CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31283/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 della Corte d'appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimentoimpugnato, limitatamente alla bancarotta per distrazione della somma di euro3.200.000,00; rigetto nel resto.Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi di ricorso,chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Napoli, in parzialeriforma della sentenza emessa il 28 gennaio 2022 dal Tribunale di TorreAnnunziata all’esito di giudizio ordinario, ha rideterminato la pena inflitta aCarmine Carotenuto in anni 3 mesi 2 di reclusione ed in pari durata le peneaccessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 l. fall., disponendo altresìl'interdizione dell’imputato dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.Per il resto, ha confermato la sentenza appellata che: a) aveva dichiarato CarmineCarotenuto, quale legale rappresentante e amministratore unico della CaviCostruzioni S.n.c. dichiarata fallita in data 19 dicembre 2013, responsabile deireati a lui ascritti ai capi 1), 2) e 3), rispettivamente in ordine a bancarottafraudolenta documentale e due ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale: b)condannato lo stesso alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al pagamentodelle spese processuali, con pene accessorie.2. Contro la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso l’imputatoa mezzo del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motividi seguito illustrati nei limiti stabiliti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc.pen.2.1. Con il primo motivo lamenta mancanza di motivazione con riguardoalla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di bancarotta fraudolentadocumentale di cui al capo 1). Deduce che: a) la sentenza aveva valorizzato lamancanza del libro dei beni ammortizzabili non tenendo conto che questo nonrecava alcuna informazione utile nel caso di specie in cui: a-1) la quasi totalità deibeni era costituita da immobili censiti nei pubblici registri; a-2) i beni mobili eranoannotati nel bilancio al modesto importo di euro 8.000; a-3) il complesso dei beniera stato censito nell’ambito della proposta concordataria; b) il libro in oggetto,non svolgendo alcuna reale funzione, nemmeno entrava nella tipicità oggettiva; c)comunque la sua scarsa rilevanza era indice della carenza del dolo specifico; d) ibeni oggetto di contratti di leasing nemmeno erano destinati ad essere registratinel libro in questione; e) la sentenza non aveva opposto alcun argomento ai motividi appello declinati sui punti indicati.2.2. Con il secondo motivo prospetta inosservanza dell’art. 216, primocomma l. fall., nonché mancanza della motivazione (sub specie di travisamentodella prova) con riferimento alla configurabilità del reato di bancarotta fraudolentapatrimoniale per distrazione della somma erogata a titolo di mutuo fondiario di cuial capo 2). Deduce in sintesi che: a) la sentenza non aveva concretamente valutatola consulenza tecnica della difesa che aveva indicato come i fondi finanziari derivatidal mutuo fossero entrati nelle casse sociali per essere poi impiegati in pagamentiper spese ordinarie; b) la sentenza sovrapponeva impropriamente lo sviamentodella somma finanziata dall’obiettivo del mutuo (fondiario) di scopo alla distrazionecostituente condotta di bancarotta che, però, avrebbe richiesto la risultanza di unadestinazione a scopi diversi da quelli societari; c) l’omissione sul portato dellaconsulenza viziava il percorso motivazionale siccome incorso in travisamento dellaprova per omissione.2.3. Con il terzo motivo censura l’inosservanza dell’art. 216, primo comma,l. fall. e la mancanza di motivazione in relazione alla necessaria pericolosità inconcreto della condotta distrattiva. Deduce che: a) le operazioni erano avvenuteal di fuori dell’area temporale di rischio penale in quanto realizzate quando lasocietà era in bonis e non attraversava crisi; b) tantomeno era risultata unacorrelazione efficiente con la causazione del dissesto; c) l’effettiva naturadell’operazione, che costituiva una garanzia della banca concedente il mutuo,avrebbe potuto piuttosto trovare inquadramento nella fattispecie della bancarottapreferenziale, sub specie di simulazione di titoli di prelazione.2.4. Con il quarto motivo si duole di mancanza di motivazione con riguardoalla configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazionedelle attrezzature di cantiere di cui al capo 3). Deduce che: a) non era stato tenutoconto delle risultanze in ordine a furto di un bene e iniziative restitutorie per ilresto; b) non si era valutato che si trattava di beni in leasing che, non componendol’attivo patrimoniale, nemmeno potevano costituire oggetto della distrazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è parzialmente fondato.2. Il primo motivo è fondato nei seguenti termini.2.1. La sentenza impugnata ha confermato l’accertamento in ordine allabancarotta documentale specifica con riguardo alla sottrazione o distruzione delregistro dei beni ammortizzabili.Il ricorso contesta che la scrittura in rilievo potesse costituire oggetto della stessatipicità materiale della fattispecie in rilievo e che, comunque, la condotta fossesorretta da scopo idoneo anche ad integrare il dolo specifico.2.2. In generale, la bancarotta specifica qui in considerazione, contemplatadalla prima parte dell’art. 216, primo comma, n. 2, l. fall., si distingue da quellagenerale, descritta dalla seconda parte della medesima disposizione.2.2.1. La forma qui in rilievo realizza la sua offesa tipica impedendo agliorgani fallimentari di entrare nella disponibilità delle fonti informative qualificatein quanto sottratte, distrutte o falsificate «con lo scopo di procurare a sé o ad altriun ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori».Il reato di bancarotta fraudolenta documentale, tanto nella forma specificaquanto in quella generale, presidia comunque l’interesse dei creditori allaconoscenza del patrimonio destinato a soddisfare le loro ragioni e delle vicendeche tale patrimonio investano. In coerenza con la sua funzione sostanziale,l’oggetto materiale della bancarotta documentale fraudolenta è costituito da “i librio le altre scritture contabili”, senza ulteriori limitazioni, in ciò distinguendosi daquello della bancarotta documentale semplice in cui rilevano soltanto “i libri e lealtre scritture contabili prescritti dalla legge”.L’oggetto materiale in rilievo comprende, naturalmente, in primo luogo, lescritture obbligatorie, incluse quelle cd. “relativamente obbligatorie”, che, invero,sono pur sempre obbligatorie seppure in maniera condizionata alle dimensionidell’impresa ai sensi dell’art. 2214, secondo comma, cod. civ.Di contro, non rientrano nell’oggetto del reato le scritture, quali i libri socialielencati nell’art. 2421 cod. civ., che non sono funzionali alla ricostruzione delpatrimonio e del movimento degli affari (Sez. 5, n. 36595 del 16/04/2009, Rv.245133 – 01; Sez. 5, n. 182 del 23/11/2006, rv. 236045) salvo che, nel casoconcreto, le stesse non rilevino proprio su tale piano (cfr. Sez. 5, n. 34146 del27/05/2019, Rv. 277302 – 01; Sez. 5, n. 4134 del 22/09/2016, dep. 2017, Rv.269475 – 01).2.2.2. Discende poi pacificamente dalla stessa confezione letterale dell’art.216, primo comma, n. 2, prima ipotesi, l. fall. (che contempla il fattodell’imprenditore che «ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, conlo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi aicreditori, i libri o le altre scritture contabili»), l’affermazione che la bancarottafraudolenta documentale specifica richiede il dolo specifico di profitto o di danno(cfr. Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304 – 01; Sez. 5, n. 18320 del07/11/2019, dep. 2020, Rv. 279179 – 01; da ultimo Sez. 5, n. 13296 del29/01/2025, n.m.).Va da sé, pertanto, che la dimostrazione del reato richiede la prova, oltreche dell’elemento materiale delle specifiche condotte così in rilievo e del carattereconsapevole e volontario delle stesse, anche di una specifica direzione dellavolontà (Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175 – 01, inmotivazione).È stato anzi precisato che gli elementi dai quali desumere la sussistenza deldolo specifico così in rilievo nemmeno possono coincidere con la scomparsa deilibri contabili, che rappresenta semplicemente l’evento fenomenico, dal cuiverificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato. Gli indicinecessari devono, piuttosto, consistere in circostanze di fatto ulteriori, in grado diilluminare la ratio dei menzionati eventi alla luce della finalità di procurare a sé oad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori (cfr. ex multisCass. pen., Sez. V, Sentenza, 18/09/2025, n. 37723). Laddove, peraltro, siffattielementi ulteriori possono ben consistere anche nell’incidenza contenutistica otemporale che la sparizione delle specifiche informazioni è destinata ad assumeresull’interesse del ceto creditorio così pregiudicato ovvero su quello dell’autore dellasparizione.2.3. Con riguardo al caso di specie, non è dato aderire all’assunto difensivosecondo cui difetta qui la stessa tipicità oggettiva.All’interno delle generali coordinate ermeneutiche sopra esposte, è stato inparticolare chiarito che «(l)'oggetto del reato di bancarotta fraudolentadocumentale può essere rappresentato da qualsiasi documento contabile relativoalla vita dell'impresa, dal quale sia possibile conoscere i tratti della sua gestione,diversamente da quanto previsto per l'ipotesi di bancarotta semplice documentale,in relazione alla quale l'oggetto del reato è individuato nelle sole scrittureobbligatorie» (Sez. 5, n. 44886 del 23/09/2015, Rv. 265508 – 01. Cfr. anche Sez.5 - , n. 37459 del 22/09/2021, Rv. 281875 - 01).In tema di bancarotta patrimoniale sono destinati a rilevare i libri anchefacoltativi non solo quando siano necessari secondo natura e dimensionedell’impresa (aspetto che rileva ai fini della necessità di istituirli ed ha incidenzasu quella obbligatorietà che condiziona la loro rilevanza ai fini della bancarottasemplice), ma anche perché semplicemente siano stati istituiti e rechinoinformazioni utili. Non costituisce argomento pertinente ai presenti fini quello chela difesa mostra di trarre da pronunce che limitano la rilevanza dei libri socialiposto che questi, diversamente dalle scritture contabili, cui si ascrive il libro deicespiti, non recano di norma notizie rilevanti sul piano patrimoniale. Tanto che,ove invece tale rilevanza si apprezzi, anche quei libri possono integrare l’oggettodella bancarotta documentale, secondo quanto sopra indicato in via generale.2.4. Rileva invece osservare che il dolo specifico, nemmeno evocato nellaimputazione, è stato comunque individuato dalla sentenza nell’occultamento dellevicende dei cespiti in leasing.Deve allora osservarsi che, almeno nel sistema di contabilità con metodopatrimoniale applicato di norma in Italia (in alternativa a quello internazionale IAS-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cheadotta il metodo finanziario), i beni in leasing non risultano ordinariamentecensibili nel libro cespiti. In altri termini, seppure la sentenza impugnata si è fattacarico di descrivere il dolo specifico individuato nel fine di occultamento dellevicende distrattive che hanno riguardato i beni in leasing, non ha però dato contodi come e, eventualmente, per quale via la condotta materiale di sottrazione dellibro dei beni ammortizzabili, privo di dirette registrazioni dei beni in leasing,potesse concretamente assumere la funzione strumentale al fine così individuato.Nel quadro indicato, i rilievi evidenziano un deficit logico di motivazione sul dolospecifico, con conseguente necessità di annullamento con rinvio perché siacolmata la lacuna valutativa indicata, in modo libero nell’esito.3. È fondato, nei termini e nei limiti specificati, il secondo motivo, conassorbimento del terzo che riguarda profili logicamente subordinati.3.1. Secondo la sentenza impugnata, la fallita aveva stipulato in data 21giugno 2007 un contratto di mutuo fondiario (mediante l’offerta in garanzia di benisui quali gravava già un'ipoteca in favore della BCC Cetara e Scafati) con l'istitutodi credito [OSCURATO:PERSONA] con lo specifico scopo di "integrare le risorsefinanziarie per la sottoscrizione di un aumento di capitale di euro 4.400.000.00della società Centro di [OSCURATO:PERSONA] di Rovigliano S.r.l. con sede in TorreAnnunziata, destinato all'acquisto, in concomitanza con lo svincolo del predettodeposito, da parte della suddetta società Centro di [OSCURATO:PERSONA] di RoviglianoS.r.l. del 100% delle quote della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con sede inPalermo". A fronte dell'indicato contratto era stata erogata, prima ancora che sirealizzassero le condizioni contrattuali cui era subordinata l'efficacia del mutuo, lasomma di euro 3.200.000,00.La somma, tuttavia, non è mai stata impiegata per il fine stabilito nel mutuodi scopo. Sempre secondo la sentenza impugnata, non è dimostrato che «lasomma ottenuta con il mutuo fondiario e non impiegata per lo scopo previsto siastata destinata a soddisfare i debiti societari. Ostativa a tale ricostruzione è, infatti,la considerevole debitoria residua pari a circa 3.000.000 di euro, senza considerarequanto richiesto dalla banca mutuante». Per altro verso, «non appare in alcunmodo verosimile l'utilizzazione della cospicua somma di 3.200.000 euro per spesedi ordinaria amministrazione e non meglio specificati investimenti di altro tenore».Secondo la Corte territoriale, poi, non erano fondate le allegazioni difensive inordine a consumazione dei fatti al di fuori dell’area di rischio penale ovvero senzadeterminazione di rischio concreto per la massa dei creditori.3.2. Merita chiarirsi che, nel caso di un finanziamento di un mutuo di scopoo, comunque, contrattualmente vincolato ad un fine stabilito dalle parti, l’utilizzodella somma erogata per impieghi differenti da quelli stabiliti è destinato a rilevarequale illecito contrattuale o anche, nella ricorrenza di ulteriori profili, nei terminidi frode verso il finanziatore, ma non integra di per sé condotta di distrazione sinoa che non priva il patrimonio della società della correlata risorsa impiegandola indestinazioni che siano prive di vantaggio per la fallita.3.3. La premessa così esposta si mostra formalmente osservata anche dallasentenza impugnata la quale ha poi inteso affermare che l’imputato non avevadimostrato l’impiego a fini societari della somma percepita.3.3.1. Al riguardo deve darsi continuità al consolidato criterio secondo cui«(i)n materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione odell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dallamancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione,tuttavia il giudice non può ignorare l'affermazione dell'imputato di aver impiegatotali beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza diuna chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, quando leinformazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei benipotenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessiovvero l'individuazione della effettiva destinazione» (Sez. 5 - , n. 37459 del22/09/2021, Rv. 281875 - 01).3.3.2. Nel caso di specie, la difesa si è attivata per assolvere l’onere chesulla stessa gravava alla stregua del criterio richiamato. In particolare, mediantela consulenza tecnica versata in atti e le dettagliate indicazioni nella stessacontenute ha inteso rappresentare l’utilizzo concreto delle risorse finanziarieprovenienti dal mutuo in impieghi di rilevanza per la società e, specificamente,nelle spese e nel pagamento di una serie di debiti puntualmente indicati.Sul piano così articolato, la motivazione della sentenza si mostra assertivae carente laddove assume che il pagamento dei debiti è smentito dalla«considerevole debitoria residua pari a circa 3.000.000 di euro, senza considerarequanto richiesto dalla banca mutuante». La consistenza del passivo fallimentare,ove pure in assoluto elevata, non consente di escludere che la somma erogata siastata effettivamente impiegata per il pagamento di debiti societari, mentregenerici risultano - almeno nei termini in cui sono evocati - i riferimenti ai profilicomplementari (inadeguata allegazione difensiva in ordine alla valutazionestratificata dei debiti della fallita; incongruità dell’impiego delle somme perl’ordinaria amministrazione della società in bonis) che sono addotti per rinforzarela conclusione sul piano logico. Rimane, in particolare, il fatto che la sentenza nonsi confronta concretamente con la specifica allegazione che la difesa ha svoltomediante la propria consulenza in ordine all’effettivo impiego della somma perfinalità societarie.3.4. Il rilevato fondamento del secondo motivo comporta l’annullamentocon rinvio perché il giudice, nel quadro illustrato, rivaluti specificamente se leallegazioni difensive siano idonee a dare conto della destinazione delle risorsedirettamente o indirettamente acquisite mediante il mutuo, in modo da vagliarese le stesse siano state impiegate o meno nell’interesse della fallita. In siffattoaspetto preliminare, rimangono assorbite le questioni poste dal terzo motivo inordine alla rilevanza dei fatti con riguardo alla loro commissione nella zona dirischio penale ed alla loro capacità di pericolo concreto ai creditori. Questioni sucui, una volta accertata la reale dimensione e valenza del fatto, il giudizio di rinviopotrà confermare o meno le conclusioni già articolate dalla sentenza quiimpugnata.4. Il quarto motivo è infondato.4.1. Con riguardo alla specifica distrazione contestata al capo 3), lasentenza impugnata ha argomentato come dall’istruttoria fosse emerso il mancatorinvenimento delle attrezzature da cantiere oggetto di domanda di rivendica daparte della BCC [OSCURATO:PERSONA].Ha altresì osservato che la distrazione dei predetti beni non poteva esseremessa in dubbio sulla base della documentazione difensiva rappresentata dallaemail con le quale la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. avrebbe messo a disposizione i benialla società di leasing. Mentre non c’era prova che alle email avesse fatto seguitola concreta restituzione, elementi concreti deponevano in senso contrario, inparticolare rilevando: a) il decreto ingiuntivo per la restituzione dei beni; b) laquerela sporta nei confronti dell'imputato per appropriazione indebita; c)l’ammissione al passivo della banca per il credito derivante dall'inadempimentoall'obbligo restitutorio.Secondo la Corte territoriale, poi, in ragione della pluralità delledenunzia di furto di un singolo bene.4.3. Sul tema specifico della mancata spiegazione della sorte delle4.4. Per il resto, non risponde a criteri giuridicamente fondati l’assuntodifensivo secondo cui il fatto che i beni fossero in leasing esclude di per sé rilievoalla sottrazione. Il contratto di leasing attribuisce all’utilizzatore una situazionegiuridica sul bene in termini di immediato godimento e, secondo i casi, di possibilitàdi finale riscatto, per cui la sottrazione o manomissione del relativo oggetto valead integrare di per sé un pregiudizio patrimoniale oltre a poter generare, nellamedesima sfera, una parallela obbligazione restitutoria o risarcitoria nei confrontidel concedente. In tal senso, è stato appunto chiarito che integra il delitto dibancarotta fraudolenta patrimoniale la sottrazione o dissipazione di un benepervenuto alla società fallita a seguito di contratto di "leasing", anche se i canonidi locazione sono stati solo parzialmente corrisposti dalla fallita prima delladichiarazione di fallimento, in quanto la perdita del valore del bene, suscettibile diriscatto, e l'onere economico derivante dall'inadempimento dell'obbligo direstituzione verso il concedente determina un pregiudizio per la massafallimentare, a prescindere dalla sorte del debito derivante dalla mancatacorresponsione dei canoni (Sez. 5, n. 18444 del 23/03/2022, n.m.; cfr. anche Sez.5, n. 20221 del 26/02/2025, n.m.; Sez. 5, n. 17807 del 06/02/2025).4.5. Come premesso, dalle considerazioni esposte discende l’infondatezzadel motivo nelle sue distinte articolazioni.5. Il ricorso deve, dunque, essere accolto limitatamente ai capi 1) e 2), conrinvio per nuovo giudizio su tali capi. Deve essere rigettato quanto al capo 3), conconseguente definitività dell’accertamento della relativa responsabilità.Il giudizio di rinvio dovrà altresì rideterminare in via consequenziale ilcomplessivo trattamento sanzionatorio. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi 1) e 2)con rinvio per nuovo giudizio su tali capi ad altra sezione della Corte di appello diNapoli. Rigetta il ricorso nel resto.Così deciso il 24/04/2026.Il Consigliere estensore Il Presidente