioni che richiedevano la firma congiunta di tutti.

Pertanto, una volta ratificato il contratto, la sua responsabilità per le obbligazioni da esso derivanti conseguiva dalla sua qualifica di socio illimitatamente responsabile.

Egli, dunque, doveva rispondere anche delle obbligazioni sorte in data anteriore al suo ingresso secondo i principi dettati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.

8. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi.

9. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.

10. Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, entrambe le parti hanno insistito nelle rispettive richieste.

11. All’esito dell’adunanza camerale del 21 ottobre 2021 la trattazione del ricorso è stata rinviata alla pubblica udienza.

12. Fissato all’udienza pubblica del 2 marzo 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, e dall’art. 7 del decreto- legge n. 105 del 2021, convertito nella legge n. 126 del 2021, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

13. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

Ric. 2017 n. 9478 sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 9478/2017 Numero sezionale 467/2022 Numero di raccolta generale 11040/2022 Data pubblicazione 05/04/2022

14. Il ricorrente con memoria depositata in prossimità dell’udienza, ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione di norme di diritto per avere la corte d’appello ritenuto inapplicabile l’articolo 2500 quinquies c.c.

Secondo il ricorrente, nonostante la collocazione del disposto normativo nel capo dedicato alla trasformazione delle società di persone in società di capitali, dovrebbe comunque applicarsi alla fattispecie la norma citata in quanto ciò che conta non è il tipo di trasformazione societaria quanto piuttosto il tipo di responsabilità limitata o illimitata assunto dai soci.

Nel passaggio dalla snc alla s.a.s. così come nel passaggio da società in nome collettivo a società a responsabilità limitata, alcuni soci vedono limitare il proprio grado di responsabilità, rimanendo compreso nei limiti della propria quota esattamente come per la società di capitali.

La ratio della norma giustificherebbe pertanto la sua piena applicazione anche all’ipotesi in esame.

Anche la Corte di Cassazione avrebbe applicato la norma in esame a una fattispecie analoga a quell’oggetto del ricorso.

Sicché, essendo passato in giudicato l’accertamento in fatto contenuto nella sentenza di primo grado non oggetto di impugnazione con la quale il Tribunale di Torino aveva ritenuto provata la conoscenza della trasformazione societaria e delle conseguenti limitazioni di responsabilità, non dovrebbe essere necessaria la cassazione con rinvio ma si potrebbe decidere nel merito. 1.1 Il primo motivo di ricorso è infondato. 1.2 Il Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso per la mancata comunicazione della delibera di trasformazione della [OSCURATO:SOCIETA] e di affermare nell’interesse della legge il seguente principio di diritto: Ric. 2017 n. 9478 sez.

S2 - ud. 02/03/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 9478/2017 Numero sezionale 467/2022 Numero di raccolta generale 11040/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 l'art. 2500 quinquies c.c., secondo cui, salvo il consenso da parte dei creditori, la trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2500 ter c.c., opera non solo in caso di trasformazione omogenea progressiva ma anche nel caso in cui, per effetto della trasformazione omogenea di una società di persone in una diversa società di persone, taluni soci perdano la responsabilità personale ed illimitata per le obbligazioni sociali. 1.3 Preliminarmente deve evidenziarsi che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non è passata in giudicato l’affermazione del giudice di primo grado circa il fatto che risultava provata la conoscenza in capo alla banca della trasformazione della società ex art. 2500 quinquies c.c.

Tale questione, infatti, avente ad oggetto la ritenuta sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2500 quinquies c.c. - in quanto poteva presumersi che la Banca fosse a conoscenza della trasformazione della società dalla lettera che aveva inviato alla [OSCURATO:SOCIETA] con la quale chiedeva il rientro dall’esposizione debitoria – è logicamente posposta alla questione della possibilità di applicare l’art. 2500 quinquies c.c. alla trasformazione di una snc in [OSCURATO:SOCIETA], pertanto, ribadirsi in proposito che: Il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, Ric. 2017 n. 9478 sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 9478/2017 Numero sezionale 467/2022 Numero di raccolta generale 11040/2022 non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal Data pubblicazione 05/04/2022 motivo di gravame (Sez. 2, Ord. n. 10760 del 2019). 1.4 Ciò premesso, rileva il Collegio che deve confermarsi la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l’art. 2500 quinquies c.c. non sia applicabile alla trasformazione di una snc in una [OSCURATO:SOCIETA] consegue che non è necessario approfondire il tema delle modalità con le quali deve effettuarsi la comunicazione della delibera di trasformazione e la possibilità o meno di presumere il consenso con il decorso di 60 giorni dal momento di conoscenza aliunde della trasformazione.

Ad ogni modo, è utile ribadire l’approdo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale: «Ai sensi dell'art. 2500 quinquies c.c. la trasformazione di una società non libera i soci a responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali anteriori alla iscrizione della delibera di trasformazione nel registro delle imprese, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione; quest'ultimo si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata, non hanno espressamente negato la loro adesione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, la quale deve avere come oggetto specifico la trasformazione della società.

Ne consegue che, ai fini della operatività della presunzione di consenso, all'omessa comunicazione non possono supplire né la conoscenza acquisita "aliunde" della trasformazione da parte dei creditori, né l'invio di atti ai medesimi dai quali l'avvenuta trasformazione sia riconoscibile, né la notizia legale dell'avvenuta trasformazione che deriva dalla pubblicità della delibera» (Sez. 2, Ord. n. 29745 del 2020, nello stesso senso successivamente Sez. 6-1, Ord. n. 13772 del 2021). 1.5 La questione posta dal motivo in esame, come si è detto, ha ad oggetto l’ambito di applicazione dell’art. 2500 quinquies c.c., in Ric. 2017 n. 9478 sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 9478/2017 Numero sezionale 467/2022 Numero di raccolta generale 11040/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 particolare se debba applicarsi solo alla trasformazione delle società di persone in società di capitali o se possa estendersi, quantomeno in via di interpretazione analogica, anche alla trasformazione di una società c.d.

“omogenea” tra società di persone, ovvero da una società in nome collettivo ad una società in accomandita semplice. 1.6 Nella specie, infatti, la [OSCURATO:SOCIETA], con tre soci, è stata trasformata in società in accomandita semplice e contestualmente all'atto di trasformazione con il quale il Canepa ha assunto la qualità di socio accomandante, egli ha trasferito la propria quota di partecipazione ad un terzo. 1.7 Il collegio non condivide l’interpretazione proposta dalla Procura Generale e ritiene, al contrario, che il secondo comma dell’art. 2500 quinquies c.c. sia di stretta interpretazione e la sua applicazione non possa estendersi in via analogica all’ipotesi in esame.

Al fine di una più chiara comprensione dell’interpretazione da dare all’art. 2500 quinquies c.c. è opportuno riportarne integralmente il testo: «La trasformazione [di società di persone in società di capitali] non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione.

Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione».

La norma è stata introdotta in occasione della complessiva riforma della disciplina della trasformazione delle società ad opera dell’art.6 del d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della Ric. 2017 n. 9478 sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 9478/2017 Numero sezionale 467/2022 Numero di raccolta generale 11040/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della L. 3 ottobre 2001, n. 366) che ha aggiunto la sezione I al Capo X del Titolo V del Libro V del codice civile. 1.8 La giurisprudenza di questa Corte in tema di trasformazione delle società di recente (Sez. 1, Sent. n.1519 del 2021) ha messo in luce che l'istituto contiene in sé e considera una serie di fenomeni diversi e, nel caso, anche molto lontani tra loro.

Così viene a ricomprendere il caso della trasformazione di una s.r.l. in una s.p.a. (o anche viceversa) ex art. 2500 cod. civ. (c.d. trasformazione omogenea tra società di capitali), in cui tutto sembrerebbe risolversi in una semplice modifica dell'atto costitutivo, con il connesso mutamento della forma di organizzazione dell'«ente» societario e di partecipazione allo stesso.

Come pure ricomprende le diverse fattispecie della trasformazione delle società di persone in società di capitali (progressiva) regolata dall’art. 2500 ter c.c. o l’ipotesi di trasformazione da società di capitali a società di persone (regressiva) dall’art. 2500 sexies c.c… In tali ipotesi, come si dirà, assume rilievo anche la diversa tematica innestata dal mutamento di regime di responsabilità patrimoniale, che per tal via viene a realizzarsi: o per il venir meno della responsabilità illimitata dei soci o al contrario per il «sopravvenire» di tale responsabilità solidale e illimitata dei soci ex art. 2291 cod. civ. in luogo della precedente situazione di compiuta, «perfetta» autonomia del patrimonio sociale.

Completano il quadro altre fattispecie non riconducibili a operazioni di tipo endosocietario: di transito, dunque, da organizzazioni societarie a strutture di altra conformazione (art. 2500 septies cod. civ.) o anche viceversa (art. 2500 octies cod. civ.).

Risulta evidente, pertanto, che l'istituto della trasformazione, di cui ai vigenti articoli 2498 e ss. cod. civ., non può essere assunto in termini di blocco «unico», con risvolti identici per tutte le diverse Ric. 2017 n. 9478 sez.

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In altri termini, la trasformazione delle società, ricomprendendo in sé una congerie di figure diverse e anche molto dissimili tra loro, non si presta a una ricostruzione unitaria delle tematiche che le singole figure vengono a proporre. 1.9 La trasformazione, nelle sue svariate configurazioni, può comportare il cambiamento del regime di responsabilità dei soci.

Nel caso di trasformazione “progressiva” (da società di persone a società di capitali) i soci illimitatamente responsabili non sono liberati dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2500 ter, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione.

Nel caso di trasformazione “regressiva” (da società di capitali a società di persone) invece, i soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata, rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione. 1.10 La riforma del 2003 ha previsto anche che nel caso del passaggio da società di persone a società di capitali il consenso per la liberazione dei soci illimitatamente responsabili possa presumersi nel caso non sia stato espressamente negato dai creditori nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione di trasformazione della società (art.2500 quinquies, secondo comma, c.c.).

La norma tende a favorire la liberazione dei soci, prevedendosi tale effetto, oltre che nel caso in cui sussista il consenso espresso dei creditori alla trasformazione, anche nel caso in cui non vi sia stata da parte dei creditori un'espressa opposizione alla trasformazione entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della relativa deliberazione, comunicazione che può avvenire in forma libera, ovvero non solo con raccomandata ma anche con altri mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento.

Ric. 2017 n. 9478 sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 9478/2017 Numero sezionale 467/2022 Numero di raccolta generale 11040/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 1.11 Diversamente dalle altre ipotesi, la trasformazione da un tipo di società di persone ad un altro, c.d.

“omogenea”, come quella avvenuta nel caso in esame, non è espressamente disciplinata dal codice. 1.10 Il Procuratore Generale ritiene che la mancanza di una disciplina espressa renda particolarmente incerti alcuni profili quali ad esempio quelli concernenti il quorum decisionale, la necessità o meno della relazione di stima del patrimonio sociale oltre naturalmente quello relativo all'applicazione della regola di cui all'art. 2500 quinquies c.c.. (oggetto specifico della questione in esame).

Quanto al primo aspetto, riguardante la sufficienza del consenso della maggioranza, l’Ufficio requirente osserva come sia stato correttamente ritenuto che la disposizione contenuta nell'art. 2500 ter (secondo cui la trasformazione progressiva può essere decisa con il consenso della maggioranza determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili) è norma eccezionale che deroga il principio generale che informa le società personali ex art. 2252 C.C. della unanimità di consensi, tale soluzione esclude, dunque, anche la possibilità del recesso (consentita dall'art. 2500 ter c.c. sempre nel caso di trasformazione progressiva): in tal caso, dunque, l'applicazione analogica di una norma, dettata per la trasformazione omogenea progressiva, alla trasformazione omogenea da un tipo all'altro di società di persone è impedita dal carattere eccezionale della disposizione.

Anche la previsione della necessità della relazione di stima, imposta dal secondo comma dell'art. 2500 ter, è inapplicabile alla trasformazione omogenea interna delle società di persone, per ragioni logiche: la relazione, infatti, mira a garantire la formazione corretta di un capitale che apparterrà ad una società di capitali, connotata da autonomia patrimoniale perfetta, laddove la responsabilità illimitata dei soci nelle società di persone comporta una Ric. 2017 n. 9478 sez.

S2 - ud. 02/03/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anche in tal caso, dunque, l'applicazione di una norma, dettata per la trasformazione progressiva, è preclusa dalla non identità della fattispecie in esame con quella regolata dal legislatore.

Sempre secondo il Procuratore generale, la regola posta dall'art. 2500 quinquies, invece, è espressiva, proprio nella già riferita logica del bilanciamento, di principi di carattere generale: quello secondo il quale la trasformazione non può pregiudicare la posizione dei creditori sociali anteriori, che hanno riposto un affidamento, nel concedere il credito, sulla responsabilità personale ed illimitata dei soci; quello della libera rinunciabilità dei diritti disponibili.

In tal caso non vi è alcuna ragione per escludere l'applicazione analogica dell'art. 2500 quinquies, rimanendo in capo ai soci a responsabilità limitata quella illimitata per le obbligazioni anteriori (mentre nel caso opposto, di soci precedentemente a responsabilità limitata che assumano la posizione di soci a responsabilità illimitata, dovrebbe trovare applicazione l'art. 2269 C.C., essendo la loro posizione parificabile a quella di un nuovo socio, con conseguente assunzione della responsabilità illimitata anche per le obbligazioni anteriori al proprio acquisto).

In definitiva, la regola posta dall'art. 2500 quinquies trascende i confini della trasformazione progressiva e riguarda qualsiasi fenomeno trasformativo che determini la perdita, da parte di un socio, della responsabilità illimitata per le obbligazioni assunte. 1.11 Come si è detto, il collegio non condivide l’interpretazione proposta, in quanto l’art. 2500 quinquies c.c., nella parte in cui introduce una presunzione di consenso alla liberazione del socio illimitatamente responsabile per i crediti della società allo spirare del termine di 60 giorni dalla comunicazione della delibera di trasformazione, è norma di stretta interpretazione, insuscettibile di Ric. 2017 n. 9478 sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 9478/2017 Numero sezionale 467/2022 Numero di raccolta generale 11040/2022 interpretazione analogica in quanto deroga al principio generale Data pubblicazione 05/04/2022 secondo il quale il silenzio non può mai elevarsi a indice certo di una volontà abdicativa o rinunciataria di un diritto, a meno che non sia circostanziato, cioè accompagnato dal compimento di atti o comportamenti di per sé idonei a palesare una volontà inequivocabile.

Deve in proposito richiamarsi una recente pronuncia di questa Corte (Sez. 6-1, Ord. n. 13772 del 2021) che ha posto in evidenza che la "liberazione" dei soci illimitatamente responsabili, prevista dall'art. 2500 quinquies c.c. (come possibile interruzione della regola base della permanenza di responsabilità), si atteggia propriamente come un atto di rinuncia del creditore (cfr. la norma dell'art. 1236 c.c.): come rinuncia, ancor più precisamente, alla garanzia ex lege in cui si sostanzia la responsabilità dei soci delle società in nome collettivo (sul tema cfr. la recente decisione di Cass., 20 gennaio 2021, n. 979).

In tale occasione, si è aggiunto che la possibilità prevista dal comma 1, dell’art. 2500 quinquies c.c. riproduce la fattispecie generale di remissione del credito (sub specie, di rinuncia alla garanzia personale che assiste il diritto; cfr. la norma dell'art. 1238 c.c.).

Come tale, per essa valgono senz'altro le regole generali che la giurisprudenza di questa Corte ha fissato per tale figura.

In particolare, per quanto qui interessa, la remissione, "quale atto abdicativo di natura negoziale, esige e postula che il diritto di credito si estingua conformemente alla volontà remissoria e nei limiti da questa fissati, ossia che l'estinzione si verifichi solo se e in quanto voluta dal creditore".

La remissione, pur non essendo soggetta a "particolari requisiti di forma", non può comunque presumersi, se può essere frutto anche di un comportamento concludente è tuttavia "indispensabile che la volontà abdicativa risulti da una serie di circostanze significative e inequivoche, assolutamente incompatibili Ric. 2017 n. 9478 sez.

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La possibilità prevista dal comma 2 dell'art. 2500 quinquies, c.c. se continua a inscriversi nello stesso ambito dell’altra - e quindi comunque rappresenta un atto negoziale del creditore, per altro viene a delineare un particolare percorso di manifestazione della volontà di quest'ultimo, secondo quanto articolato dalla norma in questione (in dottrina, si parla anche, in proposito, di "procedimento di liberazione" dalla responsabilità; ma v. già Cass., 8 agosto 2002, n. 11994, che sotto il profilo strutturale vi ravvisa la presenza di un apposito "interpello, con il quale si assegna al creditore uno spatium deliberandi").

Già in tale occasione si è osservato che questo percorso normativo si manifesta, in sé stesso, di stretta interpretazione: sia perché è comunque espressivo di una volontà abdicativa di un diritto; sia pure, e non meno, perché tale percorso si sostanzia nell'assegnare un determinato valore giuridico (remissorio, appunto) al silenzio: nell'assegnare, quindi, al creditore un onere di manifestare positivamente l’opposizione alla trasformazione. 1.12 Sulla base di quanto fin qui esposto può affermarsi che in caso di trasformazione di una società di persona in società di capitali la liberazione del socio illimitatamente responsabile deve essere ricondotta alla categoria generale della rinuncia al credito o della remissione del debito o di rinuncia alle garanzie.

Si tratta di un atto negoziale che richiede una manifestazione di volontà che può essere anche tacita, ma deve essere tuttavia inequivoca e non può presumersi sulla base della mera conoscenza aliunde della deliberazione di trasformazione.

Ric. 2017 n. 9478 sez.

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In conclusione deve affermarsi il seguente principio di diritto: Il secondo comma dell’art. 2500 quinquies c.c. prevede un’ipotesi di presunzione di consenso abdicativo del creditore nei confronti dei soci illimitatamente responsabili che non può essere estesa oltre le ipotesi ivi espressamente contemplate di trasformazione da società di persone a società di capitali, comportando un atto di rinuncia ad un diritto nei confronti di un condebitore solidale con conseguente diminuzione della garanzia patrimoniale sottostante il credito.

Ne consegue che la norma citata, nella parte in cui presume il consenso del creditore alla liberazione dei soci illimitatamente responsabili sulla base di un comportamento non oppositivo non è suscettibile di interpretazione analogica e non può applicarsi anche all’ipotesi di trasformazione di una società di persone da società in nome collettivo a società in accomandita semplice.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’errata applicazione dei principi in materia di ratifica del contratto stipulato dal falsus procurator.

La Corte d’Appello ha ritenuto che anche il contratto di finanziamento stipulato il 5 febbraio 2009 per l’importo di euro 41.800 fosse opponibile al signor Canepa, affermando che tale contratto ancorché stipulato soltanto da due dei tre soci amministratori della società in violazione delle norme statutarie fosse stato successivamente ratificato dalla Società medesima.

L’art. 7 Ric. 2017 n. 9478 sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 9478/2017 Numero sezionale 467/2022 Numero di raccolta generale 11040/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 dello statuto della Società, invece, prevedeva per l’accesso al credito, ai fini dell’efficacia del contratto, la firma congiunta di tutti i soci e la previsione era stata regolarmente iscritta presso la camera di commercio e dunque era opponibile ai terzi.

La Corte, inoltre, sarebbe incorsa in un errore di diritto per aver affermato che ai fini della ratifica di un contratto stipulato dal rappresentante senza poteri ai sensi dell’articolo 1399 c.c. la ratifica, che deve provenire dal soggetto rappresentato, si sarebbe verificata mediante operazioni materiali di disposizione della somma mutuata da parte di uno dei soci.

La ratifica, per giurisprudenza consolidata, deve rivestire la stessa forma richiesta per il contratto da concludere.

Se per statuto societario ai fini dell’efficacia del contratto di accesso al credito era richiesta la forma scritta con la sottoscrizione di tutti e tre soci, per la ratifica di quel contratto, ove stipulata dal rappresentante senza poteri, doveva essere richiesta la medesima firma ovvero un negozio giuridico approvato da tutti i soci.

In caso contrario, la semplice disposizione materiale della somma, anche solo da parte di uno dei soci all’insaputa degli altri, non può valere a ratificare il contratto in nome e per conto della società. 2.1 Il secondo motivo di ricorso è fondato.

Deve osservarsi che la Corte d’Appello ha erroneamente ritenuto sufficiente la ratifica tacita della società.

Nella specie, infatti, non è contestato che in base all'atto costitutivo della [OSCURATO:SOCIETA] la stipula di atti di credito o di straordinaria amministrazione richiedeva il consenso unanime di tutti i soci e che il mutuo era stato stipulato senza la partecipazione del Canepa.

In proposito deve evidenziarsi che l'art. 2258 cod. civ., con disposizione dettata per le società semplici, ma applicabile, in virtù del richiamo di cui all'art. 2293 dello stesso codice, alle società in nome collettivo, prevede che, quando per il compimento di un atto è Ric. 2017 n. 9478 sez.

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Deve, pertanto, farsi applicazione del seguente principio affermato da questa Corte: La ratifica del negozio concluso dal falsus procurator può desumersi da facta concludentia, sempre che, nel caso di negozio concluso in nome di una persona giuridica o di una società, il comportamento dal quale possa desumersi l'esistenza della ratifica provenga dall'organo istituzionalmente competente a provvedere su di essa (Sez. 1, Sent. n. 3501 del 2013, Sez. 3, Sent. n. 27335 del 2005, Sez.

L, Sent. n. 8276 del 1997, Sez. 2, Sent. n. 10745 del 1992).

Dunque, la ratifica tacita del mutuo, non provenendo dall’organo competente a provvedere su di essa e, dunque, non essendo avvenuta con le modalità richieste per l’atto da ratificare, non può obbligare anche il Canepa nei confronti della banca.

Questi, infatti, è rimasto estraneo all’accordo negoziale in violazione dell’art. 7 dello statuto della Società che prevedeva per l’accesso al credito, ai fini dell’efficacia del contratto, la firma congiunta di tutti i soci.

Tale previsione è opponibile alla banca che poteva conoscerla, essendo iscritta presso la camera di commercio.

Ne consegue che la sentenza, nella parte in cui ha ritenuto che anche il contratto di finanziamento stipulato il 5 febbraio 2009 per l’importo di euro 41.800 fosse opponibile al signor Canepa, deve essere cassata.

3. In conclusione, la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Ric. 2017 n. 9478 sez.

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Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso 9478-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Ric. 2017 n. 9478 sez. S2 - ud. 02/03/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 9478/2017 Numero sezionale 467/2022 Numero di raccolta generale 11040/2022 avverso la sentenza n. 1740/2016 della CORTE D'APPELLO di Data pubblicazione 05/04/2022 TORINO, depositata il 06/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del P.G. in persona del dottor. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo numero 4221 del 2010 emesso dal Tribunale di Torino per l’importo di euro 191.569,34 sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in relazione al credito vantato nei confronti dell’opponente nonché della società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per effetto di rapporti contrattuali di vario genere (conto corrente, mutui ed affidamenti). 2. L’opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo o almeno la sua inefficacia nei suoi confronti, quantomeno per l’importo di € 41.800. 3. A sua volta Mazzanti proponeva opposizione al medesimo decreto. 4. Il Tribunale di Torino rigettava l’opposizione del Mazzanti ed accoglieva quella del Canepa, revocando l’ingiunzione emessa nei suoi confronti. 5. [OSCURATO:PERSONA] interponeva appello avverso la suddetta sentenza. 6. Canepa si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello. 7. La Corte d’Appello di Torino accoglieva l’appello di [OSCURATO:SOCIETA] e rigettava l’opposizione proposta dal Canepa avverso il decreto ingiuntivo n.4221 del 2010 del Tribunale di Torino. In particolare, la Corte d’Appello evidenziava che [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Ric. 2017 n. 9478 sez. S2 - ud. 02/03/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 9478/2017 Numero sezionale 467/2022 Numero di raccolta generale 11040/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] il decreto ingiuntivo sopra indicato. [OSCURATO:PERSONA] era divenuto socio della [OSCURATO:SOCIETA] con atto iscritto il 2 ottobre 2009. Con atto iscritto il 2 febbraio 2010 la società si era trasformata da s.n.c. in s.a.s. e il Canepa, che all’atto della trasformazione rivestiva la qualità di socio accomandante, in pari data, cedeva la propria quota a tale [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'Appello evidenziava che il Tribunale aveva accolto l’opposizione del Canepa sul presupposto che la banca fosse a conoscenza della trasformazione della società sin dal 13 gennaio 2010 e che fosse applicabile l’articolo 2500 quinquies c.c., essendo la trasformazione in altro tipo di società di persone assimilabile al passaggio da società di persone a società di capitali quantomeno per il passaggio del Canepa da socio illimitatamente responsabile della snc a socio limitatamente responsabile della s.a.s.. Sempre secondo il Tribunale, la banca era venuta a conoscenza della trasformazione e non si era opposta nei 60 giorni successivi mentre non era necessaria la comunicazione della delibera di trasformazione. La Corte d’Appello di Torino, premesso che il Canepa per una parte non aveva posto in dubbio l’obbligazione di [OSCURATO:SOCIETA] nei suoi presupposti ma soltanto la propria responsabilità per le ragioni della trasformazione della società ex articolo 2500 quinquies c.c., riteneva che tale disposizione non potesse applicarsi nel caso di specie. La norma, infatti, disciplinava il profilo della responsabilità dei soci già illimitatamente responsabili coinvolti dalla trasformazione di società di persone in società di capitali prevista dall’articolo 2500 ter c.c. vale a dire il fenomeno della cosiddetta trasformazione progressiva omogenea. La norma era stata introdotta dalla legge delega di riforma del diritto societario al fine di favorire la trasformazione delle società di persone in società di capitali. La sua ratio atteneva al mutamento esterno del tipo societario e alla Ric. 2017 n. 9478 sez. S2 - ud. 02/03/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 9478/2017 Numero sezionale 467/2022 Numero di raccolta generale 11040/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 conseguente limitazione di responsabilità per i soci della società trasformata. Il mutamento della posizione dei soci e della loro responsabilità per le obbligazioni assunte dalla società poteva verificarsi anche nel mutamento del tipo sociale interno alla categoria delle società di persone come avvenuto nel caso di specie. Tale trasformazione interna alla categoria delle società di persone era estranea alla lettera dell’articolo 2500 quinquies c.c. ma anche alla sua ratio che era appunto quella della trasformazione in società di capitali. La Corte d'Appello poneva in luce come l’ipotesi di cui alla norma richiamata riguardasse strutturalmente tutti i soci della società trasformata mentre nel rapporto tra s.n.c. e s.a.s. riguardava solo i soci accomandanti. Inoltre, nel caso di trasformazione in società di capitali il mutamento era definitivo, mentre nell’altro caso era suscettibile di venir meno, in particolare per la violazione del divieto di immissione di cui all’articolo 2320, primo comma, c.c.. 7.1 Una volta riformata la sentenza del Tribunale sull’applicabilità della norma citata, dovevano affrontarsi i profili di merito non esaminati dal Tribunale perché assorbiti. In particolare, il Canepa aveva contestato di dovere la somma relativa al contratto di mutuo del 5 febbraio 2009 di euro 41.800, poiché l’atto costitutivo della società prevedeva che le operazioni di straordinaria amministrazione fossero sottoscritte da tutti i soci e amministratori mentre il contratto di mutuo era stato sottoscritto soltanto da Mazzanti e da Gili. Secondo la Corte d’Appello, la tesi dell’appellato secondo cui [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto dimostrare, per provare la ratifica, che egli aveva personalmente posto in essere l’operazione utilizzando le somme mutuate, era infondata. In realtà il mutuo era stato contratto in nome e per conto della società e, dunque, era la [OSCURATO:SOCIETA] che doveva ratificare il contratto Ric. 2017 n. 9478 sez. S2 - ud. 02/03/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 9478/2017 Numero sezionale 467/2022 Numero di raccolta generale 11040/2022 inefficace per mancata sottoscrizione di uno dei soci e dunque a tal Data pubblicazione 05/04/2022 fine era sufficiente che essa avesse disposto della provvista tramite uno qualsiasi dei soci la cui attività era riconducibile alla società. [OSCURATO:PERSONA] non aveva contestato la prospettazione di [OSCURATO:SOCIETA] secondo cui la somma mutuata era stata utilizzata da [OSCURATO:SOCIETA], nè aveva dedotto che ciò si fosse verificato con riferimento ad operazioni che richiedevano la firma congiunta di tutti. Pertanto, una volta ratificato il contratto, la sua responsabilità per le obbligazioni da esso derivanti conseguiva dalla sua qualifica di socio illimitatamente responsabile. Egli, dunque, doveva rispondere anche delle obbligazioni sorte in data anteriore al suo ingresso secondo i principi dettati in materia dalla giurisprudenza di legittimità. 8. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi. 9. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. 10. Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, entrambe le parti hanno insistito nelle rispettive richieste. 11. All’esito dell’adunanza camerale del 21 ottobre 2021 la trattazione del ricorso è stata rinviata alla pubblica udienza. 12. Fissato all’udienza pubblica del 2 marzo 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, e dall’art. 7 del decreto- legge n. 105 del 2021, convertito nella legge n. 126 del 2021, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 13. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’inammissibilità del ricorso. Ric. 2017 n. 9478 sez. S2 - ud. 02/03/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 9478/2017 Numero sezionale 467/2022 Numero di raccolta generale 11040/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 14. Il ricorrente con memoria depositata in prossimità dell’udienza, ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione di norme di diritto per avere la corte d’appello ritenuto inapplicabile l’articolo 2500 quinquies c.c. Secondo il ricorrente, nonostante la collocazione del disposto normativo nel capo dedicato alla trasformazione delle società di persone in società di capitali, dovrebbe comunque applicarsi alla fattispecie la norma citata in quanto ciò che conta non è il tipo di trasformazione societaria quanto piuttosto il tipo di responsabilità limitata o illimitata assunto dai soci. Nel passaggio dalla snc alla s.a.s. così come nel passaggio da società in nome collettivo a società a responsabilità limitata, alcuni soci vedono limitare il proprio grado di responsabilità, rimanendo compreso nei limiti della propria quota esattamente come per la società di capitali. La ratio della norma giustificherebbe pertanto la sua piena applicazione anche all’ipotesi in esame. Anche la Corte di Cassazione avrebbe applicato la norma in esame a una fattispecie analoga a quell’oggetto del ricorso. Sicché, essendo passato in giudicato l’accertamento in fatto contenuto nella sentenza di primo grado non oggetto di impugnazione con la quale il Tribunale di Torino aveva ritenuto provata la conoscenza della trasformazione societaria e delle conseguenti limitazioni di responsabilità, non dovrebbe essere necessaria la cassazione con rinvio ma si potrebbe decidere nel merito. 1.1 Il primo motivo di ricorso è infondato. 1.2 Il Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso per la mancata comunicazione della delibera di trasformazione della [OSCURATO:SOCIETA] e di affermare nell’interesse della legge il seguente principio di diritto: Ric. 2017 n. 9478 sez. S2 - ud. 02/03/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 9478/2017 Numero sezionale 467/2022 Numero di raccolta generale 11040/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 l'art. 2500 quinquies c.c., secondo cui, salvo il consenso da parte dei creditori, la trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2500 ter c.c., opera non solo in caso di trasformazione omogenea progressiva ma anche nel caso in cui, per effetto della trasformazione omogenea di una società di persone in una diversa società di persone, taluni soci perdano la responsabilità personale ed illimitata per le obbligazioni sociali. 1.3 Preliminarmente deve evidenziarsi che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non è passata in giudicato l’affermazione del giudice di primo grado circa il fatto che risultava provata la conoscenza in capo alla banca della trasformazione della società ex art. 2500 quinquies c.c. Tale questione, infatti, avente ad oggetto la ritenuta sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2500 quinquies c.c. - in quanto poteva presumersi che la Banca fosse a conoscenza della trasformazione della società dalla lettera che aveva inviato alla [OSCURATO:SOCIETA] con la quale chiedeva il rientro dall’esposizione debitoria – è logicamente posposta alla questione della possibilità di applicare l’art. 2500 quinquies c.c. alla trasformazione di una snc in [OSCURATO:SOCIETA], pertanto, ribadirsi in proposito che: Il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, Ric. 2017 n. 9478 sez. S2 - ud. 02/03/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 9478/2017 Numero sezionale 467/2022 Numero di raccolta generale 11040/2022 non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal Data pubblicazione 05/04/2022 motivo di gravame (Sez. 2, Ord. n. 10760 del 2019). 1.4 Ciò premesso, rileva il Collegio che deve confermarsi la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l’art. 2500 quinquies c.c. non sia applicabile alla trasformazione di una snc in una [OSCURATO:SOCIETA] consegue che non è necessario approfondire il tema delle modalità con le quali deve effettuarsi la comunicazione della delibera di trasformazione e la possibilità o meno di presumere il consenso con il decorso di 60 giorni dal momento di conoscenza aliunde della trasformazione. Ad ogni modo, è utile ribadire l’approdo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale: «Ai sensi dell'art. 2500 quinquies c.c. la trasformazione di una società non libera i soci a responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali anteriori alla iscrizione della delibera di trasformazione nel registro delle imprese, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione; quest'ultimo si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata, non hanno espressamente negato la loro adesione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, la quale deve avere come oggetto specifico la trasformazione della società. Ne consegue che, ai fini della operatività della presunzione di consenso, all'omessa comunicazione non possono supplire né la conoscenza acquisita "aliunde" della trasformazione da parte dei creditori, né l'invio di atti ai medesimi dai quali l'avvenuta trasformazione sia riconoscibile, né la notizia legale dell'avvenuta trasformazione che deriva dalla pubblicità della delibera» (Sez. 2, Ord. n. 29745 del 2020, nello stesso senso successivamente Sez. 6-1, Ord. n. 13772 del 2021). 1.5 La questione posta dal motivo in esame, come si è detto, ha ad oggetto l’ambito di applicazione dell’art. 2500 quinquies c.c., in Ric. 2017 n. 9478 sez. S2 - ud. 02/03/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 9478/2017 Numero sezionale 467/2022 Numero di raccolta generale 11040/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 particolare se debba applicarsi solo alla trasformazione delle società di persone in società di capitali o se possa estendersi, quantomeno in via di interpretazione analogica, anche alla trasformazione di una società c.d. “omogenea” tra società di persone, ovvero da una società in nome collettivo ad una società in accomandita semplice. 1.6 Nella specie, infatti, la [OSCURATO:SOCIETA], con tre soci, è stata trasformata in società in accomandita semplice e contestualmente all'atto di trasformazione con il quale il Canepa ha assunto la qualità di socio accomandante, egli ha trasferito la propria quota di partecipazione ad un terzo. 1.7 Il collegio non condivide l’interpretazione proposta dalla Procura Generale e ritiene, al contrario, che il secondo comma dell’art. 2500 quinquies c.c. sia di stretta interpretazione e la sua applicazione non possa estendersi in via analogica all’ipotesi in esame. Al fine di una più chiara comprensione dell’interpretazione da dare all’art. 2500 quinquies c.c. è opportuno riportarne integralmente il testo: «La trasformazione [di società di persone in società di capitali] non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione». La norma è stata introdotta in occasione della complessiva riforma della disciplina della trasformazione delle società ad opera dell’art.6 del d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della Ric. 2017 n. 9478 sez. S2 - ud. 02/03/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 9478/2017 Numero sezionale 467/2022 Numero di raccolta generale 11040/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della L. 3 ottobre 2001, n. 366) che ha aggiunto la sezione I al Capo X del Titolo V del Libro V del codice civile. 1.8 La giurisprudenza di questa Corte in tema di trasformazione delle società di recente (Sez. 1, Sent. n.1519 del 2021) ha messo in luce che l'istituto contiene in sé e considera una serie di fenomeni diversi e, nel caso, anche molto lontani tra loro. Così viene a ricomprendere il caso della trasformazione di una s.r.l. in una s.p.a. (o anche viceversa) ex art. 2500 cod. civ. (c.d. trasformazione omogenea tra società di capitali), in cui tutto sembrerebbe risolversi in una semplice modifica dell'atto costitutivo, con il connesso mutamento della forma di organizzazione dell'«ente» societario e di partecipazione allo stesso. Come pure ricomprende le diverse fattispecie della trasformazione delle società di persone in società di capitali (progressiva) regolata dall’art. 2500 ter c.c. o l’ipotesi di trasformazione da società di capitali a società di persone (regressiva) dall’art. 2500 sexies c.c… In tali ipotesi, come si dirà, assume rilievo anche la diversa tematica innestata dal mutamento di regime di responsabilità patrimoniale, che per tal via viene a realizzarsi: o per il venir meno della responsabilità illimitata dei soci o al contrario per il «sopravvenire» di tale responsabilità solidale e illimitata dei soci ex art. 2291 cod. civ. in luogo della precedente situazione di compiuta, «perfetta» autonomia del patrimonio sociale. Completano il quadro altre fattispecie non riconducibili a operazioni di tipo endosocietario: di transito, dunque, da organizzazioni societarie a strutture di altra conformazione (art. 2500 septies cod. civ.) o anche viceversa (art. 2500 octies cod. civ.). Risulta evidente, pertanto, che l'istituto della trasformazione, di cui ai vigenti articoli 2498 e ss. cod. civ., non può essere assunto in termini di blocco «unico», con risvolti identici per tutte le diverse Ric. 2017 n. 9478 sez. S2 - ud. 02/03/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 9478/2017 Numero sezionale 467/2022 Numero di raccolta generale 11040/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 fattispecie tipo in cui l'istituto stesso può venire a manifestarsi. In altri termini, la trasformazione delle società, ricomprendendo in sé una congerie di figure diverse e anche molto dissimili tra loro, non si presta a una ricostruzione unitaria delle tematiche che le singole figure vengono a proporre. 1.9 La trasformazione, nelle sue svariate configurazioni, può comportare il cambiamento del regime di responsabilità dei soci. Nel caso di trasformazione “progressiva” (da società di persone a società di capitali) i soci illimitatamente responsabili non sono liberati dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2500 ter, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. Nel caso di trasformazione “regressiva” (da società di capitali a società di persone) invece, i soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata, rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione. 1.10 La riforma del 2003 ha previsto anche che nel caso del passaggio da società di persone a società di capitali il consenso per la liberazione dei soci illimitatamente responsabili possa presumersi nel caso non sia stato espressamente negato dai creditori nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione di trasformazione della società (art.2500 quinquies, secondo comma, c.c.). La norma tende a favorire la liberazione dei soci, prevedendosi tale effetto, oltre che nel caso in cui sussista il consenso espresso dei creditori alla trasformazione, anche nel caso in cui non vi sia stata da parte dei creditori un'espressa opposizione alla trasformazione entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della relativa deliberazione, comunicazione che può avvenire in forma libera, ovvero non solo con raccomandata ma anche con altri mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento. Ric. 2017 n. 9478 sez. S2 - ud. 02/03/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 9478/2017 Numero sezionale 467/2022 Numero di raccolta generale 11040/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 1.11 Diversamente dalle altre ipotesi, la trasformazione da un tipo di società di persone ad un altro, c.d. “omogenea”, come quella avvenuta nel caso in esame, non è espressamente disciplinata dal codice. 1.10 Il Procuratore Generale ritiene che la mancanza di una disciplina espressa renda particolarmente incerti alcuni profili quali ad esempio quelli concernenti il quorum decisionale, la necessità o meno della relazione di stima del patrimonio sociale oltre naturalmente quello relativo all'applicazione della regola di cui all'art. 2500 quinquies c.c.. (oggetto specifico della questione in esame). Quanto al primo aspetto, riguardante la sufficienza del consenso della maggioranza, l’Ufficio requirente osserva come sia stato correttamente ritenuto che la disposizione contenuta nell'art. 2500 ter (secondo cui la trasformazione progressiva può essere decisa con il consenso della maggioranza determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili) è norma eccezionale che deroga il principio generale che informa le società personali ex art. 2252 C.C. della unanimità di consensi, tale soluzione esclude, dunque, anche la possibilità del recesso (consentita dall'art. 2500 ter c.c. sempre nel caso di trasformazione progressiva): in tal caso, dunque, l'applicazione analogica di una norma, dettata per la trasformazione omogenea progressiva, alla trasformazione omogenea da un tipo all'altro di società di persone è impedita dal carattere eccezionale della disposizione. Anche la previsione della necessità della relazione di stima, imposta dal secondo comma dell'art. 2500 ter, è inapplicabile alla trasformazione omogenea interna delle società di persone, per ragioni logiche: la relazione, infatti, mira a garantire la formazione corretta di un capitale che apparterrà ad una società di capitali, connotata da autonomia patrimoniale perfetta, laddove la responsabilità illimitata dei soci nelle società di persone comporta una Ric. 2017 n. 9478 sez. S2 - ud. 02/03/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 9478/2017 Numero sezionale 467/2022 Numero di raccolta generale 11040/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 netta attenuazione delle regole poste a presidio della formazione e dell'integrità del capitale sociale. Anche in tal caso, dunque, l'applicazione di una norma, dettata per la trasformazione progressiva, è preclusa dalla non identità della fattispecie in esame con quella regolata dal legislatore. Sempre secondo il Procuratore generale, la regola posta dall'art. 2500 quinquies, invece, è espressiva, proprio nella già riferita logica del bilanciamento, di principi di carattere generale: quello secondo il quale la trasformazione non può pregiudicare la posizione dei creditori sociali anteriori, che hanno riposto un affidamento, nel concedere il credito, sulla responsabilità personale ed illimitata dei soci; quello della libera rinunciabilità dei diritti disponibili. In tal caso non vi è alcuna ragione per escludere l'applicazione analogica dell'art. 2500 quinquies, rimanendo in capo ai soci a responsabilità limitata quella illimitata per le obbligazioni anteriori (mentre nel caso opposto, di soci precedentemente a responsabilità limitata che assumano la posizione di soci a responsabilità illimitata, dovrebbe trovare applicazione l'art. 2269 C.C., essendo la loro posizione parificabile a quella di un nuovo socio, con conseguente assunzione della responsabilità illimitata anche per le obbligazioni anteriori al proprio acquisto). In definitiva, la regola posta dall'art. 2500 quinquies trascende i confini della trasformazione progressiva e riguarda qualsiasi fenomeno trasformativo che determini la perdita, da parte di un socio, della responsabilità illimitata per le obbligazioni assunte. 1.11 Come si è detto, il collegio non condivide l’interpretazione proposta, in quanto l’art. 2500 quinquies c.c., nella parte in cui introduce una presunzione di consenso alla liberazione del socio illimitatamente responsabile per i crediti della società allo spirare del termine di 60 giorni dalla comunicazione della delibera di trasformazione, è norma di stretta interpretazione, insuscettibile di Ric. 2017 n. 9478 sez. S2 - ud. 02/03/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 9478/2017 Numero sezionale 467/2022 Numero di raccolta generale 11040/2022 interpretazione analogica in quanto deroga al principio generale Data pubblicazione 05/04/2022 secondo il quale il silenzio non può mai elevarsi a indice certo di una volontà abdicativa o rinunciataria di un diritto, a meno che non sia circostanziato, cioè accompagnato dal compimento di atti o comportamenti di per sé idonei a palesare una volontà inequivocabile. Deve in proposito richiamarsi una recente pronuncia di questa Corte (Sez. 6-1, Ord. n. 13772 del 2021) che ha posto in evidenza che la "liberazione" dei soci illimitatamente responsabili, prevista dall'art. 2500 quinquies c.c. (come possibile interruzione della regola base della permanenza di responsabilità), si atteggia propriamente come un atto di rinuncia del creditore (cfr. la norma dell'art. 1236 c.c.): come rinuncia, ancor più precisamente, alla garanzia ex lege in cui si sostanzia la responsabilità dei soci delle società in nome collettivo (sul tema cfr. la recente decisione di Cass., 20 gennaio 2021, n. 979). In tale occasione, si è aggiunto che la possibilità prevista dal comma 1, dell’art. 2500 quinquies c.c. riproduce la fattispecie generale di remissione del credito (sub specie, di rinuncia alla garanzia personale che assiste il diritto; cfr. la norma dell'art. 1238 c.c.). Come tale, per essa valgono senz'altro le regole generali che la giurisprudenza di questa Corte ha fissato per tale figura. In particolare, per quanto qui interessa, la remissione, "quale atto abdicativo di natura negoziale, esige e postula che il diritto di credito si estingua conformemente alla volontà remissoria e nei limiti da questa fissati, ossia che l'estinzione si verifichi solo se e in quanto voluta dal creditore". La remissione, pur non essendo soggetta a "particolari requisiti di forma", non può comunque presumersi, se può essere frutto anche di un comportamento concludente è tuttavia "indispensabile che la volontà abdicativa risulti da una serie di circostanze significative e inequivoche, assolutamente incompatibili Ric. 2017 n. 9478 sez. S2 - ud. 02/03/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 9478/2017 Numero sezionale 467/2022 Numero di raccolta generale 11040/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 con la volontà di avvalersi del diritto di credito" (per tutti questi aspetti cfr. la recente Cass., 22 maggio 2020, n. 9464, ove pure amplissimi riferimenti degli arresti precedenti). La possibilità prevista dal comma 2 dell'art. 2500 quinquies, c.c. se continua a inscriversi nello stesso ambito dell’altra - e quindi comunque rappresenta un atto negoziale del creditore, per altro viene a delineare un particolare percorso di manifestazione della volontà di quest'ultimo, secondo quanto articolato dalla norma in questione (in dottrina, si parla anche, in proposito, di "procedimento di liberazione" dalla responsabilità; ma v. già Cass., 8 agosto 2002, n. 11994, che sotto il profilo strutturale vi ravvisa la presenza di un apposito "interpello, con il quale si assegna al creditore uno spatium deliberandi"). Già in tale occasione si è osservato che questo percorso normativo si manifesta, in sé stesso, di stretta interpretazione: sia perché è comunque espressivo di una volontà abdicativa di un diritto; sia pure, e non meno, perché tale percorso si sostanzia nell'assegnare un determinato valore giuridico (remissorio, appunto) al silenzio: nell'assegnare, quindi, al creditore un onere di manifestare positivamente l’opposizione alla trasformazione. 1.12 Sulla base di quanto fin qui esposto può affermarsi che in caso di trasformazione di una società di persona in società di capitali la liberazione del socio illimitatamente responsabile deve essere ricondotta alla categoria generale della rinuncia al credito o della remissione del debito o di rinuncia alle garanzie. Si tratta di un atto negoziale che richiede una manifestazione di volontà che può essere anche tacita, ma deve essere tuttavia inequivoca e non può presumersi sulla base della mera conoscenza aliunde della deliberazione di trasformazione. Ric. 2017 n. 9478 sez. S2 - ud. 02/03/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 9478/2017 Numero sezionale 467/2022 Numero di raccolta generale 11040/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 La gravità delle conseguenze di una condotta oggettivamente neutra, quale è il comportamento inerte del creditore nei ristretti limiti temporali (60 giorni) previsti dalla norma, anche se esso derivi ex informata coscientia induce, inoltre, a ritenere il carattere eccezionale e derogatorio della norma in esame, insuscettibile di applicazione analogica. In conclusione deve affermarsi il seguente principio di diritto: Il secondo comma dell’art. 2500 quinquies c.c. prevede un’ipotesi di presunzione di consenso abdicativo del creditore nei confronti dei soci illimitatamente responsabili che non può essere estesa oltre le ipotesi ivi espressamente contemplate di trasformazione da società di persone a società di capitali, comportando un atto di rinuncia ad un diritto nei confronti di un condebitore solidale con conseguente diminuzione della garanzia patrimoniale sottostante il credito. Ne consegue che la norma citata, nella parte in cui presume il consenso del creditore alla liberazione dei soci illimitatamente responsabili sulla base di un comportamento non oppositivo non è suscettibile di interpretazione analogica e non può applicarsi anche all’ipotesi di trasformazione di una società di persone da società in nome collettivo a società in accomandita semplice. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’errata applicazione dei principi in materia di ratifica del contratto stipulato dal falsus procurator. La Corte d’Appello ha ritenuto che anche il contratto di finanziamento stipulato il 5 febbraio 2009 per l’importo di euro 41.800 fosse opponibile al signor Canepa, affermando che tale contratto ancorché stipulato soltanto da due dei tre soci amministratori della società in violazione delle norme statutarie fosse stato successivamente ratificato dalla Società medesima. L’art. 7 Ric. 2017 n. 9478 sez. S2 - ud. 02/03/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 9478/2017 Numero sezionale 467/2022 Numero di raccolta generale 11040/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 dello statuto della Società, invece, prevedeva per l’accesso al credito, ai fini dell’efficacia del contratto, la firma congiunta di tutti i soci e la previsione era stata regolarmente iscritta presso la camera di commercio e dunque era opponibile ai terzi. La Corte, inoltre, sarebbe incorsa in un errore di diritto per aver affermato che ai fini della ratifica di un contratto stipulato dal rappresentante senza poteri ai sensi dell’articolo 1399 c.c. la ratifica, che deve provenire dal soggetto rappresentato, si sarebbe verificata mediante operazioni materiali di disposizione della somma mutuata da parte di uno dei soci. La ratifica, per giurisprudenza consolidata, deve rivestire la stessa forma richiesta per il contratto da concludere. Se per statuto societario ai fini dell’efficacia del contratto di accesso al credito era richiesta la forma scritta con la sottoscrizione di tutti e tre soci, per la ratifica di quel contratto, ove stipulata dal rappresentante senza poteri, doveva essere richiesta la medesima firma ovvero un negozio giuridico approvato da tutti i soci. In caso contrario, la semplice disposizione materiale della somma, anche solo da parte di uno dei soci all’insaputa degli altri, non può valere a ratificare il contratto in nome e per conto della società. 2.1 Il secondo motivo di ricorso è fondato. Deve osservarsi che la Corte d’Appello ha erroneamente ritenuto sufficiente la ratifica tacita della società. Nella specie, infatti, non è contestato che in base all'atto costitutivo della [OSCURATO:SOCIETA] la stipula di atti di credito o di straordinaria amministrazione richiedeva il consenso unanime di tutti i soci e che il mutuo era stato stipulato senza la partecipazione del Canepa. In proposito deve evidenziarsi che l'art. 2258 cod. civ., con disposizione dettata per le società semplici, ma applicabile, in virtù del richiamo di cui all'art. 2293 dello stesso codice, alle società in nome collettivo, prevede che, quando per il compimento di un atto è Ric. 2017 n. 9478 sez. S2 - ud. 02/03/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 9478/2017 Numero sezionale 467/2022 Numero di raccolta generale 11040/2022 necessario il consenso di tutti i soci ovvero della maggioranza di essi, Data pubblicazione 05/04/2022 i singoli amministratori non possono agire da soli in nome della società, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società. Deve, pertanto, farsi applicazione del seguente principio affermato da questa Corte: La ratifica del negozio concluso dal falsus procurator può desumersi da facta concludentia, sempre che, nel caso di negozio concluso in nome di una persona giuridica o di una società, il comportamento dal quale possa desumersi l'esistenza della ratifica provenga dall'organo istituzionalmente competente a provvedere su di essa (Sez. 1, Sent. n. 3501 del 2013, Sez. 3, Sent. n. 27335 del 2005, Sez. L, Sent. n. 8276 del 1997, Sez. 2, Sent. n. 10745 del 1992). Dunque, la ratifica tacita del mutuo, non provenendo dall’organo competente a provvedere su di essa e, dunque, non essendo avvenuta con le modalità richieste per l’atto da ratificare, non può obbligare anche il Canepa nei confronti della banca. Questi, infatti, è rimasto estraneo all’accordo negoziale in violazione dell’art. 7 dello statuto della Società che prevedeva per l’accesso al credito, ai fini dell’efficacia del contratto, la firma congiunta di tutti i soci. Tale previsione è opponibile alla banca che poteva conoscerla, essendo iscritta presso la camera di commercio. Ne consegue che la sentenza, nella parte in cui ha ritenuto che anche il contratto di finanziamento stipulato il 5 febbraio 2009 per l’importo di euro 41.800 fosse opponibile al signor Canepa, deve essere cassata. 3. In conclusione, la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Ric. 2017 n. 9478 sez. S2 - ud. 02/03/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 9478/2017 Numero sezionale 467/2022 Numero di raccolta generale 11040/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso
Decreto Cassazione n. 11040/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris