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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 ottobre 2000

Cassazione n. 11518/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 30277/25 Ritenuto che tutti i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Messina, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento del reato di cui all'art. 610 c.p. e del dolo, evidenziando le univoche modalità del fatto desunte dalle risultanze processuali; rilevato che anche le censure dedotte in punto di recidiva e di mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art.131 bis c.p. sono ugualmente aspecifiche, avendo la Corte di merito fornito adeguata motivazione su tali punti, considerate le valutazioni espresse sulle ragioni delle condotte violente, sull'abitualità delle condotte e sulla dimostrata capacità criminale, che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11518 -26ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3828/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 30277/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 30277/25 Ritenuto che tutti i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Messina, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento del reato di cui all'art. 610 c.p. e del dolo, evidenziando le univoche modalità del fatto desunte dalle risultanze processuali; rilevato che anche le censure dedotte in punto di recidiva e di mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art.131 bis c.p. sono ugualmente aspecifiche, avendo la Corte di merito fornito adeguata motivazione su tali punti, considerate le valutazioni espresse sulle ragioni delle condotte violente, sull'abitualità delle condotte e sulla dimostrata capacità criminale, che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 30277/25 Ritenuto che tutti i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Messina, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento del reato di cui all'art. 610 c.p. e del dolo, evidenziando le univoche modalità del fatto desunte dalle risultanze processuali; rilevato che anche le censure dedotte in punto di recidiva e di mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art.131 bis c.p. sono ugualmente aspecifiche, avendo la Corte di merito fornito adeguata motivazione su  tali punti, considerate le valutazioni espresse sulle ragioni delle condotte violente, sull'abitualità delle condotte e sulla dimostrata capacità criminale, che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue  ex  art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.       [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da:           11518 -26ANGELO COSTANZO                 -  Presidente -        Ord. n. sez. 3828/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                -  Relatore -          R.G.N. 30277/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 30277/25 Ritenuto che tutti i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Messina, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento del reato di cui all'art. 610 c.p. e del dolo, evidenziando le univoche modalità del fatto desunte dalle risultanze processuali; rilevato che anche le censure dedotte in punto di recidiva e di mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art.131 bis c.p. sono ugualmente aspecifiche, avendo la Corte di merito fornito adeguata motivazione su  tali punti, considerate le valutazioni espresse sulle ragioni delle condotte violente, sull'abitualità delle condotte e sulla dimostrata capacità criminale, che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue  ex  art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.         P.Q.MP.Q.M
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