CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34451/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
per le indagini preliminari delTribunale di BrindisiUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni rassegnate per iscritto in data luglio 2026 dal SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Brindisi, decidendo, in funzione di giudice dell’esecuzione del rinvio,sulla richiesta, avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], di applicazione delbeneficio della continuazione in executiivis fra i fatti giudicati con le sentenzeemesse dalla Corte di Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, in data 20 giugno2018 e dalla Corte di Appello di Lecce in data 1 febbraio 2021, ha rigettato larichiesta indicata.In ottemperanza al mandato ricevuto da questa Corte, che, annullando, conla sentenza Sez. 1 n. 1616 del 2026, precedente ordinanza che quel beneficioaveva riconosciuto, aveva imposto al giudice del rinvio di spiegare perché reatiassai disomogenei – segnatamente, il reato di riciclaggio commesso in Manduria il9 novembre 2011 e i reati di estorsione e di furto commessi in Manduria dal 21 al26 ottobre 2011 – avessero «una matrice ideativa comune, al di là della contiguitàtemporale e dell’identità di beni oggetto dei reati», ritenute «caratteristiche fattualiche, di per sé sole, non hanno significato sotto il profilo dimostrativo dellaunitarietà del progetto criminoso, ben potendo essere semplicemente espressionedi una proclività a delinquere», posto che «l'identità del disegno criminoso, checaratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postulaun programma di condotte illecite previamente ideato e voluto, ma non si identificacon la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato», ha dato contodi come si trattasse di «fatti del tutto disomogenei nelle modalità esecutive comepure nel contesto ideativo», di modo che si doveva riconoscere «l’assenza tra ledue determinazioni delittuose di un programma di condotte illecite previamenteideato e voluto».2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA],affidando l’impugnativa a due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessariper la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.- Con il primo motivo ha denunciato il vizio di motivazione da omessoesame di elementi fattuali decisivi risultanti dal testo del provvedimentoimpugnato: segnatamente, di quelli relativi alla coincidenza delle vittime dei reati,tutte appartenenti al medesimo nucleo familiare, e alla stretta sequenzacronologica esistente tra il furto, l’estorsione e il riciclaggio, tutti commessinell’arco di soli ventidue giorni nel medesimo contesto territoriale(Manduria/[OSCURATO:PERSONA]). Tali decisive omissioni sarebbero tali da averedeterminato radicali illogicità o aporie argomentative in seno al provvedimentoimpugnato, sia con riguardo all’esistenza di una evidente pianificazione tra il furtodell’autovettura in danno di [OSCURATO:PERSONA] e il riciclaggio operato sulla stessaautovettura apponendovi la targa intestata alla coniuge, sia con riguardoall’irrilevanza delle modalità di realizzazione, mono o plurisoggettiva, dei reatimedesimi.- Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 81, secondocomma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. in relazione alla corretta applicazione deicriteri di individuazione del medesimo disegno criminoso. Ha dedotto, a sostegno,che non sarebbe stata assegnata la dovuta rilevanza alla convergenza di molteplicielementi sintomatici (l’identità del bene giuridico protetto, l’identità dell’oggettomateriale, la contiguità spazio-temporale dei fatti, la programmazione criminosaunitaria) e sarebbe stata apoditticamente affermata la diversità tra proclività adelinquere e medesimezza del disegno criminoso.3. Con memoria in data 28 luglio 2026 il difensore del ricorrente ha insistitoper l’accoglimento dei motivi di ricorso e per l’annullamento con o senza rinviodell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1. La sentenza rescindente (Sez. 1, n. 1616 del 2026) ha stigmatizzatocome «scarna e insufficiente» la motivazione del provvedimento con il quale ilgiudice dell’esecuzione del Tribunale di Brindisi aveva riconosciuto l’esistenza delvincolo della continuazione tra i fatti di riciclaggio, di estorsione e di furto ascrittia [OSCURATO:PERSONA], giudicati con le sentenze emesse dalla Corte di Appello diLecce, sez. dist. di Taranto, in data 20 giugno 2018 e dalla Corte di Appello diLecce in data 1 febbraio 2021, desumendone la preordinazione unitaria dagli indicisintomatici della «contiguità temporale» e dal «fatto che fossero tutti reati controil patrimonio e che avessero ad oggetto delle autovetture», perché si trattava di«caratteristiche fattuali che, di per sé sole, non hanno significato sotto il profilodimostrativo della unitarietà del progetto criminoso, ben potendo esseresemplicemente espressione di una proclività a delinquere». Sicché, cassato ilprovvedimento medesimo, la sentenza indicata ha onerato il giudice del rinvio dirivalutare l’istanza di riconoscimento della continuazione tra i reati predetti allastregua del principio di diritto secondo cui l’esistenza di un medesimo disegnocriminoso postula la dimostrazione di un programma di condotte illecitepreviamente ideato e voluto, che può essere desunto da alcuni elementi indizianti(non necessariamente tutti), quali: l'unitarietà del contesto e della spinta adelinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identicanatura dei reati, l'analogia del "modus operandi" e la costante compartecipazionedei medesimi soggetti.2. L’ordinanza rescissoria ha giustificato il rigetto della richiesta diriconoscimento del beneficio ex artt. 81, secondo comma, e 671 cod. proc. pen.sul rilievo che i fatti per i quali [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato con lecitate sentenze non esprimevano una unitarietà di progetto criminoso. Haspiegato, al riguardo, che gli stessi, «pur avendo come matrice comune lacontiguità temporale e la natura di delitti contro il patrimonio» non potevano dirsi«frutto di una scaturigine ideativa comune […] in quanto si tratta(va) di fattidisomogenei, frutto di autonome determinazioni criminose, espressione di unadelittuosa»; tanto ha desunto dalla lettura delle sentenze allegate alla richiesta,che avevano dato atto di come il delitto di riciclaggio fosse stato commesso daPalmisano assemblando sulla [OSCURATO:PERSONA], provento di furto in danno di CosimoMiccoli il 18 ottobre 2011, la targa della [OSCURATO:PERSONA] intestata alla moglie e di comeil delitto di estorsione in concorso fosse stato commesso dall’istante in danno diLuigi [OSCURATO:PERSONA], pretendendo da questi il versamento della somma di euro mille atitolo di riscatto di un furgone in uso alla vittima.3. A fronte di tale motivazione, che appare corretta in diritto perchéconforme al principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente eall’insegnamento impartito in materia dal diritto vivente, secondo cui ilriconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, nondiversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica dellasussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del beneprotetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità dellacondotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, almomento della commissione del primo reato, i successivi fossero statiprogrammati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine,valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino,comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01), e immune da vizi di patente carenza eillogicità argomentativa, entrambi i motivi di ricorso nell’interesse di FrancescoPalmisano si appalesano generici, perché articolati senza alcun confronto criticogià con la ratio decidendi della sentenza rescindente, che aveva escluso che lecaratteristiche fattuali valorizzate nell’istanza – e riproposte con le censure alvaglio – segnatamente, la contiguità temporale dei delitti e l’identità dell’oggettogiuridico e dell’oggetto materiale dei reati – non fossero, di per sé sole,dimostrative della unitarietà del progetto criminoso, ben potendo esseresemplicemente espressione di una proclività a delinquere, e, comunque,interamente versati in fatto. Al riguardo, va ribadito che, in tema di continuazione,l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce unaquestione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, insindacabile insede di legittimità, quando il convincimento del predetto sia sorretto da unamotivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1,n. 10939 del 18/12/2025, dep. 2026, F., Rv. 289635 – 01; Sez. 1, n. 12936 del03/12/2018, dep. 2019, D’[OSCURATO:PERSONA]. 275222 - 01).4. S’impone, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, cuiconsegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 11/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]