CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2023
Cassazione n. 19042/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché generico e manifestamente infondato; considerato, infatti, che il motivo è meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 4 ove si giustifica con motivazione completa e con valutazione .complessiva delle modalità del fatto, della gravità della condotta e dell'intensità del dolo, desunta dalla spregiudicatezza dimostrata, l'assenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. ); ritenuto, pertanto, che va dichiarata l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente