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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37788/2023

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e SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Taranto con sentenza del 11 luglio 2022 condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni otto e di anni tre di reclusione per il delitto di bancarotta fraudolenta.

Osserva la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, alla quale è stata rivolta l'istanza di rinnessione nel termine di proposizione dell'appello, che il Tribunale depositava la motivazione nei giorni novanta prefissati, in scadenza il 9 ottobre 2022, vale a dire il 3 ottobre 2022, e dalla prima data decorreva il termine di 45 giorni per proporre impugnazione, che andava a scadere il 23 novembre 2022.

L'appello veniva presentato in data 19 dicembre 2022.Solo il 2 gennaio 2022 gli attuali istanti sono venuti a conoscenza del passaggio in giudicato della sentenza, essendo stato notificato ad [OSCURATO:PERSONA] l'ordine di esecuzione per la carcerazione.

La Corte di appello, alla quale era rivolta l'istanza di rimessione in termini, ha ritenuto che l'errore macroscopico degli allora difensori degli imputati, che ritenevano erroneamente che la sospensione feriale avesse rilievo anche sul termine di deposito della sentenza, non potesse integrare la cd. forza maggiore.

2. Avverso tale ordinanza propongono ricorsi per cassazione con unico atto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'attuale difensore di fiducia, enunciato a seguire nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il motivo deduce vizio di motivazione, richiamando l'orientamento di questa Corte di cassazione che riteneva integrare il caso fortuito la mancata presentazione dell'appello in termini da parte del difensore, dovuto a ignoranza di norme da parte del professionista, non qualificabile come negligenza bensì come ignoranza di regole processuali che dovrebbero essere note a tutti i difensori che non possono essere oggetto di onere di vigilanza da parte degli assistiti.

4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato conclusioni con le quali ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono infondati.

2. La Corte di appello ha rigettato l'istanza richiamando Sez. 2, n. 13803 del 10/03/2021, Pinna, RV. 281033-01, che ha ritenuto non accoglibile l'istanza di rimessione in termini in un caso assolutamente sovrapponibile a quello in esame, in quanto riguardante la decadenza dell'imputato dal termine per proporre appello, che non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto ascrivibile al difensore, atteso che all'imputato personalmente spetta la facoltà di impugnare, in via autonoma e concorrente rispetto al difensore (Fattispecie nella quale il difensore aveva computato il periodo di sospensione feriale nel calcolo dei termini per impugnare la sentenza, avendo il tribunale fissato in giorni novanta il termine per il deposito \ delle motivazioni; conf. anche n. 2591 del 1994). 2 Sez. 2, Pinna, a sua volta richiama i principi fissati da Sez. 6, n. 18716 del 31/03/2016, Sarracinelli, Rv. 266926 -

01. Tali pronunce, in sostanza, hanno ritenuto che: a) costituisce causa di forza maggiore quel fatto umano o naturale al quale non può opporsi una diversa determinazione volitiva e che, perciò, è irresistibile, mentre si definisce caso fortuito ogni evento non evitabile con la normale diligenza e non imputabile al soggetto a titolo di colpa o dolo.

Ciò che caratterizza il caso fortuito è la sua imprevedibilità, mentre nota distintiva della forza maggiore è l'elemento della irresistibilità.

Connotazione comune ad entrambi è la inevitabilità (Sez.

U, n. 14991 del 2006, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione); b) la consolidata e di gran lunga prevalente giurisprudenza di legittimità ritiene che il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di partecipare al processo e di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare l'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimino la restituzione in termini, atteso che incombe sull'imputato l'onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito (Sez. 1, n. 25905 del 24/04/2001, Bekhit, Rv. 219106); c) tale orientamento è confermato da ulteriori pronunce che lo consolidano (Sez. 4, n. 55106 del 18/10/2017, Hudorovic, Rv. 271660; precedenti conformi: N. 626 del 2000 Rv. 215490, N.49179 del 2003 Rv. 227696, N. 43277 del 2011 Rv. 251695, N. 18886 del 2012 Rv. 252812, N. 20655 del 2012 Rv. 254072, N. 39437 del 2013 Rv. 257221, N. 16066 del 2015 Rv. 263761, N. 18716 del 2016); d) la tesi sostenuta dagli attuali ricorrenti è condivisa da giurisprudenza più risalente, nonché in modo minoritario, in particolare da Sez. 6, n. 35149 del 26/06/2009, A., Rv. 244871, e Sez. 2, n. 31680 del 14/07/2011, Lan, Rv. 250747, le quali affermano l'illegittimità del diniego della richiesta di restituzione in termini per la presentazione dei motivi di appello ex art. 175 cod. proc. pen., quando l'omesso adempimento dell'incarico di proporre impugnazione da parte del difensore di fiducia, non attivatosi contrariamente alle aspettative dell'imputato, sia stato determinato da una situazione di imprevedibile ignoranza della legge processuale penale, tale da configurare un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.

Tale orientamento minoritario si fonda sull'osservazione che non può pretendersi che l'imputato, nell'effettuare la scelta del suo legale, debba verificare la padronanza da parte dello stesso di ordinarie regole di diritto che dovrebbero costituire il bagaglio tecnico di qualsiasi soggetto abilitato alla professione forense, e che quindi, in caso di gravi errori del fiduciario, ricorra un'ipotesi di caso fortuito; detto orientamento, inoltre, fa riferimento al principio della giurisprudenza CEDU secondo cui il giudice nazionale ha il dovere di restaurare i diritti processuali fondamentali dell'imputato quando le carenze difensive siano manifeste e siano segnalate alla sua attenzione.

4. Questa Corte condivide le argomentazioni dell'orientamento prevalente, anche in forza della circostanza, evidenziata da Sez. 4, Hudurovic, cit., che la giurisprudenza della Grande Camera della Corte EDU - sentenza Hermi c/ Italia del 18 ottobre 2006 - afferma che lo Stato non è tenuto a svolgere un'attività di supplenza per colmare le eventuali mancanze della parte o della difesa.

Anche la sentenza Kimmel c/ Italia del 2 settembre 2004, conferma che è onere dell'imputato prendere contatto con il difensore per essere messo a conoscenza degli sviluppi processuali ed il fatto che l'imputato se ne disinteressi equivale ad una rinuncia ad esercitare i suoi diritti processuali.

Non bisogna, infatti, sovrapporre all'ipotesi regolata dall'art.175, comma 1, cod.proc.pen., qui in esame, la diversa ed autonoma ipotesi in cui la parte non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento da impugnare (Corte EDU 14 dicembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] c/ Italia: «Il rilievo della preclusione (...) è disciplinato dall'articolo 175, comma 2, cod. proc. pen. e si propone di ovviare alla mancanza di conoscenza effettiva [del giudizio] da parte dell'imputato, quando quest'ultima non è il risultato di comportamento intenzionale (doloso), la cui possibile esistenza deve essere debitamente motivata dal giudice.

Ne consegue che questa ipotesi è autonoma rispetto alla disposizione generale di cui all'articolo 175, comma 1, cod. proc. pen., che è, tuttavia, subordinata alla prova di un impedimento a causa di forza maggiore (caso fortuito o forza maggiore)» [traduzione non ufficiale]).

D'altro canto, non risulta comprovato in alcun modo che gli imputati abbiano adempiuto all'onere di diligenza loro spettante, relativamente alle richieste di aggiornamento in ordine alla evoluzione del processo.

5. Ne consegue il rigetto dei ricorsi.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Taranto con sentenza del 11 luglio 2022 condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni otto e di anni tre di reclusione per il delitto di bancarotta fraudolenta. Osserva la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, alla quale è stata rivolta l'istanza di rinnessione nel termine di proposizione dell'appello, che il Tribunale depositava la motivazione nei giorni novanta prefissati, in scadenza il 9 ottobre 2022, vale a dire il 3 ottobre 2022, e dalla prima data decorreva il termine di 45 giorni per proporre impugnazione, che andava a scadere il 23 novembre 2022. L'appello veniva presentato in data 19 dicembre 2022.Solo il 2 gennaio 2022 gli attuali istanti sono venuti a conoscenza del passaggio in giudicato della sentenza, essendo stato notificato ad [OSCURATO:PERSONA] l'ordine di esecuzione per la carcerazione. La Corte di appello, alla quale era rivolta l'istanza di rimessione in termini, ha ritenuto che l'errore macroscopico degli allora difensori degli imputati, che ritenevano erroneamente che la sospensione feriale avesse rilievo anche sul termine di deposito della sentenza, non potesse integrare la cd. forza maggiore. 2. Avverso tale ordinanza propongono ricorsi per cassazione con unico atto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'attuale difensore di fiducia, enunciato a seguire nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce vizio di motivazione, richiamando l'orientamento di questa Corte di cassazione che riteneva integrare il caso fortuito la mancata presentazione dell'appello in termini da parte del difensore, dovuto a ignoranza di norme da parte del professionista, non qualificabile come negligenza bensì come ignoranza di regole processuali che dovrebbero essere note a tutti i difensori che non possono essere oggetto di onere di vigilanza da parte degli assistiti. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato conclusioni con le quali ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati. 2. La Corte di appello ha rigettato l'istanza richiamando Sez. 2, n. 13803 del 10/03/2021, Pinna, RV. 281033-01, che ha ritenuto non accoglibile l'istanza di rimessione in termini in un caso assolutamente sovrapponibile a quello in esame, in quanto riguardante la decadenza dell'imputato dal termine per proporre appello, che non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto ascrivibile al difensore, atteso che all'imputato personalmente spetta la facoltà di impugnare, in via autonoma e concorrente rispetto al difensore (Fattispecie nella quale il difensore aveva computato il periodo di sospensione feriale nel calcolo dei termini per impugnare la sentenza, avendo il tribunale fissato in giorni novanta il termine per il deposito \ delle motivazioni; conf. anche n. 2591 del 1994). 2 Sez. 2, Pinna, a sua volta richiama i principi fissati da Sez. 6, n. 18716 del 31/03/2016, Sarracinelli, Rv. 266926 - 01. Tali pronunce, in sostanza, hanno ritenuto che: a) costituisce causa di forza maggiore quel fatto umano o naturale al quale non può opporsi una diversa determinazione volitiva e che, perciò, è irresistibile, mentre si definisce caso fortuito ogni evento non evitabile con la normale diligenza e non imputabile al soggetto a titolo di colpa o dolo. Ciò che caratterizza il caso fortuito è la sua imprevedibilità, mentre nota distintiva della forza maggiore è l'elemento della irresistibilità. Connotazione comune ad entrambi è la inevitabilità (Sez. U, n. 14991 del 2006, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione); b) la consolidata e di gran lunga prevalente giurisprudenza di legittimità ritiene che il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di partecipare al processo e di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare l'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimino la restituzione in termini, atteso che incombe sull'imputato l'onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito (Sez. 1, n. 25905 del 24/04/2001, Bekhit, Rv. 219106); c) tale orientamento è confermato da ulteriori pronunce che lo consolidano (Sez. 4, n. 55106 del 18/10/2017, Hudorovic, Rv. 271660; precedenti conformi: N. 626 del 2000 Rv. 215490, N.49179 del 2003 Rv. 227696, N. 43277 del 2011 Rv. 251695, N. 18886 del 2012 Rv. 252812, N. 20655 del 2012 Rv. 254072, N. 39437 del 2013 Rv. 257221, N. 16066 del 2015 Rv. 263761, N. 18716 del 2016); d) la tesi sostenuta dagli attuali ricorrenti è condivisa da giurisprudenza più risalente, nonché in modo minoritario, in particolare da Sez. 6, n. 35149 del 26/06/2009, A., Rv. 244871, e Sez. 2, n. 31680 del 14/07/2011, Lan, Rv. 250747, le quali affermano l'illegittimità del diniego della richiesta di restituzione in termini per la presentazione dei motivi di appello ex art. 175 cod. proc. pen., quando l'omesso adempimento dell'incarico di proporre impugnazione da parte del difensore di fiducia, non attivatosi contrariamente alle aspettative dell'imputato, sia stato determinato da una situazione di imprevedibile ignoranza della legge processuale penale, tale da configurare un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. Tale orientamento minoritario si fonda sull'osservazione che non può pretendersi che l'imputato, nell'effettuare la scelta del suo legale, debba verificare la padronanza da parte dello stesso di ordinarie regole di diritto che dovrebbero costituire il bagaglio tecnico di qualsiasi soggetto abilitato alla professione forense, e che quindi, in caso di gravi errori del fiduciario, ricorra un'ipotesi di caso fortuito; detto orientamento, inoltre, fa riferimento al principio della giurisprudenza CEDU secondo cui il giudice nazionale ha il dovere di restaurare i diritti processuali fondamentali dell'imputato quando le carenze difensive siano manifeste e siano segnalate alla sua attenzione. 4. Questa Corte condivide le argomentazioni dell'orientamento prevalente, anche in forza della circostanza, evidenziata da Sez. 4, Hudurovic, cit., che la giurisprudenza della Grande Camera della Corte EDU - sentenza Hermi c/ Italia del 18 ottobre 2006 - afferma che lo Stato non è tenuto a svolgere un'attività di supplenza per colmare le eventuali mancanze della parte o della difesa. Anche la sentenza Kimmel c/ Italia del 2 settembre 2004, conferma che è onere dell'imputato prendere contatto con il difensore per essere messo a conoscenza degli sviluppi processuali ed il fatto che l'imputato se ne disinteressi equivale ad una rinuncia ad esercitare i suoi diritti processuali. Non bisogna, infatti, sovrapporre all'ipotesi regolata dall'art.175, comma 1, cod.proc.pen., qui in esame, la diversa ed autonoma ipotesi in cui la parte non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento da impugnare (Corte EDU 14 dicembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] c/ Italia: «Il rilievo della preclusione (...) è disciplinato dall'articolo 175, comma 2, cod. proc. pen. e si propone di ovviare alla mancanza di conoscenza effettiva [del giudizio] da parte dell'imputato, quando quest'ultima non è il risultato di comportamento intenzionale (doloso), la cui possibile esistenza deve essere debitamente motivata dal giudice. Ne consegue che questa ipotesi è autonoma rispetto alla disposizione generale di cui all'articolo 175, comma 1, cod. proc. pen., che è, tuttavia, subordinata alla prova di un impedimento a causa di forza maggiore (caso fortuito o forza maggiore)» [traduzione non ufficiale]). D'altro canto, non risulta comprovato in alcun modo che gli imputati abbiano adempiuto all'onere di diligenza loro spettante, relativamente alle richieste di aggiornamento in ordine alla evoluzione del processo. 5. Ne consegue il rigetto dei ricorsi. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pro
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