CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 dicembre 2022
Cassazione n. 27585/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 del TRIBUNALE di LIVORNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Livorno in funzione di Giudice di appello, con sentenza del 22 settembre 2022, riformava parzialmente la sentenza del Giudice di Pace di Piombino, rideterminando il quantum del danno liquidato a titolo di risarcimento in favore della parte civile e confermando, nel resto, la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di percosse in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza del Tribunale di Livorno propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], personalmente, con atto scritto depositato presso il Giudice di Pace di Piombino in data 22 dicembre 2022, con il quale, con un unico motivo, deduce violazione ed erronea applicazione della legge penale per non aver il Giudice di appello ridotto anche le spese legali della parte civile, relative al primo grado di giudizio, poste a carico dell'imputato a seguito dell'intervenuta rideterminazione del danno liquidato a titolo di risarcimento in favore di quest'ultima. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato. 3.1. Infatti, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U., n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010). 3.2 Questa Corte, oltretutto, ha già riconosciuto la mandfesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111 comma 7 Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione alle facoltà difensive (Sez. U., n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272011): la novella interviene non già sul diritto ad impugnare, bensì soltanto sulla disciplina delle modalità del suo esercizio (Sez. 5, n. 23631 del 19/03/2018 Cc., Rv. 273282 - 01). 4. La rilevata causa di inammissibilità va dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610 co. 5-bis, cod. proc. pen. 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così decis