CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 38479/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 13/10/1979 [OSCURATO:PERSONA] nato il 08/09/1979 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza dell'Il gennaio 2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 24 2019, ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna e ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 61 comma primo n. 2, 633, 635, comma secondo, e 639 bis cod. pen. 2. Ha proposto ricorsi per cassazione il difensore degli imputati, il quale ha dedotto vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale fatto un mero rinvio alla sentenza di primo grado e per non avere valutato le esigenze degli stessi occupanti. 3. I ricorsi sono inammissibili, perché proposti per motivo privo di specificità. I ricorrenti hanno reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale (v. f. 5 della sentenza impugnata) con argomentazioni corrette, logiche, non contraddittorie e, pertanto, esenti da vizi censurabili in questa sede. La Corte d'appello, difatti, ha affermato che le condizioni di disagio economico degli imputati non erano per ciò sole suffìcienti a integrare la causa di giustificazione prevista dall'art. 54 cod. pen. e ha sottolineato che non risultava che gli odierni ricorrenti avessero mai presentato rituale domanda di assegnazione di alloggio popolare (come invece riportato dalla difesa), ma - anzi - in ambito istituzionale vi era stato il riconoscimento nei confronti di ISKANDER dello status di rifugiata politica con il relativo affidamento dell'intero nucleo familiare ai servizi sociali del Comune di Milano e l'ulteriore predisposizione di adeguato percorso terapeutico. In tale situazione il Giudice d'appello ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 35590 dell'11/5/2016, Rv. 267640) secondo cui l'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti. 4. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - non sussistendo ragioni di esonero - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 giugno 2022 Il Consigliere estensor