CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21546/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con l'unico motivo di ricorso il ricorrente si duole della mancata risposta da parte della Corte d'appello in ordine al secondo e al terzo motivo del proprio atto di impugnazione, mediante i quali era stata lamentata la mancata applicazione delle scriminanti dello stato di necessità e della forza maggiore, di cui agli artt. 54 e 45 cod. pen., nonché della illogicità della motivazione in ordine al primo motivo d'appello, relativo alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 10 ter d.lgs. 74/2000 contestatogli. Osservato che tali censure sono manifestamente infondate, avendo la Corte d'appello dato adeguata risposta a tutte le censure sollevate con l'atto d'appello, evidenziando la risalenza nel tempo della crisi economica e finanziaria che aveva colpito l'impresa amministrata dal ricorrente, dunque la piena volontarietà della scelta di proseguire nell'attività di impresa, pagando dipendenti e fornitori, omettendo il pagamento dell'Iva dovuta, con la conseguente correttezza sia della affermazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, costituito dal dolo generico, sia della esclusione di uno stato di necessità o di una forza maggiore scriminanti. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza delle doglianze alle quali è stato affidato. Considerato che l'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966). Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il