CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12911/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO/lato ~s-o aFie aa.r.ti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché proposto contro sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen. dopo il 2 agosto 2017. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, in parziale riforma della pronuncia emessa dal G.i.p. del Tribunale di Taranto in data 22 dicembre 2021, accogliendo la richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni sei di reclusione, in relazione ai reati ascritti in rubrica al capo a (in esso assorbito l'imputazione di cui al capo c) e al capo b) dell'imputazione, con conferma, nel resto, dell'impugnata sentenza. Avverso la pronuncia impugnata ricorrono gli imputati per mezzo del loro difensore, deducendo, in un unico atto di ricorso, difetto di motivazione circa la commisurazione della pena oggetto di accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen., ritenuta particolarmente gravosa. La Corte evidenzia che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01). Pertanto, va ribadito l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di tema di "patteggiamento in appello", è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata che nel caso di specie non ricorre (Sez. 5, n. 7333/19 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a