CassazionedecretoSezione 3Decisione del 27 marzo 2026
Cassazione n. 07408/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETOsul ricorso iscritto al n.21211/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Rev [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.743/2024 depositatail 20/02/2024.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;Numero registro generale 21211/2024Numero sezionale 118/2026Numero di raccolta generale 7408/2026Data pubblicazione 27/03/2026che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., si può provvedere sullespese riguardo al rapporto processuale con la parte controricorrente, conterzi residui, stante la desistenza dal giudizio, mentre l’indefensio dellaparte rimasta intimata lo esclude riguardo al rapporto processuale conessa;Numero registro generale 21211/2024Numero sezionale 118/2026Numero di raccolta generale 7408/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEil Presidente [OSCURATO:PERSONA] pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n.21211/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Rev [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.743/2024 depositatail 20/02/2024.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;Numero registro generale 21211/2024Numero sezionale 118/2026Numero di raccolta generale 7408/2026Data pubblicazione 27/03/2026che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., si può provvedere sullespese riguardo al rapporto processuale con la parte controricorrente, conterzi residui, stante la desistenza dal giudizio, mentre l’indefensio dellaparte rimasta intimata lo esclude riguardo al rapporto processuale conessa; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Visto l’art. 391, secondo comma, c.p.c., condanna la ricorrente alpagamento in favore della parte resistente [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. diun terzo delle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre duecento peresborsi, le spese generali e gli accessori come per legge.Così deciso in Roma, il 26/03/2026.Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Raffaele [OSCURATO:PERSONA] FrascaP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Visto l’art. 391, secondo comma, c.p.c., condanna la ricorrente alpagamento in favore della parte resistente [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. diun terzo delle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre duecento peresborsi, le spese generali e gli accessori come per legge.Così deciso in Roma, il 26/03/2026.Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Raffaele [OSCURATO:PERSONA]