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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18645/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 21 dicembre 2021, parzialmente riformando, in punto di pena, la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Piacenza, pronunciata in data 15 novembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 55 d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Ritenuto che tutti motivi di ricorso, con i quali si deducono i vizi della motivazione in punto di prova della penale responsabilità e di qualificazione giuridica nonché la violazione di legge in relazione agli artt. 88, 164 e 62-bis cod. pen., oltre ad essere basati su doglianze in punto di fatto, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), sono privi di specificità e, non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risultano essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici, dai giudici del merito (si vedano, in particolare, pagg. 8 e 9 sulla prova logico-indiziaria della responsabilità emergente allo stato degli atti; sulla qualificazione giuridica in mancanza di prova certa del coinvolgimento dell'imputato nel reato presupposto; sulla parzialità del vizio di mente alla luce degli esiti peritali; sulla prognosi negativa in ragione della pericolosità sociale del reo; nonché pagg. 4 e 9 sull'avvenuta concessione delle generiche); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 21 dicembre 2021, parzialmente riformando, in punto di pena, la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Piacenza, pronunciata in data 15 novembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 55 d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Ritenuto che tutti motivi di ricorso, con i quali si deducono i vizi della motivazione in punto di prova della penale responsabilità e di qualificazione giuridica nonché la violazione di legge in relazione agli artt. 88, 164 e 62-bis cod. pen., oltre ad essere basati su doglianze in punto di fatto, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), sono privi di specificità e, non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risultano essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici, dai giudici del merito (si vedano, in particolare, pagg. 8 e 9 sulla prova logico-indiziaria della responsabilità emergente allo stato degli atti; sulla qualificazione giuridica in mancanza di prova certa del coinvolgimento dell'imputato nel reato presupposto; sulla parzialità del vizio di mente alla luce degli esiti peritali; sulla prognosi negativa in ragione della pericolosità sociale del reo; nonché pagg. 4 e 9 sull'avvenuta concessione delle generiche); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
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