CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 21353/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
aria Rosaria, CastiglionePier Luigi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],d'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], d'[OSCURATO:PERSONA] AdeleRosaria, domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente delConsiglio p.t., Ministero dell'Economia e Delle Finanze, MinisteroDell’Istruzione, Dell Università e Della Ricerca, Ministero Della Salute, indei Ministri p.t., domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’Avvocatura Generale Dello Stato, che li rappresenta e difende opelegis-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.1288/2023 depositatail 21/02/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 19063/2023Numero sezionale 432/2026Numero di raccolta generale 21353/2026Data pubblicazione 23/06/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che le parte ricorrentiabbiano chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Visto che il ricorso incidentale era condizionato;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna le parti ricorrenti al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro10.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate adebito.Così deciso in Roma, il 22/06/2026Il PresidenteLina Rubino