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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 37675/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 28/10/2022 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello confermava la sentenza emessa nei confronti dei ricorrenti, in ordine al reato di cui all'art. 337 cod.pen., con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi 8 di reclusione e la Veronese alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione.

2. Avverso tale decisione i ricorrenti hanno proposto tre motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, deducono violazione di legge in relazione all'esclusione della particolare tenuità del fatto, ritenendo che la Corte di appello avrebbe applicato la nuova versione dell'art. 131-bis, comma terzo n. 2), cod.pen. nella parte in cui non consente di ritenere l'offesa tenue nel caso di commissione del reato di cui all'art. 337 cod.pen. nei confronti di un pubblico ufficiale.

Sostengono i ricorrenti che tale previsione, essendo stata introdotta con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, entrato in vigore il 30 dicembre 2022, non potrebbe trovare applicazione a fatti commessi in epoca precedente.

2.2. Con il secondo motivo, si deduce la mancanza di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], essendo insufficiente il mero riscontro dei precedenti penali da cui il ricorrente è gravato.

2.3. Con il terzo motivo, si deduce la mancanza di motivazione in ordine alla congruità della pena inflitta (indicata come pari al doppio della pena base).

3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono infondati.

2. Per quanto concerne il motivo relativo al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, si rileva la correttezza della decisione assunta, pur rendendosi necessaria una correzione in punto di diritto.

La Corte di appello ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis cod.pen. richiamando espressamente il divieto, attualmente previsto dalla citata norma, di ritenere la particolare tenuità del fatto nel caso in cui il reato di cui all'art. 337 cod.pen. sia commesso ai danni di un pubblico ufficiale.

L'esclusione della particolare tenuità nella predetta ipotesi, invero, era stata già inserita per effetto del d.l. 4 giugno 2019, n. 53, il cui contenuto, con successive modifiche non rilevanti in questa sede, è stato recepito dalla cosiddetta "[OSCURATO:PERSONA]".

In ogni caso, poiché i fatti in esame risalgono al 5 dicembre 2016, deve darsi atto dell'inesistenza a quell'epoca di una esclusione ope legis della particolare tenuità del fatto.

Ciò posto e pur dovendosi, quindi, correggere la motivazione in diritto recepita dalla Corte di appello, si ritiene che il motivo sia ugualmente meritevole di rigetto, in quanto - dalla lettura delle sentenze di primo e secondo grado - emerge una valutazione, sia pur implicita, di una apprezzabile gravità della condotta, tale da non consentire il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

Peraltro, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], l'applicabilità dell'art. 131-bis cod.pen. sarebbe stata in ogni caso impedita dai precedenti specifici e recenti, dimostrativi della non occasionalità della condotta, espressamente richiamati nelle sentenze di merito.

In definitiva, pertanto, deve ritenersi che correttamente i giudici di merito hanno escluso la particolare tenuità del fatto, fornendo una motivazione implicita e insita nella descrizione della gravità della condotta, idonea ad escludere l'applicabilità dell'art.131-bis cod.pen. a prescindere dall'esistenza o meno, all'epoca dei fatti, di una preclusione normativa espressa.

3. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso concernente il riconoscimento dell'aumento a titolo di continuazione disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che, secondo la tesi difensiva, risulterebbe privo di motivazione.

Invero, la Corte di appello ha fornito una motivazione, per quanto sintetica, con la quale si è ritenuto che i precedenti penali ed il nuovo reato fossero dimostrazione di una obiettiva propensione a delinquere.

In tal caso, pertanto, può ritenersi applicabile il principio giurisprudenziale secondo cui l'applicazione della recidiva richiede uno specifico onere motivazionale da parte del giudice, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente (Sez.6, n. 14937 del 14/3/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272803).

4. L'ultimo motivo di ricorso, concernente la quantificazione della pena, è manifestamente infondato, posto che si deduce erroneamente l'applicazione della sanzione nella misura pari "quasi al doppio" rispetto al minimo edittale, quando invece la sanzione risulta commisurata in misura prossima al minimo.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

N-2 2 C2 8 Rigetta it ricorsò e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. = ai- Cf) Così deciso il 12 luglio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 28/10/2022 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello confermava la sentenza emessa nei confronti dei ricorrenti, in ordine al reato di cui all'art. 337 cod.pen., con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi 8 di reclusione e la Veronese alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione. 2. Avverso tale decisione i ricorrenti hanno proposto tre motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, deducono violazione di legge in relazione all'esclusione della particolare tenuità del fatto, ritenendo che la Corte di appello avrebbe applicato la nuova versione dell'art. 131-bis, comma terzo n. 2), cod.pen. nella parte in cui non consente di ritenere l'offesa tenue nel caso di commissione del reato di cui all'art. 337 cod.pen. nei confronti di un pubblico ufficiale. Sostengono i ricorrenti che tale previsione, essendo stata introdotta con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, entrato in vigore il 30 dicembre 2022, non potrebbe trovare applicazione a fatti commessi in epoca precedente. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce la mancanza di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], essendo insufficiente il mero riscontro dei precedenti penali da cui il ricorrente è gravato. 2.3. Con il terzo motivo, si deduce la mancanza di motivazione in ordine alla congruità della pena inflitta (indicata come pari al doppio della pena base). 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati. 2. Per quanto concerne il motivo relativo al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, si rileva la correttezza della decisione assunta, pur rendendosi necessaria una correzione in punto di diritto. La Corte di appello ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis cod.pen. richiamando espressamente il divieto, attualmente previsto dalla citata norma, di ritenere la particolare tenuità del fatto nel caso in cui il reato di cui all'art. 337 cod.pen. sia commesso ai danni di un pubblico ufficiale. L'esclusione della particolare tenuità nella predetta ipotesi, invero, era stata già inserita per effetto del d.l. 4 giugno 2019, n. 53, il cui contenuto, con successive modifiche non rilevanti in questa sede, è stato recepito dalla cosiddetta "[OSCURATO:PERSONA]". In ogni caso, poiché i fatti in esame risalgono al 5 dicembre 2016, deve darsi atto dell'inesistenza a quell'epoca di una esclusione ope legis della particolare tenuità del fatto. Ciò posto e pur dovendosi, quindi, correggere la motivazione in diritto recepita dalla Corte di appello, si ritiene che il motivo sia ugualmente meritevole di rigetto, in quanto - dalla lettura delle sentenze di primo e secondo grado - emerge una valutazione, sia pur implicita, di una apprezzabile gravità della condotta, tale da non consentire il riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Peraltro, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], l'applicabilità dell'art. 131-bis cod.pen. sarebbe stata in ogni caso impedita dai precedenti specifici e recenti, dimostrativi della non occasionalità della condotta, espressamente richiamati nelle sentenze di merito. In definitiva, pertanto, deve ritenersi che correttamente i giudici di merito hanno escluso la particolare tenuità del fatto, fornendo una motivazione implicita e insita nella descrizione della gravità della condotta, idonea ad escludere l'applicabilità dell'art.131-bis cod.pen. a prescindere dall'esistenza o meno, all'epoca dei fatti, di una preclusione normativa espressa. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso concernente il riconoscimento dell'aumento a titolo di continuazione disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che, secondo la tesi difensiva, risulterebbe privo di motivazione. Invero, la Corte di appello ha fornito una motivazione, per quanto sintetica, con la quale si è ritenuto che i precedenti penali ed il nuovo reato fossero dimostrazione di una obiettiva propensione a delinquere. In tal caso, pertanto, può ritenersi applicabile il principio giurisprudenziale secondo cui l'applicazione della recidiva richiede uno specifico onere motivazionale da parte del giudice, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente (Sez.6, n. 14937 del 14/3/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272803). 4. L'ultimo motivo di ricorso, concernente la quantificazione della pena, è manifestamente infondato, posto che si deduce erroneamente l'applicazione della sanzione nella misura pari "quasi al doppio" rispetto al minimo edittale, quando invece la sanzione risulta commisurata in misura prossima al minimo. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. N-2 2 C2 8 Rigetta it ricorsò e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. = ai- Cf) Così deciso il 12 luglio 2023
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