CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35536/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto del 17 novembre 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di anni uno di re- clusione ed euro quattrocento di multa in relazione al reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto l'errore dell'imputata nell'indicazione del reddito ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio era di pochi euro, per cui la vicenda doveva essere qualificata come falso documentale colposo non punibile. In ogni caso la Corte territoriale ha omesso ogni accertamento sull'esi- stenza dell'elemento soggettivo del reato. 2.2. Omessa motivazione in ordine alla richiesta di applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen.. 2.3. Vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti previste dall'art. 62 bis cod. pen.. 3. In ordine al primo motivo di ricorso, va premesso che, ai fini dell'individua- zione delle condizioni necessarie per l'ammissione al patrocinio, rileva ogni compo- nente di reddito, imponibile o non, siccome espressivo di capacità economica (Sez. 4, n. 12410 del 06/03/2019, Leonzio, Rv. 275359) e le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio integrano il reato di cui si tratta solo allorquando riguardino la sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, ma non anche quando cadano su elementi a tal fine irrilevanti (Sez. 4, n. 20836 del 16/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276088). La correttezza di tale ultimo approccio ermeneutico sembra trovare un appiglio testuale in quanto in- cidentalmente affermato delle Sezioni Unite di questa Corte in una decisione riguar- dante la diversa, seppur correlata, tematica della revoca del beneficio, con specifico riferimento alla falsità o all'incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certifica- zione, prevista dall'art.79, c. 1, lett. c) d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in caso di redditi che non superino il limite di ammissibilità (Sez. U. n. 14723 del 19/12/2019, it dep. 2020, Pacino, non massimata sul punto). Integrano il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (Sez. 4, n. 8302 del 23/11/2021, dep. 2022, Colombo, Rv. 282716; Sez. 4, n. 40943 del 18/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264711; Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv. 242152). In ordine all'elemento soggettivo, va ricordato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, indipendente- mente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al be- neficio, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per sé integrante condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale (Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, Bonelli, Rv. 277129). Inoltre, ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 95 cit., in caso di effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, non è sufficiente che l'istanza contenga falsità od omissioni, dovendo il giudice procedere ad una rigo- rosa verifica dell'elemento soggettivo del reato, al fine di escludere l'eventuale inuti- lità del falso (Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, Zappia, Rv. 272192; Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Bonofiglio, Rv. 271051). Il reato è configurabile anche quando la falsità o l'omissione riguardi redditi in concreto rientranti nei limiti massimi stabiliti dalla legge per ottenere il beneficio del patrocinio per non abbienti a spese dello Stato, nondimeno in tal caso occorre verifi- care con particolare attenzione se, alla stregua delle risultanze processuali, la falsità o l'omissione fosse realmente espressiva di deliberato mendacio o reticenza sulle effettive condizioni reddituali o non fosse piuttosto frutto di disattenzione, come tale non qualificabile come dolo. In aggiunta a quanto precede, è opportuno rammentare che l'art. 76 D.Lgs. n. 115 del 2002, che disciplina la materia del patrocinio a spese dello Stato ed è espres- samente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 95 stesso D.Igs., non costituisce legge extrapenale in ordine alla quale l'errore da parte del soggetto attivo possa avere incidenza scusante. Ciò in quanto deve essere considerato errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, intro- dotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi in- tendere per «legge diversa dalla legge penale» ai sensi dell'art. 47 cod. pen. quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non espli- citannente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata anche impli- citamente (Sez. 6, n. 25941 del 31/03/2015, Ceppaglia, Rv. 263808; Sez. 4, n. ul(y' 14011 del 12/02/2015, Bucca, Rv. 263013).Ciò posto sui principi operanti in materia, nella specie, la Corte territoriale, con motivazione del tutto congrua e non contraddittoria e coerente coi principi affermati in sede di legittimità, ha escluso che le dichiarazioni difformi dal vero rese daKonti- celli potessero costituire il frutto di una mera negligenza. Nella sentenza impugnata si è precisato che nell'istanza di ammissione al patro- cinio la ricorrente evidenziava di essere titolare di un reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, di euro 10.214,42, mentre l'importo effettivo corrispondeva ad euro 18.421,67. La Corte di merito, pertanto, ha sottolineato che, in ragione della notevole differenza tra tali importi, doveva escludersi la ricorrenza di un errore idoneo ad in- generare confusione, rilevando altresì che si versava in tema di errore su legge ex- trapenale integrativa, inidoneo ad escludere il dolo del reato contestato. La parte, nel riformulare le censure esaminate dalla Corte distrettuale, ha reite- rato la sua proposta di una diversa lettura dei dati probatori e, in definitiva, una valutazione alternativa rispetto a quella, che era stata condotta dai giudici di merito con ragionamento del tutto lineare, logico e coerente coi dati fattuali e coi principi elaborati dalla giurisprudenza in materia. 4. In ordine al secondo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non po- tendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti tdella mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico.La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisivi, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, la notevole divergenza tra reddito effettivo e red- dito dichiarato, falso di notevole rilevanza che aveva comportato l'ammissione al be- neficio. Si tratta di una circostanza indiscutibilmente significativa che rientra tra i para- metri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen.. L'imputato si limita ad evidenziare il dato dell'intervenuta revoca del beneficio, dato ritenuto implicitamente irrilevante. Peraltro, la motivazione sopra sinteticamente riportata risulta del tutto congrua ed adeguata anche a seguito delle modifiche all'istituto dell'art. 131 bis cod. pen. apportate dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. 5. Quanto al terzo motivo di ricorso, va richiamato il costante orientamento di questa Corte, cui si ritiene di aderire, per il quale è inammissibile il ricorso per Cas- sazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando gene- ricamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma in- dividuazione delle questioni, che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sin- dacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B, Rv. 264879; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704). Nella fattispecie in esame, la ricorrente si limita a richiamare per relatíonem le censure già prospettate con l'atto di appello in relazione alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, senza riportarle nel presente ricorso. Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la Corte territoriale risulta aver adeguatamente approfondito l'esame della doglianza, considerando insufficiente il mero dato dell'assenza di precedenti penali ed escludendo la sussistenza di altri elementi in favore dell'imputatg. 6. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spe